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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/06/2024, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 211 / 2024
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 211/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, nata ad [...] il [...], residente in [...]
Statale 127 n.71, , elett.te domiciliata in Olbia, via Benedetto da CodiceFiscale_1
Rovezzano n.9 presso e nello studio dell'Avv.Michela Pericu ( che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
127 n.71, C.F. , elett.te domiciliato in Olbia, via Lazio n.44 presso e nello C.F._3 studio dell'Avv.Giuseppe Durgoni ( che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4 delega in calce al ricorso,
NONCHE'
P.M. Sede
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo i coniugi indicati innanzi chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio concordatario celebrato in data 20 luglio 2002 nel Comune di Budduso' (SS) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Budduso' (SS) al n. 14 anno 2002 parte II serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione coniugale sono nate in data 28 novembre 2002 le figlie
[...]
(C.F. ) e , oramai Persona_1 C.F._5 Persona_2 CodiceFiscale_6
maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente;
Sostenevano i coniugi che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Le parti in corso di causa insistevano nel chiedere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione. Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cpc;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A La separazione consensuale di:
, nata ad [...] il [...], Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...], Parte_3
in relazione al matrimonio concordatario celebrato in data 20 luglio 2002 nel Comune di Budduso'
(SS) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Budduso' (SS) al n. 14 anno
2002 parte II serie A, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Olbia, loc. Putzolu, Strada statale 127 n.71, di proprietà di entrambi i coniugi, distinta al NCEU del Comune di Olbia al F.35, particella 420, sub.4 e sub.5, costituita da un appartamento, posto al piano terra, della consistenza di n. 8 vani e da un primo piano di n. 5 vani, con terreno di pertinenza della superficie di mq. 3000 viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi esistenti, alla sig.ra che vi dimorerà con le figlie e Parte_1 Persona_1 Per_2
quando le medesime faranno rientro periodicamente da Sassari ove
[...]
frequentano il corso universitario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia e che incontreranno il padre ogniqualvolta lo desiderino. Resta intesi tra le parti che la IG.ra a seguito della separazione tra i coniugi e del trasferimento dei Parte_1
diritti immobiliari in suo favore di cui al successivo punto 7, si impegna a reperire altra abitazione ove andare a dimorare con le figlie, prelevando dalla attuale dimora familiare alcuni degli arredi presenti, che verranno scelti anche in base alle esigenze delle ragazze e delle caratteristiche della nuova abitazione, come di seguito elencati:
a) N.1 base;
b) n. 1 libreria;
c) n.1 tavolo quadrato;
d) n.4 sedie;
e) n.1 armadio della camera da letto coniugale;
f) n.1 como'; g) n.1 camera delle figlie Persona_1
e ; h) n.1 divano;
i) n.1 tavolo da salotto;
l) libri e tappetti e quadri,
[...] Persona_2
eccezione fatta per n.2 quadri che sono assegnati uno per ciascun coniuge;
Per_3
m) corredo personale(per il letto, per la cucina e per il bagno); n) regali ricevuti in occasione delle nozze.
Si precisa che viene riconosciuta al IG. la facoltà di accedere al Parte_2
giardino circostante l'abitazione per la manutenzione di esso, nonché la facoltà di utilizzare episodicamente il piano seminterrato con debito preavviso alla moglie, nel rispetto della riservatezza della stessa ed osservando le regole di civile convivenza.
3. Poiché le figlie e , pur se maggiorenni non hanno Persona_1 Persona_2
ancora raggiunto l'indipendenza economica, i IG.ri e Parte_2 Parte_1
si obbligano a versare mensilmente la somma di euro 500,00 ciascuno a
[...] mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario BANCOPOSTA
n°001062876410 intestato a e IBAN Persona_2 Persona_1
[...] entro il primo giorno di ogni mese al fine di garantire alle figlie la disponibilità della somma mensile di euro 1.000,00 per vitto , farmaci ed integratori mensili per la terapia dalle stesse seguita e per le piccole spese voluttuarie;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Il IG. si obbliga altresì a corrispondere alle scadenze previste Parte_2
di febbraio, aprile ed ottobre di ciascun anno la somma complessiva di euro 2.000,00 per le spese universitarie, costituite esclusivamente dalle tasse di iscrizione, in favore della figlia mentre la IG.ra si obbliga a corrispondere Persona_2 Parte_1
sempre alle scadenze previste di febbraio, aprile ed ottobre di ciascun anno la pari somma complessiva di euro 2.000,00 per le spese universitarie, costituite esclusivamente dalle tasse di iscrizione in favore della figlia;
Persona_1
5. Per quanto riguarda le ulteriori spese scolastiche (libri e laboratori scientifici) per le figlie e , i genitori e Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_1
provvederanno al loro pagamento secondo il criterio di ripartizione riportato
[...]
al superiore capo 4) per cui il padre provvederà al pagamento di quelle necessarie per mentre la madre provvederà al pagamento di quelle necessarie per Persona_2 [...]
CP_1
pagamenti verranno effettuati sempre a mezzo bonifico sul conto corrente
[...]
bancario intestato a e Persona_2 Controparte_2
n°001062876410 IBAN [...] non appena le figlie comunicheranno gli importi relativi.
Le spese di abbigliamento necessarie per le esigenze delle figlie e Persona_1
sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Persona_2
6. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le esigenze delle figlie e sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione Persona_1 Persona_2
del 50% ciascuno, intendendosi per spese straordinarie sia quelle imprevedibili sia quelle per visite mediche e per acquisto di ulteriori farmaci e terapie, oltre quelle indicate al superiore al capo 3);
Si conviene inoltre che tutte le spese relative all'utilizzo di un autoveicolo tipo
LANCIA Y targa EG710LD (assicurazione, bollo auto e meccanico), nella disponibilità delle figlie e sono a carico esclusivo del Persona_1 Persona_2
padre Parte_2
7. In considerazione della esigenza primaria di garantire la stabilità economica delle figlie e , nonché della contribuzione economica Persona_1 Persona_2
apportata dalla IG.ra per l'intera durata del matrimonio (sia con i Parte_1
proventi della propria attività professionale, sia con risorse derivanti dalla donazione da parte della sua famiglia di origine) alle esigenze della famiglia, nonché alla realizzazione dell' immobile di proprietà di entrambi i coniugi , descritto al superiore capo 2 ed alla conservazione e manutenzione di un immobile sito in Porto San Paolo, in comproprietà tra il IG. ed i suoi fratelli, il IG. Parte_2 Parte_2
si obbliga entro e non oltre il termine del mese di aprile 2024 mediante stipulazione di atto pubblico notarile a cedere e trasferire in favore della IG.ra Parte_1
il diritto di usufrutto vita natural durante ed il diritto di nuda proprietà in favore della figlia sugli immobili siti in Porto San Paolo di Loiri Porto San Persona_1
Paolo, via Giuseppe Verdi 28 ang. Via Pertini costituiti dall'appartamento, posto al piano terra della consistenza di n. 3 vani, al Catasto Fabbricati del Comune di Loiri
Porto San Paolo al F.235, Particella 1919, sub.4 e dall'appartamento, posto al piano terra della consistenza di n. 2 vani, al Catasto Fabbricati del Comune di Loiri Porto
San Paolo al F.235, particella 1919, sub.3, oltre garage di pertinenza al Catasto
Fabbricati del Comune di Loiri Porto San Paolo al F.235, particella 1919, sub.16; in udienza, a verbale, le parti dichiarano che la stipula dell'atto notarile di cui al punto 7 avverrà immediatamente dopo la pronunzia della sentenza della separazione in corso e comunque entro e non oltre il 31.7.2024.
Le parti, inoltre, rinunciano ai termini per il deposito di memorie conclusionali nonché all'impugnazione.
8. Il IG. , poiché gli immobili indicati al superiore capo sono Parte_2
allo stato cointestati al medesimo ed anche ai fratelli e , Parte_4 Parte_5
si obbliga espressamente a garantire per la sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione la piena titolarità dei diritti oggetto del trasferimento in favore della moglie e della figlia entro il previsto termine del mese di aprile 2024 Persona_1
ovvero a far intervenire allo stipulando atto pubblico i cointestatari IG.ri
[...]
e ; Pt_4 Parte_5
9. La IG.ra si impegna a rivendere in favore di terzi i diritti Parte_1
acquistati sugli immobili descritti al superiore capo 7) ed a reimpiegare il ricavato per l'acquisto di altra unità immobiliare in Olbia, da destinare ad abitazione propria e delle figlie e da intestare, quanto all'usufrutto in proprio favore e quanto alla nuda proprietà in favore di;
Persona_1
10. Per le stesse ragioni rappresentate al superiore capo 7 si conviene altresì tra i coniugi che l'immobile di proprietà di entrambi come descritto al CP_3
superiore capo 2., all'esito della definizione di determinate questioni burocratiche e del trasferimento della IG,ra in altra abitazione di sua esclusiva Parte_1
proprietà secondo gli accordi descritti ai superiori capi 7,8 e 9 , sarà intestato quanto all'usufrutto vita natural durante in favore del IG. e quanto alla Parte_2
nuda proprietà in favore delle figlie e . Persona_1 Persona_2
11.Il IG. cede in favore della IG.ra i diritti di Parte_2 Parte_1
comproprietà per la quota pari ad 1/ 2 dell'autoveicolo tipo BMW serie 1 targa EV
848PF, già di proprietà di entrambi i coniugi ed in uso esclusivo della IG.ra Pt_1
che provvede al pagamento dei costi per il suo utilizzo. A tale fine il IG.
[...]
si obbliga a dare il proprio consenso presso i competenti Uffici per Parte_2
l'intestazione esclusiva dell'autoveicolo in capo alla IG.ra Parte_1
12. I coniugi e poiché entrambi godono di Parte_2 Parte_1
proprio autonomo reddito rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno di mantenimento e provvederanno ciascuno di essi al proprio mantenimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 27.6.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 211/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, nata ad [...] il [...], residente in [...]
Statale 127 n.71, , elett.te domiciliata in Olbia, via Benedetto da CodiceFiscale_1
Rovezzano n.9 presso e nello studio dell'Avv.Michela Pericu ( che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
127 n.71, C.F. , elett.te domiciliato in Olbia, via Lazio n.44 presso e nello C.F._3 studio dell'Avv.Giuseppe Durgoni ( che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4 delega in calce al ricorso,
NONCHE'
P.M. Sede
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo i coniugi indicati innanzi chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio concordatario celebrato in data 20 luglio 2002 nel Comune di Budduso' (SS) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Budduso' (SS) al n. 14 anno 2002 parte II serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione coniugale sono nate in data 28 novembre 2002 le figlie
[...]
(C.F. ) e , oramai Persona_1 C.F._5 Persona_2 CodiceFiscale_6
maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente;
Sostenevano i coniugi che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Le parti in corso di causa insistevano nel chiedere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione. Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cpc;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A La separazione consensuale di:
, nata ad [...] il [...], Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...], Parte_3
in relazione al matrimonio concordatario celebrato in data 20 luglio 2002 nel Comune di Budduso'
(SS) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Budduso' (SS) al n. 14 anno
2002 parte II serie A, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Olbia, loc. Putzolu, Strada statale 127 n.71, di proprietà di entrambi i coniugi, distinta al NCEU del Comune di Olbia al F.35, particella 420, sub.4 e sub.5, costituita da un appartamento, posto al piano terra, della consistenza di n. 8 vani e da un primo piano di n. 5 vani, con terreno di pertinenza della superficie di mq. 3000 viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi esistenti, alla sig.ra che vi dimorerà con le figlie e Parte_1 Persona_1 Per_2
quando le medesime faranno rientro periodicamente da Sassari ove
[...]
frequentano il corso universitario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia e che incontreranno il padre ogniqualvolta lo desiderino. Resta intesi tra le parti che la IG.ra a seguito della separazione tra i coniugi e del trasferimento dei Parte_1
diritti immobiliari in suo favore di cui al successivo punto 7, si impegna a reperire altra abitazione ove andare a dimorare con le figlie, prelevando dalla attuale dimora familiare alcuni degli arredi presenti, che verranno scelti anche in base alle esigenze delle ragazze e delle caratteristiche della nuova abitazione, come di seguito elencati:
a) N.1 base;
b) n. 1 libreria;
c) n.1 tavolo quadrato;
d) n.4 sedie;
e) n.1 armadio della camera da letto coniugale;
f) n.1 como'; g) n.1 camera delle figlie Persona_1
e ; h) n.1 divano;
i) n.1 tavolo da salotto;
l) libri e tappetti e quadri,
[...] Persona_2
eccezione fatta per n.2 quadri che sono assegnati uno per ciascun coniuge;
Per_3
m) corredo personale(per il letto, per la cucina e per il bagno); n) regali ricevuti in occasione delle nozze.
Si precisa che viene riconosciuta al IG. la facoltà di accedere al Parte_2
giardino circostante l'abitazione per la manutenzione di esso, nonché la facoltà di utilizzare episodicamente il piano seminterrato con debito preavviso alla moglie, nel rispetto della riservatezza della stessa ed osservando le regole di civile convivenza.
3. Poiché le figlie e , pur se maggiorenni non hanno Persona_1 Persona_2
ancora raggiunto l'indipendenza economica, i IG.ri e Parte_2 Parte_1
si obbligano a versare mensilmente la somma di euro 500,00 ciascuno a
[...] mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario BANCOPOSTA
n°001062876410 intestato a e IBAN Persona_2 Persona_1
[...] entro il primo giorno di ogni mese al fine di garantire alle figlie la disponibilità della somma mensile di euro 1.000,00 per vitto , farmaci ed integratori mensili per la terapia dalle stesse seguita e per le piccole spese voluttuarie;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Il IG. si obbliga altresì a corrispondere alle scadenze previste Parte_2
di febbraio, aprile ed ottobre di ciascun anno la somma complessiva di euro 2.000,00 per le spese universitarie, costituite esclusivamente dalle tasse di iscrizione, in favore della figlia mentre la IG.ra si obbliga a corrispondere Persona_2 Parte_1
sempre alle scadenze previste di febbraio, aprile ed ottobre di ciascun anno la pari somma complessiva di euro 2.000,00 per le spese universitarie, costituite esclusivamente dalle tasse di iscrizione in favore della figlia;
Persona_1
5. Per quanto riguarda le ulteriori spese scolastiche (libri e laboratori scientifici) per le figlie e , i genitori e Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_1
provvederanno al loro pagamento secondo il criterio di ripartizione riportato
[...]
al superiore capo 4) per cui il padre provvederà al pagamento di quelle necessarie per mentre la madre provvederà al pagamento di quelle necessarie per Persona_2 [...]
CP_1
pagamenti verranno effettuati sempre a mezzo bonifico sul conto corrente
[...]
bancario intestato a e Persona_2 Controparte_2
n°001062876410 IBAN [...] non appena le figlie comunicheranno gli importi relativi.
Le spese di abbigliamento necessarie per le esigenze delle figlie e Persona_1
sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Persona_2
6. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le esigenze delle figlie e sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione Persona_1 Persona_2
del 50% ciascuno, intendendosi per spese straordinarie sia quelle imprevedibili sia quelle per visite mediche e per acquisto di ulteriori farmaci e terapie, oltre quelle indicate al superiore al capo 3);
Si conviene inoltre che tutte le spese relative all'utilizzo di un autoveicolo tipo
LANCIA Y targa EG710LD (assicurazione, bollo auto e meccanico), nella disponibilità delle figlie e sono a carico esclusivo del Persona_1 Persona_2
padre Parte_2
7. In considerazione della esigenza primaria di garantire la stabilità economica delle figlie e , nonché della contribuzione economica Persona_1 Persona_2
apportata dalla IG.ra per l'intera durata del matrimonio (sia con i Parte_1
proventi della propria attività professionale, sia con risorse derivanti dalla donazione da parte della sua famiglia di origine) alle esigenze della famiglia, nonché alla realizzazione dell' immobile di proprietà di entrambi i coniugi , descritto al superiore capo 2 ed alla conservazione e manutenzione di un immobile sito in Porto San Paolo, in comproprietà tra il IG. ed i suoi fratelli, il IG. Parte_2 Parte_2
si obbliga entro e non oltre il termine del mese di aprile 2024 mediante stipulazione di atto pubblico notarile a cedere e trasferire in favore della IG.ra Parte_1
il diritto di usufrutto vita natural durante ed il diritto di nuda proprietà in favore della figlia sugli immobili siti in Porto San Paolo di Loiri Porto San Persona_1
Paolo, via Giuseppe Verdi 28 ang. Via Pertini costituiti dall'appartamento, posto al piano terra della consistenza di n. 3 vani, al Catasto Fabbricati del Comune di Loiri
Porto San Paolo al F.235, Particella 1919, sub.4 e dall'appartamento, posto al piano terra della consistenza di n. 2 vani, al Catasto Fabbricati del Comune di Loiri Porto
San Paolo al F.235, particella 1919, sub.3, oltre garage di pertinenza al Catasto
Fabbricati del Comune di Loiri Porto San Paolo al F.235, particella 1919, sub.16; in udienza, a verbale, le parti dichiarano che la stipula dell'atto notarile di cui al punto 7 avverrà immediatamente dopo la pronunzia della sentenza della separazione in corso e comunque entro e non oltre il 31.7.2024.
Le parti, inoltre, rinunciano ai termini per il deposito di memorie conclusionali nonché all'impugnazione.
8. Il IG. , poiché gli immobili indicati al superiore capo sono Parte_2
allo stato cointestati al medesimo ed anche ai fratelli e , Parte_4 Parte_5
si obbliga espressamente a garantire per la sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione la piena titolarità dei diritti oggetto del trasferimento in favore della moglie e della figlia entro il previsto termine del mese di aprile 2024 Persona_1
ovvero a far intervenire allo stipulando atto pubblico i cointestatari IG.ri
[...]
e ; Pt_4 Parte_5
9. La IG.ra si impegna a rivendere in favore di terzi i diritti Parte_1
acquistati sugli immobili descritti al superiore capo 7) ed a reimpiegare il ricavato per l'acquisto di altra unità immobiliare in Olbia, da destinare ad abitazione propria e delle figlie e da intestare, quanto all'usufrutto in proprio favore e quanto alla nuda proprietà in favore di;
Persona_1
10. Per le stesse ragioni rappresentate al superiore capo 7 si conviene altresì tra i coniugi che l'immobile di proprietà di entrambi come descritto al CP_3
superiore capo 2., all'esito della definizione di determinate questioni burocratiche e del trasferimento della IG,ra in altra abitazione di sua esclusiva Parte_1
proprietà secondo gli accordi descritti ai superiori capi 7,8 e 9 , sarà intestato quanto all'usufrutto vita natural durante in favore del IG. e quanto alla Parte_2
nuda proprietà in favore delle figlie e . Persona_1 Persona_2
11.Il IG. cede in favore della IG.ra i diritti di Parte_2 Parte_1
comproprietà per la quota pari ad 1/ 2 dell'autoveicolo tipo BMW serie 1 targa EV
848PF, già di proprietà di entrambi i coniugi ed in uso esclusivo della IG.ra Pt_1
che provvede al pagamento dei costi per il suo utilizzo. A tale fine il IG.
[...]
si obbliga a dare il proprio consenso presso i competenti Uffici per Parte_2
l'intestazione esclusiva dell'autoveicolo in capo alla IG.ra Parte_1
12. I coniugi e poiché entrambi godono di Parte_2 Parte_1
proprio autonomo reddito rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno di mantenimento e provvederanno ciascuno di essi al proprio mantenimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 27.6.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo