Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 12565/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12565 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Anton udio elett.nte domicilia, sito a S. Anastasia, via Umberto I n. 32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 461 del 13.12.2019, notificato il 30.3.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 28.5.2018 di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, basandosi sul parere negativo espresso il 24.4.2019 Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 7.6.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, chiedendo, in via preliminare, di essere rimesso in termini, rappresentando: di avere ricevuto la notificazione del provvedimento durante il suo ricovero presso l'ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove è rimasto dal 21.03.2023 al 20.04.2023, con diagnosi di “frattura biossea avambraccio dx e sx, omero dx e gamba destra”, riportati a seguito di un investimento stradale subito come pedone ad Acerra;
di essere stato sottoposto a quattro interventi chirurgici il 21/03/23, il 24/03/23, il 31/03/23 ed il 13/04/2023; di essere stato dimesso con prescrizione, per un primo periodo, di divieto assoluto di carico per almeno 30 giorni e di necessaria assistenza di terzi per poter compiere gli atti quotidiani della vita;
di avere eseguito una prima visita di controllo il 03.05.2023 ed una successiva il 13.6.2023, con pagina 1 di 4
che a seguito di tali visite gli era stata preannunciata la possibilità di iniziare un percorso terapeutico di FKT, necessario a riacquistare, almeno parzialmente, la deambulazione, a quel momento svolta non ancora in autonomia, non potendo sorreggersi su bastoni canadesi a causa della frattura riportata al braccio sinistro;
di non essersi potuto rivolgere, a causa delle predette circostanze, ad un qualunque difensore, anche per avere smarrito, a causa di quanto accadutogli, il proprio telefono cellulare ed essendo riuscito a porsi in contatto con l'attuale difensore solo a seguito dell'interessamento di alcuni suoi connazionali;
non essendo stato in grado di lasciare il proprio domicilio per le descritte condizioni di salute, di non essersi potuto incontrare con l'attuale difensore prima della proposizione del ricorso;
l'illegittimità del provvedimento per la tardività con la quale si era espressa la Commissione Territoriale interpellata sulla sua istanza, potendo configurarsi la fattispecie del silenzio assenso della p.a.; di essere giunto in Italia nel 2008 e di avere conseguito la protezione umanitaria solo a seguito della reiterazione della domanda di protezione internazionale;
di avere sempre lavorato onestamente, anche se in modo irregolare;
di versare, all'attualità, in una condizione di fragilità, dovuta ai postumi del grave incidente di cui era stato vittima il 21.3.2023; di avere bisogno del permesso di soggiorno per contrastare il pericolo di rimanere vittima dello sfruttamento lavorativo, ampiamente diffuso nel settore agricolo;
di non potere, dunque, fare ritorno a in Ghana. Chiedeva, dunque, Parte_2 annullato il provvedimento, di accertare e dichiarare il conseguente diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.2 del Dlgs. 286/98 come modificato dalla L. 173/2020 e per l'effetto farsi ordine alla Questura di Caserta di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e/o comunque e in ogni caso riconoscere il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria ovvero per “casi speciali” ai sensi della normativa vigente. Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Con ordinanza collegiale del 28.6.2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento per tardività del ricorso ed infondatezza dell'istanza di rimessione in termini;
fissava per il 26.3.2024 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 26.3.2024. Il ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini. Il convenuto, invece, chiedeva il rigetto del ricorso. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sè l'udienza del 19.3.2025 di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. Il ricorrente si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini. All'udienza del 19.3.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite. Tanto premesso, il ricorso è tardivo e non può essere esaminato nel merito. pagina 2 di 4 Infondata, infatti, è l'istanza di rimessione in termini su cui l'attore ha insistito. La fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. La citata disposizione, al comma 4, prescrive, a pena d'inammissibilità, il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero sessanta, se il ricorrente risiede all'estero, per proporre impugnazione. Nel caso concreto, con il deposito del provvedimento e della corrispondente relata di notifica, ad opera dell'attore, è provato che il decreto reso dal Questore di Caserta su indicato è stato notificato a quest'ultimo il 30.3.2023 dai Carabinieri della stazione Napoli Arenella presso il padiglione H – Ortopedia 2 dell'ospedale “Cardarelli” di Napoli. Il termine di trenta giorni scadeva il 29.4.2023, prorogato di diritto al martedì 2.5.2023, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., poiché trattavasi di un sabato, cui è seguita la festività nazionale del primo maggio, caduta di lunedì. Il ricorrente ha depositato documentazione medica che riguarda i danni riportati a seguito del dedotto incidente stradale. In particolare, ha prodotto la lettera di dimissione dall'ospedale “Cardarelli” di Napoli del 20.4.2023, resa all'esito di vari interventi chirurgici e dopo un ricovero iniziato il 21.3.2023, con una diagnosi di ingresso di politrauma della strada con multiple fratture arti superiori bilateralmente e arto inferiore destro. La diagnosi di dimissione è quella di frattura del torus di tibia e fibula con modalità di dimissione ordinaria al domicilio del paziente. Il documento prosegue indicando il motivo del ricovero, consistente nella frattura biossea avambraccio destro e sinistro, omero destro e gamba destra, i farmaci di assumere e la prescrizione di divieto di carico e del controllo per rimozione dei punti chirurgici a dieci giorni. Nessun accenno vi è ad una diagnosi, in ingresso o in uscita, di trauma cranico o di riduzione delle sue funzioni cognitive, al contrario di ciò che è stato sostenuto nelle note del 26.3.2024 di parte istante. L'attore ha anche depositato il progetto riabilitativo individuale redatto per lui dal suddetto nosocomio il 14.4.2023, prima delle dimissioni. Tale documento assume particolare rilevanza perché anch'esso, al contrario di quanto dedotto nel presente giudizio, non evidenzia alcuna conseguenza dell'incidente stradale che possa avere anche solo temporaneamente pregiudicato la sfera cognitiva del ricorrente in modo tale da impedirgli, una volta dimesso dall'ospedale, di rivolgersi ad un difensore per discutere dell'impugnazione del provvedimento oggetto di lite. Oltre a registrare, alla visita clinica, un paziente vigile, orientato e collaborante, all'esito della valutazione clinico-funzionale dello stato di coscienza, secondo il Glasgow Coma Scale, nel documento si riporta che il ricorrente consegue il massimo punteggio pari a 15. Si rileva, infatti, che egli apre spontaneamente gli occhi, conversa in maniera appropriata ed esegue i comandi motori. Circa le funzioni corticali superiori ed i disturbi relativi (come afasia, emisomatognosia, aprassia, etc.), nulla viene rilevato, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nelle note del 26.3.2024. Il documento si conclude con la prescrizione di FKT e di trattamento riabilitativo di mantenimento, finalizzato al recupero dell'autonomia motoria nelle ADL, precisando, quanto ai disturbi cognitivi e comportamentali, coerentemente con tutto ciò che era stato precedente riportato, che essi sono assenti o lievi, mentre difettano l'autonomia, la pagina 3 di 4 capacità di spostarsi da solo e di alimentarsi da solo, necessitando di assistenza nel compimento degli atti di vita quotidiana. Orbene, anche a volere considerare che il 30.3.2023, quando gli è stato notificato il provvedimento in questa sede impugnato, il ricorrente non era nelle condizioni fisiche per potere esercitare il diritto di difesa, impugnando l'atto, essendo, in quel momento, ricoverato ed in procinto di essere nuovamente operato (come si deduce dalla su richiamata lettera di dimissione), nessuno ostacolo si è, invece, frapposto a partire dalla dimissione ospedaliera. Non si comprende, infatti, perché mai, come affermato nelle note del 20.6.2023, solo il 5.6.2023 egli è riuscito, per la prima volta, con l'aiuto di terze persone, ad incontrare il sottoscritto procuratore onde conferire mandato per la tutela dei propri diritti (cfr. nota). Infatti, l'istante ha riconosciuto, nelle note del 26.3.2024, di essere stato assistito, fin dalle sue dimissioni ospedaliere, da una connazionale tramite la quale, dunque, ben poteva contattare un difensore per impugnare il provvedimento ricevuto. Si consideri, del resto, che l'attore ha dimostrato di essere stato in grado di recarsi personalmente in ospedale dal proprio domicilio, il 3.5.2023, presso l'ambulatorio di ortopedia 2, per eseguire la prima visita di controllo dopo le dimissioni. Il certificato relativo, depositato in giudizio, non rileva alcun deficit cognitivo. Né in atti vi sono altri documenti medici che attestino la compressione delle sue facoltà mentali. Sebbene sia verosimile che sia stato assistito da terze persone nel raggiungere il suddetto presidio ospedaliero il 3.5.2023, si può osservare che come il ricorrente è riuscito a recarsi in ospedale per farsi controllare, non si vede quale impedimento oggettivo ed assoluto si sia frapposto alla consultazione di un difensore, al proprio domicilio come presso lo studio di quest'ultimo. In conclusione, poiché il ricorrente si è trovato nella condizione fisica e mentale per potere impugnare il provvedimento del Questore di Caserta dal 20.4.2023 o, al più, dal 3.5.2023, mentre il ricorso è stato depositato il 7.6.2023, l'istanza di rimessione in termini deve essere rigettata. Come più volte statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide “La rimessione in termini presuppone in ognuna delle formulazioni che nel tempo si sono succedute (artt. 184-bis e 153 cod. proc. civ.) un errore cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, tale da presentare i caratteri dell'assolutezza (e non della mera difficoltà) e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (v. Cass. Sez. U n. 4135-19).” (Cass. 21282\2024; cfr. anche cass. 18435\2024)). Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara il ricorso inammissibile;
• Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 3809,00 per , oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26.3.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano pagina 4 di 4