Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 580/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in grado d'appello, Dott. Maurizio
Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 580/2025 R.G., avente ad oggetto “appello a sentenza di giudice di pace – contratto di vendita”
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Antonella Olivieri, presso il cui studio in Napoli alla via U. Prota
Giurleo 52/b, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Fabio Sperandeo, presso il cui studio in Napoli alla via G. Doria
n. 84, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare ex. art. 127 ter c.p.c. del 27 maggio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da note scritti che espressamente si richiamano, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi il Giudice di pace di Afragola Salierno Vincenzo deducendo di aver acquistato dal medesimo, in data 08.07.2019, un pappagallo specie
“ARA ARARAUMNA” di circa 2 mesi per la cifra di € 1.100,00.
Successivamente, dopo circa 13 giorni dalla consegna, il volatile decedeva.
Il compratore, dopo accurate indagini, in data 2.8.2019 veniva a conoscenza che il pappagallo risultava positivo al polyomavirus e che, pertanto, doveva ritenersi già affetto da tale malattia al momento della consegna.
Pertanto, dopo la denuncia dei vizi al venditore e la rituale richiesta di restituzione del prezzo, chiedeva al Giudice di Pace di accertare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1494 c.c. e la condanna del venditore alla restituzione del prezzo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione: Accertare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità del Sig. ex art. 1490 cpc CP_1
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. ex art. 1494 cpc, CP_1 pertanto, dichiarare la risoluzione del contratto e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione della somma pagata dal qui attore. Vittoria di spese e competenze di giustizia con attribuzione per fattone anticipo.”
2. Dinanzi al Giudice di Pace si costituiva in giudizio l'odierno appellato insistendo per il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e c.t.u., con sentenza n. 1280/2023 del 16-6-2023 il Giudice di Pace di Afragola rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
3. Avverso detta sentenza, ha proposto appello adducendo Parte_1
l'errore del giudice di primo grado nell'aver condiviso le risultanze della C.T.U. espletata aveva ritenuto non dimostrata la presenza della malattia, e quindi del vizio, al momento della vendita.
Peraltro, censurava il ragionamento del giudice di primo grado nella parte in cui non aveva tenuto conto che la garanzia per vizi fosse dovuta dal venditore indipendentemente dalla colpa e per il solo fatto oggettivo della loro presenza.
Chiedeva, pertanto, che previa riforma della sentenza di primo grado, venisse accolta integralmente la domanda proposta in primo grado.
Nel presente grado di giudizio, si costituiva eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e comunque il rigetto dello stesso.
4. Ciò posto, va rilevata l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 339, comma 3, 113, comma 2 e 342 c.p.c.
Invero, come chiaramente evincibile dagli atti di causa (cfr., in particolare, la sentenza appellata in atti e lo stesso atto di citazione introduttivo del giudizio), la domanda proposta da parte attrice (odierna appellante) in primo grado risulta essere stata espressamente contenuta nel limite di valore di euro 1.100,00 da ciò conseguendo che la causa in oggetto era sottoposta al giudizio di equità necessaria da parte del Giudice di Pace, giusto il disposto di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente all'epoca
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dell'introduzione del giudizio di primo grado).
Sul punto occorre, infatti, precisare che la regola generalissima secondo cui la giurisdizione si esercita attraverso l'applicazione alla fattispecie concreta delle norme giuridiche, generali e astratte, previste dall'ordinamento, subisce un'eccezione nei casi in cui specifiche norme processuali attribuiscano al giudice la possibilità di adottare, di contro, decisioni secondo equità, ovvero decisioni motivate non secondo regole generali ed astratte (quali sono appunto le norme giuridiche), bensì secondo la cosiddetta giustizia del caso singolo.
Il nostro ordinamento processuale prevede un'evenienza di tal fatta in due ipotesi tassative, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 113, comma 2, e 114
c.p.c.
Tralasciando in questa sede l'equità facoltativa di cui all'art. 114 c.p.c. (in cui sono le parti a chiedere congiuntamente al giudice adito di pronunciare non secondo diritto — com'è di regola, bensì secondo equità — con l'unico limite che si tratti di controversie aventi ad oggetto diritti disponibili), ciò che nel caso di specie maggiormente interessa è la decisione secondo l'equità disciplinata dall'art. 113, comma 2, c.p.c.
In relazione a tal tipo di equità dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno parlato di “equità necessaria”, intendendosi con tale termine che, ricorrendo tutti i presupposti previsti dallo stesso art. 113, comma 2, c.p.c. (ossia che si tratti di una causa di competenza funzionale e/o di valore del Giudice di Pace, di valore inferiore o uguale ai millecento euro, e al di fuori dei rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.), il giudice adito debba necessariamente pronunciarsi secondo equità sulle domande proposte dalle parti (da qui anche la definizione di “giudizio equitativo imposto alle parti”).
Occorre ulteriormente precisare che, sul punto, è stato efficacemente chiarito che nell'ambito del c.d. giudizio di equità necessaria non rileva in alcun modo se il giudice adito, ricorrendone i presupposti di legge, abbia poi deciso la causa, in concreto, facendo applicazione di precise norme giuridiche, anziché secondo equità, dovendosi aver riguardo, in tali casi, non al contenuto della decisione, bensì al criterio obiettivo del valore della causa (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n.
3290 del 12/02/2018; Cass. civile, Sez. 3, Sentenza 11.06.2012 n. 9432; Cass.,
3.7.1998, n. 6492).
In altri termini, è pacifico in giurisprudenza che per individuare le decisioni adottate secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., occorre ricorrere non ad
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un criterio di natura sostanzialistica (andando ad indagare, in concreto, se il giudice abbia inteso risolvere la controversia in base a principi di diritto piuttosto che equitativi), bensì ad un criterio di natura meramente formalistica, per cui si intendono decise secondo equità tutte le cause rientranti nei presupposti oggettivi e di valore di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c.
La questione, lungi dall'essere meramente teorica, assume una rilevante importanza pratica proprio in riferimento al regime dell'impugnabilità delle decisioni rese secondo equità. Infatti, secondo il disposto di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, ratione temporis vigente al momento della introduzione del giudizio di primo grado, instaurato ben successivamente all'entrata in vigore della menzionata novella), mentre le sentenze rese secondo diritto saranno, di regola, ordinariamente appellabili (purché́ l'appello non sia escluso dalla legge), le decisioni rese in primo grado secondo equità saranno, nel caso della c.d. equità facoltativa di cui all'art. 114 c.p.c., radicalmente inappellabili e, nel caso della c.d. equità necessaria di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione di norme del procedimento, violazione di norme costituzionali (o comunitarie) o violazione dei principi regolatori della materia, essendo la decisione, al di fuori di tali ipotesi, inappellabile.
Anche in relazione a tale circostanza, pertanto, l'inappellabilità in commento, onde rispettare i principi della tipicità delle impugnazioni e del giudice naturale precostituito per legge, non può dipendere, di volta in volta, dalla scelta del giudice del primo grado di decidere la causa secondo diritto piuttosto che secondo equità, ovvero sull'interpretazione della sua decisione, da parte del giudice dell'appello, per accertare se emessa in base all'una o all'altra; al contrario l'inappellabilità in parola va determinata unicamente in base al criterio obbiettivo del valore della causa, stabilito dall'art. 113, comma 2, c.p.c.
In definitiva, al di là di quanto formalmente venga riferito dal Giudice di Pace di prime cure in sentenza, le cause non eccedenti i millecento euro devono decidersi secondo equità (ed avverso le stesse è esperibile unicamente il rimedio del ricorso in Cassazione), mentre le cause che eccedono il predetto valore — salvo quanto previsto dal successivo art. 114 c.p.c. — devono essere decise secondo diritto (ed avverso le stesse è proponibile l'appello innanzi al
Tribunale).
Tanto doverosamente chiarito, come previsto dall'art. 14 c.p.c., il valore delle cause relative a somme di denaro si determina in base alla somma indicata o al
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valore dichiarato dall'attore.
Dal momento che l'odierno appellante aveva agito innanzi al Giudice di Pace di per ottenere la restituzione della somma di euro 1100,00 euro, (senza richiedere neppure gli interessi dalla lettura dell'atto di citazione) l'applicabilità al caso di specie dell'art. 113, co. 2 c.p.c. è indubbia, rientrando la somma predetta nei limiti della cifra di Euro 1.100,00 prevista dalla medesima norma
(nella versione ratione temporis applicabile).
Pertanto, con riferimento ai motivi per i quali può essere appellata una sentenza ex art. 339, c. 3, c.p.c., la Suprema Corte ha specificato che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità,
l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi i principi violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto” (Cfr. Cass. Sez. VI – 2, ord. n. 3005/2014)
Dal punto di vista procedurale, anzi, sul punto è stato acutamente osservato che qualora verta contro sentenze emesse secondo equità necessaria, il procedimento di appello si configura quale giudizio a struttura bipartita, caratterizzato da una prima fase rescindente, nel corso della quale il giudice di appello è chiamato a valutare la eventuale sussistenza dei vizi di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. (quale vera e propria condizione di ammissibilità del gravame), ed una seconda fase rescissoria (meramente eventuale e subordinata al positivo superamento del vaglio di ammissibilità di cui alla prima fase), in cui, riscontrata la eventuale sussistenza dei vizi denunciati, il giudice procede a decidere nuovamente la causa nel merito.
Inoltre, in tali ipotesi la previsione normativa della necessaria specificità dei motivi di appello a pena di inammissibilità dello stesso gravame, da ultimo introdotta dall'art. 342, comma 1, c.p.c., viene ad assumere una portata ancor più stringente e specifica, dato che non è soltanto sufficiente che la parte individui le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche chieste al giudice del gravame, bensì, anche e soprattutto, che la stessa parte indichi specificamente il “principio regolatore della materia” assunto violato nel caso di specie, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (cfr., ex multis, Cass. 3005/2014).
Tutto ciò precisato, nel caso di specie, parte appellante non ha in alcun modo né individuato né illustrato — con un sufficiente grado di specificità — quali
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siano stati, nel caso concreto, i principi assunti violati ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., e in che modo la regola equitativa individuata dal Giudice di
Pace si sia posta, in concreto, con essi in contrasto (non potendosi, peraltro, confondere il piano rescindente — teso a superare il preliminare vaglio di ammissibilità del gravame proposto — con quello rescissorio — riguardante, invece, il successivo esame di merito delle doglianze avanzate, ma, tuttavia, subordinato al primo — ).
Peraltro, a prescindere dal difetto di specificità, neppure può rilevarsi alcuna violazione da parte del giudice di prime cure dei principi regolatori della materia atteso che, come emerge dalla motivazione, il giudice onorario ha rigettato la domanda ritenendo, dall'istruttoria espletata, che non sussistesse la prova dell'esistenza della patologia al momento della consegna sicché non sussiste alcuna violazione del principio dell'onere probatorio trattandosi di una valutazione di merito e, come tale, inammissibile tenuto conto del richiamato art. 339, comma 3 c.p.c.
Per tutto quanto precede, l'appello non può̀ che essere dichiarato inammissibile
5. Le spese del presente grado di giudizio (non essendo stato proposto alcun appello incidentale da parte dell'appellato) seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm
55/2014, tenuto conto del valore della causa in base al petitum e dell'attività svolta, con esclusione dell'istruttoria poiché non tenutasi.
Infine, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
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- Dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in €.462,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Aversa il 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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