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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1554/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ivan Randazzo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Giuseppe Mingiardi;
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ottavia Mingiardi;
1
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
(C.F. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_4
giusta procura in atti, dagli avvocati Rosaria Villano e Salvatore Palazzo;
APPELLATI
E CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_6
); C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_7 C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_8 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , Parte_1 Controparte_7
agendo sia in proprio che quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore , CP_8
convenivano in giudizio il dottor e la Controparte_2 Controparte_1
Esponevano che la in data 1/9/2008 si era recata presso la casa di cura Pt_1
convenuta per effettuare una visita ginecologica con;
che il medico, Controparte_2 eseguita una ecografia, diagnosticò – per ciò che ancora quivi rileva - la presenza di una formazione polipoide nel canale cervicale e, in cavità pelvica, di una formazione cistica ipoecogena di mm. 56x79, adiacente ad altra formazione cistica transonica di mm. 23x26, meritevole di approfondimento diagnostico;
che il referto ecografico indicava “annessi non evidenziati”; che in data 17/8/2008 la si sottoponeva presso la medesima casa di Pt_1
cura ad intervento chirurgico, eseguito dal , nel corso del quale veniva enucleata la CP_2
2 cisti ipoecogena (rivelatasi quale teratoma cistico all'esame istologico) ed effettuata la polipectomia, con revisione della cavità uterina;
che nel corso del detto intervento era stato erroneamente asportato l'ovaio destro, per come era emerso dagli esami successivamente effettuati e, soprattutto, dal successivo intervento subito dalla Pt_1 presso altra struttura sanitaria per l'asportazione della cisti transonica;
che, inoltre,
l'enucleazione della cisti ipoecogena era stata effettuata senza preservare sufficiente tessuto ovarico;
che l'errata asportazione dell'ovaio destro, unitamente alla mancata preservazione del sinistro, aveva determinato una condizione di infertilità assoluta della e lo stato di menopausa precoce. Pt_1
Chiedeva, dunque, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito da essi attori per avere determinato nella l'impossibilità di Pt_1 procreare e, in capo a e , l'impossibilità di avere rispettivamente CP_7 CP_8
altri figli e fratelli.
Costituitosi in giudizio, contestava le domande attrici e chiedeva, a Controparte_2
ciò autorizzato, di chiamare in causa Controparte_5
dalla quale pretendeva di essere manlevato per il caso di condanna, in virtù della
[...]
stipulata polizza assicurativa. si costituiva anch'essa in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande proposte e spiegando domanda subordinata di manleva nei confronti di . Instava, altresì, per la chiamata in causa – poi concessa – di Controparte_2
e di compagnie Controparte_9 Controparte_4
presso le quali era assicurata e dalle quali pretendeva di essere garantita.
Si costituivano infine i terzi chiamati, chiedendo il rigetto delle domande proposte in causa e chiedendo la la chiamata in causa di Controparte_5 [...]
direttore sanitario della clinica, per essere da questa manlevata per il Controparte_6
caso di condanna. chiamata in causa, rimaneva contumace. Controparte_6
Con sentenza n. 1863/2024 del 16/4/2024 il Tribunale di Catania rigettava le domande attrici, compensando fra le parti costituite le spese di lite e ponendo le spese di consulenza a carico degli attori.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di quattro Parte_1
ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio , Controparte_2 Controparte_1
, ed Controparte_3 Controparte_4 [...]
[...
[...] tutti resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Parte_2
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , e Controparte_7 CP_8 [...]
non costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a Controparte_6
parteciparvi.
2. Con il primo motivo deduce l'appellante che ha errato il primo giudice nel ritenere che fosse necessario proporre querela di falso avverso la cartella clinica perché in essa, nel descrivere l'intervento eseguito il 17/9/2008, era stata omessa l'indicazione della dedotta exeresi dell'ovaio destro.
3. Con il secondo motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale nel ritenere che l'attrice non avesse fornito la prova dell'esistenza dell'ovaio destro in data anteriore all'intervento del 17/9/2008, onde dare per dimostrata l'errata exeresi iatrogena del detto ovaio.
A dire dell'appellante, la stessa aveva ammesso l'avvenuta exeresi CP_1 chirurgica dell'ovai e la ricostruzione positiva dell'errata manovra chirurgica era coerente con la contraddittorietà dei successivi referti ecografici, “in alcuni dei quali la circostanza è stata taciuta mentre in altri si è dato atto della presenza dell'ovaio destro”, essendo altresì la incompleta compilazione della cartella clinica “circostanza di per sé sintomatica di inadempimento e che fa presumere il nesso di causalità”.
4. I motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
La questione dedotta in giudizio riguarda l'effettiva asportazione per errore dell'ovaio destro, da parte del chirurgo dottor , nel corso dell'intervento chirurgico eseguito su CP_2
il 17/9/2008. Parte_1
Il primo giudice, dopo avere rilevato che la descrizione della cartella clinica non conteneva alcuna indicazione della presenza o meno del detto ovaio (indicazione che, invece, ove fosse stata correttamente compilata, avrebbe dovuto contenere), e che la presenza dell'ovaio destro anteriormente all'esecuzione dell'intervento non risultava da alcun elemento (ancorchè fosse rara, ma non impossibile, l'agenesia dell'annesso), né poteva darsi per certa la sua exeresi nel corso dell'intervento eseguito dal , sulla CP_2
4 scorta dei referti delle ecografie effettuate presso la stessa casa di cura convenuta successivamente al 17/9/2008 (esse, infatti, erano contraddittorie fra di loro, posto che talune riportavano la presenza di entrambi gli annessi ed altre la pregressa exeresi chirurgica dell'ovaio destro, con ogni probabilità riferita ad un intervento in data anteriore al
17/9/2008), ha ritenuto che la teoria del “più probabile che non”, trovando applicazione solamente nell'ambito della ricostruzione del nesso causale, non potesse essere utilizzata per sopperire all'onere probatorio dell'attrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare propriamente la presenza dell'ovaio in epoca anteriore all'intervento chirurgico eseguito dal . CP_2
Ha poi precisato il Tribunale che la superficialità con la quale era stato descritto l'intervento chirurgico oggetto di controversia non poteva automaticamente comportare l'adempimento dell'onere probatorio incombente sulla il rilievo della difettosa Pt_1
tenuta della cartella clinica, infatti, era tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quanto proprio siffatta incompletezza rendeva impossibile l'accertamento del nesso eziologico. Ipotesi, questa, che esulava da quella di specie.
Ha altresì osservato il Tribunale che la cartella clinica fosse dotata di fede privilegiata, tal che l'attrice avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Ora, pur essendo corretta la deduzione dell'appellante a proposito del fatto che la fede privilegiata della cartella clinica non può estendersi a quanto in essa non contenuto, e che dunque la querela di falso è proponibile solamente “in positivo”, e in relazione ai dati obiettivi in essa contenuti, mentre in relazione ai dati mancanti, che una delle parti assume dovessero essere riportati, perché relativi ad attività cliniche o terapeutiche che assume si siano svolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo (v. Cass. n. 16737/2024), rimane il fatto che l'attrice non ha fornito la prova della dedotta asportazione dell'ovaio destro nel corso dell'intervento del 17/9/2008.
Né può convenirsi con l'appellante a proposito del fatto che la casa di cura avrebbe
“ammesso la mancanza dell'ovaio destro” quale erronea esecuzione dell'atto chirurgico da parte del . CP_2
Ed invero, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel corso dell'esame ecografico effettuato in data 1/9/2008, pur rilevata la presenza della formazione in cavità pelvica di una cisti ipoecogena di mm. 56X79 nell'ovaio sinistro e di altra adiacente formazione cistica transonica di mm. 23 x 26, nonché di una formazione polipoide nel canale cervicale, si diede atto di “annessi non evidenziati”; gli esami ecografici successivi all'intervento riportano ora exeresi dell'ovaio destro (referti ecografici
5 dei dì 12/1/2009, 6/4/2009), ora annessi regolari e dunque presenza sia dell'ovaio sinistro che dell'ovaio destro (referti dei dì 6/7/2009, 28/9/2009, 30/11/2009, 5/7/2010).
Fermo restando che, per come rilevato dal Tribunale “la annotazione del 03.11.2008 risulta compatibile con la prima 'messa a fuoco' della mancanza dell'ovaio destro, tanto da essere enfatizzata con il punto esclamativo;
inoltre, la rilevata mancanza era stata causalmente ricondotta ad exeresi evidentemente in dipendenza del 'più probabile che non', vale a dire che, mancando l'ovaio, il medico aveva ritenuto di doverne attribuire la causa ad una precedente exeresi (evidentemente, precedente al suo intervento del
17.09.2008) piuttosto che alla agenesia, che costituisce pur sempre evento raro ma possibile”, ed analoghe considerazioni possono valere per l'ecografia del gennaio 2009, ha altresì osservato il Tribunale come non potesse ritenersi ammissione l'indicazione, nelle ecografie successive all'intervento, dell'exeresi dell'ovaio destro da parte del CP_2 posto che, “oltre che comportamento per così dire 'suicida', risulterebbe del tutto incongruo e contraddittorio rispetto alla 'copertura' che più coerentemente (in prospettiva evidentemente illecita) avrebbe potuto operare limitandosi ad evidenziare la mancanza dell'ovaio, magari prospettando ipotesi di agenesia;
o, ancora, più logico sarebbe stato persistere nella mancata rilevazione, come per il referto precedente all'intervento”.
A tale valutazione, corretta in punto di fatto, l'appellante non oppone valida censura, non potendo avere valore probatorio decisivo, a fronte di sì scarni elementi forniti, il fatto che il medico avesse indicato l'esistenza di una exeresi chirurgica, che – nella sua impostazione - ben poteva risalire a prima dell'intervento del 17/9/2008, relativamente al quale l'exeresi non risultava in alcun modo prevista né effettuata, in base a quanto descritto nella cartella clinica, tanto più che l'ovaio destro non venne rilevato nel corso dell'ecografia del giorno 1/9/2008, antecedente all'intervento, mentre venne rilevata la cisti ovarica dell'ovaio sinistro (dato per non visualizzabile), poi enucleata in sede chirurgica, nonché la vicina cisti transonica ed il polipo.
Dato certo, in sostanza, è che l'ovaio destro non venne visualizzato nel corso dell'ecografia del giorno 1/9/2008; che di esso l'intervento non fa menzione;
che nelle ecografie successive l'ovaio destro non era presente, tanto che nel corso dell'intervento eseguito in altra struttura nell'anno 2012 si dava atto della mancanza del detto ovaio, pur non potendosi riferire la detta mancanza ad exeresi ovvero, addirittura, ad agenesia, ovverosia alla mancanza originaria dell'organo.
Rimane, dunque, il difetto di prova della dedotta asportazione colposa dell'ovaio da parte del . CP_2
6 5. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione, con riferimento al
“mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in merito all'incidenza dell'irregolare funzionalità ovarica sulla fertilità”.
Assume l'appellante che il Tribunale ha ritenuto potersi affermare “in termini tecnici che la stessa ( ndr), prima dell'intervento del settembre 2008, aveva Parte_1 mantenuto integra la fertilità”, e che tuttavia lo stesso consulente tecnico d'ufficio “ha premesso che quanto si è appena riportato, alla luce del criterio probabilistico, cede rispetto ai casi in cui non vi è regolare funzionalità ovarica, la quale può, quindi, maggiormente incidere quale causa di infertilità”.
6. Con il quarto motivo viene censurata la ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo della mancata preservazione – in occasione dell'intervento chirurgico effettuato, di enucleazione della cisti ovarica - di sufficiente tessuto ovarico funzionante.
A dire dell'appellante, “il Ctu non si è espresso sulla funzionalità del residuo ovarico ma ha comunque ritenuto che l'asporto dell'ovaio di sinistra per cisti dermoide, in uno alla mancanza dell'ovaio di destra, avrebbe condotto la paziente a menopausa precoce (pag. 5 relazione integrativa 22.11.2017), accertandone pertanto il ruolo concausale, atteso che i cicli oligomenorroici riducono le probabilità di fertilità rispetto ai cicli regolari”.
7. I motivi, che si esaminano congiuntamente siccome afferenti al profilo della colpa medica in relazione alle modalità di esecuzione dell'intervento di enucleazione della cisti dell'ovaio sinistro, con successiva ricostruzione del parenchima residuo, sono inammissibili.
Essi, infatti, non censurano la ritenuta corretta esecuzione dell'intervento (il Tribunale ha sul punto ritenuto che non fossero stati evidenziati profili di colpa), quanto piuttosto le conseguenze dell'intervento medesimo, che non comportano danni risarcibili, in assenza di colpa medica.
8. Rimangono in tal modo assorbite le domande di manleva riproposte dagli appellati e Controparte_2 Controparte_1
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese nei confronti degli appellati e , mentre deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle CP_7 CP_8 spese relativamente alla posizione dell'appellata contumace CP_6
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1863/2024 in data 16/4/2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore degli appellati costituti, le spese del grado che liquida, per ciascuno di essi, in €. 5.000,00 per compensi, oltre ad Iva, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti di e . CP_7 CP_8
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
30 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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