TRIB
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del 28/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.4578/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, viale Europa, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- contumace -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale inerente l'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle
Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 CP_1 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
CP_ Va dichiarata la contumacia dell'
Nel merito, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Il c.t.u. ha accertato che la parte ricorrente è affetto da patologie, dettagliatamente descritte nella relazione,
1 cui si fa integrale rinvio, che riducono a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini, a decorrere dalla data dell'01/01/2023.
Siffatto giudizio, appare supportato da un completo esame anamnestico, anche lavorativo, della ricorrente,
integrato da un attento e dettagliato esame obiettivo delle condizioni di salute della stessa, nonché da accertamenti specialistici e da una completa valutazione di tutta la documentazione sanitaria in atti, di cui è
dato atto nelle esaurienti considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con il riconoscimento in capo alla parte ricorrente della percentuale invalidante ridotta a meno di 1/3, utile ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, con la decorrenza dall'01/01/2023. CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario
- non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul conseguente obbligo
CP_ dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez. Lav. 27.04.2015 n.
8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass. Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di
Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo
Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva alla domanda ed al ricorso, vanno interamente compensate.
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede:
CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante ridotta a Parte_1
2 meno di 1/3, utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dall'01/01/2023;
3)Compensa le spese del giudizio;
CP_ 4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.
Patti, 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del 28/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.4578/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, viale Europa, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- contumace -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale inerente l'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle
Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 CP_1 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
CP_ Va dichiarata la contumacia dell'
Nel merito, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Il c.t.u. ha accertato che la parte ricorrente è affetto da patologie, dettagliatamente descritte nella relazione,
1 cui si fa integrale rinvio, che riducono a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini, a decorrere dalla data dell'01/01/2023.
Siffatto giudizio, appare supportato da un completo esame anamnestico, anche lavorativo, della ricorrente,
integrato da un attento e dettagliato esame obiettivo delle condizioni di salute della stessa, nonché da accertamenti specialistici e da una completa valutazione di tutta la documentazione sanitaria in atti, di cui è
dato atto nelle esaurienti considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con il riconoscimento in capo alla parte ricorrente della percentuale invalidante ridotta a meno di 1/3, utile ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, con la decorrenza dall'01/01/2023. CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario
- non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul conseguente obbligo
CP_ dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez. Lav. 27.04.2015 n.
8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass. Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di
Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo
Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva alla domanda ed al ricorso, vanno interamente compensate.
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede:
CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante ridotta a Parte_1
2 meno di 1/3, utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dall'01/01/2023;
3)Compensa le spese del giudizio;
CP_ 4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.
Patti, 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
3