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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7703 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 3/6/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Previti come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- CI DI CR ( ), in persona del presidente pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Cizza e dall'avv. Silvana Tazzone come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 8567/2021.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, confermare l'ordinanza ex art. 186 quater cpc per le motivazioni espresse in parte motiva;
per l'effetto condannare la CI DI CR, in persona del Presidente F.F. Avv. Simone Saporito domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Crotone, via Mario Nicoletta, 28 palazzo della Provincia, c.f. al pagamento della somma 153.351,00, oltre IVA, P.IVA_2 interessi come per legge 2) nel merito, riformare la sentenza n. 8567/2021, pronunciata dal Tribunale di Roma il 18 maggio 2021 nel giudizio indicato con il n.10135/2016 R.G., e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto delI'impresa con sede in , Santa Lucia sopra Contesse, Parte_1 Pt_1 contrada Cuba n. 1 (cf. e p.iva ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante p.t. amministra-tore unico , al riconoscimento Controparte_1 delle voci di danno quantificate sino alla data di dichiarazione(18.5.2021) della risoluzione del contratto di appalto;
conseguentemente condannare CP_2
, in persona del Pre-sidente F.F. Avv. Simone Saporito domiciliato
[...] per la carica presso la sede dell'Ente in Crotone, via Mario Nicoletta, 28 palazzo della Provincia, c.f. , al pagamento della somma nella misura pari ad P.IVA_2
€ 632.727,9 oltre IVA ed interessi come per legge o in quella maggiore e/o minore che risulterà nel corso del giudizio oltre le voci riconosciute già con la sentenza di primo grado;
3) In subordine nel merito, qualora la Corte d'Appello adita, non voglia confermare l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. si chiede di riformare la sentenza n. 8567/2021, pronunciata dal Tribunale di Roma il 18 maggio 2021 nel giudizio indicato a R.G. con il n.10135/2016 , e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto delI'impresa con sede in , Santa Lucia Parte_1 Pt_1 sopra Contesse, contrada Cuba n. 1 (cf. e p.iva , in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante p.t. amministratore unico , al Controparte_1 riconoscimento delle voci di danno quantificate dal consulente nella misura di € 153.351,00 oltre iva ed interessi come per legge;
per l'effetto condannare la CI DI CRO-TONE, in persona del Presidente F.F. Avv. Simone Saporito domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Crotone, via Mario Nicoletta, 28 palazzo della Provincia, c.f. al pagamento della somma P.IVA_2
153.351,00, oltre IVA, interessi come per legge”.
Per l'appellata: “In via preliminare dichiarare l'appello proposto inammissibile per mancanza dei requisiti di legge ex art 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..Nel merito 1. Rigettare l'appello promosso da controparte perché totalmente infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Roma II Sezione Civile n. 8567/2021 impugnata;
2. Con condanna a spese e competenze del presente giudizio”.
2 FATTO E DIRITTO
Il contenzioso riguarda il contratto d'appalto n. 8/2015, stipulato in data
6/5/2015 ai fini del ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Esaro e degli affluenti (per il corrispettivo di euro 507.491,45 oltre IVA): la società
[...] lamentava l'inadempimento della committente nel pagamento Parte_1 dell'anticipazione del 10% (corrisposta solo il 5/1/2016, dopo la notifica della citazione) e del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) emesso il 9/9/2015;
l'appaltatrice, pertanto, chiedeva il pagamento del corrispettivo dei lavori realizzati, oltre agli interessi moratori per il ritardato pagamento e ai danni per fermo attività, lucro cessante e mancato guadagno.
Respinte le eccezioni preliminari della Provincia di Crotone, il Tribunale di
Roma ha emesso l'ordinanza- ingiunzione ex art. 186 ter cpc (di euro 160.926,15
IVA inclusa) per le somme ancora dovute (poi pagate il 30/12/2016) ed ha istruito la causa mediante accertamento peritale per il computo dei danni;
successivamente all'ordinanza- ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c. di euro 153.351,00 (pari alla quantificazione di cui alla CTU), ha fissato, su istanza di parte, l'udienza di precisazione di conclusioni;
con sentenza n. 8567/2021, il Tribunale ha quindi dichiarato la risoluzione del contratto ed ha confermato l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. , tuttavia revocando quella ex art. 186 quater c.p.c. e condannando la Provincia di Crotone alla minor somma di euro 52.865,99 oltre accessori.
La società ha proposto appello, contestando l'erroneità Parte_1 della revoca dell'ordinanza ingiunzione in quanto ormai munita dell'efficacia della sentenza passata in giudicato: la Provincia di Crotone, quale parte intimata, non ha manifestato (nei trenta giorni) la volontà di “pronuncia della sentenza” e non ha impugnato (nel termine di legge) l'ordinanza anticipatoria ormai convertita in sentenza.
Nel merito, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha disatteso le conclusioni del CTU senza fornire adeguata motivazione;
ha quindi dedotto l'erroneità della riduzione delle somme rispetto al computo del CTU: a) gli interessi vanno conteggiati nella misura di euro 12.770,16 come da accertamento peritale,
3 poiché l'art. 29 del capitolato speciale prevede gli interessi fino all'effettivo pagamento e, dunque, fino al 31/12/2016 (essendo erronea la statuizione secondo cui
“gli interessi debbono essere quantificati al 31.1.2016 come indicato originariamente nell'atto di citazione;
la richiesta era pari ad euro 3.525,24 e con decorrenza 31.1.2016 tali interessi decorreranno ex art. 1284 c.c. Alla data del
31.1.2016 sussisteva la liquidazione certa del danno e gli interessi da tale data assumono la veste dii interessi ex art. 1284 c.c.”, v. sentenza impugnata); b) il lucro cessante è pari ad euro 8.465,69 ed i maggiori oneri per spese generali ad euro
99.075,83 come da accertamento peritale (e non ad euro 1.909,99 ed euro 24.989,95 come ritenuto dal giudice), poiché -in assenza di risoluzione- l'impresa era comunque obbligata a mantenere il proprio apparato di cantiere (essendo erronea la statuizione secondo cui “appare evidente che alla data del 31.1.2016, proprio per i puntuali calcoli riportati nell'atto di citazione, era chiaro alla parte attrice che il cantiere doveva essere necessariamente smobilitato ed esso non sarebbe più partito.
I mancati pagamenti della P.A. non possono divenire argomentazioni per motivare una sorta di cristallizzazione di un cantiere che matura interessi e danni a libitum per tutta la durata del processo. La chiesta e matura risoluzione di diritto del contratto non consentiva altra soluzione. Diversamente opinando questi calcoli avrebbero potuto essere protratti all'infinito; se in ipotesi la CTU fosse stata assegnata ed effettuata anni dopo i calcoli avrebbero risentito di oneri ancora maggiori;
questo non appare condivisibile a questo giudice. Occorre pertanto limitare le voci di danno agli originari (e ragionevoli) calcoli indicati nell'atto di citazione che sono validi sotto il profilo della loro ontologica esistenza per come accertato, se del caso, dal CTU. Come si legge comodamente nel prospetto del CTU
i danni da fermo attività debbono essere certamente liquidati ma essi - successivamente alla data del 31.1.2016 - non hanno motivo di essere calcolati alla stregua di un astratto cantiere tenuto in ogni momento pronto a ripartire. Peraltro dalla notifica della messa in mora e minaccia di risoluzione del contratto era chiaro
l'inadempimento e la dovuta risoluzione del contratto. La data della citazione è del
4.1.2016; gli originari calcoli indicati nell'atto di citazione si fermano al 31.1.2016
4 e a questa data vi è la cristallizzazione del debito di valuta. E' a questa data che deve essere commisurato il danno;
diversamente opinando ogni ulteriore prosecuzione porterebbe a far lievitare il danno – come detto - in funzione della durata del processo. Dal 31.1.2016 decorreranno gli interessi legali trattandosi di debito di valuta”, v. sentenza impugnata).
L'appellante ha pertanto chiesto la “conferma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.”. Al contempo, l'attrice ha tuttavia chiesto il “riconoscimento delle voci di danno quantificate sino alla data di dichiarazione (18.5.2021) della risoluzione del contratto di appalto”, con conseguente condanna dell'ente provinciale -in applicazione dei criteri di calcolo previsti per la “sospensione illegittima”
(richiamata dal CTU ex art. 160 D.P.R. 207/2010)- al pagamento della somma complessiva di euro 632.727,90 oltre accessori;
in subordine, nell'ipotesi di mancata conferma dell'ordinanza-ingiunzione, ha chiesto il “riconoscimento delle voci di danno quantificate dal consulente nella misura di € 153.351,00” oltre accessori.
Previa eccezione di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appellata ha dedotto che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. “è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”: non si è verificata la “conversione automatica” in sentenza, poiché la Provincia non ha mai rinunciato alla pronuncia della sentenza definitiva
(come confermato anche dal giudice amministrativo, che ha rigettato il ricorso per ottemperanza basato su tale ordinanza).
La Provincia di Crotone ha quindi dedotto che il giudice di primo grado ha ampiamente motivato il discostamento dagli esiti della C.T.U. (che peraltro, nella specie, non ha natura percipiente ma meramente deducente, di valutazione dei fatti già accertati); d'altro canto, il danno va commisurato alla data del 31/1/2016 in cui l'attrice aveva “cristallizzato” la richiesta di risoluzione, essendo inammissibile la prosecuzione dei calcoli per tutta la durata del processo.
L'appellata ha infine contestato la domanda di pagamento di euro 632.727,90, in misura superiore alla relazione peritale (ed all'importo dell'appalto), che “mai [è stata] chiesta prima”.
Disattesa ogni diversa istanza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle
5 conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
L'eccezione preliminare va disattesa, poiché l'appello contiene l'indicazione delle parti impugnate e delle violazioni di legge.
La doglianza dell'appellante, in relazione alla violazione dell'art. 186 quater
c.p.c., è fondata e deve essere accolta.
È pacifico il vano decorso del termine di trenta giorni per la manifestazione di volontà, da parte dell'intimata, di “pronuncia della sentenza”.
Dagli atti di causa, d'altro canto, risulta che, nonostante la risalenza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. al 20/11/2017, pubblicata il 23/11/2017, la
Provincia di Crotone non ha formulato alcuna istanza di prosecuzione del giudizio;
la richiesta, per contro, è stata avanzata da soltanto in data Parte_1
14/9/2018 ed ha per oggetto, esclusivamente, le domande “non oggetto di istanza ex art 186 quater c.p.c.”.
È erroneo il riferimento dell'appellata all'omesso “deposito dell'atto di rinuncia”, che riguarda la formulazione previgente (alla riforma di cui alla legge
263/2005) dell'art 186 quater c.p.c.. Per contro, “l'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del
2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato” (Cass. n. 5355/2024).
Per altro verso, va considerato che “l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte
6 valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità- dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto” (Cass. 27984/2019).
Nella specie, non è controverso che l'istanza di prosecuzione del giudizio formulata dall'appaltante, come dedotto nell'atto di appello, avesse per oggetto la pronuncia di risoluzione del contratto (e di conferma della debenza del corrispettivo) ma non anche quella di risarcimento del danno, che era stato già liquidato con l'ordinanza anticipatoria;
parimenti, non è oggetto di dibattito il vano decorso del termine di impugnazione di tale ordinanza.
La causa risarcitoria, pertanto, deve ritenersi oggetto di implicita separazione e di definizione con l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. su cui, in difetto di impugnazione, si è formato il giudicato: la sentenza di primo grado è nulla rispetto alla pronuncia (anche) su tale domanda che, quindi, deve essere decisa in conformità al giudicato stesso.
La somma che spetta all'attrice, pertanto, è complessiva pari a quella di euro
153.351,00 liquidata nell'ordinanza anticipatoria, su cui competono i soli interessi legali dalla data del 23/11/2017 di pubblicazione dell'ordinanza medesima.
In sostanziale conformità all'eccezione dell'appellata, risulta invece inammissibile la domanda di “aggiornamento delle somme” e di ristoro dei danni maturati fino alla pronuncia di risoluzione, nella maggior misura complessiva di euro 632.727,90 (quale domanda richiamata nelle conclusioni delle note scritte del
4/5/2025, ma non anche nella comparsa conclusionale: confermare “l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 20.11.2017 per € 153.351,00” o, in subordine, condannare l'appellata “al pagamento delle somme accertate dal CTU, pari a € 99.075,83 per danno emergente, € 8.465,69 per lucro cessante, € 32.121,45 per mancato guadagno e € 12.770,16 per interessi moratori, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.”).
Tale richiesta non era stata formulata con l'istanza di “pronuncia della
7 sentenza” (pacificamente relativa alla sola domanda di risoluzione, in conformità alle conclusioni poi precisate nel giudizio) e, d'altro canto, (ponendosi ora in contrasto con l'affermazione del giudicato sulla domanda risarcitoria) non era più nella disponibilità dell'attrice, a fronte della definitiva liquidazione dei danni subiti.
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di CI DI CR, ogni altra Parte_1 conclusione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello nei termini di cui in parte motiva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 8567/2021, condanna la
Provincia di Crotone al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 153.351,00 oltre accessori come in motivazione;
- condanna la Provincia di Crotone alla refusione delle spese di lite in favore di che, in difetto di notula, liquida in euro 804,00 per Parte_1 esborsi ed euro 9.600,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 14/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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