Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1253/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IACONO GABRIELLA , giusta procura in atti;
E
(C.F. ), parte rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. IACHELLA ANNA , giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 22.1.2025;
OGGETTO: modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale (ricorso
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/07/2024, e Parte_2 [...]
hanno domandato la modifica del decreto del 17.3.2021 di Questo Pt_1
Tribunale, reso all'esito del giudizio iscritto al n. 1129/2020 R.G.V.G.), con cui è stata disposta la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia , nata a [...] il [...] dalla loro convivenza more uxorio. Per_1
Le parti hanno depositato accordo nel quale hanno concordato la revisione alle condizioni di seguito riportate:
1) la figlia minore resta affidata in maniera condivisa ai Persona_2 genitori con collocamento presso la madre;
2) il padre sig. si impegna a Pt_1 versare alla madre sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia minore la somma di euro 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta all'adeguamento ISTAT annuale;
3) il sig.
contribuirà alle spese straordinarie relative alla figlia nella misura del Pt_1
50% tali spese saranno individuate secondo le linee guida del CNF;
si specifica che si intendono ricomprese tra le spese straordinarie le spese di doposcuola, che la minore frequenta durante il periodo scolastico;
4) la sig.ra CP_1 continuerà a percepire l'assegno unico universale per la figlia nella misura del
100%; 5) il padre terrà con sé la minore concordando con la stessa e con la madre gli orari e i giorni più consoni attese le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e gli impegni di lavoro del padre che, svolgendo l'attività di agente di commercio, durante l'intera settimana, fatta eccezione per qualche giorno, è soggetto a continue trasferte in Sicilia e nel resto di Italia.
Qualora in concomitanza con la frequenza scolastica di o con impegni Per_1 extrascolastici della stessa, la madre fosse impossibilitata (per problemi di salute o imprevisti) ad accompagnare la minore, il padre si obbliga a sostituirsi alla madre nei vari adempimenti relativi alla figlia;
nel caso in cui il padre fosse impossibilitato per impegni lavorativi i genitori concordano di affidare la minore ad una baby sitter il cui costo, preventivamente concordato, sarà diviso tra le
2 parti nella misura del 50%. Il ricorso alla babysitter sarà comunque legato ad occasioni di emergenza allorquando né la madre né il padre possano accompagnare la minore nelle sue attività scolastiche ed extrascolastiche.
Il padre potrà vedere la figlia nel fine settimana a settimane alterne nella giornata del sabato o della domenica;
durante le vacanze natalizie -il 24 dicembre o il 25 dicembre ad anni alterni, ed anche il 31 dicembre o il giorno di
Capodanno ad anni alterni;
durante il periodo pasquale, -ad anni alterni- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ; nel periodo estivo, il padre potrà tenere la figlia minore per 7 giorni non consecutivi da concordare entro il 30 giugno, tenendo sempre conto delle esigenze della minore. La minore trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno, alternando tra gli stessi il pranzo o la cena, oltre che il giorno dei rispettivi compleanni dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà anche se non dovessero ricadere nei rispettivi giorni di collocamento. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati riguardo le questioni relative alla figlia.
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative alla minore
, in quanto non in contrasto con gli interessi della figlia stessa o con norme Per_1 di legge.
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, avendo le parti concluso congiuntamente;
Ritenuto che il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1253
/2024 R.G.V.G., nel quale le parti hanno depositato un accordo, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a parziale modifica del proprio decreto del 17.3.2021,
3 reso all'esito del giudizio iscritto al n. 1129/2020 R.G.V.G così decide:
- Omologa le condizioni inerenti alla minore e ai rapporti economici relativi Per_1 al mantenimento della figlia, provvedendo in conformità alle modifiche concordate, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo S.A Pulvirenti
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