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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2024, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 162/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: N°________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente Rep. N° OGGETTO: ________ Responsabilità
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
professionale
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.ro
16/2020, pubblicata il 13.01.2020, non notificata, emessa nell'ambito del giudizio civile n.ro
2106/2017 r.g. avente per oggetto ”responsabilità professionale”.
tra
rag. rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ippolito in forza di procura in Parte_1
calce all'atto di appello;
- appellante -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Pettinicchio;
Controparte_1
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale in videoconferenza del 17.06.2022 la causa è passata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------
per l'appellante: accogliere le conclusioni tutte come già rassegnate con la comparsa di costituzione del 31.05.2017, con le memorie ex art. 183 6^ comma 1° termine del 26.09.2017
1 e con la comparsa di costituzione del 28.09.2019; con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
per l'appellata: rigetto dell'appello e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 0303.20217 conveniva in giudizio il Controparte_1
rag. per sentirlo condannare al risarcimento del danno quantificato in euro Parte_1
17.816,00 a titolo di responsabilità professionale per aver omesso di notificare un ricorso alla di Foggia avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno Organizzazione_1
2005 notificato dall' sulla base di un maggior reddito e maggiori ricavi Organizzazione_2
per un totale di imposte pari ad euro 17.816,00.
Si costituiva il convenuto il quale allegava di aver ricevuto il mandato solamente per la redazione del ricorso mentre, a suo dire, della notifica avrebbe dovuto occuparsi un altro professionista il rag. di cui chiedeva la chiamata in causa unitamente alla propria Per_1
compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato una polizza professionale.
Il giudice di primo grado, previo rigetto della richiesta di chiamata in causa, e in base alle prove documentali acquisite, accoglieva la domanda di parte attrice in quanto la mancata notifica del ricorso 2385/2010 finalizzato ad ottenere l'annullamento dell'accertamento induttivo era addebitabile al convenuto.
Con atto di appello notificato in data 05.02.2020 il rag. ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado con diversi motivi di gravame.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data Controparte_1
01.04.2020 senza deposito delle proprie difese finali.
La causa è stata riservata per la decisione ai sensi 190 c.p.c. in data 17.06.2022.
Motivi della decisione
Preliminarmente, il Collegio osserva che, in sede di comparsa conclusionale, l'appellante lamenta il fatto che il Giudice di primo grado non avrebbe revocato l'ordinanza del 04 luglio
2017 con cui aveva rigettato la tempestiva richiesta del rag. di autorizzazione Parte_1
2 alla chiamata in causa dell' e del rag. . Controparte_2 Persona_2
Al di là della tempestiva proposizione di tale censura, si rileva che qualora non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex-art. 106 c.p.c. è discrezionale potendo il giudice rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, per come chiarito dalle stesse Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un, 23 febbraio 2010,
n. 4309).
Il provvedimento del giudice che autorizzi, o rifiuti di autorizzare, la chiamata in causa di un terzo ex-art. 269 c.p.c. non ha, quindi, natura decisoria e non può formare oggetto di appello o di ricorso per cassazione, essendo insuscettibile di passare in cosa giudicata e,
quindi, avrebbe potuto essere oggetto di un autonomo giudizio del convenuto nei confronti degli stessi terzi di seguito al rigetto della relativa autorizzazione.
Con un primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata decisione del giudice del
Tribunale di Bari che non avrebbe considerato l'intesa tra l'odierno appellante e il rag.
laddove il primo si sarebbe limitato alla stesura e sottoscrizione del ricorso, Per_1
mentre il rag. si sarebbe occupato di tutte le attività successive, a partire Per_1
dall'attività di notificazione, come, in effetti, è realmente avvenuto.
La prova presuntiva di tale limitazione del mandato professionale in favore del rag. Pt_1
alla sola redazione del ricorso si dovrebbe ricavare, a dire dell'appellante, dal fatto che il ricorso avverso l'avviso di accertamento in questione n. TVK011400905/2010 era stato spedito alla di Foggia dalla stessa Organizzazione_3 Controparte_1
(cfr. frontespizio del plico della raccomandata a.r. n. 052100449926-9, agli atti del fascicolo di parte convenuta).
Il motivo è infondato.
Il Collegio, osserva, che è pacifico tra le parti il conferimento del mandato per la proposizione del ricorso tributario al rag. Pt_1
Quindi, sarebbe stato suo dovere professionale redigerlo, farlo sottoscrivere dal cliente, o
3 sottoscriverlo egli stesso previo rilascio di procura, e dunque notificarlo;
mentre non è
ipotizzabile neppure in via presuntiva che l'onere fosse a carico del cliente o di terzi soggetti di controllare il rispetto dei termini ed il puntuale adempimento dell'obbligazione da parte del professionista.
Quindi, resta escluso che il cliente, una volta conferito l'incarico, abbia l'onere di controllare che il professionista rispetti i termini di legge per la presentazione del ricorso ovvero che compia tempestivamente gli atti prodromici necessari.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la impugnata sentenza per violazione del disposto dell'art.1223 c.c., stante la insussistenza del necessario nesso di causalità tra preteso comportamento colposo del professionista e preteso danno reclamato.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Con l'avviso di accertamento n. TVK011400905/2010 relativo all'anno 2005, l'
[...]
ha richiesto alla Organizzazione_4 CP_1
il pagamento della somma di € 17.816,00 a titolo di imposte, contributi
[...]
previdenziali e sanzioni in relazione ad un maggior reddito accertato di € 19.699,00, e maggiori ricavi ai fini Iva ed Irap di € 45.966,00.
La ha presentato domanda di definizione delle liti pendenti, sensi dell'art. 39 CP_1
comma 12 del decreto legge n. 98 del 06.07.2011 che era stata rigettata per la mancanza di una lite pendente in quanto il ricorso iscritto al numero RG 2385/2010 non era stato notificato all' . Organizzazione_5
Quindi, la sicuramente non poteva ottenere una definizione agevolata della lite CP_1
pendente in quanto proprio a causa della mancata notifica all' per Organizzazione_2
responsabilità del convenuto non sussisteva alcuna pendenza giudiziaria.
Tuttavia, il Collegio, ritiene di condividere l'allegazione dell'odierno appellante, non contestata specificatamente dall'appellata, laddove l'attrice avrebbe potuto limitare il proprio danno subito prima dell'instaurazione del presente giudizio (il 03 marzo 2017),
accedendo alla definizione agevolata di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, convertito con
4 modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, che, così testualmente, recita: “per i
carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i
debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi,
gli interessi di mora di cui all'art. 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 n. 602 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 comma
1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche
dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella
misura di cui all'art. 21 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973”.
Quindi, la creditrice avrebbe potuto certamente evitare il maggior danno da porre a carico del responsabile usando l'ordinaria diligenza ottenendo, prima del presente giudizio,
l'abbattimento delle sanzioni per Euro 6.900,00, che non possono certamente ricadere a causa dell'inerzia del danneggiato posteriormente all'inadempimento sul debitore danneggiante.
Difatti secondo il principio consolidato della Suprema Corte (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n.
564 del 13/01/2005 (Rv. 579175 - 01) “In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 cod.
civ.,nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale,
applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 cod. civ. anche
alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore
o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui
il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza
contribuire alla sua causazione (secondo comma)”.
Tale situazione contemplata nel secondo comma costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto tempestivamente sollevata dal convenuto-appellante che ha dimostrato che il danno è stato aggravato dalla creditrice in seguito alla sua condotta omissiva potendo ottenere una riduzione delle sanzioni emesse con una semplice istanza da presentare all'agente di riscossione (art. 1227 cod. civ., secondo comma).
5 Per tale ragione, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono la rideterminare le spese processuali di primo e secondo grado con una valutazione unitaria e globale della lite in base alla soccombenza con la compensazione di 1/3 ponendo i 2/3 a carico del professionista soccombente.
Le spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), con la compensazione sopra indicata, e con esclusione in sede di appello delle fasi 3 e 4 non essendo stata svolta in secondo grado da parte dell'appellata alcuna attività istruttoria o importante trattazione o note conclusive finali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal rag. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.ro Parte_1
16/2020, pubblicata il 13.01.2020, non notificata, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il rag. CP_3
al pagamento della somma di Euro 10.916,00 (17816 -6900) oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) Condanna il rag. al pagamento del 2/3 delle spese e competenze del Parte_1
doppio grado di giudizio, compensandole per 1/3, che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 264,00 per spese ed Euro 5.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 2.000,00 per compensi oltre Cap, Iva e spese generali.
Così deciso in videoconferenza del 27.06.2023
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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