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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.463/2025 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
AVV. C.F. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Pachino, via Francesco Garrano, 75, presso lo studio dell'avvocato Luca Gozzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t.,; Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
In esito all'udienza di discussione del 4.11.2024, il Presidente delegato ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
----------
Con ricorso depositato il 10.2.2025 l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
di rigetto della propria istanza di liquidazione dei compensi emessa dal giudice di questo Tribunale in data 27.12.2024, comunicato il 4.1.2025, nel procedimento iscritto al n. 543/2016 R.G. in cui egli ha difeso , parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto emesso sull'errato presupposto della mancata produzione dell'autocertificazione reddituale della parte, versata invece in atti.
pagina 1 di 3 Ha dedotto altresì che di avere depositato il ricorso in data 3.2.2025, ma che la cancelleria con la quarta pec del 4.2.2025 gli ha comunicato il rifiuto dell'iscrizione a ruolo della causa per omesso versamento del contributo unificato e di avere quindi proceduto alla nuova iscrizione a ruolo della causa in data
10.2.2025 versando il contributo unificato.
In ragione di ciò ha chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. adducendo a propria discolpa che “il mancato versamento del contributo unificato è dipeso dalla errata convinzione che si trattasse di un procedimento esente dallo stesso”.
All'udienza del 4.11.2025 la causa è stata discussa e quindi assunta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
--------
Preliminare ad ogni altra è la valutazione in ordine alla tardività della proposta opposizione e alla chiesta rimessione in termini.
A giudizio di questo decidente la richiesta di rimessione in termini non può trovare accoglimento atteso che il ricorrente era tenuto a rispettare il dettato normativo di cui all'art. 14 co.
3.1 DPR 115/2002, come modificato dalla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 a tenore del quale: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Correttamente, quindi, la cancelleria ha rifiutato l'iscrizione al ruolo della causa non avendo l'opponente effettuato alcun pagamento di contributo unificato.
Orbene, posto che non è per definizione scusabile l'aver ignorato la disposizione di legge, non può nemmeno ritenersi scusabile la dedotta erronea convinzione che si trattasse di causa esente dal pagamento del contributo unificato sol che si consideri che si tratta all'evidenza di una causa di natura contenziosa da iscrivere al ruolo contenzioso civile, come peraltro era ben chiaro sin dall'origine al ricorrente che ha cercato di iscrivere la causa al ruolo.
Non ricorre pertanto l'ipotesi della non imputabilità al ricorrente della decadenza in cui egli è incorso, con conseguente inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta dopo il decorso del termine di
30 gg. dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, trattandosi di opposizione soggetta a norma dell'art. 15 Dlvo 150/2011 alle regole del rito semplificato (v.Cassazione civile sez. I,
27/09/2023, n.27478; Corte Costituzionale, 12/05/2016, n.106). pagina 2 di 3 Le spese restano a carico della parte ricorrente, rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 463/2025 R.G., così decide:
dichiara il ricorso inammissibile.
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa il 5.11.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
AVV. C.F. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Pachino, via Francesco Garrano, 75, presso lo studio dell'avvocato Luca Gozzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t.,; Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
In esito all'udienza di discussione del 4.11.2024, il Presidente delegato ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
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Con ricorso depositato il 10.2.2025 l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
di rigetto della propria istanza di liquidazione dei compensi emessa dal giudice di questo Tribunale in data 27.12.2024, comunicato il 4.1.2025, nel procedimento iscritto al n. 543/2016 R.G. in cui egli ha difeso , parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto emesso sull'errato presupposto della mancata produzione dell'autocertificazione reddituale della parte, versata invece in atti.
pagina 1 di 3 Ha dedotto altresì che di avere depositato il ricorso in data 3.2.2025, ma che la cancelleria con la quarta pec del 4.2.2025 gli ha comunicato il rifiuto dell'iscrizione a ruolo della causa per omesso versamento del contributo unificato e di avere quindi proceduto alla nuova iscrizione a ruolo della causa in data
10.2.2025 versando il contributo unificato.
In ragione di ciò ha chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. adducendo a propria discolpa che “il mancato versamento del contributo unificato è dipeso dalla errata convinzione che si trattasse di un procedimento esente dallo stesso”.
All'udienza del 4.11.2025 la causa è stata discussa e quindi assunta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
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Preliminare ad ogni altra è la valutazione in ordine alla tardività della proposta opposizione e alla chiesta rimessione in termini.
A giudizio di questo decidente la richiesta di rimessione in termini non può trovare accoglimento atteso che il ricorrente era tenuto a rispettare il dettato normativo di cui all'art. 14 co.
3.1 DPR 115/2002, come modificato dalla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 a tenore del quale: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Correttamente, quindi, la cancelleria ha rifiutato l'iscrizione al ruolo della causa non avendo l'opponente effettuato alcun pagamento di contributo unificato.
Orbene, posto che non è per definizione scusabile l'aver ignorato la disposizione di legge, non può nemmeno ritenersi scusabile la dedotta erronea convinzione che si trattasse di causa esente dal pagamento del contributo unificato sol che si consideri che si tratta all'evidenza di una causa di natura contenziosa da iscrivere al ruolo contenzioso civile, come peraltro era ben chiaro sin dall'origine al ricorrente che ha cercato di iscrivere la causa al ruolo.
Non ricorre pertanto l'ipotesi della non imputabilità al ricorrente della decadenza in cui egli è incorso, con conseguente inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta dopo il decorso del termine di
30 gg. dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, trattandosi di opposizione soggetta a norma dell'art. 15 Dlvo 150/2011 alle regole del rito semplificato (v.Cassazione civile sez. I,
27/09/2023, n.27478; Corte Costituzionale, 12/05/2016, n.106). pagina 2 di 3 Le spese restano a carico della parte ricorrente, rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 463/2025 R.G., così decide:
dichiara il ricorso inammissibile.
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa il 5.11.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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