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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di conIGlio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida ConIGliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio ConIGliere ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 696 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F. Parte_1
– P. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2 resenta li avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar Per_1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta
[...] elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto appellante
E
, C.F. rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._1
del ri dall'Avv. Erminia Acri, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Lanzino n.33, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:<<…Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…>>; Per l'appellata: <<…respingere l'appello proposto dall' Confermare Pt_1 integralmente la sentenza n. 1040/2024 del Tribunale di C;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado, da distrarsi al sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.93 disp. att. c.p.c.>>.
FATTO E DIRITTO
1 § 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, – premesso che: con lettera raccomandata del Controparte_1
31.3.23, rec . racc. 66482559666-7), riceveva comunicazione dall' sede di Cosenza, del provvedimento di variazione delle giornate Pt_1 indicate nell'elenco annuale 2017 dei lavoratori agricoli a tempo determinato, con disconoscimento delle n. 102 giornate lavorate nel predetto anno;
con altra lettera raccomandata del 31.3.23, recapitata il 13.4.23 (n. racc. 66482559667- 8), riceveva comunicazione dall' sede di Cosenza, del provvedimento di Pt_1 variazione delle giornate indicate nell'elenco annuale 2018 dei lavoratori agricoli a tempo determinato, con disconoscimento delle n. 102 giornate lavorate nel predetto anno;
- contestava la legittimità di tali provvedimenti di cancellazione, avendo ella lavorato come operaio agricolo alle dipendenze dell' , con contratto a tempo determinato, nei seguenti Controparte_2 peri i: - Anno 2017: n. 102 giornate lavorative Anno 2018: n. 102 giornate lavorative come si evince da copia delle Certificazioni UNICHE per gli anni 2017 e 2018, nonché dalla copia delle buste paga agosto- dic. 2017 e delle buste paga marzo giugno 2018 e da copia DMAG. Deduceva che: l'attività lavorativa, nel periodo agosto-dicembre 2017, è stata espletata presso i terreni dell' con compiti di raccolta Controparte_2 di ortaggi di stagione (mela li, cavolfiori, peperone dolce tondo, peperone piccante lungo, ecc.) in campo libero;
nel periodo marzo-giugno 2018, si è occupata di pulizia dei buchi nel piantato su pacciamatura, di trapianto di zucchine e peperoni e di raccolta di ortaggi di stagione (zucchine, broccoli, cavolfiori, ecc.), con orario giornaliero di lavoro 7- 13 (con 10 minuti di pausa), salvo i mesi di luglio e agosto con orario anticipato 5:30-12 (con 10 minuti di pausa), da lunedì al venerdì (al bisogno anche di sabato) e retribuzione netta giornaliera di € 48,00 (che era corrisposta, in contanti, con alcuni acconti durante il mese, su richiesta della lavoratrice, e saldo a fine mese). Concludeva chiedendo di “…accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli anni 2017 e 2018, con conseguente obbligo dell alla relativa Pt_1 reiscrizione. Con vittoria di spese e competenze, da distrars rt.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con l' “accoglie il ricorso e, per l'effetto, Pt_1 dichiara il diritto di parte ricorrente alla rizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli del comune di residenza delle giornate lavorative rese nell'anno 2017 e nell'anno 2018; condanna l al pagamento delle spese di lite che Pt_1 liquida in complessive € 2.000,00 olt , CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
2 §4 La sentenza è gravata d'appello dall' che la contesta sotto due profili: Pt_1
- laddove il giudicante afferma che il v e dell'accertamento ispettivo redatto il 31.10.2022 nei confronti di ha operato il disconoscimento e Controparte_2 la conseguente cancellazione delle giornate di lavoro agricolo dagli elenchi dei lavoratori agricoli “…sulla base di una mera presunzione, legata ad una stima tecnica, in base alla quale si è ritenuto che non tutte le prestazioni di lavoro siano state realmente effettuate secondo le modalità denunciate all dal datore di Pt_1 lavoro (si è ritenuto, in particolare, che il fabbisogno di manodopera fosse inferiore a quello dichiarato). Ora tale stima tecnica - pur giustificando la conclusione che alcuni rapporti di lavoro dei dipendenti della azienda agricola sottoposta a verifica fossero, in tutto o in parte, fittizi - non consente, tuttavia, di individuare i singoli rapporti sicuramente meritevoli di disconoscimento perché fittizi e, tantomeno, consente, proprio per la mancanza di dati certi in ordine alla ritenuta fittizietà del rapporto di lavoro della parte ricorrente, di pervenire alla conclusione che vi fossero, in relazione, appunto, all'odierna parte ricorrente, i presupposti per disporre la cancellazione delle relative giornate di lavoro dagli elenchi dei lavoratori agricoli”;
- laddove il Tribunale ha valorizzato le deposizioni dei testi di parte ricorrente ( e ), ritenendo che gli stessi abbiano “confermato che la Tes_1 ES te conto della azienda agricola l'attività Controparte_2 di bracciante agricola nel periodo dedotto in ricorso, occupandosi dei compiti ivi indicati e rispettando l'orario di lavoro dedotto nell'atto introduttivo. Si tratta di deposizioni che questo giudice ritiene attendibili – in assenza di elementi idonei a confutarne la genuinità (non essendo sufficiente, in particolare, ad infirmare la deposizione dei testi la circostanza, da questi riferita, relativa alla pendenza di contenziosi analoghi nei confronti dell ) - rese da soggetti che hanno avuto Pt_1 modo di constatare lo svolgimento del à lavorativa della ricorrente e dalle quali emerge la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Deve, poi, ulteriormente rilevarsi che riscontri documentali in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro per cui è causa nei termini prospettati in ricorso provengono dalle buste paga e dalle certificazioni uniche della parte ricorrente (cfr. fasc. di parte), documentazione che ulteriormente comprova l'occupazione della parte ricorrente da parte della azienda agricola per le annualità qui Controparte_2 in discorso. Deve, quindi, affermarsi il rte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza delle giornate di lavoro rese nell'anno 2017 e 2018”.
§4.1 Censura la sentenza, in relazione al primo aspetto, perché: <<… il disconoscimento non è stato fatto sulla base di una mera presunzione, legata ad una stima tecnica ma a seguito di attento esame della documentazione contabile, fiscale e previdenziale nonché ricognizione dei terreni e mezzi, accesso ispettivo sui luoghi oltre che sulla base delle dichiarazioni raccolte. Inoltre, il disconoscimento delle giornate lavorative non è avvenuto in modo indiscriminato e senza cognizione concreta per tutti i lavoratori ma limitatamente ai rapporti di 3 lavoro indicati nel verbale. Altresì, il giudice di primo grado sembra pretendere dall la prova della inesistenza dello specifico rapporto lavorativo con Pt_1 ina ibile inversione dell'onere probatorio>>; in relazione secondo aspetto, perché <<… i testi escussi sono stati anche loro destinatari di un provvedimento di disconoscimento, quindi, avevano un interesse concreto e attuale all'esito del giudizio;
dall'altro lato, le circostanze su cui hanno dedotto erano generiche e non adeguatamente circoscritte oltre che probatoriamente deboli e comunque insufficienti a superare l'accertamento ispettivo. Al contempo si consideri come relativamente all'anno 2017, diversamente da quanto dedotto nel ricorso la IG.ra avrebbe lavorato da Pt_2 denuncia solo i mesi da febbraio a aprile e non i mesi di luglio e agosto, altresì la sede dell'azienda non coincide con quella indicata dall'appellata e dai testi. Per quanto attiene la documentazione richiamata (busta paga, certificazione unica) la stessa è di formazione unilaterale e non è idonea a fornire un adeguato supporto probatorio alla tesi della ricorrente in primo grado>>.
§4.2 Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello si presta ad essere accolto.
§5.1 Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi Pt_1 Controparte_1 anagrafici dei braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2017 e 2018; – era da considerare insussistente. Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro
4 dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). Nel caso di specie, pertanto, grava sulla IG.ra l'onere di provare il P_ proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei i agricoli per gli anni 2017 e 2018. Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti dall' con la memoria di costituzione in Pt_1 primo grado (cfr. verbale di accerta o del 31 ottobre 2022, allegato del fascicolo di primo grado dell' . Pt_1
§5.2 Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva è incentrata sui seguenti dati fattuali: la ditta è un'azienda individuale che, nella sostanza, Controparte_2 ha, nella propria disponibilità, terreni in cui si praticano colture incompatibili con quelle di cui parla la ricorrente nell'atto introduttivo (per l'anno 2017) o di modeste dimensioni, tali da non giustificare l'assunzione del massiccio numero di dipendenti dichiarati (in concreto, per l'anno 2018, la porzione destinata ad ortaggi è di soli ha1,67, a fronte di almeno tre dipendenti per 102 gg, ossia la ricorrente e le due testi escusse); gli ispettori hanno fatto diversi sopralluoghi, hanno sentito moltissimi lavoratori e lo stesso titolare della ditta, il quale ha riferito che la propria ditta individuale è in pratica confluita nella srl di cui è amministratore unico;
per quanto riguarda il 2017, la superficie totale dei terreni dichiarati è di HA 10, AA 86, CA 91 di cui HA 2.70.00 coltivati ad uliveto, HA 00.58.00 pascolo, HA 4.94.74 frumento e seminativo, non risultano ortaggi;
per quanto riguarda il 2018, la superficie totale dei terreni dichiarati è di HA 11, AA 75, CA 99 di cui HA 2.38.00 coltivati ad uliveto, HA 00.58.00 pascolo, HA 5.98.00 frumento e seminativo, HA 1.67.00 ortaggi;
i lavoratori sentiti non hanno saputo indicare con precisione l'ubicazione dei terreni;
in genere, sono stati contraddittori riguardo agli anni di lavoro, alle mansioni svolte e ai colleghi di lavoro.
§5.3 A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'eIGenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15). In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina
5 dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013). Ed invece, i testi escussi su istanza della IG.ra ( e P_ S_
) sono da reputare inattendibili. Testimone_4
Premesso che entrambe le testi hanno dichiarato di avere instaurato analogo giudizio avverso il medesimo provvedimento di cancellazione – ciò che induce ad un particolare rigore nel vaglio di attendibilità, trattandosi di testimoni condizionate dall'intento di rendere una dichiarazione di favore, in chiave di reciproco scambio;
- la IG.ra è inattendibile perché afferma di ES avere lavorato con la ricorren simi periodi, mentre dal prospetto allegato al verbale ispettivo si evince che nel 2017 è stata dichiarata dal mese di maggio a dicembre, ma per solo una giornata lavorativa al mese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre – sicché è inverosimile che possa confermare l'attività lavorativa della IG.ra , visto che quest'ultima, in quei mesi, P_ risulta dichiarata per 24, 22 e 2 . Analoghe considerazioni valgono per la teste la quale ha confermato Tes_1
l'orario lavoro giornaliero indicato dalla ricorrente, ossia 7-13 tranne che nei mesi di luglio-agosto, in cui l'orario giornaliero era 5.30-12 (quindi 6 ore al giorno, tranne che a luglio-agosto, in cui le ore giornaliere erano 6 ore e 30 minuti) – dichiarato che, tuttavia, si pone in contrasto con le risultanze delle buste paga prodotte dalla medesima IG.ra in cui, per tutti i mesi, viene P_ riportata la durata della giornata lavorativa pari a 6 ore e 50 minuti.
§5.4
è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le Pt_3 eposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
§6
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della IG.ra Parte_4
nel periodo di interesse non è stata provata: ciò d
[...] lla gravata sentenza e il rigetto della domanda di tutela avverso il provvedimento di cancellazione di cui ella si duole.
6 Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 152 disp. Att. Cpc, avuto riguardo all'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 22 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale d enza, giudice del lavoro, n. 1040/2024, resa in data 16 maggio 2024, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1 condanna lla rifusione delle spese del doppio grado di lite, Controparte_1 che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di conIGlio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
7
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida ConIGliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio ConIGliere ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 696 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F. Parte_1
– P. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2 resenta li avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar Per_1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta
[...] elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto appellante
E
, C.F. rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._1
del ri dall'Avv. Erminia Acri, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Lanzino n.33, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:<<…Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…>>; Per l'appellata: <<…respingere l'appello proposto dall' Confermare Pt_1 integralmente la sentenza n. 1040/2024 del Tribunale di C;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado, da distrarsi al sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.93 disp. att. c.p.c.>>.
FATTO E DIRITTO
1 § 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, – premesso che: con lettera raccomandata del Controparte_1
31.3.23, rec . racc. 66482559666-7), riceveva comunicazione dall' sede di Cosenza, del provvedimento di variazione delle giornate Pt_1 indicate nell'elenco annuale 2017 dei lavoratori agricoli a tempo determinato, con disconoscimento delle n. 102 giornate lavorate nel predetto anno;
con altra lettera raccomandata del 31.3.23, recapitata il 13.4.23 (n. racc. 66482559667- 8), riceveva comunicazione dall' sede di Cosenza, del provvedimento di Pt_1 variazione delle giornate indicate nell'elenco annuale 2018 dei lavoratori agricoli a tempo determinato, con disconoscimento delle n. 102 giornate lavorate nel predetto anno;
- contestava la legittimità di tali provvedimenti di cancellazione, avendo ella lavorato come operaio agricolo alle dipendenze dell' , con contratto a tempo determinato, nei seguenti Controparte_2 peri i: - Anno 2017: n. 102 giornate lavorative Anno 2018: n. 102 giornate lavorative come si evince da copia delle Certificazioni UNICHE per gli anni 2017 e 2018, nonché dalla copia delle buste paga agosto- dic. 2017 e delle buste paga marzo giugno 2018 e da copia DMAG. Deduceva che: l'attività lavorativa, nel periodo agosto-dicembre 2017, è stata espletata presso i terreni dell' con compiti di raccolta Controparte_2 di ortaggi di stagione (mela li, cavolfiori, peperone dolce tondo, peperone piccante lungo, ecc.) in campo libero;
nel periodo marzo-giugno 2018, si è occupata di pulizia dei buchi nel piantato su pacciamatura, di trapianto di zucchine e peperoni e di raccolta di ortaggi di stagione (zucchine, broccoli, cavolfiori, ecc.), con orario giornaliero di lavoro 7- 13 (con 10 minuti di pausa), salvo i mesi di luglio e agosto con orario anticipato 5:30-12 (con 10 minuti di pausa), da lunedì al venerdì (al bisogno anche di sabato) e retribuzione netta giornaliera di € 48,00 (che era corrisposta, in contanti, con alcuni acconti durante il mese, su richiesta della lavoratrice, e saldo a fine mese). Concludeva chiedendo di “…accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli anni 2017 e 2018, con conseguente obbligo dell alla relativa Pt_1 reiscrizione. Con vittoria di spese e competenze, da distrars rt.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con l' “accoglie il ricorso e, per l'effetto, Pt_1 dichiara il diritto di parte ricorrente alla rizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli del comune di residenza delle giornate lavorative rese nell'anno 2017 e nell'anno 2018; condanna l al pagamento delle spese di lite che Pt_1 liquida in complessive € 2.000,00 olt , CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
2 §4 La sentenza è gravata d'appello dall' che la contesta sotto due profili: Pt_1
- laddove il giudicante afferma che il v e dell'accertamento ispettivo redatto il 31.10.2022 nei confronti di ha operato il disconoscimento e Controparte_2 la conseguente cancellazione delle giornate di lavoro agricolo dagli elenchi dei lavoratori agricoli “…sulla base di una mera presunzione, legata ad una stima tecnica, in base alla quale si è ritenuto che non tutte le prestazioni di lavoro siano state realmente effettuate secondo le modalità denunciate all dal datore di Pt_1 lavoro (si è ritenuto, in particolare, che il fabbisogno di manodopera fosse inferiore a quello dichiarato). Ora tale stima tecnica - pur giustificando la conclusione che alcuni rapporti di lavoro dei dipendenti della azienda agricola sottoposta a verifica fossero, in tutto o in parte, fittizi - non consente, tuttavia, di individuare i singoli rapporti sicuramente meritevoli di disconoscimento perché fittizi e, tantomeno, consente, proprio per la mancanza di dati certi in ordine alla ritenuta fittizietà del rapporto di lavoro della parte ricorrente, di pervenire alla conclusione che vi fossero, in relazione, appunto, all'odierna parte ricorrente, i presupposti per disporre la cancellazione delle relative giornate di lavoro dagli elenchi dei lavoratori agricoli”;
- laddove il Tribunale ha valorizzato le deposizioni dei testi di parte ricorrente ( e ), ritenendo che gli stessi abbiano “confermato che la Tes_1 ES te conto della azienda agricola l'attività Controparte_2 di bracciante agricola nel periodo dedotto in ricorso, occupandosi dei compiti ivi indicati e rispettando l'orario di lavoro dedotto nell'atto introduttivo. Si tratta di deposizioni che questo giudice ritiene attendibili – in assenza di elementi idonei a confutarne la genuinità (non essendo sufficiente, in particolare, ad infirmare la deposizione dei testi la circostanza, da questi riferita, relativa alla pendenza di contenziosi analoghi nei confronti dell ) - rese da soggetti che hanno avuto Pt_1 modo di constatare lo svolgimento del à lavorativa della ricorrente e dalle quali emerge la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Deve, poi, ulteriormente rilevarsi che riscontri documentali in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro per cui è causa nei termini prospettati in ricorso provengono dalle buste paga e dalle certificazioni uniche della parte ricorrente (cfr. fasc. di parte), documentazione che ulteriormente comprova l'occupazione della parte ricorrente da parte della azienda agricola per le annualità qui Controparte_2 in discorso. Deve, quindi, affermarsi il rte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza delle giornate di lavoro rese nell'anno 2017 e 2018”.
§4.1 Censura la sentenza, in relazione al primo aspetto, perché: <<… il disconoscimento non è stato fatto sulla base di una mera presunzione, legata ad una stima tecnica ma a seguito di attento esame della documentazione contabile, fiscale e previdenziale nonché ricognizione dei terreni e mezzi, accesso ispettivo sui luoghi oltre che sulla base delle dichiarazioni raccolte. Inoltre, il disconoscimento delle giornate lavorative non è avvenuto in modo indiscriminato e senza cognizione concreta per tutti i lavoratori ma limitatamente ai rapporti di 3 lavoro indicati nel verbale. Altresì, il giudice di primo grado sembra pretendere dall la prova della inesistenza dello specifico rapporto lavorativo con Pt_1 ina ibile inversione dell'onere probatorio>>; in relazione secondo aspetto, perché <<… i testi escussi sono stati anche loro destinatari di un provvedimento di disconoscimento, quindi, avevano un interesse concreto e attuale all'esito del giudizio;
dall'altro lato, le circostanze su cui hanno dedotto erano generiche e non adeguatamente circoscritte oltre che probatoriamente deboli e comunque insufficienti a superare l'accertamento ispettivo. Al contempo si consideri come relativamente all'anno 2017, diversamente da quanto dedotto nel ricorso la IG.ra avrebbe lavorato da Pt_2 denuncia solo i mesi da febbraio a aprile e non i mesi di luglio e agosto, altresì la sede dell'azienda non coincide con quella indicata dall'appellata e dai testi. Per quanto attiene la documentazione richiamata (busta paga, certificazione unica) la stessa è di formazione unilaterale e non è idonea a fornire un adeguato supporto probatorio alla tesi della ricorrente in primo grado>>.
§4.2 Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello si presta ad essere accolto.
§5.1 Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi Pt_1 Controparte_1 anagrafici dei braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2017 e 2018; – era da considerare insussistente. Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro
4 dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). Nel caso di specie, pertanto, grava sulla IG.ra l'onere di provare il P_ proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei i agricoli per gli anni 2017 e 2018. Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti dall' con la memoria di costituzione in Pt_1 primo grado (cfr. verbale di accerta o del 31 ottobre 2022, allegato del fascicolo di primo grado dell' . Pt_1
§5.2 Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva è incentrata sui seguenti dati fattuali: la ditta è un'azienda individuale che, nella sostanza, Controparte_2 ha, nella propria disponibilità, terreni in cui si praticano colture incompatibili con quelle di cui parla la ricorrente nell'atto introduttivo (per l'anno 2017) o di modeste dimensioni, tali da non giustificare l'assunzione del massiccio numero di dipendenti dichiarati (in concreto, per l'anno 2018, la porzione destinata ad ortaggi è di soli ha1,67, a fronte di almeno tre dipendenti per 102 gg, ossia la ricorrente e le due testi escusse); gli ispettori hanno fatto diversi sopralluoghi, hanno sentito moltissimi lavoratori e lo stesso titolare della ditta, il quale ha riferito che la propria ditta individuale è in pratica confluita nella srl di cui è amministratore unico;
per quanto riguarda il 2017, la superficie totale dei terreni dichiarati è di HA 10, AA 86, CA 91 di cui HA 2.70.00 coltivati ad uliveto, HA 00.58.00 pascolo, HA 4.94.74 frumento e seminativo, non risultano ortaggi;
per quanto riguarda il 2018, la superficie totale dei terreni dichiarati è di HA 11, AA 75, CA 99 di cui HA 2.38.00 coltivati ad uliveto, HA 00.58.00 pascolo, HA 5.98.00 frumento e seminativo, HA 1.67.00 ortaggi;
i lavoratori sentiti non hanno saputo indicare con precisione l'ubicazione dei terreni;
in genere, sono stati contraddittori riguardo agli anni di lavoro, alle mansioni svolte e ai colleghi di lavoro.
§5.3 A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'eIGenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15). In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina
5 dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013). Ed invece, i testi escussi su istanza della IG.ra ( e P_ S_
) sono da reputare inattendibili. Testimone_4
Premesso che entrambe le testi hanno dichiarato di avere instaurato analogo giudizio avverso il medesimo provvedimento di cancellazione – ciò che induce ad un particolare rigore nel vaglio di attendibilità, trattandosi di testimoni condizionate dall'intento di rendere una dichiarazione di favore, in chiave di reciproco scambio;
- la IG.ra è inattendibile perché afferma di ES avere lavorato con la ricorren simi periodi, mentre dal prospetto allegato al verbale ispettivo si evince che nel 2017 è stata dichiarata dal mese di maggio a dicembre, ma per solo una giornata lavorativa al mese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre – sicché è inverosimile che possa confermare l'attività lavorativa della IG.ra , visto che quest'ultima, in quei mesi, P_ risulta dichiarata per 24, 22 e 2 . Analoghe considerazioni valgono per la teste la quale ha confermato Tes_1
l'orario lavoro giornaliero indicato dalla ricorrente, ossia 7-13 tranne che nei mesi di luglio-agosto, in cui l'orario giornaliero era 5.30-12 (quindi 6 ore al giorno, tranne che a luglio-agosto, in cui le ore giornaliere erano 6 ore e 30 minuti) – dichiarato che, tuttavia, si pone in contrasto con le risultanze delle buste paga prodotte dalla medesima IG.ra in cui, per tutti i mesi, viene P_ riportata la durata della giornata lavorativa pari a 6 ore e 50 minuti.
§5.4
è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le Pt_3 eposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
§6
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della IG.ra Parte_4
nel periodo di interesse non è stata provata: ciò d
[...] lla gravata sentenza e il rigetto della domanda di tutela avverso il provvedimento di cancellazione di cui ella si duole.
6 Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 152 disp. Att. Cpc, avuto riguardo all'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 22 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale d enza, giudice del lavoro, n. 1040/2024, resa in data 16 maggio 2024, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1 condanna lla rifusione delle spese del doppio grado di lite, Controparte_1 che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di conIGlio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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