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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1757/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22/4/24 e promossa DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio LEONI AR ed elett.te dom.to in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso lo studio del medesimo. Appellante CONTRO
con gli Avv.ti Fabio Fabbri e Nello Controparte_1 Fabio Fabbri ed elettivamente domiciliata presso e nello studio in PIAZZA GARIBALDI,17 43100 PARMA. Appellata AVVERSO la sentenza n. 2301/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 13/09/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, conveniva in giudizio AR
per chiedere il risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dal proprio mezzo. Poneva a fondamento della domanda che in data 11/09/2019, alle ore 14,00 circa , il veicolo tg. FG-845-XK di proprietà della attrice, condotto da stava procedendo lungo la A1 dir. Sud Parte_2 e giunto all'altezza del Km 216+4000, nel territorio del Comune di Marzabotto, mentre marciava in corsia di sorpasso, investiva una sbarra di ferro della lunghezza di circa cm. 50 che si trovava sulla sede autostradale. Nell' impatto riportava danni al paraurti, alla carrozzeria ed alle parti meccaniche sottostanti.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice condannando la medesima a rifondere ad le CP_1 spese di lite del giudizio. Il primo decidente riteneva che, pur essendo la fattispecie qualificabile nei termini dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità oggettiva del custode, la situazione pericolosa non prevedibile doveva essere intesa nei termini di “caso fortuito”. Rilevava il primo giudice che la barra di metallo era caduta da un mezzo che aveva preceduto di poco il transito della vettura e che, una volta segnalato alla Polizia Stradale, questa era tempestivamente intervenuta operando per la rimozione;
riteneva fosse accertato che, emersa la situazione pericolosa in modo improvviso ed imprevedibile, la società convenuta aveva posto tempestivamente rimedio e, peraltro, gli agenti avevano evidenziato la regolarità con cui le squadre della Polizia
Stradale e dell' monitorano Controparte_1
l'arteria autostradale, oltre ad avere installato ai caselli e lungo le tratte in concessione taluni presidi che consentono la segnalazione di criticità da parte degli utenti. Per tali profili, il Tribunale escludeva la responsabilità della convenuta sia ex art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo peraltro non potesse configurarsi la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c.
-Avverso tale decisione propone appello con un AR motivo in rito e sostanzialmente per un motivo di merito.
1) Con il motivo in rito, invoca la nullità dell'impugnata sentenza in quanto ad esito delle prove orali il Giudice si riservò sulle ulteriori istanze delle parti, ma il provvedimento di scioglimento della riserva con fissazione della discussione ex art. 281 sexies per l' udienza del 13/09/2022 non veniva notificato a parte attrice, che non era stata quindi messa in condizione di depositare le proprie note difensive.
2) Con il secondo motivo, lamenta l'appellante che nel caso che ci occupa, , custode ai sensi dell'art. Controparte_1 2051 CC, non ha fornito alcuna prova che la barra di metallo fosse sul piano viabile da poco tempo, ed il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare come fosse “di tutta evidenza la barra di metallo essere caduta da un veicolo che precedeva di poco il transito del veicolo attore…”, trattandosi di mera congettura ripresa dal giudicante dalla narrativa della difesa di
[...]
che però non trova alcun riscontro negli atti Controparte_1 di causa. Insiste l'appellante che non esiste in atti alcun dato o alcun indizio da cui si possa concretamente presumere che il pezzo di ferro fosse appena a caduto a terra, e tanto meno è legittimo inferire ciò dall' esito delle prove orali, apparendo evidente che la possibile presenza di una barra di ferro lungo la sede autostradale non è certo un evento imprevedibile ed è quindi onere del custode dimostrare le ragioni per cui nulla poteva o ha potuto fare per prevenire l' evento.
-Si costituiva contestando totalmente Controparte_1 la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico- giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. -L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
-A) L'eccezione di nullità della sentenza è infondata.
La mancata comunicazione dell'ordinanza emessa dal primo giudicante a scioglimento della riserva assunta in data 14.6.2022, in questa sede dedotta e argomentata con riguardo all'art. 82 co.
3 disp. att. c.p.c., non vale in alcun modo neanche ad ipotizzare la nullità della medesima ordinanza osservandosi come in alcun modo è stato pregiudicato il diritto di difesa della parte, qui appellante, a fronte di un contraddittorio sviluppatosi integralmente tra le parti. B)Va parzialmente accolto il motivo di merito. Nel caso in esame, inquadrabile nel paradigma dell'art. 2051 cc, norma radicante una forma di responsabilità oggettiva, non è stata fornita la prova, di cui era onerata la parte convenuta, della repentinità del mutamento dello stato dei luoghi e che, quindi, la barra di metallo si fosse ritrovata sulla sede autostradale, improvvisamente, nelle immediatezze dell'urto, sì da potersi ritenere integrato il caso fortuito per l'imprevedibilità ed inevitabilità della situazione pericolosa procurata dal terzo, che il primo decidente ha ritenuto piuttosto su una deduzione logica ma astratta.
Dalle evidenze istruttorie raccolte nel corso del presente giudizio non emerge la prova che la barra di ferro con cui si è verificato lo scontro, della lunghezza di 50 cm, così come riportato nei rilievi della Polizia intervenuta (allegato n. 8 all'atto di citazione in primo grado), fosse stata persa nell'immediatamente prima dello scontro col veicolo della società appellante, da uno dei mezzi che lo precedevano nel transito.
Tale circostanza non risulta sorretta da alcun elemento probatorio valido, posto che le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del
14.6.2022, valorizzate dal primo giudice sono rese da soggetti che non avevano assistito allo svolgersi del sinistro ed attengono a profili valutabili sul piano dell'esigibilità di una condotta alternativa doverosa da parte di , del tutto eccentrici CP_1 la valutazione su cui si fonda la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ormai consolidatasi come una forma di responsabilità oggettiva. Deve, pertanto, essere riformata la gravata sentenza essendo provata, secondo la regola del più probabile che non, la relazione causale che avvince l'evento di danno alla “res” e dovendosi ritenere che, tenuto conto della regola di riparto dell'onere probatorio che attiene alla fattispecie, che non sia stata fornita da la dimostrazione del caso Controparte_1 fortuito, quale fatto del terzo o dello stesso danneggiato connotato per incidenza causale esclusiva nel prodursi del danno poiché imprevedibile ed inevitabile. In ogni caso, condivisibilmente a quanto argomentato dalla società appellata in sede di costituzione in primo grado e così come altresì dedotto anche nella costituzione del presente grado, concorre, per i presenti fatti, a norma dell'art.1227 c.c., la responsabilità della medesima società appellante, posto che il conducente del mezzo attoreo doveva, come prescritto dalla normativa speciale in materia di circolazione stradale, essere sempre in grado di arrestarsi, entro certi limiti, e proseguire nella circolazione eseguendo manovre in condizioni di sicurezza e senza procurare alcun intralcio alla circolazione a norma degli artt. 140 e 141 C.d.S. e tanto vale a riconoscere che tale condotta abbia arrecato, al prodursi dell'evento di danno, un contributo quantificabile nella misura percentuale del 50%.
-B) In punto di quantum, la società appellante, con l'atto introduttivo in primo grado, deduceva di avere subito un danno patrimoniale quantificabile in €5.102,72 oltre IVA, per la parte meccanica come risultante dalla fattura datata 16.10.2019 dell'IC HI (allegato n. 4 all'atto di citazione in primo grado) ed €2.413,58 oltre IVA per la carrozzeria attestati dalla produzione del preventivo reso dalla ZZ TI (allegato n. 5 all'atto di citazione in primo grado) e, pertanto, risulta provato un danno patrimoniale complessivo di €7.516,3 oltre IVA.
Tali produzioni risultano sufficienti a fondare la prova del pregiudizio e della congruità del risarcimento richiesto. All'esito del rilevato concorso colposo, spetta a AR
il risarcimento del danno per €3.758,15 oltre IVA, oltre
[...] interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Per quanto esposto di ragione, l'esame di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti deve ritersi superfluo.
-C) In punto di spese, la riforma parziale della decisione e l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che, per il resto risultano regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
- A) in accoglimento dell'appello proposto da AR
, condanna al risarcimento
[...] Controparte_1 del danno in favore di della somma di AR
€3.758,15 oltre IVA, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- B) condanna alla rifusione a Controparte_1 favore di del 50% delle spese processuali AR che, per l'intero, liquida in €1.278,00 per compensi per il primo grado oltre spese generali IVA e CPA ed in €1.458,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA per il presente grado, compensando le spese di lite per la rimanente parte.
Così deciso in Bologna il 3/1/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1757/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22/4/24 e promossa DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio LEONI AR ed elett.te dom.to in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 15 40046 PORRETTA TERME presso lo studio del medesimo. Appellante CONTRO
con gli Avv.ti Fabio Fabbri e Nello Controparte_1 Fabio Fabbri ed elettivamente domiciliata presso e nello studio in PIAZZA GARIBALDI,17 43100 PARMA. Appellata AVVERSO la sentenza n. 2301/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 13/09/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, conveniva in giudizio AR
per chiedere il risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dal proprio mezzo. Poneva a fondamento della domanda che in data 11/09/2019, alle ore 14,00 circa , il veicolo tg. FG-845-XK di proprietà della attrice, condotto da stava procedendo lungo la A1 dir. Sud Parte_2 e giunto all'altezza del Km 216+4000, nel territorio del Comune di Marzabotto, mentre marciava in corsia di sorpasso, investiva una sbarra di ferro della lunghezza di circa cm. 50 che si trovava sulla sede autostradale. Nell' impatto riportava danni al paraurti, alla carrozzeria ed alle parti meccaniche sottostanti.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice condannando la medesima a rifondere ad le CP_1 spese di lite del giudizio. Il primo decidente riteneva che, pur essendo la fattispecie qualificabile nei termini dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità oggettiva del custode, la situazione pericolosa non prevedibile doveva essere intesa nei termini di “caso fortuito”. Rilevava il primo giudice che la barra di metallo era caduta da un mezzo che aveva preceduto di poco il transito della vettura e che, una volta segnalato alla Polizia Stradale, questa era tempestivamente intervenuta operando per la rimozione;
riteneva fosse accertato che, emersa la situazione pericolosa in modo improvviso ed imprevedibile, la società convenuta aveva posto tempestivamente rimedio e, peraltro, gli agenti avevano evidenziato la regolarità con cui le squadre della Polizia
Stradale e dell' monitorano Controparte_1
l'arteria autostradale, oltre ad avere installato ai caselli e lungo le tratte in concessione taluni presidi che consentono la segnalazione di criticità da parte degli utenti. Per tali profili, il Tribunale escludeva la responsabilità della convenuta sia ex art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo peraltro non potesse configurarsi la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c.
-Avverso tale decisione propone appello con un AR motivo in rito e sostanzialmente per un motivo di merito.
1) Con il motivo in rito, invoca la nullità dell'impugnata sentenza in quanto ad esito delle prove orali il Giudice si riservò sulle ulteriori istanze delle parti, ma il provvedimento di scioglimento della riserva con fissazione della discussione ex art. 281 sexies per l' udienza del 13/09/2022 non veniva notificato a parte attrice, che non era stata quindi messa in condizione di depositare le proprie note difensive.
2) Con il secondo motivo, lamenta l'appellante che nel caso che ci occupa, , custode ai sensi dell'art. Controparte_1 2051 CC, non ha fornito alcuna prova che la barra di metallo fosse sul piano viabile da poco tempo, ed il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare come fosse “di tutta evidenza la barra di metallo essere caduta da un veicolo che precedeva di poco il transito del veicolo attore…”, trattandosi di mera congettura ripresa dal giudicante dalla narrativa della difesa di
[...]
che però non trova alcun riscontro negli atti Controparte_1 di causa. Insiste l'appellante che non esiste in atti alcun dato o alcun indizio da cui si possa concretamente presumere che il pezzo di ferro fosse appena a caduto a terra, e tanto meno è legittimo inferire ciò dall' esito delle prove orali, apparendo evidente che la possibile presenza di una barra di ferro lungo la sede autostradale non è certo un evento imprevedibile ed è quindi onere del custode dimostrare le ragioni per cui nulla poteva o ha potuto fare per prevenire l' evento.
-Si costituiva contestando totalmente Controparte_1 la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico- giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. -L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
-A) L'eccezione di nullità della sentenza è infondata.
La mancata comunicazione dell'ordinanza emessa dal primo giudicante a scioglimento della riserva assunta in data 14.6.2022, in questa sede dedotta e argomentata con riguardo all'art. 82 co.
3 disp. att. c.p.c., non vale in alcun modo neanche ad ipotizzare la nullità della medesima ordinanza osservandosi come in alcun modo è stato pregiudicato il diritto di difesa della parte, qui appellante, a fronte di un contraddittorio sviluppatosi integralmente tra le parti. B)Va parzialmente accolto il motivo di merito. Nel caso in esame, inquadrabile nel paradigma dell'art. 2051 cc, norma radicante una forma di responsabilità oggettiva, non è stata fornita la prova, di cui era onerata la parte convenuta, della repentinità del mutamento dello stato dei luoghi e che, quindi, la barra di metallo si fosse ritrovata sulla sede autostradale, improvvisamente, nelle immediatezze dell'urto, sì da potersi ritenere integrato il caso fortuito per l'imprevedibilità ed inevitabilità della situazione pericolosa procurata dal terzo, che il primo decidente ha ritenuto piuttosto su una deduzione logica ma astratta.
Dalle evidenze istruttorie raccolte nel corso del presente giudizio non emerge la prova che la barra di ferro con cui si è verificato lo scontro, della lunghezza di 50 cm, così come riportato nei rilievi della Polizia intervenuta (allegato n. 8 all'atto di citazione in primo grado), fosse stata persa nell'immediatamente prima dello scontro col veicolo della società appellante, da uno dei mezzi che lo precedevano nel transito.
Tale circostanza non risulta sorretta da alcun elemento probatorio valido, posto che le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del
14.6.2022, valorizzate dal primo giudice sono rese da soggetti che non avevano assistito allo svolgersi del sinistro ed attengono a profili valutabili sul piano dell'esigibilità di una condotta alternativa doverosa da parte di , del tutto eccentrici CP_1 la valutazione su cui si fonda la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ormai consolidatasi come una forma di responsabilità oggettiva. Deve, pertanto, essere riformata la gravata sentenza essendo provata, secondo la regola del più probabile che non, la relazione causale che avvince l'evento di danno alla “res” e dovendosi ritenere che, tenuto conto della regola di riparto dell'onere probatorio che attiene alla fattispecie, che non sia stata fornita da la dimostrazione del caso Controparte_1 fortuito, quale fatto del terzo o dello stesso danneggiato connotato per incidenza causale esclusiva nel prodursi del danno poiché imprevedibile ed inevitabile. In ogni caso, condivisibilmente a quanto argomentato dalla società appellata in sede di costituzione in primo grado e così come altresì dedotto anche nella costituzione del presente grado, concorre, per i presenti fatti, a norma dell'art.1227 c.c., la responsabilità della medesima società appellante, posto che il conducente del mezzo attoreo doveva, come prescritto dalla normativa speciale in materia di circolazione stradale, essere sempre in grado di arrestarsi, entro certi limiti, e proseguire nella circolazione eseguendo manovre in condizioni di sicurezza e senza procurare alcun intralcio alla circolazione a norma degli artt. 140 e 141 C.d.S. e tanto vale a riconoscere che tale condotta abbia arrecato, al prodursi dell'evento di danno, un contributo quantificabile nella misura percentuale del 50%.
-B) In punto di quantum, la società appellante, con l'atto introduttivo in primo grado, deduceva di avere subito un danno patrimoniale quantificabile in €5.102,72 oltre IVA, per la parte meccanica come risultante dalla fattura datata 16.10.2019 dell'IC HI (allegato n. 4 all'atto di citazione in primo grado) ed €2.413,58 oltre IVA per la carrozzeria attestati dalla produzione del preventivo reso dalla ZZ TI (allegato n. 5 all'atto di citazione in primo grado) e, pertanto, risulta provato un danno patrimoniale complessivo di €7.516,3 oltre IVA.
Tali produzioni risultano sufficienti a fondare la prova del pregiudizio e della congruità del risarcimento richiesto. All'esito del rilevato concorso colposo, spetta a AR
il risarcimento del danno per €3.758,15 oltre IVA, oltre
[...] interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Per quanto esposto di ragione, l'esame di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti deve ritersi superfluo.
-C) In punto di spese, la riforma parziale della decisione e l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che, per il resto risultano regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
- A) in accoglimento dell'appello proposto da AR
, condanna al risarcimento
[...] Controparte_1 del danno in favore di della somma di AR
€3.758,15 oltre IVA, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- B) condanna alla rifusione a Controparte_1 favore di del 50% delle spese processuali AR che, per l'intero, liquida in €1.278,00 per compensi per il primo grado oltre spese generali IVA e CPA ed in €1.458,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA per il presente grado, compensando le spese di lite per la rimanente parte.
Così deciso in Bologna il 3/1/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)