Articolo 1 della Legge 5 maggio 1976, n. 207
Articolo 2
Versione
28 maggio 1976
Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena e' sostituita dalla seguente:


Maestri
GRUPPO ed insegnanti O QUALIFICHE Cappellani Suore diversi
I ............ 799.540 829.780 799.540
II ........... 829.780 844.900 846.580
III .......... 844.900 861.700 880.180
IV ........... 861.700 880.180 -
V ............ 880.180 - -
VI ........... 907.060 -
-



Entrata in vigore il 28 maggio 1976
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