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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/07/2024, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. 6307/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6307/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Emanuela
Ferrelli (CF: giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentate Controparte_1
pro - tempore con sede in Roma - Via Ciro il Grande n. 21 – 00144, rappresentato e difeso dal funzionario, FEDERICO MANCINI (C.F. ); C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato l'11/12/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“condannare l' , alla costituzione della CP_1 Controparte_1
rendita di indennità di accompagnamento così come riconosciuta in sede di ATP;
- conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 somma di € 6.850,08 a tal fine dovuta, a titolo di ratei maturati, oltre ratei maturandi sino all'effettiva liquidazione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio in data 24/5/2024 per chiedere: “l'intervenuta cessata CP_1
materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata posta in liquidazione”.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 28/5/2024 con rinvio, su richiesta di parte ricorrente per verifica del pagamento, all'udienza del 12/7/2024; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del requisito sanitario relativo alla indennità di accompagnamento di cui all'art 1 L
18/1980 con decorrenza da dicembre 2022, con procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n
1066/2022 RG.
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 4/7/2023. CP_1
2 5. L' non provvedeva al pagamento, veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati interveniva con il modello TP/150 in data
23/5/2024 (v. doc. in atti), mentre il relativo pagamento veniva accreditato in data 7/6/2024
(v. doc. depositato il 17/6/2024).
L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
7. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti in data 23/5/2024 successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1
considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 12 luglio 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6307/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Emanuela
Ferrelli (CF: giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentate Controparte_1
pro - tempore con sede in Roma - Via Ciro il Grande n. 21 – 00144, rappresentato e difeso dal funzionario, FEDERICO MANCINI (C.F. ); C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato l'11/12/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“condannare l' , alla costituzione della CP_1 Controparte_1
rendita di indennità di accompagnamento così come riconosciuta in sede di ATP;
- conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 somma di € 6.850,08 a tal fine dovuta, a titolo di ratei maturati, oltre ratei maturandi sino all'effettiva liquidazione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio in data 24/5/2024 per chiedere: “l'intervenuta cessata CP_1
materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata posta in liquidazione”.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 28/5/2024 con rinvio, su richiesta di parte ricorrente per verifica del pagamento, all'udienza del 12/7/2024; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del requisito sanitario relativo alla indennità di accompagnamento di cui all'art 1 L
18/1980 con decorrenza da dicembre 2022, con procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n
1066/2022 RG.
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 4/7/2023. CP_1
2 5. L' non provvedeva al pagamento, veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati interveniva con il modello TP/150 in data
23/5/2024 (v. doc. in atti), mentre il relativo pagamento veniva accreditato in data 7/6/2024
(v. doc. depositato il 17/6/2024).
L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
7. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti in data 23/5/2024 successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1
considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 12 luglio 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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