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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7867/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fausto Raffone, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 23, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Filippo Distasio e dall'avv. Roberta Murano, elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana n. 45, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.9.2024 il sig. ha esposto di Parte_1 avere lavorato alle dipendenze della società sin dall'1.8.2019 con contratto di apprendistato e poi dall'1.9.2023 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre con mansione di muratore.
Rassegnate le dimissioni in data 6.7.2024, il sig. agisce in giudizio per Parte_1 lamentando il mancato pagamento:
➢ della retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolto, avendo lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30 con pausa pranzo dalle 12:00 alle 12:40 e 1 “spesse volte [,,,] anche nelle giornate di sabato e domenica” (cap. 3 di cui al ricorso);
➢ dell'indennità per ferie non fruite durante il rapporto di lavoro, salvo che nel periodo tra il 24.01.2024 ed il 29.02.2024;
➢ del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
La società convenuta, inizialmente dichiarata contumace, poi costituitasi nel corso del giudizio, oltre dunque i termini di cui all'art. 416 c.p.c., si è difesa negando lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, deducendo la regolare fruizione delle ferie ed esponendo di avere licenziato il sig. per giusta causa. Parte_1
Per tutte le ragioni indicate, la società ha chiesto respingersi il ricorso.
All'udienza del 21.5.2025 è stato emesso ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della per il deposito della documentazione relativa al pagamento del TFR Parte_2 del sig. , documentazione acquisita nel fascicolo telematico il 4.9.2025. Parte_1
In assenza di domanda di prova testimoniale sui fatti indicati in ricorso, è stato esperito unicamente l'interrogatorio formale del convenuto, il quale ha negato i fatti costitutivi delle domande proposte dal ricorrente.
1. Il lavoro straordinario e le ferie non godute
Entrambe le domande proposte dal ricorrente vanno senz'altro respinte per difetto di allegazione dei fatti costitutivi delle domande e per difetto di prova.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento di ore di lavoro straordinario asseritamente svolte e non retribuite, va condiviso quanto argomentato dalla difesa di parte convenuta, circa l'assoluta genericità della domanda con riferimento alla deduzione di svolgimento di attività lavorativa nei giorni del sabato e della domenica e, soprattutto, la mancata deduzione di prova per testi, quantomeno sull'orario di lavoro infrasettimanale.
Dalla tardiva costituzione della convenuta non possono peraltro farsi discendere le conseguenze di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. (Cass. civ. sez. VI, 06/12/2021, n. 38490)
Analoghe considerazioni vanno svolte in merito alla domanda di pagamento delle ferie asseritamente non fruite (o almeno, così viene intesa la domanda che in ricorso non viene meglio precisata con riferimento alla causa petendi e che nei conteggi viene riportata sotto la voce “magg_riposi_annui”).
2 Gli stessi cedolini allegati al ricorso, seppure in modo parziale, evidenziano la fruizione di giorni di ferie, e parte ricorrente, oltre a non avere specificato in quali giorni abbia invero reso la prestazione, nonostante l'indicazione della fruizione nelle buste paga, non ha formulato domanda di prova per testi sul punto.
Entrambe le domande vanno dunque respinte.
2. Le spettanze di fine rapporto
Parte ricorrente ha domandato in ricorso il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Su ordine ex art. 210 c.p.c. emesso d'ufficio, la ha documentato il Parte_2 pagamento il 15.12.2023 di un'anticipazione del TFR pari ad € 3.108,69 netti (ben prima della proposizione del ricorso); e di ulteriori € 3.127,27 netti il 30.7.2025, dunque nel corso del giudizio.
In sede di discussione la difesa di parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento integrale del TFR.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso
In merito all'indennità sostitutiva del preavviso indicata nel conteggio allegato al ricorso non può essere pronunciata alcuna condanna, per difetto non solo della proposizione nel ricorso della relativa domanda, ma, soprattutto, di allegazione della giusta causa, fatto costitutivo della medesima (“ciò che più conta ai fini della domanda della indennità in questione è che dall'ulteriore accertamento eseguito nella sede di merito è risultato che mai fu addotta l'esistenza della "giusta causa" a motivo delle dimissioni;
giusta causa, conviene osservare, della quale comunque egli avrebbe dovuto fornire la prova come fatto costitutivo del preteso diritto all'indennità, posto che solo alla sussistenza di essa (e non già di qualunque causa) è collegato il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2119 c.c.)” Cass. civ. sez. lav.,
03/06/1987, n. 4870).
Sulla base dei titoli dedotti in ricorso, non residuano dunque crediti in capo al ricorrente.
4. Le spese di lite
3 Parte ricorrente è virtualmente vittoriosa unicamente con riferimento alla domanda di condanna della convenuta al pagamento del TFR, e solo per l'importo di € 3.127,27 netti, il cui pagamento è avvenuto nel corso del giudizio.
La mancata allegazione in ricorso dell'intervenuto pagamento di un'anticipazione di Part parte del in data antecedente alla proposizione del ricorso e il rigetto delle ulteriori domande per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi delle domande avanzate giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento del TFR, limitatamente all'importo di € 3.127,27 netti, in ragione del pagamento intervenuto in corso di causa;
2. respinge, nel resto, il ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Torino, 09/12/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7867/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fausto Raffone, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 23, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Filippo Distasio e dall'avv. Roberta Murano, elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana n. 45, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.9.2024 il sig. ha esposto di Parte_1 avere lavorato alle dipendenze della società sin dall'1.8.2019 con contratto di apprendistato e poi dall'1.9.2023 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre con mansione di muratore.
Rassegnate le dimissioni in data 6.7.2024, il sig. agisce in giudizio per Parte_1 lamentando il mancato pagamento:
➢ della retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolto, avendo lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30 con pausa pranzo dalle 12:00 alle 12:40 e 1 “spesse volte [,,,] anche nelle giornate di sabato e domenica” (cap. 3 di cui al ricorso);
➢ dell'indennità per ferie non fruite durante il rapporto di lavoro, salvo che nel periodo tra il 24.01.2024 ed il 29.02.2024;
➢ del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
La società convenuta, inizialmente dichiarata contumace, poi costituitasi nel corso del giudizio, oltre dunque i termini di cui all'art. 416 c.p.c., si è difesa negando lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, deducendo la regolare fruizione delle ferie ed esponendo di avere licenziato il sig. per giusta causa. Parte_1
Per tutte le ragioni indicate, la società ha chiesto respingersi il ricorso.
All'udienza del 21.5.2025 è stato emesso ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della per il deposito della documentazione relativa al pagamento del TFR Parte_2 del sig. , documentazione acquisita nel fascicolo telematico il 4.9.2025. Parte_1
In assenza di domanda di prova testimoniale sui fatti indicati in ricorso, è stato esperito unicamente l'interrogatorio formale del convenuto, il quale ha negato i fatti costitutivi delle domande proposte dal ricorrente.
1. Il lavoro straordinario e le ferie non godute
Entrambe le domande proposte dal ricorrente vanno senz'altro respinte per difetto di allegazione dei fatti costitutivi delle domande e per difetto di prova.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento di ore di lavoro straordinario asseritamente svolte e non retribuite, va condiviso quanto argomentato dalla difesa di parte convenuta, circa l'assoluta genericità della domanda con riferimento alla deduzione di svolgimento di attività lavorativa nei giorni del sabato e della domenica e, soprattutto, la mancata deduzione di prova per testi, quantomeno sull'orario di lavoro infrasettimanale.
Dalla tardiva costituzione della convenuta non possono peraltro farsi discendere le conseguenze di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. (Cass. civ. sez. VI, 06/12/2021, n. 38490)
Analoghe considerazioni vanno svolte in merito alla domanda di pagamento delle ferie asseritamente non fruite (o almeno, così viene intesa la domanda che in ricorso non viene meglio precisata con riferimento alla causa petendi e che nei conteggi viene riportata sotto la voce “magg_riposi_annui”).
2 Gli stessi cedolini allegati al ricorso, seppure in modo parziale, evidenziano la fruizione di giorni di ferie, e parte ricorrente, oltre a non avere specificato in quali giorni abbia invero reso la prestazione, nonostante l'indicazione della fruizione nelle buste paga, non ha formulato domanda di prova per testi sul punto.
Entrambe le domande vanno dunque respinte.
2. Le spettanze di fine rapporto
Parte ricorrente ha domandato in ricorso il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Su ordine ex art. 210 c.p.c. emesso d'ufficio, la ha documentato il Parte_2 pagamento il 15.12.2023 di un'anticipazione del TFR pari ad € 3.108,69 netti (ben prima della proposizione del ricorso); e di ulteriori € 3.127,27 netti il 30.7.2025, dunque nel corso del giudizio.
In sede di discussione la difesa di parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento integrale del TFR.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso
In merito all'indennità sostitutiva del preavviso indicata nel conteggio allegato al ricorso non può essere pronunciata alcuna condanna, per difetto non solo della proposizione nel ricorso della relativa domanda, ma, soprattutto, di allegazione della giusta causa, fatto costitutivo della medesima (“ciò che più conta ai fini della domanda della indennità in questione è che dall'ulteriore accertamento eseguito nella sede di merito è risultato che mai fu addotta l'esistenza della "giusta causa" a motivo delle dimissioni;
giusta causa, conviene osservare, della quale comunque egli avrebbe dovuto fornire la prova come fatto costitutivo del preteso diritto all'indennità, posto che solo alla sussistenza di essa (e non già di qualunque causa) è collegato il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2119 c.c.)” Cass. civ. sez. lav.,
03/06/1987, n. 4870).
Sulla base dei titoli dedotti in ricorso, non residuano dunque crediti in capo al ricorrente.
4. Le spese di lite
3 Parte ricorrente è virtualmente vittoriosa unicamente con riferimento alla domanda di condanna della convenuta al pagamento del TFR, e solo per l'importo di € 3.127,27 netti, il cui pagamento è avvenuto nel corso del giudizio.
La mancata allegazione in ricorso dell'intervenuto pagamento di un'anticipazione di Part parte del in data antecedente alla proposizione del ricorso e il rigetto delle ulteriori domande per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi delle domande avanzate giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento del TFR, limitatamente all'importo di € 3.127,27 netti, in ragione del pagamento intervenuto in corso di causa;
2. respinge, nel resto, il ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Torino, 09/12/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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