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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 5579/2020
All'udienza collegiale del giorno 27/03/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Dott. Adolfo Ceccarini
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI GIROLAMO** MASSIMILIANO
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
Nessuno compare alle ore 9.50
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.
R.G. 5579/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Adolfo Ceccarini Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 27.3.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
1 SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Terracina (LT), Viale della Vittoria n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Di Girolamo che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Latina n. 155/2020 – impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione per querela di falso, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Latina deducendo la falsità del testamento olografo a Parte_1 firma del defunto datato 6.10.2006 (pubblicato in data 26.1.2007 dal Notaio Persona_1
rep. n. 92926, racc. n. 24793), con il quale quest'ultimo aveva disposto di tutti Persona_2
i suoi beni in favore della convenuta. Deduceva altresì di essere beneficiario del de cuius con testamento olografo datato 18.8.2006 (pubblicato in data 2.3.2007 dal Notaio , Persona_3 rep. n. 69369, racc. n. 22190). Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo a firma del sig. , datato 6 ottobre 2006, pubblicato in Persona_1 data 26 gennaio 2007 dal Notaio rep. n. 92926, racc. n. 24793, con il quale il Persona_2 sig. nominava la convenuta quale erede universale di tutti i suoi beni mobili Persona_1
e immobili”. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità della querela di falso “in quanto proposta in violazione del disposto di cui all'art. 221 c.p.c., per mancanza degli elementi e delle prove della falsità del testamento impugnato”. Concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna del anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via riconvenzionale CP_1 proponeva querela di falso al fine di “accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo in favore di , a firma del 18.08.2006, pubblicato dal Notaio Controparte_1 Persona_1
Dott. in data 02.03.2007, rep. 69369 racc. 22190”. Con vittoria di spese, Persona_3 competenze e onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 155/2020, facendo proprie le risultanze della perizia grafologica condotta dal C.T.U. Dott.ssa (avente ad oggetto entrambi i Persona_4 testamenti impugnati, rispettivamente, in via principale e in via riconvenzionale): accoglieva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiarava la falsità del testamento olografo a firma del defunto del 6.10.2006, pubblicato in data 26.1.2007 dal Notaio Persona_1 Per_2
(rep. n. 92926, racc. n. 24793); accoglieva la domanda riconvenzionale di parte
[...] convenuta e, per l'effetto, dichiarava la falsità del testamento olografo a firma del defunto del 18.8.2006, pubblicato in data 2.3.2007 dal Notaio (rep. Persona_1 Persona_3
n. 69369, racc. n. 22190); rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.
2 Compensava le spese di lite e poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura pari a 1/2, le spese di C.T.U.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava detta sentenza Parte_1 chiedendo, previa rinnovazione o integrazione della C.T.U., di accertare e dichiarare l'autenticità del testamento olografo a firma del defunto , datato 6.10.2006 e pubblicato in Persona_1 data 26.1.2007 per Notaio rep. n. 92926, racc. n. 24793). Con vittoria di spese, compensi Per_2 professionali, rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio.
rimaneva contumace. Controparte_1
Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio e dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 25.2.2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.3.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 27.3.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
Il Cancelliere
Maria Grazia Ritacca
4
Sezione VIII civile
R.G. 5579/2020
All'udienza collegiale del giorno 27/03/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Dott. Adolfo Ceccarini
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI GIROLAMO** MASSIMILIANO
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
Nessuno compare alle ore 9.50
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.
R.G. 5579/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Adolfo Ceccarini Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 27.3.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
1 SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Terracina (LT), Viale della Vittoria n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Di Girolamo che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Latina n. 155/2020 – impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione per querela di falso, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Latina deducendo la falsità del testamento olografo a Parte_1 firma del defunto datato 6.10.2006 (pubblicato in data 26.1.2007 dal Notaio Persona_1
rep. n. 92926, racc. n. 24793), con il quale quest'ultimo aveva disposto di tutti Persona_2
i suoi beni in favore della convenuta. Deduceva altresì di essere beneficiario del de cuius con testamento olografo datato 18.8.2006 (pubblicato in data 2.3.2007 dal Notaio , Persona_3 rep. n. 69369, racc. n. 22190). Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo a firma del sig. , datato 6 ottobre 2006, pubblicato in Persona_1 data 26 gennaio 2007 dal Notaio rep. n. 92926, racc. n. 24793, con il quale il Persona_2 sig. nominava la convenuta quale erede universale di tutti i suoi beni mobili Persona_1
e immobili”. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità della querela di falso “in quanto proposta in violazione del disposto di cui all'art. 221 c.p.c., per mancanza degli elementi e delle prove della falsità del testamento impugnato”. Concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna del anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via riconvenzionale CP_1 proponeva querela di falso al fine di “accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo in favore di , a firma del 18.08.2006, pubblicato dal Notaio Controparte_1 Persona_1
Dott. in data 02.03.2007, rep. 69369 racc. 22190”. Con vittoria di spese, Persona_3 competenze e onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 155/2020, facendo proprie le risultanze della perizia grafologica condotta dal C.T.U. Dott.ssa (avente ad oggetto entrambi i Persona_4 testamenti impugnati, rispettivamente, in via principale e in via riconvenzionale): accoglieva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiarava la falsità del testamento olografo a firma del defunto del 6.10.2006, pubblicato in data 26.1.2007 dal Notaio Persona_1 Per_2
(rep. n. 92926, racc. n. 24793); accoglieva la domanda riconvenzionale di parte
[...] convenuta e, per l'effetto, dichiarava la falsità del testamento olografo a firma del defunto del 18.8.2006, pubblicato in data 2.3.2007 dal Notaio (rep. Persona_1 Persona_3
n. 69369, racc. n. 22190); rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.
2 Compensava le spese di lite e poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura pari a 1/2, le spese di C.T.U.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava detta sentenza Parte_1 chiedendo, previa rinnovazione o integrazione della C.T.U., di accertare e dichiarare l'autenticità del testamento olografo a firma del defunto , datato 6.10.2006 e pubblicato in Persona_1 data 26.1.2007 per Notaio rep. n. 92926, racc. n. 24793). Con vittoria di spese, compensi Per_2 professionali, rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio.
rimaneva contumace. Controparte_1
Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio e dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 25.2.2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.3.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 27.3.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
Il Cancelliere
Maria Grazia Ritacca
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