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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24218 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto la sospensione della somministrazione di energia elettrica
TRA
n p.l.r.p.t. Parte_1
n p.l.r.p.t. Controparte_1
n p.l.r.p.t. Controparte_2 con gli avvocati avv.ti Francesco Marascio e Stefano Genovese, come da procura in atti
-ATTRICI- E
n p.l.r.p.t. con l'avv. Andrea Manasse, come da procura in atti Controparte_3
-CONVENUTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28/03/2019, le società a r.l. e Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio in p.l.r.p.t., per sentirla dichiarare Controparte_2 Controparte_3 responsabile dell'illegittima sospensione di corrente elettrica dal giorno 5 al giorno 11 dicembre del 2018 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 225.243,95 per la in € 10.073,60 per la Parte_1 Controparte_2 ed in € 9.666,65 per la ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di
[...] Controparte_1 giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Le società attrici domandavano altresì dichiarare l'indebita percezione da parte di CP_3 della somma di € 716,85 oltre accessori, condannandola alla restituzione del medesimo
[...] importo, ed infine dichiarare non dovuti gli interessi di cui alle bollette n. 8091608828 (dell'importo di € 229,48) e n. 2545919930 (dell'importo di € 9,72) perché attinenti al predetto importo poi annullato. A sostegno delle proprie domande le attrici assumevano di aver subito un'illegittima sospensione dell'energia elettrica poiché, nonostante la avesse saldato ogni fattura, aveva Parte_1 prima ricevuto (in data 4/10/2018) una lettera di sollecito di pagamento dell'importo di € 716,85 e successivamente (in data 5/10/2018) una diffida ad adempiere con preavviso di sospensione.
A tali lettere la aveva dato immediato riscontro chiedendo la sospensione del Parte_1 pagamento sia per intervenuta prescrizione sia perché, trattandosi di somme addebitate per l'assunto mancato invio della dichiarazione di conformità del suo impianto, forniva prova di averla regolarmente inviata molti anni prima, più precisamente in data 27/11/2009. Evidenziavano infine le attrici che benché in data 25/10/2018, avesse comunicato CP_3 l'accoglimento della richiesta di annullamento dell'erronea richiesta di pagamento di € 716,85, aveva poi immotivatamente sospeso la somministrazione di energia cagionando danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva la convenuta sostenendo dapprima di aver agito in conformità alla normativa vigente e di aver impropriamente dichiarato l'intervenuta prescrizione della fattura di € 716,85; affermava, a riprova di tale affermazione, di aver rinnovato il sollecito di pagamento ed aver poi distaccato la fornitura. Sosteneva successivamente non essere sua la responsabilità dell'accaduto bensì di che CP_4 le aveva comunicato l'addebito per cui è causa e che aveva corretto tale errata informazione nel mese di aprile, in netto ritardo rispetto al distacco della fornitura avvenuto all'inizio del mese di dicembre.
Concludeva chiedendo accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva nei confronti della e della poiché non titolari di contratti di somministrazione Controparte_2 Controparte_1 di energia, il rigetto delle domande di risarcimento e della domanda di restituzione di indebito perché infondate e, infine, la compensazione della fattura n. 3000040860 del 9/9/2019 pari ad €
3.534,01 emessa dopo la domanda di chiusura del contratto con la Parte_1 La causa, concessi alle parti i termini di cui all'art.183 VI° comma c.p.c., veniva istruita con l'escussione dei testi all'udienza del 8/06/2022, all'esito della quale veniva formulata una proposta conciliativa non andata a buon fine, come da documentazione depositata da parte attrice. Veniva quindi trattenuta la causa in decisione all'udienza del 13/11/2024 concedendo alle parti i termini per le conclusionali e le repliche.
La fattispecie in esame, riguardante un contratto di fornitura di energia elettrica inter partes, deve essere inquadrata nello schema giuridico del contratto di somministrazione. Tale contratto è caratterizzato da una serie continuativa di prestazioni che il somministratore, in tal caso si obbliga ad effettuare nei confronti del cliente dietro versamento di un Controparte_3 prezzo.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che in caso di inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, incombe sul debitore la dimostrazione, ex artt. 1176 e 1218 c.c., del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa rappresentato o dal corretto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (si veda, ex pluribus, Cass. 9624/1997 e Cass. 826/2015).
Dal quadro probatorio emerge chiaramente: a) che non è stata data dimostrazione di fatti estintivi o impeditivi della responsabilità di anzi vi è ampia prova contraria;
b) che il distacco di corrente CP_3 era illegittimo e, in quanto tale, costituisce inadempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della con conseguente responsabilità di in ordine ai danni Parte_1 Controparte_3 cagionati.
Andando analiticamente ad esaminare la vicenda appare chiaro quanto qui di seguito meglio esposto. Risulta provato che la subito dopo aver ricevuto la lettera di sollecito datata Parte_1 27/09/2019, scambiava “nutrita corrispondenza” con al fine di chiarire l'errore in cui CP_3 era incorsa quest'ultima; tale circostanza è confermata in atti dalla stessa convenuta e risulta altresì dalla documentazione prodotta (si vedano docc. 11,12 e 15 di parte attrice). Una volta chiarito con l'assistenza clienti che l'importo di € 716,85 di cui al predetto sollecito CP_3 era legato all'assunto mancato invio della dichiarazione di conformità del suo impianto, la
[...] rimetteva immediatamente ad la prova di aver inviato tale documentazione Pt_1 CP_3 molti anni prima (si vedano all.ti 8 e 10 di parte attrice).
Al fine di definire la situazione in corso veniva anche fatto un accesso da parte di un incaricato della presso il Punto Enel di Via Nizza 146. Parte_1
Malgrado ciò e malgrado la comunicazione del 18/10/2018, con la quale dichiarava CP_3 non dovuto l'importo di € 716,85 (si veda all. 13 di parte attrice), in data 5/12/2018 la fornitura veniva disattivata. Nell'immediatezza dei fatti, su suggerimento dell'assistenza clienti di la CP_3 [...] faceva eseguire un intervento d'urgenza da parte di nella cabina elettrica di sua Pt_1 CP_5 proprietà alla ricerca di un qualche danno interno (si veda doc. 28 di parte attrice). Tale circostanza è stata riferita dal testimone socio lavoratore dell'impresa (si veda Parte_1 verbale udienza dell'8/6/2023). In quell'occasione, non si rinveniva alcun danno interno ma si accertava che era stato operato il distacco poiché il trasformatore non era alimentato. Risulta, poi, provato che la rimaneva senza energia elettrica dal giorno 5 Parte_1 dicembre 2018 sino al giorno 11 dicembre 2018, quando veniva riattivata la corrente, come si evince sia dall'allegato 23 di parte attrice, riscontro di sulle richieste di chiarimenti di CP_4
in ordine sia da quanto riferito dai testimoni escussi. Pt_1
Anche in data 11 dicembre, in seguito al riallaccio della tensione elettrica, si rendeva necessario un ulteriore intervento di - sempre con spese a carico della - per ripristinare il CP_5 Parte_1 regolare funzionamento della cabina elettrica interna della società(allegato 28 fascicolo attrice).
Risulta infine provato che al fine di ottenere una veloce riattivazione della somministrazione di energia elettrica, la pagava la somma di € 716,85 (si vedano all.ti 13, 17 e 18 di Parte_1 parte attrice) di cui oggi chiede la restituzione. Vi è dunque ampia prova dell'adempimento di tutte le obbligazioni da parte della società
[...] la quale - come sopra evidenziato - aveva saldato le fatture ed altresì inviato la Pt_1 certificazione di conformità del suo impianto e, nonostante ciò, si vedeva distaccare l'utenza. Manca del tutto, invece, la dimostrazione da parte di che l'inadempimento è stato CP_3 determinato da causa a lei non imputabile. Sotto altre profilo i tentativi di di addossare la responsabilità del distacco sul distributore si CP_3 sono dimostrate inefficaci poichè tali dichiarazioni sono in contrasto con la documentazione allegata dalla medesima fra cui il doc. 7, che smentisce la tardività della risposta di CP_3
(pervenuta in data 17 aprile 2019), evincendosi che la domanda non era stata inoltrata ad CP_4 CP_4 al momento della contestazione della fattura (quindi nell'arco temporale tra il 4/10/2018 e il 5/12/2018) bensì solo mesi dopo ossia il 1 aprile 2019.
Risulta per tabulas, la tempestività con cui ha dato riscontro ad (in due
CP_4 CP_3 settimane) mentre , applicando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto chiedere CP_3 chiarimenti molti mesi prima evitando di ordinare erroneamente alla stessa il distacco
CP_4 dell'utenza che ha cagionato i danni per cui è causa. Tra l'altro smentisce anche altre affermazioni di dichiarando l'opposto di quanto
CP_4 CP_3 da quest'ultima assunto: ed infatti nell'allegato 23 di parte attrice letteralmente si legge che si occupa della “distribuzione dell'energia elettrica e della manutenzione delle relative reti” e che agisce “presso l'utenza solo ed esclusivamente su richiesta del venditore”. Il distacco del 5/12/2018, quindi, lo aveva eseguito non motu proprio ma su espressa richiesta
CP_4 di ed a causa di un suo errore. Controparte_3
Ne consegue la prova che , nonostante le cautele usate dalla non CP_3 Parte_1 solo non riteneva di sospendere la bolletta al fine di istruire la pratica e chiarire l'errore (come invece tempestivamente domandato già in data 9/10/2018 dalla si veda all. 6 di Parte_1 parte attrice) ma decideva anche di procedere tout court al distacco dell'utenza. E' del tutto mancata poi la prova, anch'essa necessaria, di aver operato con la CP_3 diligenza a lei richiesta in considerazione dell'ampio lasso di tempo - tra la sua prima lettera del 4/10/2018 ed il distacco avvenuto in data 5/12/2018 - che avrebbe consentito ogni più opportuno accertamento.
Deve, pertanto, concludersi che le domande della siano fondate per quanto Parte_1 concerne l'an debeatur essendo comprovato l'inadempimento di che, al contrario e CP_3 come sopra rilevato, non ha dimostrato che il fatto è dipeso da causa estranea alla società ed alla sua organizzazione. Non può dirsi lo stesso per le richieste avanzate dalla e dalla Controparte_2 CP_1
[...]
Tali società, rispettivamente in data 2 e 4 gennaio 2019 (si vedano all. ti 32 e 33 di parte attrice), inviavano due lettere pressoché gemelle alla per metterla in mora e domandare Parte_1 il ristoro dei danni subiti per il distacco della corrente.
Due mesi più tardi azionavano il presente giudizio nei confronti di per domandare il CP_3 ristoro dei medesimi danni chiesti prima alla Parte_1
Agivano, inoltre, unitamente a quest'ultima società notificando un unico atto di citazione.
In questa sede la e la domandavano il risarcimento dei Controparte_2 Controparte_1 danni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in base al principio del neminen laedere.
Deve rilevarsi che nessuna responsabilità contrattuale è ravvisabile ed imputabile ad CP_3 che, come risulta ampiamente provato, aveva un contratto di fornitura solo ed unicamente con la e ignorava, sino alla notifica dell'atto di citazione, di servire anche la Parte_1 CP_2
e la
[...] CP_1
Non essendoci un contratto tra le parti appare evidente la conseguente mancanza di una responsabilità contrattuale.
Non può tuttavia neppure essere riconosciuta una responsabilità extra-contrattuale mancando gli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c. poiché nella fattispecie in esame non è ravvisabile una situazione giuridica protetta, così come non è ravvisabile il nesso causale tra il distacco ai danni della e le pretese risarcitorie avanzate dalla e dalla Parte_1 Controparte_2
non risultando dagli atti, se non dalle ammissioni delle parti interessate che le Controparte_1 attrici derivassero l'energia elettrica dal medesimo contatore e che, quindi, venissero effettivamente alimentate da per realizzare la propri attività. CP_3
Peraltro, il deposito del contratto di locazione tra la e la (si veda doc. Controparte_2 CP_1
47 di parte attrice), riguarda unicamente l'esistenza di un rapporto fra le due società consistente nella locazione di una porzione di 50 mq del suo immobile, che non faceva alcun riferimento alla utilizzazione delle utenze. In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni per la perdita dei giorni lavorativi del personale, occorre rilevare che le tre società attrici svolgano attività molto diverse tra loro.
Ed infatti, mentre la lavora metalli, la e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(come dimostrano le visure camerali dalle stesse prodotte, si vedano all.ti 44 e 45 di parte attrice) si occupano rispettivamente: la prima di locazione immobiliare di beni propri e la seconda di produzione, ricerca e sviluppo di prodotti repellenti e dissuasori.
Le domande della e della conseguentemente, debbono Controparte_2 Controparte_1 essere respinte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con riguardo al risarcimento richiesto dalla è necessario esaminare, sotto il Parte_2 profilo del quantum, separatamente i danni lamentati, ed articolati in più voci, alla luce delle prove documentali ed istruttorie. Preliminarmente, in ordine alla richiesta di parte attrice dell'indennizzo automatico dei danni per le industrie ai sensi della deliberazione ARERA 646/15/R/eel, la stessa deve ritenersi infondata.
Il richiamato articolo 90 che riguarda i distributori, non i venditori come , letteralmente CP_3 recita: “Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di riattivazione della fornitura da parte del venditore e la data di riattivazione della fornitura”. Ebbene, parte attrice afferma che tale tempo di riattivazione - pari ad un giorno come risulta dall'allegato A della richiamata deliberazione - non veniva rispettato. CP_6
Tale circostanza è smentita dal documento 23 depositato proprio da parte attrice nel quale si legge che (il distributore) ha ricevuto la richiesta da parte di in data 10.12.2018 ed ha riattivato CP_4 CP_3 il giorno seguente nel pieno rispetto del termine di un giorno. Occorre rilevare, per fugare ogni dubbio circa la tempestività del , che la Parte_3 Parte_1 effettuava il pagamento per la riattivazione in data venerdì 7 dicembre (si veda doc. 17 di parte attrice), l'8 dicembre era festa nazionale, il 9 dicembre era domenica e, pertanto, la richiesta di CP_3 inviata ad il 10 dicembre è stata inviata esattamente il primo giorno utile. CP_4
Deve, per quanto rilevato, essere respinta la richiesta di indennizzo automatico per danni all'industria pari ad € 6.000,00 per ognuna avanzata dalle tre società attrici. In ordine al danno per gli interventi urgenti e straordinari sulla cabina elettrica interna della società
- effettuati da in data 5 e 11 dicembre ed originati dall'illegittimo distacco della corrente e CP_5 dalle errate informazioni fornite dal servizio clienti nell'immediatezza dei fatti - risultando tali circostanze provate sia documentalmente che per testi, la spesa sopportata dalla è da Parte_1 qualificare quale danno ingiusto subito a causa dell'illecito distacco ordinato da e, CP_3 pertanto, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Come già evidenziato in precedenza, potendo contare su un'importante struttura aziendale CP_3 avrebbe potuto informare il cliente, già in sede di contatto di assistenza, dell'avvenuto distacco fornendo le corrette informazioni ed evitando - come in questo caso in cui è stato suggerito un controllo alla cabina elettrica interna della società - ulteriori danni.
Il mancato coordinamento della struttura di non può ricadere sul cliente e, CP_3 conseguentemente, deve essere accolta la richiesta di indennizzo della somma di € 1.350,00 di cui alla fattura pagata alla CP_5
Passando all'esame del danno richiesto da parte istante, consistente nei costi sopportati per il personale della inutilmente impiegato, presente a lavoro nei giorni del distacco Parte_1 di energia – peraltro pari a 3 giorni (ovvero il 6, il 7 e il 10 dicembre) e non 5 come assunto dall'attrice essendo gli altri due giorni festivi - si rileva l'inverosimiglianza di una tale prospettazione giacché a fronte di una disalimentazione energetica, la presenza di personale addetto all'utilizzo delle macchine era privo di giustificazione non essendo, peraltro, dimostrato se tutti gli undici dipendenti convocati fossero addetti ai predetti macchinari, non avendo peraltro la Pt_1 di aver adottato scelte aziendali diverse riducendo il numero dei lavoratori o variando la modalità di lavoro, per evitare di esasperare il danno preteso.
Il richiesto indennizzo di cinque giornate lavorative del personale dipendente al completo - 11 persone - pari ad € 29.945,20 non può pertanto essere accolto nel suo intero ammontare ma può essere equitativamente ridotto alla somma di € 2.000,00 pari ai costi presumibilmente sostenuti per la prima e per l'ultima giornata in cui si era verificato il danno, calcolati sulla base degli importi giornalieri emergenti dalle buste paga del mese corrente (dicembre del 2018), senza tenere conto degli elementi accidentali (straordinari, malattie, incentivi) tenuto conto delle effettive retribuzioni spettanti ai dipendenti in considerazione delle mansioni svolte da costoro, essendo di regola i soggetti apicali a percepire la massima retribuzione giornaliera, su cui, invece, la avrebbe Pt_1 voluto parametrare l'importo complessivo del danno. In ordine all'assunta perdita di commesse, si rileva quanto segue: CP_ a) per quanto attiene l'ordine della appare incongruente che quest'ultima avesse scritto via mail “ci serve ASSOLUTAMENTE entro il 10/12/2018, meglio se il 7/12 il materiale mancante per un ordine urgentissimo fammi sapere entro oggi se potete farci questo miracolo”,– chiedendo, lo si noti, la consegna presso la sua sede in provincia di ON (dovevano quindi essere compresi nella data finale anche i giorni necessari per la spedizione) – senza nulla riferire sino al mese di gennaio del 2019 quando aveva inviato la mail di disdetta senza aver prima mai eccepito alcunché riguardo l'assunto mancato rispetto dei tempi (si veda all. 34 di parte attrice); b) per quanto attiene l'ordine della risulta poco lineare - oltre a non essere provata l'effettiva Pt_4 trasmissione sia dell'ordine che della disdetta - che la medesima abbia ordinato dei Pt_4
“manufatti su misura” il 22/11/2018, con consegna non oltre il 12 dicembre e solo 6 giorni dopo tale data, anche lei silente sino a quel momento, improvvisamente affermi che la sua cliente abbia deciso di “usare sistemi antieffrazione della concorrenza” dichiarando indirettamente di preferire attendere gli ulteriori lunghi tempi di realizzazione di materiali, come detto su misura, in luogo di ritirare - in lieve ritardo per una produzione artigianale - quanto già pronto ed in consegna presso la
Parte_1 CP_ Entrambi i fatti sono ancor meno credibili non trattandosi di ordini fatti da e ad una Pt_4 società con cui non avevano mai intrattenuto rapporti bensì ad una società, come si evince dal tono CP_ estremamente confidenziale della mail di e dalle affermazioni della con cui Parte_1 avevano una collaborazione stabile da tempo.
Alla stregua di tali considerazioni - e non essendo neppure stati prodotti gli estratti contabili da cui evincere l'emissione delle fatture ed il loro successivo storno - non può considerarsi provata la perdita delle commesse e, conseguentemente, va respinta la richiesta di risarcimento del relativo danno.
Non ritenendo provata la perdita delle commesse deve conseguentemente ritenersi infondata anche la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale per perdita di chance: si ritiene infatti che nella fattispecie manchi il presupposto logico per poter assumere l'elevata probabilità di un risultato positivo non conseguito negli anni successivi. Ne deriva altresì che non possa configurarsi alcun discredito professionale presso le due ditte risarcibile sotto il profilo del danno all'immagine. Manca anche il nesso causale tra tale assunto danno e il distacco dell'energia (si veda, ex pluribus, Cass. 21245/2012, Cass. 4179/2015, Cass. 6488/2017). Deve invece ritenersi fondata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale connesso al
“capitale relazionale” della perché appare plausibile che l'aver dovuto Parte_1 affrontare i disagi legati al distacco dell'energia potrebbe presumibilmente aver cagionato alcuni effetti negativi sulla pluralità di rapporti commerciali intrattenuti dalla società quotidianamente e che inevitabilmente, a causa del distacco, potrebbero aver subito una qualche battuta di arresto e ai disagi tanto fra i vertici dell'impresa sia fra il personale, legati all'incertezza della situazione;
anche tale domanda non può essere però accolta nel suo intero ammontare, stante la mancanza di un'esatta quantificazione. Considerato però l'effettivo numero di giorni lavorativi (come sopra detto 3 e non
5), va equamente ridotta alla somma di € 6.000,00. Risultando dalla documentazione in atti provato l'indebito pagamento di € 716,85 (si vedano all. ti 17 e 18 di parte attrice, docc. 4 e 7 di parte convenuta) è dovuta la sua restituzione.
Conseguentemente, trattandosi degli interessi su tale importo non dovuto, non risultano neppure dovuti gli importi di cui alle bollette n. 8091608828 (dell'importo di € 229,48) e n. 2545919930 (dell'importo di € 9,72) che vanno stornate. In ordine invece alla fattura emessa al momento della chiusura del contratto - n. 3000040860 del 9.01.19 dell'importo di € 3.534,01- la stessa può essere oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., come richiesto dalla convenuta nella ridotta misura calcolata al netto di somme non dovute di € 3.046,64, trattandosi di somma liquida ed esigibile e, pertanto, tale importo andrà decurtato dalla somma dovuta da alla CP_3 Parte_1 Le spese di lite, considerato l'esito negativo della proposta conciliativa dipeso solo ed unicamente da come da documentazione in atti, sono compensate tra la stessa e la CP_3 [...]
e la mentre per quanto attiene la sono liquidate CP_2 Controparte_1 Parte_1 interamente a carico di e calcolate e liquidate come da dispositivo, alla luce dei Controparte_3 criteri previsti dal DM n. 37 dell'08/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, considerando le fasi del giudizio, la qualità degli atti e lo scaglione medio di riferimento, sulle somme effettivamente riconosciute.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento in favore della in p.l.r.p.t. della Controparte_3 Parte_1 somma complessiva di € 7020,21 a titolo di risarcimento dei danni, già operata la compensazione con il controcredito vantato da oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
CP_3
- rigetta nel resto le domande di parte attrice;
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_3 Parte_1 in p.l.r.p.t. liquidate in complessivi € 2.540, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...] generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24218 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto la sospensione della somministrazione di energia elettrica
TRA
n p.l.r.p.t. Parte_1
n p.l.r.p.t. Controparte_1
n p.l.r.p.t. Controparte_2 con gli avvocati avv.ti Francesco Marascio e Stefano Genovese, come da procura in atti
-ATTRICI- E
n p.l.r.p.t. con l'avv. Andrea Manasse, come da procura in atti Controparte_3
-CONVENUTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28/03/2019, le società a r.l. e Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio in p.l.r.p.t., per sentirla dichiarare Controparte_2 Controparte_3 responsabile dell'illegittima sospensione di corrente elettrica dal giorno 5 al giorno 11 dicembre del 2018 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 225.243,95 per la in € 10.073,60 per la Parte_1 Controparte_2 ed in € 9.666,65 per la ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di
[...] Controparte_1 giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Le società attrici domandavano altresì dichiarare l'indebita percezione da parte di CP_3 della somma di € 716,85 oltre accessori, condannandola alla restituzione del medesimo
[...] importo, ed infine dichiarare non dovuti gli interessi di cui alle bollette n. 8091608828 (dell'importo di € 229,48) e n. 2545919930 (dell'importo di € 9,72) perché attinenti al predetto importo poi annullato. A sostegno delle proprie domande le attrici assumevano di aver subito un'illegittima sospensione dell'energia elettrica poiché, nonostante la avesse saldato ogni fattura, aveva Parte_1 prima ricevuto (in data 4/10/2018) una lettera di sollecito di pagamento dell'importo di € 716,85 e successivamente (in data 5/10/2018) una diffida ad adempiere con preavviso di sospensione.
A tali lettere la aveva dato immediato riscontro chiedendo la sospensione del Parte_1 pagamento sia per intervenuta prescrizione sia perché, trattandosi di somme addebitate per l'assunto mancato invio della dichiarazione di conformità del suo impianto, forniva prova di averla regolarmente inviata molti anni prima, più precisamente in data 27/11/2009. Evidenziavano infine le attrici che benché in data 25/10/2018, avesse comunicato CP_3 l'accoglimento della richiesta di annullamento dell'erronea richiesta di pagamento di € 716,85, aveva poi immotivatamente sospeso la somministrazione di energia cagionando danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva la convenuta sostenendo dapprima di aver agito in conformità alla normativa vigente e di aver impropriamente dichiarato l'intervenuta prescrizione della fattura di € 716,85; affermava, a riprova di tale affermazione, di aver rinnovato il sollecito di pagamento ed aver poi distaccato la fornitura. Sosteneva successivamente non essere sua la responsabilità dell'accaduto bensì di che CP_4 le aveva comunicato l'addebito per cui è causa e che aveva corretto tale errata informazione nel mese di aprile, in netto ritardo rispetto al distacco della fornitura avvenuto all'inizio del mese di dicembre.
Concludeva chiedendo accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva nei confronti della e della poiché non titolari di contratti di somministrazione Controparte_2 Controparte_1 di energia, il rigetto delle domande di risarcimento e della domanda di restituzione di indebito perché infondate e, infine, la compensazione della fattura n. 3000040860 del 9/9/2019 pari ad €
3.534,01 emessa dopo la domanda di chiusura del contratto con la Parte_1 La causa, concessi alle parti i termini di cui all'art.183 VI° comma c.p.c., veniva istruita con l'escussione dei testi all'udienza del 8/06/2022, all'esito della quale veniva formulata una proposta conciliativa non andata a buon fine, come da documentazione depositata da parte attrice. Veniva quindi trattenuta la causa in decisione all'udienza del 13/11/2024 concedendo alle parti i termini per le conclusionali e le repliche.
La fattispecie in esame, riguardante un contratto di fornitura di energia elettrica inter partes, deve essere inquadrata nello schema giuridico del contratto di somministrazione. Tale contratto è caratterizzato da una serie continuativa di prestazioni che il somministratore, in tal caso si obbliga ad effettuare nei confronti del cliente dietro versamento di un Controparte_3 prezzo.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che in caso di inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, incombe sul debitore la dimostrazione, ex artt. 1176 e 1218 c.c., del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa rappresentato o dal corretto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (si veda, ex pluribus, Cass. 9624/1997 e Cass. 826/2015).
Dal quadro probatorio emerge chiaramente: a) che non è stata data dimostrazione di fatti estintivi o impeditivi della responsabilità di anzi vi è ampia prova contraria;
b) che il distacco di corrente CP_3 era illegittimo e, in quanto tale, costituisce inadempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della con conseguente responsabilità di in ordine ai danni Parte_1 Controparte_3 cagionati.
Andando analiticamente ad esaminare la vicenda appare chiaro quanto qui di seguito meglio esposto. Risulta provato che la subito dopo aver ricevuto la lettera di sollecito datata Parte_1 27/09/2019, scambiava “nutrita corrispondenza” con al fine di chiarire l'errore in cui CP_3 era incorsa quest'ultima; tale circostanza è confermata in atti dalla stessa convenuta e risulta altresì dalla documentazione prodotta (si vedano docc. 11,12 e 15 di parte attrice). Una volta chiarito con l'assistenza clienti che l'importo di € 716,85 di cui al predetto sollecito CP_3 era legato all'assunto mancato invio della dichiarazione di conformità del suo impianto, la
[...] rimetteva immediatamente ad la prova di aver inviato tale documentazione Pt_1 CP_3 molti anni prima (si vedano all.ti 8 e 10 di parte attrice).
Al fine di definire la situazione in corso veniva anche fatto un accesso da parte di un incaricato della presso il Punto Enel di Via Nizza 146. Parte_1
Malgrado ciò e malgrado la comunicazione del 18/10/2018, con la quale dichiarava CP_3 non dovuto l'importo di € 716,85 (si veda all. 13 di parte attrice), in data 5/12/2018 la fornitura veniva disattivata. Nell'immediatezza dei fatti, su suggerimento dell'assistenza clienti di la CP_3 [...] faceva eseguire un intervento d'urgenza da parte di nella cabina elettrica di sua Pt_1 CP_5 proprietà alla ricerca di un qualche danno interno (si veda doc. 28 di parte attrice). Tale circostanza è stata riferita dal testimone socio lavoratore dell'impresa (si veda Parte_1 verbale udienza dell'8/6/2023). In quell'occasione, non si rinveniva alcun danno interno ma si accertava che era stato operato il distacco poiché il trasformatore non era alimentato. Risulta, poi, provato che la rimaneva senza energia elettrica dal giorno 5 Parte_1 dicembre 2018 sino al giorno 11 dicembre 2018, quando veniva riattivata la corrente, come si evince sia dall'allegato 23 di parte attrice, riscontro di sulle richieste di chiarimenti di CP_4
in ordine sia da quanto riferito dai testimoni escussi. Pt_1
Anche in data 11 dicembre, in seguito al riallaccio della tensione elettrica, si rendeva necessario un ulteriore intervento di - sempre con spese a carico della - per ripristinare il CP_5 Parte_1 regolare funzionamento della cabina elettrica interna della società(allegato 28 fascicolo attrice).
Risulta infine provato che al fine di ottenere una veloce riattivazione della somministrazione di energia elettrica, la pagava la somma di € 716,85 (si vedano all.ti 13, 17 e 18 di Parte_1 parte attrice) di cui oggi chiede la restituzione. Vi è dunque ampia prova dell'adempimento di tutte le obbligazioni da parte della società
[...] la quale - come sopra evidenziato - aveva saldato le fatture ed altresì inviato la Pt_1 certificazione di conformità del suo impianto e, nonostante ciò, si vedeva distaccare l'utenza. Manca del tutto, invece, la dimostrazione da parte di che l'inadempimento è stato CP_3 determinato da causa a lei non imputabile. Sotto altre profilo i tentativi di di addossare la responsabilità del distacco sul distributore si CP_3 sono dimostrate inefficaci poichè tali dichiarazioni sono in contrasto con la documentazione allegata dalla medesima fra cui il doc. 7, che smentisce la tardività della risposta di CP_3
(pervenuta in data 17 aprile 2019), evincendosi che la domanda non era stata inoltrata ad CP_4 CP_4 al momento della contestazione della fattura (quindi nell'arco temporale tra il 4/10/2018 e il 5/12/2018) bensì solo mesi dopo ossia il 1 aprile 2019.
Risulta per tabulas, la tempestività con cui ha dato riscontro ad (in due
CP_4 CP_3 settimane) mentre , applicando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto chiedere CP_3 chiarimenti molti mesi prima evitando di ordinare erroneamente alla stessa il distacco
CP_4 dell'utenza che ha cagionato i danni per cui è causa. Tra l'altro smentisce anche altre affermazioni di dichiarando l'opposto di quanto
CP_4 CP_3 da quest'ultima assunto: ed infatti nell'allegato 23 di parte attrice letteralmente si legge che si occupa della “distribuzione dell'energia elettrica e della manutenzione delle relative reti” e che agisce “presso l'utenza solo ed esclusivamente su richiesta del venditore”. Il distacco del 5/12/2018, quindi, lo aveva eseguito non motu proprio ma su espressa richiesta
CP_4 di ed a causa di un suo errore. Controparte_3
Ne consegue la prova che , nonostante le cautele usate dalla non CP_3 Parte_1 solo non riteneva di sospendere la bolletta al fine di istruire la pratica e chiarire l'errore (come invece tempestivamente domandato già in data 9/10/2018 dalla si veda all. 6 di Parte_1 parte attrice) ma decideva anche di procedere tout court al distacco dell'utenza. E' del tutto mancata poi la prova, anch'essa necessaria, di aver operato con la CP_3 diligenza a lei richiesta in considerazione dell'ampio lasso di tempo - tra la sua prima lettera del 4/10/2018 ed il distacco avvenuto in data 5/12/2018 - che avrebbe consentito ogni più opportuno accertamento.
Deve, pertanto, concludersi che le domande della siano fondate per quanto Parte_1 concerne l'an debeatur essendo comprovato l'inadempimento di che, al contrario e CP_3 come sopra rilevato, non ha dimostrato che il fatto è dipeso da causa estranea alla società ed alla sua organizzazione. Non può dirsi lo stesso per le richieste avanzate dalla e dalla Controparte_2 CP_1
[...]
Tali società, rispettivamente in data 2 e 4 gennaio 2019 (si vedano all. ti 32 e 33 di parte attrice), inviavano due lettere pressoché gemelle alla per metterla in mora e domandare Parte_1 il ristoro dei danni subiti per il distacco della corrente.
Due mesi più tardi azionavano il presente giudizio nei confronti di per domandare il CP_3 ristoro dei medesimi danni chiesti prima alla Parte_1
Agivano, inoltre, unitamente a quest'ultima società notificando un unico atto di citazione.
In questa sede la e la domandavano il risarcimento dei Controparte_2 Controparte_1 danni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in base al principio del neminen laedere.
Deve rilevarsi che nessuna responsabilità contrattuale è ravvisabile ed imputabile ad CP_3 che, come risulta ampiamente provato, aveva un contratto di fornitura solo ed unicamente con la e ignorava, sino alla notifica dell'atto di citazione, di servire anche la Parte_1 CP_2
e la
[...] CP_1
Non essendoci un contratto tra le parti appare evidente la conseguente mancanza di una responsabilità contrattuale.
Non può tuttavia neppure essere riconosciuta una responsabilità extra-contrattuale mancando gli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c. poiché nella fattispecie in esame non è ravvisabile una situazione giuridica protetta, così come non è ravvisabile il nesso causale tra il distacco ai danni della e le pretese risarcitorie avanzate dalla e dalla Parte_1 Controparte_2
non risultando dagli atti, se non dalle ammissioni delle parti interessate che le Controparte_1 attrici derivassero l'energia elettrica dal medesimo contatore e che, quindi, venissero effettivamente alimentate da per realizzare la propri attività. CP_3
Peraltro, il deposito del contratto di locazione tra la e la (si veda doc. Controparte_2 CP_1
47 di parte attrice), riguarda unicamente l'esistenza di un rapporto fra le due società consistente nella locazione di una porzione di 50 mq del suo immobile, che non faceva alcun riferimento alla utilizzazione delle utenze. In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni per la perdita dei giorni lavorativi del personale, occorre rilevare che le tre società attrici svolgano attività molto diverse tra loro.
Ed infatti, mentre la lavora metalli, la e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(come dimostrano le visure camerali dalle stesse prodotte, si vedano all.ti 44 e 45 di parte attrice) si occupano rispettivamente: la prima di locazione immobiliare di beni propri e la seconda di produzione, ricerca e sviluppo di prodotti repellenti e dissuasori.
Le domande della e della conseguentemente, debbono Controparte_2 Controparte_1 essere respinte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con riguardo al risarcimento richiesto dalla è necessario esaminare, sotto il Parte_2 profilo del quantum, separatamente i danni lamentati, ed articolati in più voci, alla luce delle prove documentali ed istruttorie. Preliminarmente, in ordine alla richiesta di parte attrice dell'indennizzo automatico dei danni per le industrie ai sensi della deliberazione ARERA 646/15/R/eel, la stessa deve ritenersi infondata.
Il richiamato articolo 90 che riguarda i distributori, non i venditori come , letteralmente CP_3 recita: “Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di riattivazione della fornitura da parte del venditore e la data di riattivazione della fornitura”. Ebbene, parte attrice afferma che tale tempo di riattivazione - pari ad un giorno come risulta dall'allegato A della richiamata deliberazione - non veniva rispettato. CP_6
Tale circostanza è smentita dal documento 23 depositato proprio da parte attrice nel quale si legge che (il distributore) ha ricevuto la richiesta da parte di in data 10.12.2018 ed ha riattivato CP_4 CP_3 il giorno seguente nel pieno rispetto del termine di un giorno. Occorre rilevare, per fugare ogni dubbio circa la tempestività del , che la Parte_3 Parte_1 effettuava il pagamento per la riattivazione in data venerdì 7 dicembre (si veda doc. 17 di parte attrice), l'8 dicembre era festa nazionale, il 9 dicembre era domenica e, pertanto, la richiesta di CP_3 inviata ad il 10 dicembre è stata inviata esattamente il primo giorno utile. CP_4
Deve, per quanto rilevato, essere respinta la richiesta di indennizzo automatico per danni all'industria pari ad € 6.000,00 per ognuna avanzata dalle tre società attrici. In ordine al danno per gli interventi urgenti e straordinari sulla cabina elettrica interna della società
- effettuati da in data 5 e 11 dicembre ed originati dall'illegittimo distacco della corrente e CP_5 dalle errate informazioni fornite dal servizio clienti nell'immediatezza dei fatti - risultando tali circostanze provate sia documentalmente che per testi, la spesa sopportata dalla è da Parte_1 qualificare quale danno ingiusto subito a causa dell'illecito distacco ordinato da e, CP_3 pertanto, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Come già evidenziato in precedenza, potendo contare su un'importante struttura aziendale CP_3 avrebbe potuto informare il cliente, già in sede di contatto di assistenza, dell'avvenuto distacco fornendo le corrette informazioni ed evitando - come in questo caso in cui è stato suggerito un controllo alla cabina elettrica interna della società - ulteriori danni.
Il mancato coordinamento della struttura di non può ricadere sul cliente e, CP_3 conseguentemente, deve essere accolta la richiesta di indennizzo della somma di € 1.350,00 di cui alla fattura pagata alla CP_5
Passando all'esame del danno richiesto da parte istante, consistente nei costi sopportati per il personale della inutilmente impiegato, presente a lavoro nei giorni del distacco Parte_1 di energia – peraltro pari a 3 giorni (ovvero il 6, il 7 e il 10 dicembre) e non 5 come assunto dall'attrice essendo gli altri due giorni festivi - si rileva l'inverosimiglianza di una tale prospettazione giacché a fronte di una disalimentazione energetica, la presenza di personale addetto all'utilizzo delle macchine era privo di giustificazione non essendo, peraltro, dimostrato se tutti gli undici dipendenti convocati fossero addetti ai predetti macchinari, non avendo peraltro la Pt_1 di aver adottato scelte aziendali diverse riducendo il numero dei lavoratori o variando la modalità di lavoro, per evitare di esasperare il danno preteso.
Il richiesto indennizzo di cinque giornate lavorative del personale dipendente al completo - 11 persone - pari ad € 29.945,20 non può pertanto essere accolto nel suo intero ammontare ma può essere equitativamente ridotto alla somma di € 2.000,00 pari ai costi presumibilmente sostenuti per la prima e per l'ultima giornata in cui si era verificato il danno, calcolati sulla base degli importi giornalieri emergenti dalle buste paga del mese corrente (dicembre del 2018), senza tenere conto degli elementi accidentali (straordinari, malattie, incentivi) tenuto conto delle effettive retribuzioni spettanti ai dipendenti in considerazione delle mansioni svolte da costoro, essendo di regola i soggetti apicali a percepire la massima retribuzione giornaliera, su cui, invece, la avrebbe Pt_1 voluto parametrare l'importo complessivo del danno. In ordine all'assunta perdita di commesse, si rileva quanto segue: CP_ a) per quanto attiene l'ordine della appare incongruente che quest'ultima avesse scritto via mail “ci serve ASSOLUTAMENTE entro il 10/12/2018, meglio se il 7/12 il materiale mancante per un ordine urgentissimo fammi sapere entro oggi se potete farci questo miracolo”,– chiedendo, lo si noti, la consegna presso la sua sede in provincia di ON (dovevano quindi essere compresi nella data finale anche i giorni necessari per la spedizione) – senza nulla riferire sino al mese di gennaio del 2019 quando aveva inviato la mail di disdetta senza aver prima mai eccepito alcunché riguardo l'assunto mancato rispetto dei tempi (si veda all. 34 di parte attrice); b) per quanto attiene l'ordine della risulta poco lineare - oltre a non essere provata l'effettiva Pt_4 trasmissione sia dell'ordine che della disdetta - che la medesima abbia ordinato dei Pt_4
“manufatti su misura” il 22/11/2018, con consegna non oltre il 12 dicembre e solo 6 giorni dopo tale data, anche lei silente sino a quel momento, improvvisamente affermi che la sua cliente abbia deciso di “usare sistemi antieffrazione della concorrenza” dichiarando indirettamente di preferire attendere gli ulteriori lunghi tempi di realizzazione di materiali, come detto su misura, in luogo di ritirare - in lieve ritardo per una produzione artigianale - quanto già pronto ed in consegna presso la
Parte_1 CP_ Entrambi i fatti sono ancor meno credibili non trattandosi di ordini fatti da e ad una Pt_4 società con cui non avevano mai intrattenuto rapporti bensì ad una società, come si evince dal tono CP_ estremamente confidenziale della mail di e dalle affermazioni della con cui Parte_1 avevano una collaborazione stabile da tempo.
Alla stregua di tali considerazioni - e non essendo neppure stati prodotti gli estratti contabili da cui evincere l'emissione delle fatture ed il loro successivo storno - non può considerarsi provata la perdita delle commesse e, conseguentemente, va respinta la richiesta di risarcimento del relativo danno.
Non ritenendo provata la perdita delle commesse deve conseguentemente ritenersi infondata anche la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale per perdita di chance: si ritiene infatti che nella fattispecie manchi il presupposto logico per poter assumere l'elevata probabilità di un risultato positivo non conseguito negli anni successivi. Ne deriva altresì che non possa configurarsi alcun discredito professionale presso le due ditte risarcibile sotto il profilo del danno all'immagine. Manca anche il nesso causale tra tale assunto danno e il distacco dell'energia (si veda, ex pluribus, Cass. 21245/2012, Cass. 4179/2015, Cass. 6488/2017). Deve invece ritenersi fondata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale connesso al
“capitale relazionale” della perché appare plausibile che l'aver dovuto Parte_1 affrontare i disagi legati al distacco dell'energia potrebbe presumibilmente aver cagionato alcuni effetti negativi sulla pluralità di rapporti commerciali intrattenuti dalla società quotidianamente e che inevitabilmente, a causa del distacco, potrebbero aver subito una qualche battuta di arresto e ai disagi tanto fra i vertici dell'impresa sia fra il personale, legati all'incertezza della situazione;
anche tale domanda non può essere però accolta nel suo intero ammontare, stante la mancanza di un'esatta quantificazione. Considerato però l'effettivo numero di giorni lavorativi (come sopra detto 3 e non
5), va equamente ridotta alla somma di € 6.000,00. Risultando dalla documentazione in atti provato l'indebito pagamento di € 716,85 (si vedano all. ti 17 e 18 di parte attrice, docc. 4 e 7 di parte convenuta) è dovuta la sua restituzione.
Conseguentemente, trattandosi degli interessi su tale importo non dovuto, non risultano neppure dovuti gli importi di cui alle bollette n. 8091608828 (dell'importo di € 229,48) e n. 2545919930 (dell'importo di € 9,72) che vanno stornate. In ordine invece alla fattura emessa al momento della chiusura del contratto - n. 3000040860 del 9.01.19 dell'importo di € 3.534,01- la stessa può essere oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., come richiesto dalla convenuta nella ridotta misura calcolata al netto di somme non dovute di € 3.046,64, trattandosi di somma liquida ed esigibile e, pertanto, tale importo andrà decurtato dalla somma dovuta da alla CP_3 Parte_1 Le spese di lite, considerato l'esito negativo della proposta conciliativa dipeso solo ed unicamente da come da documentazione in atti, sono compensate tra la stessa e la CP_3 [...]
e la mentre per quanto attiene la sono liquidate CP_2 Controparte_1 Parte_1 interamente a carico di e calcolate e liquidate come da dispositivo, alla luce dei Controparte_3 criteri previsti dal DM n. 37 dell'08/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, considerando le fasi del giudizio, la qualità degli atti e lo scaglione medio di riferimento, sulle somme effettivamente riconosciute.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento in favore della in p.l.r.p.t. della Controparte_3 Parte_1 somma complessiva di € 7020,21 a titolo di risarcimento dei danni, già operata la compensazione con il controcredito vantato da oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
CP_3
- rigetta nel resto le domande di parte attrice;
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_3 Parte_1 in p.l.r.p.t. liquidate in complessivi € 2.540, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...] generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo