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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3656/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta BRANDI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ferrara, Viale Cavour, n. 50 e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina NERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia, n. 172
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 12 marzo 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 23 maggio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Ozzano dell'Emilia il 5 ottobre 2013. Dall'unione sono nate , il 27 aprile 2015, il 17 luglio 2017, e l'8 Per_1 Per_2 Per_3 aprile 2020. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 6 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I ricorrenti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Controparte_1
SK (Lituania) il 30 settembre 1982 e nato a [...] il 12 gennaio CP_2
1982, unitisi in matrimonio a Ozzano dell'Emilia il 5 ottobre 2013, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 17 parte 1 - anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida , e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 2 di 6 3) prende atto che i coniugi hanno concordato che, se vorranno, le figlie frequenteranno un corso di lingua lituana;
4) dispone che le figlie abbiano la residenza anagrafica presso la dimora paterna, salvo diversi accordi futuri tra i coniugi;
5) colloca le minori presso ciascun genitore in forma paritaria alternata e dispone che, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e, comunque, salvo diversi accordi assunti di volta in volta tra i genitori, stia con ciascun genitore secondo le seguenti modalità:
- il lunedì e il giovedì con la madre;
- il martedì e il mercoledì con il padre;
- il venerdì, il sabato e la domenica a settimane alterne con il padre o con la madre. Ogni giornata si intende terminata con l'accompagnamento a scuola o al centro estivo del mattino successivo. Nei casi di assenza o chiusura scolastica e/o del centro estivo al termine del periodo di propria competenza ciascun genitore si impegna ad accompagnare la/le figlia/e al domicilio dell'altro entro le 8:30;
- nelle vacanze natalizie alternandosi di anno in anno tra i genitori dalle 8:30 del 24 dicembre alle 8:30 del 31 dicembre e dalle 8,30 del 31 dicembre alle 8:30 del 7 gennaio con accompagnamento delle bambine a scuola;
- nelle festività pasquali ad anni alterni tra il padre e la madre dalle 8:30 del giovedì alle 8:30 della domenica e dalle 8,30 della domenica alle 8:30 del mercoledì con accompagnamento delle bambine a scuola;
- in estate tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive e purché almeno sette giorni siano consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno tra le parti;
- in occasione dei propri compleanni, ad anni alterni, a pranzo/cena con ciascun genitore;
- col padre e con la madre nei giorni dei rispettivi compleanni anche se correnti al di fuori dei giorni di competenza suindicati;
6) prende atto che la madre si impegna a concedere al padre, tre volte l'anno, una variazione al calendario che consenta allo stesso di trascorrere con le figlie un fine settimana lungo di cinque giorni;
i giorni in più trascorsi con il padre, verranno recuperati dalla madre;
7) con decorso dalla domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento delle figlie per il tempo in cui le avrà con sé (vitto, alloggio, utenze);
8) a far data dalla domanda dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, secondo le tipologie e le modalità di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: A) spese mediche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale c) tickets sanitari,
pagina 3 di 6 apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti;
d) spese mediche aventi carattere di urgenza;
B) spese mediche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e psicologiche presso strutture private, non dettate da motivi d'urgenza b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici b) libri di testo e corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e) lezioni private f) alloggio presso sede universitaria g) testi universitari specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative b) attività sportive, ludiche e artistiche e relative attrezzature c) corso per il conseguimento della patente di guida d) baby sitter, scelta di comune accordo tra i genitori, alla quale potranno ricorrere per esigenze lavorative non differibili del genitore collocatario (es. malattia delle figlie) e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative con un tetto massimo mensile di spesa di euro 150,00 per ciascun genitore;
F) spese extrascolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) acquisto motoveicolo/autoveicolo, tassa di circolazione e assicurazione RCA. Qualora sia previsto il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa straordinaria dovrà informare per iscritto (mail o whatsapp) l'altro genitore anche in relazione alla spesa;
salvo casi di urgenza, entro 3 giorni dalla richiesta formale, quest'ultimo deve manifestare per iscritto (mail o whatsapp) il proprio consenso o dissenso purché adeguatamente motivato.
Il rimborso della quota delle spese anticipate da un genitore dovrà avvenire, previa esibizione di adeguata documentazione attestante l'esborso, a mezzo bonifico bancario personale di ciascun genitore, con rendicontazione mensile e pagamento entro il 15 del mese successivo. La documentazione fiscale attestante l'esborso dovrà essere intestata alle figlie. Le detrazioni fiscali per spese di qualunque natura andranno a beneficio al 100% del padre fino a quando la madre, attualmente in regime forfettario, non potrà usufruirne;
da quel momento le detrazioni andranno a beneficio di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno.
pagina 4 di 6 L'A.U.U. e altri eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro ente pubblico o privato relativi alle figlie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella quota proporzionale del 50% per ciascun genitore;
9) prende atto che le parti hanno concordato che dal mantenimento ordinario resteranno escluse le seguenti voci da rimborsare entro il giorno 15 del mese successivo: 1) le spese relative alla mensa scolastica, che saranno ripartite tra i genitori al 50%, senza previo accordo 2) le spese per l'abbigliamento, ricariche telefoniche, paghette settimanali, feste di compleanno con gli amici con un tetto massimo mensile, per tutte e tre le figlie, di euro 300,00 per ciascun genitore al superamento del quale occorre il preventivo accordo dell'altro genitore;
10) prende atto che le parti hanno concordato di porre in vendita la casa coniugale sita in Ozzano dell'Emilia (BO), via Gino Berti n. 14. L'immobile non potrà essere venduto ad una somma inferiore a 435.000,00 euro. Qualora i comproprietari ricevessero proposte d'acquisto pari o superiori alla cifra indicata si impegnano ad accettare l'offerta; gli stessi potranno decidere di vendere ad una cifra inferiore solo di comune accordo. Le spese di agenzia verranno sostenute al 60% dal signor per il 40% CP_2 dalla signora CP_1
Con il ricavato della vendita i coniugi si impegnano ad estinguere, ognuno per la propria quota del 50%, il mutuo residuo intestato agli stessi. Nel momento in cui i coniugi avranno trovato, entrambi, altra idonea sistemazione in Ozzano dell'Emilia od in Comuni limitrofi, usciranno contemporaneamente dalla casa coniugale;
11) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che i mobili e gli arredi della casa coniugale verranno equamente suddivisi o messi in vendita unitamente all'immobile, previo accordo tra gli stessi;
i coniugi si divideranno i beni presenti nell'immobile di loro esclusiva proprietà e ciascuno asporterà i propri effetti personali;
12) prende atto che i coniugi hanno concordato che a definizione dei pregressi rapporti economici tra gli stessi, il signor verserà alla signora che CP_2 CP_1 accetta, la somma di 32.400,00 euro a mezzo bonifico bancario alle coordinate note, con le seguenti modalità: 25.000,00 euro entro il 23 maggio 2025 e 7.400,00 euro entro la data di deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio;
13) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
14) prende atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio; D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
pagina 5 di 6 dr.ssa Silvia Migliori
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta BRANDI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ferrara, Viale Cavour, n. 50 e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina NERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia, n. 172
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Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 12 marzo 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 23 maggio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Ozzano dell'Emilia il 5 ottobre 2013. Dall'unione sono nate , il 27 aprile 2015, il 17 luglio 2017, e l'8 Per_1 Per_2 Per_3 aprile 2020. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 6 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I ricorrenti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Controparte_1
SK (Lituania) il 30 settembre 1982 e nato a [...] il 12 gennaio CP_2
1982, unitisi in matrimonio a Ozzano dell'Emilia il 5 ottobre 2013, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 17 parte 1 - anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida , e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 2 di 6 3) prende atto che i coniugi hanno concordato che, se vorranno, le figlie frequenteranno un corso di lingua lituana;
4) dispone che le figlie abbiano la residenza anagrafica presso la dimora paterna, salvo diversi accordi futuri tra i coniugi;
5) colloca le minori presso ciascun genitore in forma paritaria alternata e dispone che, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e, comunque, salvo diversi accordi assunti di volta in volta tra i genitori, stia con ciascun genitore secondo le seguenti modalità:
- il lunedì e il giovedì con la madre;
- il martedì e il mercoledì con il padre;
- il venerdì, il sabato e la domenica a settimane alterne con il padre o con la madre. Ogni giornata si intende terminata con l'accompagnamento a scuola o al centro estivo del mattino successivo. Nei casi di assenza o chiusura scolastica e/o del centro estivo al termine del periodo di propria competenza ciascun genitore si impegna ad accompagnare la/le figlia/e al domicilio dell'altro entro le 8:30;
- nelle vacanze natalizie alternandosi di anno in anno tra i genitori dalle 8:30 del 24 dicembre alle 8:30 del 31 dicembre e dalle 8,30 del 31 dicembre alle 8:30 del 7 gennaio con accompagnamento delle bambine a scuola;
- nelle festività pasquali ad anni alterni tra il padre e la madre dalle 8:30 del giovedì alle 8:30 della domenica e dalle 8,30 della domenica alle 8:30 del mercoledì con accompagnamento delle bambine a scuola;
- in estate tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive e purché almeno sette giorni siano consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno tra le parti;
- in occasione dei propri compleanni, ad anni alterni, a pranzo/cena con ciascun genitore;
- col padre e con la madre nei giorni dei rispettivi compleanni anche se correnti al di fuori dei giorni di competenza suindicati;
6) prende atto che la madre si impegna a concedere al padre, tre volte l'anno, una variazione al calendario che consenta allo stesso di trascorrere con le figlie un fine settimana lungo di cinque giorni;
i giorni in più trascorsi con il padre, verranno recuperati dalla madre;
7) con decorso dalla domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento delle figlie per il tempo in cui le avrà con sé (vitto, alloggio, utenze);
8) a far data dalla domanda dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, secondo le tipologie e le modalità di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: A) spese mediche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale c) tickets sanitari,
pagina 3 di 6 apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti;
d) spese mediche aventi carattere di urgenza;
B) spese mediche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e psicologiche presso strutture private, non dettate da motivi d'urgenza b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici b) libri di testo e corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e) lezioni private f) alloggio presso sede universitaria g) testi universitari specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative b) attività sportive, ludiche e artistiche e relative attrezzature c) corso per il conseguimento della patente di guida d) baby sitter, scelta di comune accordo tra i genitori, alla quale potranno ricorrere per esigenze lavorative non differibili del genitore collocatario (es. malattia delle figlie) e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative con un tetto massimo mensile di spesa di euro 150,00 per ciascun genitore;
F) spese extrascolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) acquisto motoveicolo/autoveicolo, tassa di circolazione e assicurazione RCA. Qualora sia previsto il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa straordinaria dovrà informare per iscritto (mail o whatsapp) l'altro genitore anche in relazione alla spesa;
salvo casi di urgenza, entro 3 giorni dalla richiesta formale, quest'ultimo deve manifestare per iscritto (mail o whatsapp) il proprio consenso o dissenso purché adeguatamente motivato.
Il rimborso della quota delle spese anticipate da un genitore dovrà avvenire, previa esibizione di adeguata documentazione attestante l'esborso, a mezzo bonifico bancario personale di ciascun genitore, con rendicontazione mensile e pagamento entro il 15 del mese successivo. La documentazione fiscale attestante l'esborso dovrà essere intestata alle figlie. Le detrazioni fiscali per spese di qualunque natura andranno a beneficio al 100% del padre fino a quando la madre, attualmente in regime forfettario, non potrà usufruirne;
da quel momento le detrazioni andranno a beneficio di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno.
pagina 4 di 6 L'A.U.U. e altri eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro ente pubblico o privato relativi alle figlie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella quota proporzionale del 50% per ciascun genitore;
9) prende atto che le parti hanno concordato che dal mantenimento ordinario resteranno escluse le seguenti voci da rimborsare entro il giorno 15 del mese successivo: 1) le spese relative alla mensa scolastica, che saranno ripartite tra i genitori al 50%, senza previo accordo 2) le spese per l'abbigliamento, ricariche telefoniche, paghette settimanali, feste di compleanno con gli amici con un tetto massimo mensile, per tutte e tre le figlie, di euro 300,00 per ciascun genitore al superamento del quale occorre il preventivo accordo dell'altro genitore;
10) prende atto che le parti hanno concordato di porre in vendita la casa coniugale sita in Ozzano dell'Emilia (BO), via Gino Berti n. 14. L'immobile non potrà essere venduto ad una somma inferiore a 435.000,00 euro. Qualora i comproprietari ricevessero proposte d'acquisto pari o superiori alla cifra indicata si impegnano ad accettare l'offerta; gli stessi potranno decidere di vendere ad una cifra inferiore solo di comune accordo. Le spese di agenzia verranno sostenute al 60% dal signor per il 40% CP_2 dalla signora CP_1
Con il ricavato della vendita i coniugi si impegnano ad estinguere, ognuno per la propria quota del 50%, il mutuo residuo intestato agli stessi. Nel momento in cui i coniugi avranno trovato, entrambi, altra idonea sistemazione in Ozzano dell'Emilia od in Comuni limitrofi, usciranno contemporaneamente dalla casa coniugale;
11) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che i mobili e gli arredi della casa coniugale verranno equamente suddivisi o messi in vendita unitamente all'immobile, previo accordo tra gli stessi;
i coniugi si divideranno i beni presenti nell'immobile di loro esclusiva proprietà e ciascuno asporterà i propri effetti personali;
12) prende atto che i coniugi hanno concordato che a definizione dei pregressi rapporti economici tra gli stessi, il signor verserà alla signora che CP_2 CP_1 accetta, la somma di 32.400,00 euro a mezzo bonifico bancario alle coordinate note, con le seguenti modalità: 25.000,00 euro entro il 23 maggio 2025 e 7.400,00 euro entro la data di deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio;
13) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
14) prende atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio; D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
pagina 5 di 6 dr.ssa Silvia Migliori
dr. Bruno Perla
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