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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE VII riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere istruttore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2701 dell'anno 2024, decisa in base al combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 terzo comma c.p.c., vertente
TRA
(c.f. elett.te dom.to in San Parte_1 C.F._1
Giuseppe VE alla via Scopari- Trav. Cicerone n. 8 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Visone, (c.f. dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
, numero di registrazione al Registro delle Imprese Svedese P_
, che agisce attraverso la sua Succursale per l'Italia, in P.IVA_1
persona del suo procuratore speciale, con sede in Milano, Via Tazzoli n. 6, con partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano- Monza-Brianza-Lodi: , REA n.: MI-2602721 e P.IVA_2 iscritta all'Albo delle Banche cod. 3662, rappresentata e difesa, dall'avv.
Alessandro Gastaldi (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso l'avv. Alfredo Del Plato (C.F. ; C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.01.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il decreto n° 898/2020 Parte_1
(R.G. n° 2820/2019), emesso dal Tribunale di OR NU, con il quale gli veniva ingiunto, il pagamento della complessiva somma di €
6.602,25, in favore della , cessionaria della P_ Controparte_2
quale garante del contratto di finanziamento stipulato tra la detta società e
. Parte_2
L'opponente disconosceva la firma apposta al contratto di finanziamento n. 4599780 del 18.11.2014, deducendo: di non conoscere T_
; di aver ricevuto, sin dal 2018, continue chiamate da call center,
[...]
aventi ad oggetto richieste di pagamento di un finanziamento (da lui interpretati come tentativi di truffa ai suoi danni) e di aver, successivamente alla richiesta di pagamento della somma di € 1.660,68 oltre interessi, inviatagli dalla sporto querela, in data CP_2
28.06.2018, per i detti fatti presso i Carabinieri di Somma Vesuviana.
Chiedeva quindi: <<
1. dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto per tutto quanto esposto in narrativa, in fatto ed in diritto, pronunciandosi ogni provvedimento consequenziale di legge
e/o dichiarando comunque che nulla è dovuto dall'istante per tutte le ragioni esposte nei motivi del presente atto;
2. condannare la al pagamento delle spese e P_
competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge>>.
Si costituiva la , , cessionaria della P_ P_ CP_2
così concludendo: <Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni
[...]
contraria istanza, eccezione e difesa, preso atto della mancata impugnazione e del conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. , limitatamente a Parte_2 quest'ultimo autorizzare la Cancelleria del Tribunale di OR NU ad apporre la formula esecutiva al menzionato provvedimento monitorio;
-Voglia l'Ill.mo Tribunale, inoltre, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, revocare il decreto ingiuntivo nei confronti del solo Sig.
2 , compensando integralmente le spese del presente Parte_1
giudizio>>.
Il Tribunale così provvedeva: “1) dichiara fondata parzialmente in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente; 2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo avente n. 898/2020 emesso da questo Giudice in data
19.06.2020 nei confronti del solo;
contestualmente Parte_1
conferma il medesimo decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. T_
e ne dichiara l'esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; 3) autorizza
[...]
la Cancelleria del Tribunale di OR NU ad apporre la formula esecutiva al menzionato provvedimento monitorio;
4) Spese compensate”. ha impugnato tale sentenza, chiedendo a questa Corte Parte_1
di:
“1) accertare l'ammissibilità e la fondatezza del presente appello e, per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sentenza n. 3212/2023,
Tribunale di OR NU, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra l'appellante e la
; P_
2) per l'effetto, condannare la alla refusione di spese e P_
compensi del giudizio di primo grado da liquidare in applicazione del D.M.
55/2014 e ss. mm. e ii., con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo
Visone quale procuratore antistatario del sig. Pt_1
3) condannare, altresì, l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, sempre con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si è costituita la , chiedendo: P_
< IN VIA PRELIMINARE
- Di rito, dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio di appello (ex art. 342 c.p.c.).
NEL MERITO
- Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'atto di appello, proposto dalla controparte, avverso la Sentenza n. 3212/2023
(R.G. n. 3688/2020), pronunciata dal Tribunale Ordinario di OR
NU (Dott.ssa RANIERI Angela), in data 25 Settembre 2023, confermando tutte le statuizioni in essa contenute;
3 - Compensare, in ogni caso, tra le parti in causa, spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio...>>
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Sostiene l'impugnante che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente compensato le spese tra le parti, nonostante la totale soccombenza di
[...]
nei suoi confronti. P_
In particolare, deduce che:
- la sussistenza dell'altro rapporto di credito, tra la e P_
, non escluderebbe la soccombenza totale della Parte_2 P_ nei suoi confronti;
[...]
- la qualità di cessionaria della , diversamente da quanto P_
affermato dal giudice di prime cure, non eliderebbe la responsabilità della
4 stessa in merito alla falsità della sottoscrizione dell'appellante, in quanto, pur in qualità di cessionaria, la detta società avrebbe dovuto ugualmente accertare la veridicità di tali documenti;
- la non avrebbe tenuto un atteggiamento conforme alla P_ buona fede processuale.
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
Deve precisarsi che l'onere di rifusione delle spese processuali grava, in base al principio della soccombenza, in capo alla parte che ha dato causa al processo e che ha visto poi rigettarsi, anche solo per ragioni di rito, la propria domanda (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13498/2018, secondo cui: “Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”). Se, dunque, la responsabilità delle spese di causa si innesta sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite, l'art 92, comma secondo cpc, consente la compensazione delle spese di lite quando concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni". Tale disposizione costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha introdotto per adeguarla ad uno specifico contesto storico-sociale o a peculiari situazioni non precisamente ed efficacemente determinabili "a priori".
Ciò posto, se le censure dell'appellante sono certamente condivisibili, laddove si consideri che lo stesso, nonostante la sua totale estraneità rispetto al contratto, si è dovuto costituire in giudizio per contestare la pretesa avanzata dalla , anche nei suoi confronti, tuttavia, P_ come specificato dal giudice di prime cure, è evidente che la P_
in qualità di mera cessionaria del credito, non abbia potuto avvedersi
[...] della falsità della sottoscrizione dell'appellante, essendosi limitata a ricevere la posizione creditoria attraverso procedure standardizzate.
Inoltre, come emerge dagli atti, sin dalla costituzione in giudizio, la detta società prendeva atto della natura apocrifa della sottoscrizione del Pt_1 in calce al contratto di finanziamento, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso.
Ritiene dunque la Corte che, tenuto conto delle dette circostanze, sia giustificata una compensazione per la metà delle spese del procedimento
5 di primo grado, con conseguente accoglimento, entro tali limiti, dell'appello proposto.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, considerati la natura dell'affare e le questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio e tenuto conto, ai fini del valore della causa - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n.
10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) - che si tratta di impugnazione proposta solo in punto di spese.
Deve infine disporsi l'attribuzione delle spese, per entrambi i gradi, in favore dell'avv. Vincenzo Visone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione civile VII – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da per quanto di ragione, Parte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- compensa tra le parti per la metà le spese del primo grado di giudizio e condanna a rifondere in favore di la P_ Parte_1
restante metà delle spese che, in tale ridotta misura, liquida in euro 59,25 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo Visone, dichiaratosi antistatario;
2) condanna al pagamento in favore e con P_ Parte_1 attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Visone, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 147,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
6
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE VII riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere istruttore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2701 dell'anno 2024, decisa in base al combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 terzo comma c.p.c., vertente
TRA
(c.f. elett.te dom.to in San Parte_1 C.F._1
Giuseppe VE alla via Scopari- Trav. Cicerone n. 8 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Visone, (c.f. dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
, numero di registrazione al Registro delle Imprese Svedese P_
, che agisce attraverso la sua Succursale per l'Italia, in P.IVA_1
persona del suo procuratore speciale, con sede in Milano, Via Tazzoli n. 6, con partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano- Monza-Brianza-Lodi: , REA n.: MI-2602721 e P.IVA_2 iscritta all'Albo delle Banche cod. 3662, rappresentata e difesa, dall'avv.
Alessandro Gastaldi (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso l'avv. Alfredo Del Plato (C.F. ; C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.01.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il decreto n° 898/2020 Parte_1
(R.G. n° 2820/2019), emesso dal Tribunale di OR NU, con il quale gli veniva ingiunto, il pagamento della complessiva somma di €
6.602,25, in favore della , cessionaria della P_ Controparte_2
quale garante del contratto di finanziamento stipulato tra la detta società e
. Parte_2
L'opponente disconosceva la firma apposta al contratto di finanziamento n. 4599780 del 18.11.2014, deducendo: di non conoscere T_
; di aver ricevuto, sin dal 2018, continue chiamate da call center,
[...]
aventi ad oggetto richieste di pagamento di un finanziamento (da lui interpretati come tentativi di truffa ai suoi danni) e di aver, successivamente alla richiesta di pagamento della somma di € 1.660,68 oltre interessi, inviatagli dalla sporto querela, in data CP_2
28.06.2018, per i detti fatti presso i Carabinieri di Somma Vesuviana.
Chiedeva quindi: <<
1. dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto per tutto quanto esposto in narrativa, in fatto ed in diritto, pronunciandosi ogni provvedimento consequenziale di legge
e/o dichiarando comunque che nulla è dovuto dall'istante per tutte le ragioni esposte nei motivi del presente atto;
2. condannare la al pagamento delle spese e P_
competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge>>.
Si costituiva la , , cessionaria della P_ P_ CP_2
così concludendo: <Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni
[...]
contraria istanza, eccezione e difesa, preso atto della mancata impugnazione e del conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. , limitatamente a Parte_2 quest'ultimo autorizzare la Cancelleria del Tribunale di OR NU ad apporre la formula esecutiva al menzionato provvedimento monitorio;
-Voglia l'Ill.mo Tribunale, inoltre, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, revocare il decreto ingiuntivo nei confronti del solo Sig.
2 , compensando integralmente le spese del presente Parte_1
giudizio>>.
Il Tribunale così provvedeva: “1) dichiara fondata parzialmente in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente; 2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo avente n. 898/2020 emesso da questo Giudice in data
19.06.2020 nei confronti del solo;
contestualmente Parte_1
conferma il medesimo decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. T_
e ne dichiara l'esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; 3) autorizza
[...]
la Cancelleria del Tribunale di OR NU ad apporre la formula esecutiva al menzionato provvedimento monitorio;
4) Spese compensate”. ha impugnato tale sentenza, chiedendo a questa Corte Parte_1
di:
“1) accertare l'ammissibilità e la fondatezza del presente appello e, per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sentenza n. 3212/2023,
Tribunale di OR NU, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra l'appellante e la
; P_
2) per l'effetto, condannare la alla refusione di spese e P_
compensi del giudizio di primo grado da liquidare in applicazione del D.M.
55/2014 e ss. mm. e ii., con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo
Visone quale procuratore antistatario del sig. Pt_1
3) condannare, altresì, l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, sempre con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si è costituita la , chiedendo: P_
< IN VIA PRELIMINARE
- Di rito, dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio di appello (ex art. 342 c.p.c.).
NEL MERITO
- Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'atto di appello, proposto dalla controparte, avverso la Sentenza n. 3212/2023
(R.G. n. 3688/2020), pronunciata dal Tribunale Ordinario di OR
NU (Dott.ssa RANIERI Angela), in data 25 Settembre 2023, confermando tutte le statuizioni in essa contenute;
3 - Compensare, in ogni caso, tra le parti in causa, spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio...>>
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Sostiene l'impugnante che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente compensato le spese tra le parti, nonostante la totale soccombenza di
[...]
nei suoi confronti. P_
In particolare, deduce che:
- la sussistenza dell'altro rapporto di credito, tra la e P_
, non escluderebbe la soccombenza totale della Parte_2 P_ nei suoi confronti;
[...]
- la qualità di cessionaria della , diversamente da quanto P_
affermato dal giudice di prime cure, non eliderebbe la responsabilità della
4 stessa in merito alla falsità della sottoscrizione dell'appellante, in quanto, pur in qualità di cessionaria, la detta società avrebbe dovuto ugualmente accertare la veridicità di tali documenti;
- la non avrebbe tenuto un atteggiamento conforme alla P_ buona fede processuale.
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
Deve precisarsi che l'onere di rifusione delle spese processuali grava, in base al principio della soccombenza, in capo alla parte che ha dato causa al processo e che ha visto poi rigettarsi, anche solo per ragioni di rito, la propria domanda (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13498/2018, secondo cui: “Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”). Se, dunque, la responsabilità delle spese di causa si innesta sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite, l'art 92, comma secondo cpc, consente la compensazione delle spese di lite quando concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni". Tale disposizione costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha introdotto per adeguarla ad uno specifico contesto storico-sociale o a peculiari situazioni non precisamente ed efficacemente determinabili "a priori".
Ciò posto, se le censure dell'appellante sono certamente condivisibili, laddove si consideri che lo stesso, nonostante la sua totale estraneità rispetto al contratto, si è dovuto costituire in giudizio per contestare la pretesa avanzata dalla , anche nei suoi confronti, tuttavia, P_ come specificato dal giudice di prime cure, è evidente che la P_
in qualità di mera cessionaria del credito, non abbia potuto avvedersi
[...] della falsità della sottoscrizione dell'appellante, essendosi limitata a ricevere la posizione creditoria attraverso procedure standardizzate.
Inoltre, come emerge dagli atti, sin dalla costituzione in giudizio, la detta società prendeva atto della natura apocrifa della sottoscrizione del Pt_1 in calce al contratto di finanziamento, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso.
Ritiene dunque la Corte che, tenuto conto delle dette circostanze, sia giustificata una compensazione per la metà delle spese del procedimento
5 di primo grado, con conseguente accoglimento, entro tali limiti, dell'appello proposto.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, considerati la natura dell'affare e le questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio e tenuto conto, ai fini del valore della causa - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n.
10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) - che si tratta di impugnazione proposta solo in punto di spese.
Deve infine disporsi l'attribuzione delle spese, per entrambi i gradi, in favore dell'avv. Vincenzo Visone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione civile VII – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da per quanto di ragione, Parte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- compensa tra le parti per la metà le spese del primo grado di giudizio e condanna a rifondere in favore di la P_ Parte_1
restante metà delle spese che, in tale ridotta misura, liquida in euro 59,25 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo Visone, dichiaratosi antistatario;
2) condanna al pagamento in favore e con P_ Parte_1 attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Visone, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 147,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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