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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 543/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza del 12.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 543/2023 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il ministero dell'avv. Maganuco Emanuele C.F._2
OPPONENTI contro c.f. ), a mezzo di c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il ministero dell'avv. Panepinto Francesco
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione a seguito di regolamento di competenza ex art. 50 c.p.c., notificato con p.e.c. del 2.5.2023, e hanno riassunto nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
costituitasi in riassunzione con comparsa depositata il 25.9.2023, il giudizio di opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. 164/2021 del Tribunale di Gela, emesso nel procedimento monitorio n. 640/2021
R.G., con cui era stato ingiunto a n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1
(p.i. , intestatario del conto corrente n. 0087/0000/06479765, e a n.q. P.IVA_3 Parte_2 di suo fideiussore, il pagamento in solido, in favore di della somma di € 74.117,46 Controparte_1
in forza della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 20.04.2018, con pubblicazione nella Gazzetta n.
52 del 5.5.2018, in favore di del credito derivante dal saldo debitorio di tale conto Controparte_1
corrente garantito, oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattualmente pattuito dalla data
1 dell'anticipo fino al soddisfo, e comunque entro i limiti di cui l'art. 2 della legge 108/1996, e oltre spese processuali liquidate in decreto.
Con atto del 21.10.2024, allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.3.2025 ex art. 127-ter c.p.c., gli opponenti e hanno rinunciato agli atti del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, con accettazione dell'opposta convenendo la compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite.
Va osservato che ai sensi dell'art. 306, commi 3 e 4, c.p.c., “Il giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”, e “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.”.
Nel caso di specie, la rinuncia degli opponenti agli atti del presente giudizio e l'accettazione dell'opposto costituito sono regolari ex art. 306, commi 1 e 2, c.p.c., per cui va dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione integrale delle spese di lite come concordato dalle parti, ex art. 306, commi 3 e 4, c.p.c. .
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara l'estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite come concordato dalle parti.
Gela, 13/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza del 12.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 543/2023 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il ministero dell'avv. Maganuco Emanuele C.F._2
OPPONENTI contro c.f. ), a mezzo di c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il ministero dell'avv. Panepinto Francesco
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione a seguito di regolamento di competenza ex art. 50 c.p.c., notificato con p.e.c. del 2.5.2023, e hanno riassunto nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
costituitasi in riassunzione con comparsa depositata il 25.9.2023, il giudizio di opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. 164/2021 del Tribunale di Gela, emesso nel procedimento monitorio n. 640/2021
R.G., con cui era stato ingiunto a n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1
(p.i. , intestatario del conto corrente n. 0087/0000/06479765, e a n.q. P.IVA_3 Parte_2 di suo fideiussore, il pagamento in solido, in favore di della somma di € 74.117,46 Controparte_1
in forza della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 20.04.2018, con pubblicazione nella Gazzetta n.
52 del 5.5.2018, in favore di del credito derivante dal saldo debitorio di tale conto Controparte_1
corrente garantito, oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattualmente pattuito dalla data
1 dell'anticipo fino al soddisfo, e comunque entro i limiti di cui l'art. 2 della legge 108/1996, e oltre spese processuali liquidate in decreto.
Con atto del 21.10.2024, allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.3.2025 ex art. 127-ter c.p.c., gli opponenti e hanno rinunciato agli atti del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, con accettazione dell'opposta convenendo la compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite.
Va osservato che ai sensi dell'art. 306, commi 3 e 4, c.p.c., “Il giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”, e “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.”.
Nel caso di specie, la rinuncia degli opponenti agli atti del presente giudizio e l'accettazione dell'opposto costituito sono regolari ex art. 306, commi 1 e 2, c.p.c., per cui va dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione integrale delle spese di lite come concordato dalle parti, ex art. 306, commi 3 e 4, c.p.c. .
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara l'estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite come concordato dalle parti.
Gela, 13/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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