CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
Massime • 1
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 30550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30550 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN EN, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa in data 16/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE IC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/11/2022, il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di EN IN, con la quale era stata dedotta l'intervenuta prescrizione del credito relativo alle spese processuali al cui pagamento ella era stata condannata con sentenza dello stesso Tribunale del 16/06/1999, irrevocabile il 7/12/2001. Secondo il Collegio, infatti, il termine decennale non poteva ritenersi spirato, dal momento che il suo decorso presupponeva che il credito fosse liquido e che lo stesso era divenuto tale soltanto a seguito della quantificazione operata dall'Ufficio recupero crediti con l'atto del 16/03/2015. 09- Penale Sent. Sez. 1 Num. 30550 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/05/2023 2. EN IN ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carmelo Maurizio Sergi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione al decorso del termine decennale di prescrizione del credito tributario. Secondo la difesa, esso decorrerebbe, secondo i principi generali dell'istituto della prescrizione, dal momento di insorgenza del diritto, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto in data 7/12/2001 e non, come ritenuto dall'ordinanza impugnata, dall'attivazione dell'ufficio recupero crediti con l'iscrizione a ruolo, avvenuta in data 9/04/2015, ossia ben 14 anni dalla irrevocabilità della sentenza. In particolare, si opina che la soluzione prospettata sarebbe necessitata al fine di evitare che l'estinzione del diritto di credito possa finanche non verificarsi mai, ove l'ufficio recupero crediti non dovesse mai attivarsi, in violazione dell'art. 212, d.P.R. n. 115 del 2002 (a mente del quale «l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento»). Invero, la circostanza che la quantificazione della somma da esigere sia ancorata a precisi riferimenti aritmetici e sia priva di qualsivoglia apprezzamento discrezionale, consentirebbe di far decorrere il dies a quo dal passaggio in giudicato della sentenza, analogamente a quanto avverrebbe per la condanna civilistica al pagamento di somma anche a titolo di rimborso di spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva, che ove relativa a un credito liquido e esigibile autorizzerebbe il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., dovuti indipendentemente dalla messa in mora del debitore o dall'avvio dell'esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002. Il credito sarebbe illegittimo anche nel quantum essendo venuto meno il previgente vincolo di solidarietà, essendo stato l'art. 205, d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall'art. 67, comma 3, lett. e), n. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, di tal che occorrerebbe che la pretesa sia diretta, pro quota, verso per 2 ogni condannato, non potendosi più agire esecutivamente nei confronti di un solo imputato per l'intero. 3. In data 12 aprile 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La competenza a decidere sull'eventuale prescrizione del credito relativo alle spese processuali appartiene al giudice civile, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendosi il giudice dell'esecuzione penale pronunciato sul merito della domanda. 2. Secondo quanto ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265) l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo processualpenalú non ha modificato il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti, in tale materia, fra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile. Tale testo normativo, invero, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione dell'art. 29, d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, secondo il quale alle entrate non tributarie «non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (escludente la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) «e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie». Ne consegue che ogni contestazione prospettata, in sede di riscossione, sulla quantificazione delle spese processuali operata dall'ufficio competente sulla base della statuizione recata dalla sentenza penale, deve essere proposta avanti il giudice civile con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Come evidenziato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, tale scelta legislativa «ha in effetti una logica ben precisa. I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata (nel senso dei criteri regolatori) della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende». Pertanto, «il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale. Tali contestazioni possono a loro volta riguardare o aspetti 3 squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna». E «in relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l'intervento del giudice civile dell'opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. È evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale». Secondo quanto ancora precisato nella suddetta sentenza, nessuna influenza ha, sulla ripartizione del potere giurisdizionale fra giudice civile e giudice penale in subiecta materia, la natura giuridica della condanna alle spese dallo Stato anticipate nel processo penale (l'obbligazione civile ex lege ovvero, alla luce di Corte cost., sent. n. 98 del 1998, la sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico di questa), atteso che le questioni relative alla determinazione quantitativa delle spese si pongono «a valle della accertata definizione del presupposto e del perimetro della sua operatività»; e che nessuna influenza ha nemmeno la disposizione contenuta nell'art. 208, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 67, comma 3, legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo la quale l'ufficio incaricato delle attività connesse alla riscossione «per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione». Ciò in quanto tale disposizione «individua semplicemente l'ufficio amministrativo incaricato delle attività connesse alla riscossione, da svolgersi in "attuazione" della non più controversa statuizione penale». Da tale ricostruzione sistematica, la sentenza in questione ha fatto discendere che, ove non sia discussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapporto obbligatorio fra Stato e persona condannata sorto per effetto della statuizione penale, compresa quella relativa alla estinzione del diritto di credito per prescrizione, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice civile, non anche del giudice dell'esecuzione penale. Ciò in quanto, appunto, il fatto da accertare (costituito dall'influenza del tempo dalla legge previsto per l'estinzione per prescrizione del diritto di credito e dall'inizio del termine necessario per la prescrizione) si pone "a valle" della accertata definizione del presupposto della condanna alle spese e del perimetro della sua operatività. Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il riparto di potestà giurisdizionale fra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile dell'opposizione all'esecuzione nella materia in esame non pone questioni di giurisdizione ovvero di competenza, bensì attiene alla diversa disciplina processuale (rispettivamente 4 Il Presidente recata dal codice di rito penale e da quello di procedura civile) che il giudice deve applicare per addivenire alla pronuncia sulla domanda del destinatario di condanna, irrevocabile, al pagamento delle spese del processo penale sulla base del relativo petitum sostanziale. Per tale ragione è stato specificamente affermato che «il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell'incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull'istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata». 3. Sulla base di tali premesse, come ritenuto in analogo caso da questa stessa Sezione e le cui argomentazioni si condividono qui integralmente (Sez. 1, n. 4384 del 7/11/2017, dep. 2019, Riotti, non massimata), deve concludersi che la domanda di accertamento di avvenuta estinzione per prescrizione del credito da spese del processo penale avrebbe dovuto essere proposta dalla ricorrente davanti al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione forzata e che, dunque, essa era invece improponibile dinnanzi al giudice dell'esecuzione penale. 3.1. Per tale ragione l'ordinanza impugnata, che si è pronunciata sul merito della domanda, non avrebbe potuto essere emessa, sicché essa deve essere annullata, senza rinvio. Fermo restando che nessuna preclusione può derivare da tale statuizione quanto alla riproposizione della medesima domanda al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione forzata, individuato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in data 4/05/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE IC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/11/2022, il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di EN IN, con la quale era stata dedotta l'intervenuta prescrizione del credito relativo alle spese processuali al cui pagamento ella era stata condannata con sentenza dello stesso Tribunale del 16/06/1999, irrevocabile il 7/12/2001. Secondo il Collegio, infatti, il termine decennale non poteva ritenersi spirato, dal momento che il suo decorso presupponeva che il credito fosse liquido e che lo stesso era divenuto tale soltanto a seguito della quantificazione operata dall'Ufficio recupero crediti con l'atto del 16/03/2015. 09- Penale Sent. Sez. 1 Num. 30550 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/05/2023 2. EN IN ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carmelo Maurizio Sergi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione al decorso del termine decennale di prescrizione del credito tributario. Secondo la difesa, esso decorrerebbe, secondo i principi generali dell'istituto della prescrizione, dal momento di insorgenza del diritto, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto in data 7/12/2001 e non, come ritenuto dall'ordinanza impugnata, dall'attivazione dell'ufficio recupero crediti con l'iscrizione a ruolo, avvenuta in data 9/04/2015, ossia ben 14 anni dalla irrevocabilità della sentenza. In particolare, si opina che la soluzione prospettata sarebbe necessitata al fine di evitare che l'estinzione del diritto di credito possa finanche non verificarsi mai, ove l'ufficio recupero crediti non dovesse mai attivarsi, in violazione dell'art. 212, d.P.R. n. 115 del 2002 (a mente del quale «l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento»). Invero, la circostanza che la quantificazione della somma da esigere sia ancorata a precisi riferimenti aritmetici e sia priva di qualsivoglia apprezzamento discrezionale, consentirebbe di far decorrere il dies a quo dal passaggio in giudicato della sentenza, analogamente a quanto avverrebbe per la condanna civilistica al pagamento di somma anche a titolo di rimborso di spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva, che ove relativa a un credito liquido e esigibile autorizzerebbe il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., dovuti indipendentemente dalla messa in mora del debitore o dall'avvio dell'esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002. Il credito sarebbe illegittimo anche nel quantum essendo venuto meno il previgente vincolo di solidarietà, essendo stato l'art. 205, d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall'art. 67, comma 3, lett. e), n. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, di tal che occorrerebbe che la pretesa sia diretta, pro quota, verso per 2 ogni condannato, non potendosi più agire esecutivamente nei confronti di un solo imputato per l'intero. 3. In data 12 aprile 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La competenza a decidere sull'eventuale prescrizione del credito relativo alle spese processuali appartiene al giudice civile, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendosi il giudice dell'esecuzione penale pronunciato sul merito della domanda. 2. Secondo quanto ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265) l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo processualpenalú non ha modificato il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti, in tale materia, fra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile. Tale testo normativo, invero, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione dell'art. 29, d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, secondo il quale alle entrate non tributarie «non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (escludente la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) «e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie». Ne consegue che ogni contestazione prospettata, in sede di riscossione, sulla quantificazione delle spese processuali operata dall'ufficio competente sulla base della statuizione recata dalla sentenza penale, deve essere proposta avanti il giudice civile con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Come evidenziato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, tale scelta legislativa «ha in effetti una logica ben precisa. I momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata (nel senso dei criteri regolatori) della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende». Pertanto, «il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni inerenti al primo dei due descritti momenti, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale. Tali contestazioni possono a loro volta riguardare o aspetti 3 squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna». E «in relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l'intervento del giudice civile dell'opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. È evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale». Secondo quanto ancora precisato nella suddetta sentenza, nessuna influenza ha, sulla ripartizione del potere giurisdizionale fra giudice civile e giudice penale in subiecta materia, la natura giuridica della condanna alle spese dallo Stato anticipate nel processo penale (l'obbligazione civile ex lege ovvero, alla luce di Corte cost., sent. n. 98 del 1998, la sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico di questa), atteso che le questioni relative alla determinazione quantitativa delle spese si pongono «a valle della accertata definizione del presupposto e del perimetro della sua operatività»; e che nessuna influenza ha nemmeno la disposizione contenuta nell'art. 208, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 67, comma 3, legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo la quale l'ufficio incaricato delle attività connesse alla riscossione «per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione». Ciò in quanto tale disposizione «individua semplicemente l'ufficio amministrativo incaricato delle attività connesse alla riscossione, da svolgersi in "attuazione" della non più controversa statuizione penale». Da tale ricostruzione sistematica, la sentenza in questione ha fatto discendere che, ove non sia discussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapporto obbligatorio fra Stato e persona condannata sorto per effetto della statuizione penale, compresa quella relativa alla estinzione del diritto di credito per prescrizione, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice civile, non anche del giudice dell'esecuzione penale. Ciò in quanto, appunto, il fatto da accertare (costituito dall'influenza del tempo dalla legge previsto per l'estinzione per prescrizione del diritto di credito e dall'inizio del termine necessario per la prescrizione) si pone "a valle" della accertata definizione del presupposto della condanna alle spese e del perimetro della sua operatività. Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il riparto di potestà giurisdizionale fra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile dell'opposizione all'esecuzione nella materia in esame non pone questioni di giurisdizione ovvero di competenza, bensì attiene alla diversa disciplina processuale (rispettivamente 4 Il Presidente recata dal codice di rito penale e da quello di procedura civile) che il giudice deve applicare per addivenire alla pronuncia sulla domanda del destinatario di condanna, irrevocabile, al pagamento delle spese del processo penale sulla base del relativo petitum sostanziale. Per tale ragione è stato specificamente affermato che «il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell'incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull'istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata». 3. Sulla base di tali premesse, come ritenuto in analogo caso da questa stessa Sezione e le cui argomentazioni si condividono qui integralmente (Sez. 1, n. 4384 del 7/11/2017, dep. 2019, Riotti, non massimata), deve concludersi che la domanda di accertamento di avvenuta estinzione per prescrizione del credito da spese del processo penale avrebbe dovuto essere proposta dalla ricorrente davanti al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione forzata e che, dunque, essa era invece improponibile dinnanzi al giudice dell'esecuzione penale. 3.1. Per tale ragione l'ordinanza impugnata, che si è pronunciata sul merito della domanda, non avrebbe potuto essere emessa, sicché essa deve essere annullata, senza rinvio. Fermo restando che nessuna preclusione può derivare da tale statuizione quanto alla riproposizione della medesima domanda al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione forzata, individuato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in data 4/05/2023 Il Consigliere estensore