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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1792 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1792/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. OLIVETO CITRA (SA) il 17/08/1988 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PARATI CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. NAPOLI il 12/08/1982 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GRASSO SIMON e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1. Affidare il minore ad entrambi i genitori e stabilire la di lui Persona_1 residenza anagrafica e collocazione presso l'abitazione della madre.
2. Disporre le frequentazioni tra i genitori e il figlio come segue:
i) starà con i genitori in via paritaria una settimana ciascuno. Il genitore che non Per_1 ha presso di sé il bambino, starà con lui dal mercoledì dall'uscita da scuola -o dalle ore
17.30 in periodo non scolastico- sino a venerdì mattina con l'impegno di accompagnarlo a scuola o presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico. inizierà Per_1
a stare con l'altro genitore a partire dalla domenica sera dalle ore 21.00. I genitori si alterneranno nell'accompagnare a casa o a prelevare in modo tale da porre in Per_1 essere un'equa distribuzione di tali impegni.
ii) durante le vacanze estive il bambino trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi in villeggiatura con il padre. I genitori si alterneranno annualmente per le vacanze con il figlio
Pag. 1 nella settimana di Ferragosto. Gli stessi avranno l'obbligo di riferirsi reciprocamente le date dei periodi di vacanza con il minore a mezzo di idonea comunicazione scritta entro il 31 maggio di ogni anno ed entro quindici giorni prima della partenza dovranno comunicare l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo di villeggiatura;
iii) il genitore che organizzi una gita che comporti anche solo una notte di pernotto fuori casa ha l'obbligo di informare l'altro circa tale iniziativa;
iv) per quanto concerne le festività da calendario, al fine di addivenire ad una suddivisione egualitaria, i genitori si alterneranno di anno in anno il Natale con il giorno di Santo Stefano
e il Capodanno con l'Epifania. Specificamente, nel primo caso un genitore terrà con sé
in un periodo che comprende i giorni della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano Per_1
(dal 23.12 al 30.12); l'altro genitore, invece, nel periodo che comprende il Capodanno, il
1° gennaio e il giorno della Befana (dal 31.12 al 6.01). Il genitore cui spetta la settimana di Capodanno potrà comunque vedere e tenere il figlio alla Vigilia o in alternativa il giorno di Santo Stefano, a sua discrezione. Ogni anno alternato. Analogamente, ogni anno dovrà alternarsi tra i genitori la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività annuale (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.). Il genitore che in ossequio a tale regolamentazione vedrà perdere il weekend di propria spettanza o il giorno di diritto di visita, potrà recuperarlo la settimana successiva. Per l'anno 2025 si seguirà il calendario già in essere tra i genitori.
v) il compleanno di sarà festeggiato a turno con ciascun genitore e con Per_1 alternanza annuale.
1. Affermare il diritto di entrambi i genitori di accompagnare e presenziare Per_1 alle visite mediche cui debba essere sottoposto.
2. Disporre altresì che entrambi i genitori si adoperino affinché il bambino possa essere raggiunto telefonicamente ogni giorno anche con videochiamata qualora preferita dal genitore distante, all'ora concordata in virtù dei reciproci impegni tra il minore e il genitore non presente. In caso di periodo prolungato (come le vacanze estive o natalizie) consentire al genitore lontano di poter effettuare due chiamate o videochiamate (sempre a sua discrezione) al giorno (una al mattino e l'altra la sera) e sempre all'ora concordata tra il genitore non presente e il figlio. Part
3. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora un CP_1 assegno mensile, a titolo di mantenimento del figlio, di Euro 370,00, da versarsi il giorno
1° di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal
1° gennaio 2026.
4. In punto di spese straordinarie, disporre la suddivisione al 75% a carico del padre e il restante 25% a carico della madre delle seguenti spese straordinarie sostenute in favore del minore, distinguendo tra spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è previsto il preventivo accordo tra i genitori, e spese straordinarie subordinate al previo consenso.
Pag. 2 i) Le spese obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo sono:
- spese medico-sanitarie: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (autobus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Lezioni private e corsi di recupero qualora suggeriti dagli insegnanti. Baby sitter qualora i genitori siano entrambi occupati al lavoro e i prossimi congiunti non possano occuparsi del minore.
ii) Le spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori sono:
- spese medico-sanitarie: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout). Tali spese sono soggette al preventivo consenso unicamente se aggiuntive ad una sportiva e una ludica scelte dal minore. Viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
7. Il genitore che intende sostenere una spesa subordinata al consenso dovrà inviare una specifica richiesta scritta all'altro. Quest'ultimo dovrà manifestare un valido e motivato dissenso per iscritto al massimo entro tre giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ogni caso, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione provante l'esborso entro il giorno 30 del mese in cui l'ha sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Attribuire alla signora l'importo pari al 100% dell'assegno unico. Part
Pag. 3 *.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Dalla relazione tra e è nato Parte_1 Controparte_1 [...]
C.F. il 28.11.2014 a Piacenza (PC). Persona_2 C.F._3
Conclusa la relazione tra le parti, il Tribunale ha disciplinato i rapporti tra i genitori con decreto del 13.4.2021 a definizione del congiunto ricorso introdotto al n. 2738/20 RG.
Il presente giudizio è stato introdotto da , al fine di ottenere la modifica del Parte_1 previgente decreto;
si è costituito , che ha resistito al ricorso di Controparte_1 controparte.
Sentiti i genitori all'udienza del 10.1.2025, le parti hanno chiesto un breve rinvio per valutare una definizione conciliativa della lite;
a tal fine, è stato assegnato il termine del
5.2.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. rappresentando che, in caso di accordo tra le parti e formulazione di condizioni congiunte, la causa sarebbe stata immediatamente rimessa in decisione.
Il 5.2.2025 sono pervenute note scritte contenenti congiunte conclusioni e, con ordinanza
6.2.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
Il 7.2.2025 il PM in sede ha vistato gli atti.
La camera di consiglio si è svolta il 10/02/2025.
2. Il Collegio ritiene meritevole di adesione ogni domanda sottoposta congiuntamente dalle parti.
L'assetto individuato dalle parti, quanto ai rapporti con non presenta Persona_1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un egualitario e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto di deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti Persona_1 dell'accordo e dell'età del minore.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare a ondizioni di vita funzionali alla crescita;
paiono altresì tutto Persona_1 equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze.
Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
3. Le spese sono compensate in ragione della natura del procedimento e delle modalità di definizione.
P.Q.M.
Pag. 4 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE integralmente le domande congiuntamente sottoposte dalle parti, come in epigrafe trascritte e da intendersi integralmente richiamate;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 10/02/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1792/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. OLIVETO CITRA (SA) il 17/08/1988 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PARATI CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. NAPOLI il 12/08/1982 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GRASSO SIMON e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1. Affidare il minore ad entrambi i genitori e stabilire la di lui Persona_1 residenza anagrafica e collocazione presso l'abitazione della madre.
2. Disporre le frequentazioni tra i genitori e il figlio come segue:
i) starà con i genitori in via paritaria una settimana ciascuno. Il genitore che non Per_1 ha presso di sé il bambino, starà con lui dal mercoledì dall'uscita da scuola -o dalle ore
17.30 in periodo non scolastico- sino a venerdì mattina con l'impegno di accompagnarlo a scuola o presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico. inizierà Per_1
a stare con l'altro genitore a partire dalla domenica sera dalle ore 21.00. I genitori si alterneranno nell'accompagnare a casa o a prelevare in modo tale da porre in Per_1 essere un'equa distribuzione di tali impegni.
ii) durante le vacanze estive il bambino trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi in villeggiatura con il padre. I genitori si alterneranno annualmente per le vacanze con il figlio
Pag. 1 nella settimana di Ferragosto. Gli stessi avranno l'obbligo di riferirsi reciprocamente le date dei periodi di vacanza con il minore a mezzo di idonea comunicazione scritta entro il 31 maggio di ogni anno ed entro quindici giorni prima della partenza dovranno comunicare l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo di villeggiatura;
iii) il genitore che organizzi una gita che comporti anche solo una notte di pernotto fuori casa ha l'obbligo di informare l'altro circa tale iniziativa;
iv) per quanto concerne le festività da calendario, al fine di addivenire ad una suddivisione egualitaria, i genitori si alterneranno di anno in anno il Natale con il giorno di Santo Stefano
e il Capodanno con l'Epifania. Specificamente, nel primo caso un genitore terrà con sé
in un periodo che comprende i giorni della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano Per_1
(dal 23.12 al 30.12); l'altro genitore, invece, nel periodo che comprende il Capodanno, il
1° gennaio e il giorno della Befana (dal 31.12 al 6.01). Il genitore cui spetta la settimana di Capodanno potrà comunque vedere e tenere il figlio alla Vigilia o in alternativa il giorno di Santo Stefano, a sua discrezione. Ogni anno alternato. Analogamente, ogni anno dovrà alternarsi tra i genitori la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività annuale (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.). Il genitore che in ossequio a tale regolamentazione vedrà perdere il weekend di propria spettanza o il giorno di diritto di visita, potrà recuperarlo la settimana successiva. Per l'anno 2025 si seguirà il calendario già in essere tra i genitori.
v) il compleanno di sarà festeggiato a turno con ciascun genitore e con Per_1 alternanza annuale.
1. Affermare il diritto di entrambi i genitori di accompagnare e presenziare Per_1 alle visite mediche cui debba essere sottoposto.
2. Disporre altresì che entrambi i genitori si adoperino affinché il bambino possa essere raggiunto telefonicamente ogni giorno anche con videochiamata qualora preferita dal genitore distante, all'ora concordata in virtù dei reciproci impegni tra il minore e il genitore non presente. In caso di periodo prolungato (come le vacanze estive o natalizie) consentire al genitore lontano di poter effettuare due chiamate o videochiamate (sempre a sua discrezione) al giorno (una al mattino e l'altra la sera) e sempre all'ora concordata tra il genitore non presente e il figlio. Part
3. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora un CP_1 assegno mensile, a titolo di mantenimento del figlio, di Euro 370,00, da versarsi il giorno
1° di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal
1° gennaio 2026.
4. In punto di spese straordinarie, disporre la suddivisione al 75% a carico del padre e il restante 25% a carico della madre delle seguenti spese straordinarie sostenute in favore del minore, distinguendo tra spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è previsto il preventivo accordo tra i genitori, e spese straordinarie subordinate al previo consenso.
Pag. 2 i) Le spese obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo sono:
- spese medico-sanitarie: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (autobus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Lezioni private e corsi di recupero qualora suggeriti dagli insegnanti. Baby sitter qualora i genitori siano entrambi occupati al lavoro e i prossimi congiunti non possano occuparsi del minore.
ii) Le spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori sono:
- spese medico-sanitarie: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout). Tali spese sono soggette al preventivo consenso unicamente se aggiuntive ad una sportiva e una ludica scelte dal minore. Viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
7. Il genitore che intende sostenere una spesa subordinata al consenso dovrà inviare una specifica richiesta scritta all'altro. Quest'ultimo dovrà manifestare un valido e motivato dissenso per iscritto al massimo entro tre giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ogni caso, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione provante l'esborso entro il giorno 30 del mese in cui l'ha sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Attribuire alla signora l'importo pari al 100% dell'assegno unico. Part
Pag. 3 *.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Dalla relazione tra e è nato Parte_1 Controparte_1 [...]
C.F. il 28.11.2014 a Piacenza (PC). Persona_2 C.F._3
Conclusa la relazione tra le parti, il Tribunale ha disciplinato i rapporti tra i genitori con decreto del 13.4.2021 a definizione del congiunto ricorso introdotto al n. 2738/20 RG.
Il presente giudizio è stato introdotto da , al fine di ottenere la modifica del Parte_1 previgente decreto;
si è costituito , che ha resistito al ricorso di Controparte_1 controparte.
Sentiti i genitori all'udienza del 10.1.2025, le parti hanno chiesto un breve rinvio per valutare una definizione conciliativa della lite;
a tal fine, è stato assegnato il termine del
5.2.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. rappresentando che, in caso di accordo tra le parti e formulazione di condizioni congiunte, la causa sarebbe stata immediatamente rimessa in decisione.
Il 5.2.2025 sono pervenute note scritte contenenti congiunte conclusioni e, con ordinanza
6.2.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
Il 7.2.2025 il PM in sede ha vistato gli atti.
La camera di consiglio si è svolta il 10/02/2025.
2. Il Collegio ritiene meritevole di adesione ogni domanda sottoposta congiuntamente dalle parti.
L'assetto individuato dalle parti, quanto ai rapporti con non presenta Persona_1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un egualitario e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto di deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti Persona_1 dell'accordo e dell'età del minore.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare a ondizioni di vita funzionali alla crescita;
paiono altresì tutto Persona_1 equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze.
Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
3. Le spese sono compensate in ragione della natura del procedimento e delle modalità di definizione.
P.Q.M.
Pag. 4 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE integralmente le domande congiuntamente sottoposte dalle parti, come in epigrafe trascritte e da intendersi integralmente richiamate;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 10/02/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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