Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2025, proposto dal sig. HE D'Amato, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scala, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Buonasorte, con domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, piazza Conforti n.5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum : dei sigg.ri AN EL e NN MA ST, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento -previa sospensione:
- del provvedimento prot. n.4387 del 06.08.2025 con il quale il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Scala a distanza di oltre 8 mesi dalla presentazione della SCIA in sanatoria ex art.36 bis TUED di opere realizzate giusto permesso di costruire n.4/2022 -successivamente dichiarato decaduto- ha ritenuto detta SCIA inefficace provvedendo alla sua archiviazione;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scala;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Torna alla decisione del Tribunale una vicenda già conosciuta per via del ricorso r.g.n.1547/2024 proposto dagli stessi odierni ricorrenti avverso il provvedimento prot. n. 4580/2024 con il quale era stata disposta la decadenza del permesso di costruire n.4/2022 a suo tempo rilasciato dal Comune di Scala per le medesime opere oggi controverse e consistenti, sostanzialmente, nella realizzazione di un edificio in luogo di uno precedente ormai diruto e già composto da piano terra e primo piano.
1.1 Allora il permesso era stato dichiarato decaduto dal Comune a causa del mancato avvio dei lavori e nel contempo, con la nota prot. n. 4667/2024 era stata annullata l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata per le opere oggetto del permesso di costruire decaduto.
1.2 In precedenza gli odierni controinteressati avevano già impugnato il titolo edilizio de quo (permesso di costruire n..) con il quale, in sostanza, il Comune aveva consentito al D’Amato di realizzare ex novo un organismo edilizio utilizzando l’area in cui già sorgeva un preesistente edificio nel frattempo ormai diruto.
Quel ricorso era stato respinto con la sentenza n.1393/2024 sul presupposto che “ Invero, l’art. 13 del PUA del Comune di Scala consente espressamente il recupero edilizio dei ruderi “mediante intervento di restauro scientifico/conservativo, ripristino” e previa ricostituzione “delle parti dirute degli edifici nei limiti della volumetria complessiva preesistente, la cui preesistenza dovrà essere adeguatamente documentata con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale ” e che in vista del rilascio erano stati altresì emessi atti di assenso o nulla osta, non impugnati e quindi divenuti definitivi: “- parere favorevole della CLP n. 13 del 29.03.2022, verbale n. 4/2022, “a condizione che vengano recuperate le murature esistenti mediante interventi di restauro conservativo”; - parere vincolante favorevole della Soprintendenza ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, di cui alla nota prot. 12826-P del 07.06.2022, con le seguenti prescrizioni: “gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con intonaco tradizionale di calce e pomice; gronde e pluviali dovranno essere realizzati in rame; il massetto di copertura delle volte dovrà essere realizzato con battuto di calce e pomice; ove possibile riutilizzare mensole e davanzali in pietra già presenti in loco; gli infissi esterni delle aperture dovranno avere disegno e colori tradizionali tipici del luogo ; - autorizzazione paesaggistica n. 26/2022, prot. n. 3382, del 21.06.2022 ; parere favorevole del Parco dei Monti Lattari, di cui al decreto dirigenziale n. 165 del 03.10.2022 trasmesso con nota prot. 3085 del 03.10.2022, acquisita agli atti del comune in data 04.10.2022 prot. 6725 ”.
1.3 Sorte in larga misura diversa aveva avuto il ricorso avverso il suindicato provvedimento di decadenza e la pedissequa ordinanza di demolizione, respinto con la sentenza n. 2033/2024, che nel contempo aveva accolto la domanda di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. In sede di appello il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 518/2025, ha confermato la decisione.
2. All’esito della vicenda processuale, dunque, il permesso di costruire era decaduto. Cosicché i ricorrenti nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello avevano presentato in data 6.12.2024 con nota prot. n. 6884/2024, una SCIA in sanatoria ex art. 36 bis TUED, riguardante sia le opere eseguite al piano primo che quelle realizzate al piano terra.
Nell’immediatezza, già in data 12.12.2024, con nota prot. n. 7003 il Comune aveva chiesto un’integrazione istruttoria “ sulla legittimità dell'applicazione della norma locale richiamata dalla norma urbanistica sovraordinata e vigente; sulle motivazioni della scelta di inserire elementi in conglomerato cementizio armato come necessari per le “opere strutturali perimetrali”, approvate dal Genio Civile di Salerno” .
2.1 In riscontro alla nota comunale, in data 10.3.2025, i ricorrenti, quanto alla prima questione posta avevano richiamato la recente L.R. n. 5/2024 per sottolineare l’utilizzabilità a fini non residenziali di immobili vetusti da rigenerare, come nel caso in questione. Di qui avevano desunto la ritenuta compatibilità, a legislazione vigente, della norma del PUA (art. 4) in base al quale era stato a suo tempo ottenuto il titolo idoneativo pur successivamente dichiarato decaduto per ragioni correlate al mancato avvio del lavori. Circa il secondo rilievo osservavano, inoltre, che l’inserimento di “ elementi in conglomerato cementizio armato” - che sarebbero stati tuttavia occultati mediante “ l’utilizzo delle antiche murature opportunatamente recuperate nel corso dei lavori già effettuati” - si era reso necessario per ottenere l’autorizzazione sismica e che il progetto che ne contemplava la realizzazione era stato approvato con l’autorizzazione paesaggistica, da ritenersi vigente in forza della suddetta sentenza n.2033/2024 del Tribunale che ne aveva ritenuto illegittimo l’annullamento.
4. In seguito, in data 15.8.2025, mediante la comunicazione impugnata, il Comune ha definitivamente denegato la SCIA, concedendo tuttavia agli allora istanti “ 30 ulteriori giorni dal ricevimento della presente, produrre integrazioni per renderla conforme alla normativa e superare i motivi ostativi sopraesposti…”. Le motivazioni del provvedimento che per completezza espositiva si riportano sono state le seguenti: “1. La segnalazione certificata di inizio attività per accertamento di conformità urbanistica va compilata utilizzando apposita modulistica regionale in vigore o altra equivalente scaricabile dai siti istituzionali (Modello SCIA); 2. Manca istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica che va presentata, previa compilazione di apposita modulistica in vigore scaricabile dai siti istituzionali, o anche utilizzando un proprio format, e va inoltrata in marca da bollo di € 16,00 così come previsto per legge; 3. Manca l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o in alternativa elezione di domicilio digitale presso il tecnico redattore della pratica; 4. Manca la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria ed istruttoria pari ad € 150,00 per accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167-181 del D. Lgs. n.42/2004 (delibera di G.C. m.35 del 28.03.2017); 5.Manca la ricevuta dei Diritti di segreteria e di istruttoria pari ad €150,00 per accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167-181 del D.lgs. n.42/2004 (delibera di G.C. n.35 del 28.03.2017); 6.Manca ricevuta del versamento a titolo di oblazione pari ad €516,00 (sanzione minima) che potrà essere soggetta ad eventuale conguaglio da parte dell’ufficio scrivente; 7.Manca nella relazione tecnica il verbale di asseverazione da parte del tecnico incaricato, di conformità alla disciplina urbanistica ai sensi dell’art.36 bis comma 1 del D.P.R. 380/01, al momento della presentazione della domanda nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione così come previsto per legge” . Nella stessa nota il Comune aveva altresì aggiunto che “A tutto concedere l’ufficio scrivente ha proceduto ad istruire la pratica edilizia evidenziando quanto segue: 7.Poiché il titolo edilizio, nel caso specifico Permesso di Costruire n.4 del 03.11.2022 è stato ritenuto decaduto sia dalla sentenza in primo grado che da quella in secondo grado, se ne deduce che i lavori fin ora eseguiti sono stati realizzati senza titoli, per cui è parere dello scrivente ufficio che doveva trovare applicazione l’art.36 del D.P.R. 380/01 (Accertamento di conformità nell’ipotesi di assenza di titolo o totale difformità) e quanto in esso previsto, e non l’art.36 bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali); 9.La segnalazione certificata di inizio attività inoltre (sia che fosse stata presentata ai sensi dell’art.36 o ai sensi dell’art.36 bis del D.P.R. 380/01) deve essere esclusivamente una pratica edilizia di accertamento di conformità urbanistica, delle opere già realizzate senza titolo o in difformità di esso. 10. La norma in vigore (art.36 e/o art.36 bis del D.P.R. 380/01) ai sensi della quale è stata presentata la presente SCIA, non prevede opere di completamento, le quali per essere eseguite, necessariamente devono fare riferimento ad un nuovo procedimento, successivo alla conclusione dell’attuale procedimento in sanatoria, ai sensi di legge; 11. La nota prot. 1309 del 10.03.2025 non è sufficiente a superare i motivi ostativi comunicati dall’ufficio scrivente con nota prot. n.7003 del 12.12.2024, in quanto essenzialmente fa riferimento a lavori riconducibili ad un titolo edilizio decaduto e, pertanto non più efficace (Permesso di costruire n.4 del 03.11.2022). La pratica edilizia in oggetto, SCIA prot. n.6884 del 06.12.2024 può essere valutata esclusivamente come accertamento di conformità urbanistica ai sensi di legge in vigore al momento della presentazione della domanda e quanto previsto specificatamente dalla normativa, e non come pratica di edilizia tradizionale dove vi è uno stato di fatto (Rilievo) ed uno stato futuro (Progetto) che come prima detto deve essere oggetto di una nuova istanza ai sensi di legge in vigore al momento della presentazione della stessa e conseguentemente compatibile con essa, delle quali non si fa nessun riferimento nella nota in oggetto; 12. Tali motivazioni risultano inoltre avvolgenti di eventuali ulteriori criticità”.
5. A questo punto il ricorrente ha impugnato l’atto affidando il proprio gravame a un unico motivo così rubricato e nel quale ha veicolato plurime argomentazioni: “ Violazione di legge (artt.3 e ss. l.241/90; art.10 bis l.241/90; art.97 Cost.; art.36 bis d.p.r. 380/2001; art.19 e ss. l.241/90) - Violazione del principio di affidamento – eccesso di potere (carenza del presupposto; carenza istruttoria; carenza di motivazione; contraddittorietà; travisamento; sviamento)” .
5.1 In estrema sintesi parte ricorrente ha rilevato che il riscontro alla SCIA sarebbe stato tardivo, cosicchè medio tempore si sarebbe formato il titolo legittimante. Nel contempo ha contestato il rilievo dell’insussistenza dell’autorizzazione paesaggistica, ritenendo l’ultrattività di quella ottenuta in vista del permesso di costruire poi annullato con il provvedimento inutilmente impugnato innanzi al TAR e al Consiglio di Stato.
5.2 Il Comune e i controinteressati si sono costituiti in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Ad avviso di entrambi l’autorizzazione paesaggistica ottenuta sarebbe decaduta unitamente al permesso di costruire; inoltre, secondo i controinteressati (nulla ha eccepito in proposito il Comune) al momento della presentazione dell’istanza le opere de quibus sarebbero state già acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 Tued, in ragione del tempo trascorso tra l’ordinanza di demolizione notificata il 15.8.2024 e la presentazione della SCIA oggetto di causa del 12.12.2024
6. In vista della camera di consiglio del 25.11.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla sospensiva proposta in via incidentale per chiedere la fissazione del merito della causa. In seguito le parti hanno depositato memorie e documenti ulteriori. All’odierna udienza pubblica, sentite le stesse parti come da verbale in atti, la causa è stata quindi posta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. L’esito del ricorso consente di non soffermarsi sulle eccezioni preliminari veicolate dal Comune e dai controinteressati e di passare dunque alla disamina nel merito delle doglianze.
9. Va premesso che l’atto impugnato è plurimotivato; di conseguenza per sorreggerlo in sede giurisdizionale “ è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” ( ex multiis Consiglio di Stato, sez. IV n.9668/2025).
9.1 Rispetto alla disamina delle singole censure è altresì ancora da premettere che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la presentazione di un’unica istanza di sanatoria ex art. 36 bis TUED per le opere eseguite al piano terra e per quelle realizzate e da realizzare al primo piano ne abbia precluso una divergente qualificazione al Comune. Tanto, a maggior ragione, tenuto conto che l’esigenza di una simile divergenza d’esame è stata manifestata dai ricorrenti soltanto nell’attuale sede giudiziale, non essendo stata nemmeno proposta nella pertinente fase procedimentale.
9.1.1 In particolare parte ricorrente ha sostenuto che quanto alle opere collocate al primo piano l’Amministrazione, pur a fronte di un’istanza presentata quale sanatoria ex art. 36 bis TUED, avrebbe dovuto valutarla quale SCIA ordinaria ex artt. 19 l.n. 241/1990 e 22 TUED.
L’assunto, pur ben argomentato, non può essere condiviso: in diverse occasioni il Tribunale ha già affermato l’insostenibilità di siffatta impostazione, sottolineando che “ non spetta alla P.A. la riqualificazione, formale e sostanziale, di un’istanza presentata ad altri scopi e secondo altre forme ” (TAR Campania, Salerno, sez. II, nn.1860 e 1751/2025).
9.2 Inoltre il Collegio reputa che la divergente qualificazione, quasi secundum eventum litis, che l’Amministrazione o il Tribunale dovrebbero conferire a un’unica istanza, finirebbe per collidere con la configurazione unitaria e sostanzialmente inscindibile dell’istanza finalizzata a ottenere un risultato sostanzialmente organico per l’intero fabbricato.
A fronte di un’istanza unitaria, peraltro caratterizzata da una complessiva incompletezza documentale, l'Amministrazione non aveva l’onere di scomporre il progetto o di riqualificare d’ufficio parte della domanda per “salvarne” una parte residuale .
9.3 La decisione di archiviare l’intera pratica ha dunque costituito l’esito fisiologico del procedimento relativo a quel determinato progetto unitario.
9.3.1 Tale esito, peraltro, non arreca un pregiudizio definitivo all’interesse e più a monte al “ bene della vita ” richiesto. Difatti l’Amministrazione, nell’archiviare la SCIA, si è limitata a richiedere che, stante la caducazione del precedente permesso di costruire ormai conclamata da una sentenza passata in giudicato, gli interessati presentassero un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 TUED, come peraltro espressamente dedotto nell’atto impugnato. L'archiviazione, infatti, a fortiori tenuto conto delle ragioni che l’hanno determinata, ha natura procedurale e non preclude alla parte ricorrente la facoltà di presentare una nuova e autonoma istanza in sanatoria per le opere rimaste prime di un titolo legittimante.
9.4 Ciò posto, richiamandosi a considerazioni svolte in analoghe vicende, è possibile concludere sul punto affermando che, nella situazione data “ La soluzione adottata, quindi, risponde ad una logica di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, al fine di non trovarsi di fronte ad una pratica amministrativa complessa, in parte assentita ed in parte no, foriera di ulteriori problemi esecutivi che avrebbero potuto rallentarne il completamento, con conseguente aggravio di tempi e costi per la P.A., ma anche dello stesso ricorrente, al quale sarebbe stata quindi attribuito un titolo edilizio “monco” e svuotato del suo contenuto principale… ” (TAR Puglia Bari sez. III n.1493/2025).
10. Tenuto conto delle premesse appena svolte, lo scrutinio approfondite doglianze ricorsuali va dunque svolto sulla base dell’istanza ex art. 36 bis TUED dichiaratamente presentata dal ricorrente.
11. Ciò posto, va ora osservato che per le opere che intende realizzare o che in parte ha già realizzato il ricorrente (non è del tutto chiarito quanto sia stato realizzato né al piano terra e tantomeno al primo piano), a fronte della decadenza del precedente permesso di costruire sarebbe stato necessario ottenere un nuovo permesso di costruire, posto che lo stato legittimo dell’immobile non poteva più essere identificato nel titolo ormai caducato e non più esistente, bensì nell’esistenza di un immobile diruto.
12. Una volta acclarato che per la realizzazione delle opere de quibus il ricorrente avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire non può essere condivisa l’affermazione attorea secondo cui si sarebbe formato il titolo per silentium e segnatamente per l’asserito superamento del termine di riscontro ex art. 36 bis TUED decorrente, in particolare, tra la comunicazione istruttoria del 15.12.2024 e il successivo diniego. Sul punto è solo il caso di richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza che proprio di recente, pur riferendosi ai casi in cui non decorre il termine di formazione del silenzio assenso per il permesso di costruire ha osservato : “ Quanto precede è, del resto, coerente con quanto accade nei casi in cui l’istante faccia erroneamente ricorso alla SCIA allorquando la legge impone inequivocabilmente il ricorso al permesso di costruire: in queste ipotesi, il mancato tempestivo esercizio del potere inibitorio da parte del Comune non legittima l’intervento edilizio a seguito della dichiarazione privata, proprio in quanto la legge in tale ipotesi non ricollega alla dichiarazione di parte un siffatto effetto, che resta riservato invece al provvedimento amministrativo ” (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV n. 1878/2026 che richiama Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 9969 e n. 11217 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746).
12.1 Rispetto a detta autorevole impostazione risulta ampiamente congruente la recente giurisprudenza di questo Tribunale (TAR Campania, Salerno, sez. II, n., 1874/2025), proprio a proposito di una vicenda nella quale, come in quella attuale, si era sostenuta la formazione di un titolo per silentium mediante SCIA. In tal caso, nel ritenere che - come nella vicenda attuale - non fosse iniziato a decorrere il termine di formazione del titolo mediante SCIA poiché per l’opera ivi in discussione (muro di contenimento) sarebbe stato necessario il permesso di costruire il Tribunale ha richiamato precedenti arresti del Consiglio di Stato secondo cui “ La SCIA, infatti, affinché possa produrre gli effetti giuridici tipizzati, deve rispondere al modello delineato dal legislatore, occorrendo, tra l'altro, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l'utilizzo del relativo strumento giuridico. Quando ciò non avviene, facendosi ricorso alla SCIA al di fuori del suo ambito applicativo, non può operare il relativo regime giuridico; diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad elaborare una tipologia di provvedimento implicito sganciata dal rispetto del principio di legalità desumibile dall'art. 97 Cost. ” (Consiglio di Stato sez. VII, 22/04/2025, n.3486). Nello stesso precedente del Tribunale, con considerazioni replicabili nell’attuale giudizio, è stato di conseguenza precisato che : “Tanto premesso in punto di diritto, con riguardo alla presente controversia la Sezione reputa che, nel caso di specie, non possa ritenersi formato il silenzio assenso in quanto la domanda era strutturalmente inconfigurabile…”
12.2 Le suesposte considerazioni hanno ovviamente riguardo sia alle opere relative al piano terra che a quelle da eseguire al primo piano. Quanto a queste ultime, va soggiunto che non poteva comunque decorrere il termine per la formazione del titolo per silentium ex art. 36 bis, trattandosi di una fattispecie (realizzazione in fieri di opere) ivi nemmeno contemplata.
Per altro verso, quand’anche, come sostiene parte ricorrente, per le opere de quibus fosse stata sufficiente la SCIA ordinaria, la stessa non è stata presentata, non essendo sostituibile, come ben rilevato dalla difesa comunale, da una segnalazione in sanatoria che presuppone la realizzazione già intervenuta di opere. E già si è detto che l’Amministrazione, a fortiori in presenza di un’unica istanza in tesi finalizzata a ottenere diverse tipologie di sanatoria, non era tenuta a qualificare le istanze e ad applicarvi un diverso trattamento rispetto a quanto risultante dalla stessa e univoca segnalazione.
12.3 Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, se è vero che con la presentazione della SCIA in sanatoria l’Amministrazione può indicare le modifiche necessarie per l’ottenimento del titolo, detta peculiarità presuppone, comunque, la presenza di opere già complete e non può giammai riguardare, per converso, la prospettazione di opere abusive già realizzate - nonostante la già intervenuta decadenza, in tal caso, del titolo - o ancora da realizzare.
13. Nemmeno può essere accolta la censura di violazione dell’art. 10 bis L.241/1990. Difatti, stante la natura vincolata della sanatoria “Una volta stabilito che l’atto impugnato non ha carattere discrezionale, ma è strettamente applicativo delle norme di legge in materia, diventa priva di pregio la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi, posto che la detta carenza è insuperabile, generando l’annullamento, solo in caso di provvedimento discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14/03/2022, n. 1790; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17/10/2025, n. 1701; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14/01/2025, n. 591).
14. A questo punto, richiamato quanto in premessa già osservato, la natura plurimotivata del diniego, peraltro fondata su una congerie di motivi ulteriori che nemmeno sono stati ulteriormente gravati dai ricorrenti nello specifico, consente di ritenere assorbiti gli altri mezzi di censura, ad eccezione di quello relativo alla dedotta e contestata decadenza dell’autorizzazione paesaggistica.
15 Il Collegio, difatti, con riguardo a quest’ultima e specifica questione, rileva che l’affermazione dell’intervenuta decadenza dell’autorizzazione paesaggistica collida con quanto già acclarato nella più volte indicata sentenza n.2033/2024 del Tribunale, il quale in proposito aveva precisato che “ Quanto, infine, al provvedimento n. 22.08.2024 n. 4667, occorre precisare che la violazione delle prescrizioni di un’autorizzazione paesaggistica non dà luogo alla decadenza di quest’ultima, ma all’adozione dell’ordine di rimessione in pristino a spese del trasgressore, ex art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004” .
15.1 Del resto l’autorizzazione paesaggistica viene resa con riguardo a un determinato e specifico progetto; cosicché lì dove dovesse essere riproposto un identico progetto, parzialmente peraltro in sanatoria, l’autorizzazione paesaggistica, se non ancora scaduta, resterebbe applicabile nella stessa misura in cui già ottenuta.
Le suesposte considerazioni, pur non decisive nella definizione del giudizio odierno, potranno senz’altro essere utili a calibrare l’esercizio del potere amministrativo in presenza della probabile presentazione di una nuova istanza ex art. 36 TUED da parte del ricorrente.
16. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, stante l’infondatezza delle censure veicolate nei diversi motivi di gravame.
17. La complessità della vicenda conduce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
TO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO