Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4206/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ARCELLA DANILO, con elezione di domicilio in VIA R. MORHEN 65, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI,55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp avviso addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-2-2024 , Controparte_1 premesso che in data 12-1-2024, gli era stato notificato l'avviso di addebito n. 371 2023 0115555170000, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 9,231,89, comprensivo di sanzioni aggiuntive, a titolo contributi per l'anno 2016 dovuti alla Gestione Separata, eccepiva la prescrizione del credito.
Pertanto conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' e la per sentir dichiarare l'illegittimità dell'avviso di CP_3 CP_2 addebito e la non debenza del credito preteso;
il tutto con vittoria di spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' anche CP_3 per conto della società di cartolarizzazione che eccepiva il difetto di legittimazione di quest'ultima e contestava le eccezioni formulate e la
*****
Va, in via preliminare dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
La cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella CP_3 previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138.
Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio
2006- come nella fattispecie in esame- non sono stati oggetto della cessione in discorso, restando escluso il litisconsorzio con l'istituto previdenziale.
Nel merito, è assorbente ai fini della decisione l'esame dell'eccezione di prescrizione per l'anno 2016. In ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione si rileva che, vertendosi, come nella fattispecie, in tema di contributi cd. “fissi” e "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - CP_3 con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (Cass. n. 13463 del 29/05/2017; Cass. .
19640 del 24/07/2018).
In termini ancora più chiari, la Suprema Corte ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del
2 titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 31/10/2018; Cass. n. 19403 del 18/07/2019; Cass. n. 13601 del 02/07/2020; Cass. n.18950 dell'11/9/2020; Cass. n. 7762 del 18/03/2021). In proposito trova, quindi, applicazione la previsione di cui al
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.” I contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla separata, devono, quindi, essere versati CP_4 alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, specificamente, a quella prevista per il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione, avuto rilievo anche l'eventuale proroga, laddove disposta. (v. Cass. 27950/2018 cit.)
Nella specie, la data di scadenza del versamento delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2016, risulta fissata, giusto DPCM del 3-8-2017, alla data del 20-7-2017, senza alcun pagamento aggiuntivo e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., sulla questione dello slittamento del termine, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019, nonché Cass. n. 4899 del
2021).
La prescrizione, pertanto, risulta interrotta con la notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 5-12-2022.
Sebbene la notifica sia oltre il termine quinquennale, ai fini della tempestività dell'atto interruttivo, rileva la normativa emergenziale Covid. In particolare, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito,
3 con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Per effetto di tali disposizioni è stata, in definitiva, disposta la sospensione dei termini di prescrizione per i due distinti periodi dal 23-2-
2020 al 30-6-2020 e, quindi, dal 31-12-2020 al 30-6-2021.
La predetta sospensione comporta che alla data del 5-12-2022 non fosse ancora maturato il termine di prescrizione, ulteriormente interrotto con la notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione. Pertanto, infondata l'unica eccezione fatta valere e assorbite le ulteriori argomentazioni svolte dall' l'opposizione deve essere CP_3 rigettata. Le spese seguono la soccombenza dell'istante e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva se dovute.
4 Così deciso in data 19/03/2025 .
5
il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti