Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 8565/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Valentina Ambrosio.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in
Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Buffa.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/01/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione.
D I S P O S I T I V O
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
e, per l'effetto, rigetta il ricorso.
[...]
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 5.500,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
1
03520229001517803000, notificatale in data 5/08/2022, relativa alla cartella n.
03520100002737945000, quest'ultima asseritamente notificata in data 12/04/2010 e afferente crediti, delle annualità dal 1988 al 1992, vantati dall' in forza di CP_3
decreti ingiuntivi, di importo complessivo pari ad € 68.194,90.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'illegittimità per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie avanzate da controparte, nonché per omessa notifica degli atti presupposti e, pertanto, chiedeva di “accogliere l'opposizione all'Intimazione di Pagamento n. 03520229001517803 e per l'effetto b) dichiarare il credito vantato per tramite dell' resistente, relativamente ai contributi previdenziali azionati per gli CP_1
anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 decaduto e/o prescritto non avendo mai provveduto alla notifica di alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione;
e) in mero subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre l'importo eventualmente dovuto secondo quanto dovesse risultare di giustizia”.
Con memoria depositata il 7/02/2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la Controparte_1
mancata vocatio in ius dell'Ente Impositore, nonché contestando nel merito la fondatezza dello stesso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va rigettato, dovendosi condividere l'eccezione sollevata dall'
[...]
, afferente alla propria carenza di legittimazione passiva. Controparte_4
Ed invero, le censure mosse dalla ricorrente, afferenti alla omessa notifica degli atti prodromici e alla prescrizione delle pretese creditorie, riguardano il merito delle pretese creditorie contenute nell'intimazione di pagamento opposta e fanno esclusivamente capo pertanto all'Ente Impositore, che costituisce il soggetto titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare sollevata dall' Controparte_4
risulta allora condivisibile, oltre che alla luce di quanto disposto dall'art. 24, comma
5, del D. lgs. n. 46/1999, a mente del quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può
2 proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”, anche sulla scorta della recente pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezioni unite, con cui è stata risolta la questione, dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, circa la sussistenza o meno di un litisconsorzio necessario tra l'Ente impositore titolare del credito e l'Agente della Riscossione deputato a ricevere il pagamento, e dell'eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei casi in cui con l'azione di opposizione all'esecuzione siano fatti valere esclusivamente vizi attinenti al merito della pretesa creditoria.
In particolare, con la sentenza n. 7514/2022, la Suprema Corte ha chiarito che
“Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il
3 pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.
13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è
4 titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo" (cfr. Cassazione civile sez. un.,
08/03/2022, n.7514).
Orbene, tenuto conto che nella specie, come sopra acclarato, l'opposizione ha natura recuperatoria, giacché è volta all'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo (omessa notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi) e attiene unicamente al merito della pretesa contributiva- non avendo la ricorrente mosso censure afferenti alla regolarità della procedura esecutiva ovvero alla presenza di vizi propri dell'intimazione opposta- la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, ossia all' sulla CP_3
scorta del succitato art. 24, comma 5, del D. Lgs n. 46/99.
Ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario convenuto.
Alla luce della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in Controparte_4
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,00 a € 260.000,00)
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 29/01/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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