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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
2) Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
3) Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 3576/2024 R.G., riservato per la decisione in data 7.05.2025, vertente
TRA in persona del l.r.p.t. sig. con sede Parte_1 Parte_2
legale in Roma, Via Vincenzo Tangorra n. 12, codice fiscale , el.te P.IVA_1 dom.ta in Roma, alla Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Emmanuel Tosi del
Piano, c.f. , C.F._1
, che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cod. fisc. /P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t. Sig. nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_3
) con sede legale in Roma, Via Columella 128 elett.te C.F._2
domiciliata ai fini del presente atto in Albano Laziale, Via della Stella 19, presso lo studio dell' Avv. Francesca Rossi del Foro di Velletri (cod. fisc. ), C.F._3
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_4
7494/2024 resa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio RG n. 84864/2017, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellante e le domande di manleva e risarcimento danni sollevate dalla stessa, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_2
l'impugnazione.
[...]
All'udienza del 9.04.2025, fissata su richiesta delle parti poiché erano in corso trattative tra le stesse, nessuno compariva e la causa veniva rinviata alla nuova udienza del 7.05.2025 dove nessuno nuovamente compariva.
Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale
(art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2020), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 9.04.2025, né alla nuova udienza del 7.05.2025, del cui rinvio è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.
2 Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (già ordinata la cancellazione della causa dal ruolo).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
(art. 310, 3° comma, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da ed avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_4
pubblicata in data 2.05.2024 n. 7494/2024.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 7.05.2025.
Il Consigliere estensore il Presidente
Paolo Andrea Taviano Silvia Di Matteo
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