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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 142/2023
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 142/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2023 dall'avv. Bruno Giampaoli in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 aprile 2025
d a OGGETTO:
Controparte_1 vendita di cose immobili
, e (c.f.: Controparte_2 CP_3 Controparte_4 codice: P.IVA_1
00293690178)
(c.f.: CP_1 C.F._1
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._2
(c.f.: Parte_1 C.F._3
(c.f.: ) Controparte_4 C.F._4
pagina 1 di 19 tutti rappresentati e difesi dall' avv. GIAMPAOLI BRUNO (c.f.:
), elettivamente domiciliati in BRESCIA VIA C.F._5
SOSTEGNO n. 80, presso l' avv. BRUNO GIAMPAOLI come da procura su foglio separato allegato in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTI
c o n t r o
(c.f.: Controparte_5 C.F._6
(c.f.: ) in qualità di Parte_2 C.F._7
erede universale di (c.f.: ) Persona_1 C.F._8
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MERCANTI EMANUELA
(c.f.: ) e (c.f.: C.F._9 Parte_3
) del Foro di Brescia elettivamente domiciliati in C.F._10
BRESCIA VIA ROMANINO n. 16 presso gli avv.ti EMANUELA
MERCANTI e come da procura a margine della Parte_3
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado per e come da procura allegata alla comparsa di Controparte_5
costituzione nella fase di riassunzione in appello datata 4 marzo 2024 per
Parte_2
APPELLATI
(c.f. ), in nome Controparte_6 C.F._11
proprio e quale erede universale di (c.f. Controparte_7
), C.F._12
(c.f. ), Controparte_8 C.F._13
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti GORLANI MARIO (c.f.:
pagina 2 di 19 ) e (c.f.: C.F._14 CP_9
, elettivamente domiciliati in BRESCIA VIA C.F._15
ROMANINO n. 16 come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione datata 13 marzo 2024
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 28 settembre / 1 ottobre 2022 n. 2358/2022.
CONCLUSIONI
degli appellanti
“In principalità: accogliersi le domande formulate nelle note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni per la udienza del 10.2.2022 e che si trascrivono: nel merito: dichiararsi che per accordi intervenuti tra di loro la (o Controparte_10 in subordine i sigg.ri in comproprietà fra di loro) è proprietaria dei ¾ del CP_1 fondo e che l'altro quarto è di proprietà dei sigg.ri e CP_11 Persona_1 in comproprietà tra di loro, che l'hanno acquistato dagli Spedali Civili di CP_5
Brescia; respingersi le domande proposte dagli intervenuti contro gli attori;
in via istruttoria: disporsi, occorrendo, la verificazione delle firme attribuite ai convenuti e apposte sul documento prodotto Controparte_5 Persona_1 dagli attori con l'atto di integrazione della domanda ex art. 164, 5°co. cpc datato
18.10.2016 nel cui indice è contraddistinto con il n.1;
a tal fine si offrono quali scritture di comparazione le firme di delega rilasciate dai suddetti ai legali che li assistono in questa causa, nonché in quella n. 5926/2014 RG e n. 21515/2016 RG di questo Tribunale, nonché le sottoscrizioni che raccoglierà il CTU che si chiede al Tribunale di voler nominare.
Con la rifusione delle spese ed onorari del giudizio;
autorizzarsi parte appellante a produrre copia della sentenza n. 2357/2022 (di cui al punto D dell'atto di appello e/o del ricorso in riassunzione); in subordine: in parziale riforma della impugnata sentenza respingersi la domanda dei pagina 3 di 19 sigg.ri di ottenere la rifusione delle spese della loro difesa di primo grado, CP_6 comunque disporsi una loro compensazione;
condannarsi parte alla rifusione alla parte appellante delle spese ed onorari CP_6 di questo grado per la parte attribuibile al contraddittorio alla deliberata riforma parziale.” degli appellati Per_1
preliminarmente
* dandosi atto che i convenuti-appellati qui conchiudenti, nelle loro dedotte qualità, ribadiscono tutte le eccezioni e contestazioni già articolate nei precedenti scritti difensivi di primo e del presente grado ed a verbale di causa;
* respingere ogni eventuale istanza di riunione della presente causa a quelle d'appello aventi n. RG 324/2023 e 274/2023 inter partes pendenti avanti alla Corte d'Appello di
Brescia non sussistendone presupposti nè rapporti di pregiudizialità di legge.
* dandosi atto altresì che i convenuti-appellati sig.ri e Controparte_5 Per_1
e per quest'ultimo quale suo erede universale contestano la tardività Parte_2 ed irritualità della nuova domanda e delle nuove conclusioni e delle nuove istanze istruttorie contenute nel foglio di precisazione conclusioni depositato in primo grado in data 3.2.2022 dalla difesa degli odierni appellanti peraltro Parte_4 difformi ed incompatibili con quelle già rassegnate dalla medesima difesa con foglio depositato il 16.01.2019, tutte riportate come conclusioni dell'atto di appello, e sulle stesse non accettano il contraddittorio
In via principale e nel merito: respingere integralmente l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto e siccome riferito a conclusioni ed istanze, di merito ed istruttorie, tardivamente introdotte, nuove, novate e modificate e quindi inammissibili, improcedibili e sulle quali si ribadisce e dichiara di non accettare il contraddittorio.
Per l'effetto
* confermarsi l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
* ribadite le eccezioni, conclusioni, domande e deduzioni riferite ai vizi di nullità da cui è affetto l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed anche la memoria integrativa di parte attrice ex art. 164 cpc del 18.10.2016; dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni, eccezioni nuove, modificate e/o pagina 4 di 19 irritualmente introdotte in causa tanto in primo grado quanto in appello (segnatamente ed in particolare quelle irritualmente e tardivamente introdotte con memoria ex art. 164 cpc del 18.10.2016; con foglio di precisazione conclusioni depositato il
16.01.2019; ricorso per sequestro giudiziario che, seppur cautelare, si configura pur sempre come atto interprocessuale;
foglio di precisazione conclusioni depositato
3.2.2022); ribadito che su tutte le domande, conclusioni, eccezioni nuove e/o modificate e/o tardivamente e/o irritualmente introdotte o introducende tanto in primo quanto in secondo grado si dichiara di non accettare il contraddittorio;
respingersi la domanda degli appellanti siccome prescritta nulla, Parte_4 generica, infondata, indimostrata in fatto ed in diritto;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e passiva dei convenuti;
Inoltre, respingersi ogni eventuale appello incidentale nonchè ogni eventuale domanda dei terzi intervenienti, oggi anche appellati, in proprio e quale erede Controparte_6 di e nei confronti dei sig.ri Controparte_7 Controparte_8 Persona_1
e siccome già proposta nel contenzioso n. RG 5927/2014 Tribunale di CP_5
Brescia e comunque siccome anch'essa infondata in fatto ed in diritto.
Respingere ogni e qualsiasi istanza istruttoria di parte appellante e segnatamente quella istruttoria di verificazione tramite CTU delle firme dei sig.ri e Controparte_5 sul doc.1 degli appellanti in quanto tardiva e mai tempestivamente Persona_1 proposta in primo grado.
In ogni caso: Spese e competenze professionali di causa del grado rifuse.
Si richiamano integralmente tutte le produzioni documentali già in atti come allegate alla comparsa di risposta del grado in data 9.5.2023. degli appellati Controparte_12
in via principale e nel merito: rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n.
2358/2022 del Tribunale di Brescia siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto, confermando la predetta sentenza e conseguentemente ordinando al
Conservatore dei pubblici rr.ii. di Brescia di cancellare la trascrizione della domanda proposta dagli appellanti in prime cure, vinte le spese anche del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 5 di 19 La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una parte di un più articolato e lungo contenzioso esistente fra le parti in relazione alla proprietà di un fondo agricolo.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Controparte_2 CP_1 Parte_1 CP_4
e l' ,
[...] Controparte_1 [...]
hanno evocato in giudizio e Parte_5 Per_1 CP_5
chiedendo l'accertamento della proprietà del fondo ,
[...] CP_11
dapprima nella sua interezza e successivamente nel corso del giudizio solo in ragione dei ¾ a favore degli attori e del residuo ¼ in favore dei convenuti.
A sostegno della domanda hanno dedotto di essere venuti a conoscenza che nel corso di altro procedimento pendente fra le parti e nel quale erano in giudizio anche i sigg.ri (intervenuti volontariamente anche in CP_6
questo contenzioso) e gli Spedali Civili di Brescia, era stato dato atto dell'esistenza di documentazione che attesterebbe la proprietà del suddetto fondo secondo la ripartizione pro quota sopraindicata fra gli attori ed i convenuti.
Si segnala sin d'ora che le deduzioni attoree sono state connotate sin dall'esordio del giudizio da poca chiarezza posto che non è agevole individuare a quale delle due scritture che sono state depositate nel corso dell'altro giudizio gli abbiano inteso fare riferimento. CP_1
Le loro tesi, infatti, come meglio si esporrà in prosieguo, poggiano in parte su una delle due scritture e in parte sull'altra.
pagina 6 di 19 Costituendosi in giudizio i convenuti hanno chiesto il rigetto Per_1
della domanda, contestandone la fondatezza in ragione dell'indeterminatezza dell'atto introduttivo, facendo successivamente rilevare che da parte attrice non era stato allegato, nemmeno in copia, la documentazione posta a base della domanda attorea.
Una volta avvenuta la sua produzione i convenuti hanno disconosciuto l'autenticità delle firme apparentemente ad essi riconducibili nonché la conformità della copia sopra ricordata con l'originale.
Sono inoltre intervenuti volontariamente, ex art. 105 c.p.c., CP_7
e eccependo a loro volta
[...] Controparte_6 Controparte_8
la nullità della citazione e contestando di avere riconosciuto la proprietà del fondo, da essi in epoca assai antecedente acquistato dagli Spedali civili di Brescia, in favore degli CP_1
Hanno inoltre dedotto che la documentazione posta a fondamento della domanda attorea non aveva in alcun modo valore né di riconoscimento della proprietà né efficacia traslativa e sarebbe comunque affetta da nullità per essere la dimostrazione di un accordo fraudolento intercorso fra gli
Stabiumi ed i per fare esercitare a soggetto che non ne aveva Per_1
titolo (i la prelazione agraria sul fondo in Per_1 CP_11
precedenza assegnato ai a seguito di gara indetta dagli Spedali CP_6
Civili di Brescia.
Il tribunale, in accoglimento dell'eccezione formulata dai convenuti, con un suo primo provvedimento ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c., avendo rilevato l'indeterminatezza della domanda e delle ragioni poste a suo fondamento.
Gli attori quindi, con atto di integrazione della loro domanda ex art. 164 pagina 7 di 19 comma 5 c.p.c., hanno provveduto a chiarire le ragioni delle loro istanze e successivamente, nel corso del giudizio, hanno prodotto copia della documentazione che, in altro giudizio (r.g. 5926/2014 Trib. Bs), i sigg.ri avevano depositato in allegato alla loro seconda memoria CP_6
istruttoria.
Ciò è avvenuto per quanto riguarda il documento recante la data del 31 agosto 1996 mediante deposito di una copia, mentre per altra scrittura senza data è stata depositata una copia con dichiarazione notarile di conformità all'originale.
Le sottoscrizioni esistenti nelle scritture erano state, tuttavia, disconosciute in quel giudizio, ragione per cui gli attori hanno CP_1
chiesto la sospensione del giudizio da loro introdotto sino alla definizione dell'altro (r.g. 5926/2014 Trib. Bs) nel corso del quale avrebbe dovuto venire accertata l'autenticità delle sottoscrizioni che erano state disconosciute.
Rigettata l'istanza di sospensione il giudizio, istruito solo sulla base dei documenti agli atti, è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha rigettato la domanda attorea, con conseguente condanna della CP_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Persona_1
, , e Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 CP_6
.
[...]
Nel motivare la decisione il Tribunale ha preliminarmente indicato che gli attori non avevano formulato le loro domande in modo tale da consentire sia alla controparte sia al tribunale di comprendere quale fosse il titolo in base al quale essi avrebbero acquistato il fondo di cui chiedevano fosse accertata l'avvenuta proprietà a loro favore pro quota. pagina 8 di 19 Successivamente, pronunciandosi sul documento nel quale erano stati stabiliti gli accordi fra gli ed i per l'affitto di parte del CP_1 Per_1
fondo, il tribunale ha affermato che ad esso non poteva essere attribuita valenza traslativa della proprietà del fondo.
Ha inoltre indicato che, ove si dovesse ritenere che il titolo fosse esattamente individuabile ed avesse la valenza invocata dalla parte che lo aveva prodotto in giudizio, esso sarebbe affetto da nullità in quanto trarrebbe origine dall' acquisto di un fondo eseguito esercitando il diritto di prelazione non da parte di soggetto avente titolo bensì da parte di altro che avrebbe agito in via fiduciaria, violando in tal modo la normativa in materia di prelazione agraria.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Controparte_1
, ,
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_1
a cui hanno resistito e
[...] Controparte_4 Per_1 CP_5
nonché e
[...] Controparte_6 Controparte_8
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni trenta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivo unico
Con l'unico motivo in cui si articola il gravame gli appellanti sostengono l'erroneità della decisione assunta dal tribunale, in particolare per non aver fatto applicazione dei principii enunciati dalla decisione a sezioni unite di
Cassazione n. 6459/2020.
Indica, perciò, che ove detto precedente fosse stato correttamente pagina 9 di 19 considerato la domanda attorea avrebbe dovuto essere stata accolta.
Prima di trattare della fondatezza o meno della doglianza fatta avverso la sentenza impugnata è opportuno riassumere, seppur per sommi capi,
l'articolato contenzioso esistente fra le parti.
Ciò in ragione della circostanza che sono quest'ultime che, con le proprie argomentazioni e con il loro comportamento processuale, sostanzialmente indicano di considerare i vari procedimenti instaurati una sorta di
“unicum” in cui le domande, le eccezioni, i documenti di una causa possano tranquillamente essere considerati e valorizzati anche in altri giudizi.
La vicenda trae origine da una gara indetta dagli Spedali civili di Brescia per l'alienazione di un vasto fondo agricolo, denominato “ ”. CP_11
Esso è stato originariamente assegnato ai ma successivamente è CP_6
stato esercitato con successo il diritto di prelazione sull'acquisto dello stesso da parte dei Per_1
I hanno, quindi, dato inizio nel 2014 ad un giudizio nel quale CP_6
hanno contestato per molteplici ragioni la regolarità dell'esercitata prelazione sostenendo anche l'esistenza di un accordo in frode alla legge
(sulla prelazione agraria) concluso fra i e gli Stabiumi. Per_1
Quest'ultimi, secondo la tesi prospettata dai si sarebbero fatti CP_6
carico di provvedere al pagamento delle rate di mutuo concluso dai per l'acquisto del fondo ed avrebbero ricevuto in cambio il Per_1
diritto ad ottenere a loro favore l'intestazione del fondo in ragione dei ¾.
La domanda dei Marchini è stata rigettata, essendo stato ritenuto dal tribunale che sulla questione relativa all'invocata nullità della prelazione pagina 10 di 19 si fosse verificato il giudicato a seguito della definizione – con esito negativo per gli attori - di altro precedente contenzioso, iniziato nel 1996, introdotto sempre dai Marchini al fine di ottenere l'annullamento della prelazione esercitata dai e la reviviscenza dell'originaria Per_1
assegnazione del fondo ad essi CP_6
Nel corso del giudizio instaurato nel 2014 vi è stata la produzione da parte dei Marchini di documentazione che, a loro dire, avrebbe costituito la prova di un accordo fraudolento concluso fra i e gli Stabiumi. Per_1
Quest'ultimi hanno quindi instaurato il giudizio di cui qui si controverte sostenendo di essere a conoscenza dell'esistenza di detta documentazione, riservandosene la produzione una volta che essa fosse stato depositato nell'altro giudizio instaurato dai nel quale non erano ancora CP_6
scaduti i termini per le istanze istruttorie e le produzioni documentali.
Non può sfuggire la singolarità della situazione in cui dei soggetti agiscono in giudizio sostenendo di avere notizia di documentazione di cui sarebbero state parti ma del quale non avevano la disponibilità in quanto in possesso di altri soggetti, riservandosi di produrla quando quest'ultimi avessero a loro volta provveduto alla sua produzione nell'altro giudizio.
Quel che rileva è che sulla base di detta documentazione gli CP_1
hanno evocato in giudizio i hiedendo il riconoscimento in loro Per_1
favore della proprietà del fondo, dapprima nella sua totalità e successivamente solo per i ¾.
Avvenuta la contestazione della tesi attorea da parte dei convenuti i quali nel corso del giudizio hanno anche disconosciuto le Per_1
proprie sottoscrizioni nonché la conformità della copia al suo originale, si
è avuto anche l'intervento volontario dei Marchini i quali, più che pagina 11 di 19 sostenere le tesi difensive dei hanno ribadito la domanda, già Per_1
svolta nell'altro sopraricordato precedente giudizio, di accertamento dell'esistenza di accordo fraudolento fra gli ed i CP_1 Per_1
nell'esercizio da parte di quest'ultimi della prelazione.
In pendenza in primo grado di questo giudizio gli ne hanno CP_1
instaurato un altro con il quale hanno chiesto il riconoscimento in loro favore dell'intera proprietà del fondo per averla acquisita a seguito di usucapione.
Risultano attualmente pendenti in grado d'appello, oltre al presente, sia il contenzioso instaurato dai definito con la sentenza che ha CP_6
dichiarato l'avvenuta formazione del giudicato sul rigetto della domanda di nullità della prelazione per l'esistenza di un accordo fraudolento, sia quello relativo all'asserito acquisto per usucapione.
Venendo ora al merito del gravame si osserva innanzitutto che vi è innanzitutto incertezza in ordine agli attori, ed alle domande che sono svolte nel loro interesse, posto che talvolta essi sono indicati nella loro totalità (tutti gli i e la società Az. , in CP_1 CP_4 Controparte_1
altre occasioni compare solo la società ed in altra non compaiono più i
CP_4
Si rileva inoltre il non coerente comportamento processuale degli attori che inizialmente hanno chiesto il riconoscimento dell'avvenuta intestazione in loro favore dell'intera proprietà del fondo, successivamente hanno limitato la domanda alla proprietà solo dei ¾, in entrambi i casi sostenendo il già avvenuto trasferimento del bene in loro favore.
Solo dopo lo spirare di tutte le preclusioni sia per la definizione del petitum pagina 12 di 19 e della causa petendi nonché per le istanze istruttorie gli attori hanno sostenuto non più l'esistenza del già avvenuto trasferimento della proprietà bensì l'esistenza di un patto fiduciario, quindi di natura obbligatoria e non più reale.
Detto patto fiduciario sarebbe costituito dalla scrittura privata datata
31.8.1996, prodotta solo in copia dagli ma disconosciuta dai CP_1
sia nelle sottoscrizioni sia per la non conformità all'originale. Per_1
Gli attori hanno altresì sostenuto che vi sarebbe il giudicato in CP_1
ordine al rigetto della domanda formulata dai di declaratoria di CP_6
nullità della prelazione esercitata dai er esistenza di un accordo Per_1
in frode alla legge.
La tesi del giudicato è smentita per tabulas essendovi, come ricordato in precedenza, pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza sfavorevole ai CP_6
Il fulcro dell'appello è costituito dalla tesi secondo cui “…il fiduciante
(nella specie la parte appellante) destinatario della contra se denuntiatio del fiduciario (i sigg.ri , è esonerato dall'onere della prova del Per_1
rapporto sottostante, che si presume fino a prova contraria…” (ultime righe di pag. 11 dell'atto d'appello).
La tesi trarrebbe fondamento dalla già ricordata sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 6459/2020.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La tesi dell'esistenza di un rapporto fiduciario fra le parti costituisce una novità introdotta solo in prossimità del termine del giudizio e, in quanto tale, irrituale e non delibabile. pagina 13 di 19 Peraltro la tesi degli appellanti si riferisce genericamente agli effetti di un rapporto fiduciario, desumibile da un atto nel quale, per la terminologia utilizzata e per il suo contenuto sia chiaramente desumibile la volontà delle parti di dar luogo a siffatto rapporto.
Gli appellanti, dopo detto richiamo all'importante precedente di legittimità, tuttavia non indicano le ragioni per cui la scrittura privata del
31.8.1996 avrebbe tale natura.
Il documento, invero, potrebbe essere utilizzato con maggiore fondatezza, in ragione della terminologia in essa utilizzata, per eventualmente sostenere l'esistenza di un già avvenuto trasferimento della proprietà, ma non si vede come dal tenore letterale dello stesso possa trarsi la conclusione che vi sia stata un'intestazione fiduciaria del fondo ai he si sarebbero impegnati a compiere tutte le attività necessarie Per_1
a far palesare l'entità dei reali proprietari (in tesi: gli . CP_1
Si aggiunga che non vi è piena coincidenza fra i mappali che costituiscono il fondo indicati in atto di citazione alle pagine 5 e 6 e quelli indicati nella scrittura del 31.8.1996 in cui essi sono in numero minore.
Quanto qui indicato vale per il contenuto del documento.
Esso, tuttavia, non può essere considerato essendo stato disconosciuto nelle sottoscrizioni e contestato nella sua conformità all'originale.
Dopo la eccepita mancanza di conformità gli attori non hanno provveduto al deposito dell'originale, con la conseguenza dell'inutilizzabilità del documento ai fini del decidere.
Né tale carenza può essere supplita dalla richiesta di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni. pagina 14 di 19 Essa è, infatti, preclusa dall'inutilizzabilità del documento in calce al quale esse risultano figurare.
L'istanza di verifica tramite c.t.u. risulta, peraltro, inammissibile, anche sotto altro profilo.
Pur trattandosi di mezzo di prova che può essere disposto d'ufficio la sua ammissione non è stata chiesta espressamente ma è stata rimessa alla valutazione del Collegio in ordine alla sua necessità (“…disporsi, occorrendo, la verificazione delle firme attribuite ai convenuti e Controparte_5 apposte sul documento prodotto dagli attori con l'atto di Persona_1 integrazione della domanda …).
Nei termini in cui è stata proposta l'istanza è quindi inammissibile.
La parte non può rimettere al Giudice la valutazione sulla necessità o meno di espletare una prova, non trattandosi di valutazione da eseguirsi d'ufficio.
Il Giudice ha, invece il dovere di valutare l'ammissibilità, la pertinenza e la ritualità delle istanze che vengono formulate.
Infine, il rigetto dell' istanza in primo grado non è stata fatto oggetto di autonomo motivo d'impugnazione, essendosi limitati gli appellanti a reiterarla nelle conclusioni, seppur nella suddetta formula dubitativa.
Uguale sorte va riservata alla scrittura priva di data regolatrice dell'affitto di parte del fondo, prodotta in copia autenticata dal notaio.
Anche di essa i hanno disconosciuto le sottoscrizioni ed il Per_1
tribunale ha deciso questo giudizio indicando di “prescindere dalla verificazione della scrittura sub doc. 1” in quanto di essa gli attori non avevano chiesto la verificazione.
L'affermazione sul punto contenuta in sentenza non è stata fatta oggetto di specifico motivo d'impugnazione. pagina 15 di 19 Va, pertanto, confermata la decisione del tribunale di rigettare la domanda attorea per quanto riguarda le domande volte ad ottenere l'intestazione in loro favore del fondo , seppur per motivazione non del tutto CP_11
coincidente, per quanto indicato in precedenza, con le ragioni indicate dal primo giudice.
* * *
Va, altresì, rigettata la doglianza degli appellanti relativa alla statuizione delle spese nei rapporti fra gli Stabiumi ed i CP_6
Con il loro atto d'intervento quest'ultimi, seppur riprendendo in buona parte argomentazioni da essi già svolte in ordine all'asserita nullità della prelazione, hanno poi esposto argomentazioni e formulate domande di adesione alle tesi esposte dai convenuti.
Corretta risulta quindi essere la decisione sul punto assunta dal tribunale che, con il pertinente richiamo a precedenti di legittimità, ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite anche in favore degli intervenienti.
Nulla quaestio, infine, in ordine alla condanna degli attori alla rifusione in favore delle parti resistenti delle fasi cautelari del sequestro conservativo.
Il rigetto dell'istanza cautelare comporta, infatti, l'onere di sopportarne le spese a carico della parte che l'ha richiesta.
La decisione sul punto assunta dal Tribunale va, pertanto, confermata.
* * *
Gli appellati hanno chiesto, in caso di rigetto del Controparte_13
gravame, che la Corte ordini al sig. Conservatore la cancellazione della domanda giudiziale proposta in primo grado dagli appellanti. pagina 16 di 19 L'istanza, nei termini in cui è stata formulata, non può essere accolta non essendo stati indicati i relativi estremi (Conservatoria in cui la trascrizione
è stata eseguita, numeri di RG e di RP, data di presentazione della domanda di trascrizione, soggetti a favore e contro, identificazione degli immobili) e non potendosi, quindi, emettere un ordine di carattere generico che non potrebbe essere eseguito.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti
[...]
, , Controparte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, , in solido fra loro, a Parte_1 Controparte_4
rimborsare agli appellati - e Controparte_5 Parte_2
le spese di questo grado del giudizio Controparte_14
alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto
2022, n. 147 (scaglione di valore indicato indeterminabile – complessità media).
Sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti soccombenti il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da Controparte_1
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza n.° 2358/2022 emessa dal Controparte_4
Tribunale di Brescia il 28.09 / 01.10.2022, disattesa ogni contraria istanza pagina 17 di 19 ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Controparte_1 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Parte_1 [...]
; CP_4
- condanna , Controparte_1 CP_1 CP_2
, , , in solido
[...] Parte_1 Controparte_4
fra loro, a rimborsare a e le spese Controparte_5 Parte_2
di questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *8.470,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro *4.287,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna , Controparte_1 CP_1 CP_2
, , , in solido
[...] Parte_1 Controparte_4
fra loro, a rimborsare a e le spese di Controparte_6 Controparte_8
questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *8.470,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro *4.287,00* per la “fase decisionale” oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti degli appellanti, in solido fra loro, Controparte_1
, ,
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_1
.
[...] Controparte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
pagina 18 di 19 IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 142/2023
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 142/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2023 dall'avv. Bruno Giampaoli in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 aprile 2025
d a OGGETTO:
Controparte_1 vendita di cose immobili
, e (c.f.: Controparte_2 CP_3 Controparte_4 codice: P.IVA_1
00293690178)
(c.f.: CP_1 C.F._1
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._2
(c.f.: Parte_1 C.F._3
(c.f.: ) Controparte_4 C.F._4
pagina 1 di 19 tutti rappresentati e difesi dall' avv. GIAMPAOLI BRUNO (c.f.:
), elettivamente domiciliati in BRESCIA VIA C.F._5
SOSTEGNO n. 80, presso l' avv. BRUNO GIAMPAOLI come da procura su foglio separato allegato in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTI
c o n t r o
(c.f.: Controparte_5 C.F._6
(c.f.: ) in qualità di Parte_2 C.F._7
erede universale di (c.f.: ) Persona_1 C.F._8
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MERCANTI EMANUELA
(c.f.: ) e (c.f.: C.F._9 Parte_3
) del Foro di Brescia elettivamente domiciliati in C.F._10
BRESCIA VIA ROMANINO n. 16 presso gli avv.ti EMANUELA
MERCANTI e come da procura a margine della Parte_3
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado per e come da procura allegata alla comparsa di Controparte_5
costituzione nella fase di riassunzione in appello datata 4 marzo 2024 per
Parte_2
APPELLATI
(c.f. ), in nome Controparte_6 C.F._11
proprio e quale erede universale di (c.f. Controparte_7
), C.F._12
(c.f. ), Controparte_8 C.F._13
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti GORLANI MARIO (c.f.:
pagina 2 di 19 ) e (c.f.: C.F._14 CP_9
, elettivamente domiciliati in BRESCIA VIA C.F._15
ROMANINO n. 16 come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione datata 13 marzo 2024
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 28 settembre / 1 ottobre 2022 n. 2358/2022.
CONCLUSIONI
degli appellanti
“In principalità: accogliersi le domande formulate nelle note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni per la udienza del 10.2.2022 e che si trascrivono: nel merito: dichiararsi che per accordi intervenuti tra di loro la (o Controparte_10 in subordine i sigg.ri in comproprietà fra di loro) è proprietaria dei ¾ del CP_1 fondo e che l'altro quarto è di proprietà dei sigg.ri e CP_11 Persona_1 in comproprietà tra di loro, che l'hanno acquistato dagli Spedali Civili di CP_5
Brescia; respingersi le domande proposte dagli intervenuti contro gli attori;
in via istruttoria: disporsi, occorrendo, la verificazione delle firme attribuite ai convenuti e apposte sul documento prodotto Controparte_5 Persona_1 dagli attori con l'atto di integrazione della domanda ex art. 164, 5°co. cpc datato
18.10.2016 nel cui indice è contraddistinto con il n.1;
a tal fine si offrono quali scritture di comparazione le firme di delega rilasciate dai suddetti ai legali che li assistono in questa causa, nonché in quella n. 5926/2014 RG e n. 21515/2016 RG di questo Tribunale, nonché le sottoscrizioni che raccoglierà il CTU che si chiede al Tribunale di voler nominare.
Con la rifusione delle spese ed onorari del giudizio;
autorizzarsi parte appellante a produrre copia della sentenza n. 2357/2022 (di cui al punto D dell'atto di appello e/o del ricorso in riassunzione); in subordine: in parziale riforma della impugnata sentenza respingersi la domanda dei pagina 3 di 19 sigg.ri di ottenere la rifusione delle spese della loro difesa di primo grado, CP_6 comunque disporsi una loro compensazione;
condannarsi parte alla rifusione alla parte appellante delle spese ed onorari CP_6 di questo grado per la parte attribuibile al contraddittorio alla deliberata riforma parziale.” degli appellati Per_1
preliminarmente
* dandosi atto che i convenuti-appellati qui conchiudenti, nelle loro dedotte qualità, ribadiscono tutte le eccezioni e contestazioni già articolate nei precedenti scritti difensivi di primo e del presente grado ed a verbale di causa;
* respingere ogni eventuale istanza di riunione della presente causa a quelle d'appello aventi n. RG 324/2023 e 274/2023 inter partes pendenti avanti alla Corte d'Appello di
Brescia non sussistendone presupposti nè rapporti di pregiudizialità di legge.
* dandosi atto altresì che i convenuti-appellati sig.ri e Controparte_5 Per_1
e per quest'ultimo quale suo erede universale contestano la tardività Parte_2 ed irritualità della nuova domanda e delle nuove conclusioni e delle nuove istanze istruttorie contenute nel foglio di precisazione conclusioni depositato in primo grado in data 3.2.2022 dalla difesa degli odierni appellanti peraltro Parte_4 difformi ed incompatibili con quelle già rassegnate dalla medesima difesa con foglio depositato il 16.01.2019, tutte riportate come conclusioni dell'atto di appello, e sulle stesse non accettano il contraddittorio
In via principale e nel merito: respingere integralmente l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto e siccome riferito a conclusioni ed istanze, di merito ed istruttorie, tardivamente introdotte, nuove, novate e modificate e quindi inammissibili, improcedibili e sulle quali si ribadisce e dichiara di non accettare il contraddittorio.
Per l'effetto
* confermarsi l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
* ribadite le eccezioni, conclusioni, domande e deduzioni riferite ai vizi di nullità da cui è affetto l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed anche la memoria integrativa di parte attrice ex art. 164 cpc del 18.10.2016; dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni, eccezioni nuove, modificate e/o pagina 4 di 19 irritualmente introdotte in causa tanto in primo grado quanto in appello (segnatamente ed in particolare quelle irritualmente e tardivamente introdotte con memoria ex art. 164 cpc del 18.10.2016; con foglio di precisazione conclusioni depositato il
16.01.2019; ricorso per sequestro giudiziario che, seppur cautelare, si configura pur sempre come atto interprocessuale;
foglio di precisazione conclusioni depositato
3.2.2022); ribadito che su tutte le domande, conclusioni, eccezioni nuove e/o modificate e/o tardivamente e/o irritualmente introdotte o introducende tanto in primo quanto in secondo grado si dichiara di non accettare il contraddittorio;
respingersi la domanda degli appellanti siccome prescritta nulla, Parte_4 generica, infondata, indimostrata in fatto ed in diritto;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e passiva dei convenuti;
Inoltre, respingersi ogni eventuale appello incidentale nonchè ogni eventuale domanda dei terzi intervenienti, oggi anche appellati, in proprio e quale erede Controparte_6 di e nei confronti dei sig.ri Controparte_7 Controparte_8 Persona_1
e siccome già proposta nel contenzioso n. RG 5927/2014 Tribunale di CP_5
Brescia e comunque siccome anch'essa infondata in fatto ed in diritto.
Respingere ogni e qualsiasi istanza istruttoria di parte appellante e segnatamente quella istruttoria di verificazione tramite CTU delle firme dei sig.ri e Controparte_5 sul doc.1 degli appellanti in quanto tardiva e mai tempestivamente Persona_1 proposta in primo grado.
In ogni caso: Spese e competenze professionali di causa del grado rifuse.
Si richiamano integralmente tutte le produzioni documentali già in atti come allegate alla comparsa di risposta del grado in data 9.5.2023. degli appellati Controparte_12
in via principale e nel merito: rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n.
2358/2022 del Tribunale di Brescia siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto, confermando la predetta sentenza e conseguentemente ordinando al
Conservatore dei pubblici rr.ii. di Brescia di cancellare la trascrizione della domanda proposta dagli appellanti in prime cure, vinte le spese anche del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 5 di 19 La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una parte di un più articolato e lungo contenzioso esistente fra le parti in relazione alla proprietà di un fondo agricolo.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Controparte_2 CP_1 Parte_1 CP_4
e l' ,
[...] Controparte_1 [...]
hanno evocato in giudizio e Parte_5 Per_1 CP_5
chiedendo l'accertamento della proprietà del fondo ,
[...] CP_11
dapprima nella sua interezza e successivamente nel corso del giudizio solo in ragione dei ¾ a favore degli attori e del residuo ¼ in favore dei convenuti.
A sostegno della domanda hanno dedotto di essere venuti a conoscenza che nel corso di altro procedimento pendente fra le parti e nel quale erano in giudizio anche i sigg.ri (intervenuti volontariamente anche in CP_6
questo contenzioso) e gli Spedali Civili di Brescia, era stato dato atto dell'esistenza di documentazione che attesterebbe la proprietà del suddetto fondo secondo la ripartizione pro quota sopraindicata fra gli attori ed i convenuti.
Si segnala sin d'ora che le deduzioni attoree sono state connotate sin dall'esordio del giudizio da poca chiarezza posto che non è agevole individuare a quale delle due scritture che sono state depositate nel corso dell'altro giudizio gli abbiano inteso fare riferimento. CP_1
Le loro tesi, infatti, come meglio si esporrà in prosieguo, poggiano in parte su una delle due scritture e in parte sull'altra.
pagina 6 di 19 Costituendosi in giudizio i convenuti hanno chiesto il rigetto Per_1
della domanda, contestandone la fondatezza in ragione dell'indeterminatezza dell'atto introduttivo, facendo successivamente rilevare che da parte attrice non era stato allegato, nemmeno in copia, la documentazione posta a base della domanda attorea.
Una volta avvenuta la sua produzione i convenuti hanno disconosciuto l'autenticità delle firme apparentemente ad essi riconducibili nonché la conformità della copia sopra ricordata con l'originale.
Sono inoltre intervenuti volontariamente, ex art. 105 c.p.c., CP_7
e eccependo a loro volta
[...] Controparte_6 Controparte_8
la nullità della citazione e contestando di avere riconosciuto la proprietà del fondo, da essi in epoca assai antecedente acquistato dagli Spedali civili di Brescia, in favore degli CP_1
Hanno inoltre dedotto che la documentazione posta a fondamento della domanda attorea non aveva in alcun modo valore né di riconoscimento della proprietà né efficacia traslativa e sarebbe comunque affetta da nullità per essere la dimostrazione di un accordo fraudolento intercorso fra gli
Stabiumi ed i per fare esercitare a soggetto che non ne aveva Per_1
titolo (i la prelazione agraria sul fondo in Per_1 CP_11
precedenza assegnato ai a seguito di gara indetta dagli Spedali CP_6
Civili di Brescia.
Il tribunale, in accoglimento dell'eccezione formulata dai convenuti, con un suo primo provvedimento ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c., avendo rilevato l'indeterminatezza della domanda e delle ragioni poste a suo fondamento.
Gli attori quindi, con atto di integrazione della loro domanda ex art. 164 pagina 7 di 19 comma 5 c.p.c., hanno provveduto a chiarire le ragioni delle loro istanze e successivamente, nel corso del giudizio, hanno prodotto copia della documentazione che, in altro giudizio (r.g. 5926/2014 Trib. Bs), i sigg.ri avevano depositato in allegato alla loro seconda memoria CP_6
istruttoria.
Ciò è avvenuto per quanto riguarda il documento recante la data del 31 agosto 1996 mediante deposito di una copia, mentre per altra scrittura senza data è stata depositata una copia con dichiarazione notarile di conformità all'originale.
Le sottoscrizioni esistenti nelle scritture erano state, tuttavia, disconosciute in quel giudizio, ragione per cui gli attori hanno CP_1
chiesto la sospensione del giudizio da loro introdotto sino alla definizione dell'altro (r.g. 5926/2014 Trib. Bs) nel corso del quale avrebbe dovuto venire accertata l'autenticità delle sottoscrizioni che erano state disconosciute.
Rigettata l'istanza di sospensione il giudizio, istruito solo sulla base dei documenti agli atti, è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha rigettato la domanda attorea, con conseguente condanna della CP_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Persona_1
, , e Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 CP_6
.
[...]
Nel motivare la decisione il Tribunale ha preliminarmente indicato che gli attori non avevano formulato le loro domande in modo tale da consentire sia alla controparte sia al tribunale di comprendere quale fosse il titolo in base al quale essi avrebbero acquistato il fondo di cui chiedevano fosse accertata l'avvenuta proprietà a loro favore pro quota. pagina 8 di 19 Successivamente, pronunciandosi sul documento nel quale erano stati stabiliti gli accordi fra gli ed i per l'affitto di parte del CP_1 Per_1
fondo, il tribunale ha affermato che ad esso non poteva essere attribuita valenza traslativa della proprietà del fondo.
Ha inoltre indicato che, ove si dovesse ritenere che il titolo fosse esattamente individuabile ed avesse la valenza invocata dalla parte che lo aveva prodotto in giudizio, esso sarebbe affetto da nullità in quanto trarrebbe origine dall' acquisto di un fondo eseguito esercitando il diritto di prelazione non da parte di soggetto avente titolo bensì da parte di altro che avrebbe agito in via fiduciaria, violando in tal modo la normativa in materia di prelazione agraria.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Controparte_1
, ,
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_1
a cui hanno resistito e
[...] Controparte_4 Per_1 CP_5
nonché e
[...] Controparte_6 Controparte_8
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni trenta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivo unico
Con l'unico motivo in cui si articola il gravame gli appellanti sostengono l'erroneità della decisione assunta dal tribunale, in particolare per non aver fatto applicazione dei principii enunciati dalla decisione a sezioni unite di
Cassazione n. 6459/2020.
Indica, perciò, che ove detto precedente fosse stato correttamente pagina 9 di 19 considerato la domanda attorea avrebbe dovuto essere stata accolta.
Prima di trattare della fondatezza o meno della doglianza fatta avverso la sentenza impugnata è opportuno riassumere, seppur per sommi capi,
l'articolato contenzioso esistente fra le parti.
Ciò in ragione della circostanza che sono quest'ultime che, con le proprie argomentazioni e con il loro comportamento processuale, sostanzialmente indicano di considerare i vari procedimenti instaurati una sorta di
“unicum” in cui le domande, le eccezioni, i documenti di una causa possano tranquillamente essere considerati e valorizzati anche in altri giudizi.
La vicenda trae origine da una gara indetta dagli Spedali civili di Brescia per l'alienazione di un vasto fondo agricolo, denominato “ ”. CP_11
Esso è stato originariamente assegnato ai ma successivamente è CP_6
stato esercitato con successo il diritto di prelazione sull'acquisto dello stesso da parte dei Per_1
I hanno, quindi, dato inizio nel 2014 ad un giudizio nel quale CP_6
hanno contestato per molteplici ragioni la regolarità dell'esercitata prelazione sostenendo anche l'esistenza di un accordo in frode alla legge
(sulla prelazione agraria) concluso fra i e gli Stabiumi. Per_1
Quest'ultimi, secondo la tesi prospettata dai si sarebbero fatti CP_6
carico di provvedere al pagamento delle rate di mutuo concluso dai per l'acquisto del fondo ed avrebbero ricevuto in cambio il Per_1
diritto ad ottenere a loro favore l'intestazione del fondo in ragione dei ¾.
La domanda dei Marchini è stata rigettata, essendo stato ritenuto dal tribunale che sulla questione relativa all'invocata nullità della prelazione pagina 10 di 19 si fosse verificato il giudicato a seguito della definizione – con esito negativo per gli attori - di altro precedente contenzioso, iniziato nel 1996, introdotto sempre dai Marchini al fine di ottenere l'annullamento della prelazione esercitata dai e la reviviscenza dell'originaria Per_1
assegnazione del fondo ad essi CP_6
Nel corso del giudizio instaurato nel 2014 vi è stata la produzione da parte dei Marchini di documentazione che, a loro dire, avrebbe costituito la prova di un accordo fraudolento concluso fra i e gli Stabiumi. Per_1
Quest'ultimi hanno quindi instaurato il giudizio di cui qui si controverte sostenendo di essere a conoscenza dell'esistenza di detta documentazione, riservandosene la produzione una volta che essa fosse stato depositato nell'altro giudizio instaurato dai nel quale non erano ancora CP_6
scaduti i termini per le istanze istruttorie e le produzioni documentali.
Non può sfuggire la singolarità della situazione in cui dei soggetti agiscono in giudizio sostenendo di avere notizia di documentazione di cui sarebbero state parti ma del quale non avevano la disponibilità in quanto in possesso di altri soggetti, riservandosi di produrla quando quest'ultimi avessero a loro volta provveduto alla sua produzione nell'altro giudizio.
Quel che rileva è che sulla base di detta documentazione gli CP_1
hanno evocato in giudizio i hiedendo il riconoscimento in loro Per_1
favore della proprietà del fondo, dapprima nella sua totalità e successivamente solo per i ¾.
Avvenuta la contestazione della tesi attorea da parte dei convenuti i quali nel corso del giudizio hanno anche disconosciuto le Per_1
proprie sottoscrizioni nonché la conformità della copia al suo originale, si
è avuto anche l'intervento volontario dei Marchini i quali, più che pagina 11 di 19 sostenere le tesi difensive dei hanno ribadito la domanda, già Per_1
svolta nell'altro sopraricordato precedente giudizio, di accertamento dell'esistenza di accordo fraudolento fra gli ed i CP_1 Per_1
nell'esercizio da parte di quest'ultimi della prelazione.
In pendenza in primo grado di questo giudizio gli ne hanno CP_1
instaurato un altro con il quale hanno chiesto il riconoscimento in loro favore dell'intera proprietà del fondo per averla acquisita a seguito di usucapione.
Risultano attualmente pendenti in grado d'appello, oltre al presente, sia il contenzioso instaurato dai definito con la sentenza che ha CP_6
dichiarato l'avvenuta formazione del giudicato sul rigetto della domanda di nullità della prelazione per l'esistenza di un accordo fraudolento, sia quello relativo all'asserito acquisto per usucapione.
Venendo ora al merito del gravame si osserva innanzitutto che vi è innanzitutto incertezza in ordine agli attori, ed alle domande che sono svolte nel loro interesse, posto che talvolta essi sono indicati nella loro totalità (tutti gli i e la società Az. , in CP_1 CP_4 Controparte_1
altre occasioni compare solo la società ed in altra non compaiono più i
CP_4
Si rileva inoltre il non coerente comportamento processuale degli attori che inizialmente hanno chiesto il riconoscimento dell'avvenuta intestazione in loro favore dell'intera proprietà del fondo, successivamente hanno limitato la domanda alla proprietà solo dei ¾, in entrambi i casi sostenendo il già avvenuto trasferimento del bene in loro favore.
Solo dopo lo spirare di tutte le preclusioni sia per la definizione del petitum pagina 12 di 19 e della causa petendi nonché per le istanze istruttorie gli attori hanno sostenuto non più l'esistenza del già avvenuto trasferimento della proprietà bensì l'esistenza di un patto fiduciario, quindi di natura obbligatoria e non più reale.
Detto patto fiduciario sarebbe costituito dalla scrittura privata datata
31.8.1996, prodotta solo in copia dagli ma disconosciuta dai CP_1
sia nelle sottoscrizioni sia per la non conformità all'originale. Per_1
Gli attori hanno altresì sostenuto che vi sarebbe il giudicato in CP_1
ordine al rigetto della domanda formulata dai di declaratoria di CP_6
nullità della prelazione esercitata dai er esistenza di un accordo Per_1
in frode alla legge.
La tesi del giudicato è smentita per tabulas essendovi, come ricordato in precedenza, pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza sfavorevole ai CP_6
Il fulcro dell'appello è costituito dalla tesi secondo cui “…il fiduciante
(nella specie la parte appellante) destinatario della contra se denuntiatio del fiduciario (i sigg.ri , è esonerato dall'onere della prova del Per_1
rapporto sottostante, che si presume fino a prova contraria…” (ultime righe di pag. 11 dell'atto d'appello).
La tesi trarrebbe fondamento dalla già ricordata sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 6459/2020.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La tesi dell'esistenza di un rapporto fiduciario fra le parti costituisce una novità introdotta solo in prossimità del termine del giudizio e, in quanto tale, irrituale e non delibabile. pagina 13 di 19 Peraltro la tesi degli appellanti si riferisce genericamente agli effetti di un rapporto fiduciario, desumibile da un atto nel quale, per la terminologia utilizzata e per il suo contenuto sia chiaramente desumibile la volontà delle parti di dar luogo a siffatto rapporto.
Gli appellanti, dopo detto richiamo all'importante precedente di legittimità, tuttavia non indicano le ragioni per cui la scrittura privata del
31.8.1996 avrebbe tale natura.
Il documento, invero, potrebbe essere utilizzato con maggiore fondatezza, in ragione della terminologia in essa utilizzata, per eventualmente sostenere l'esistenza di un già avvenuto trasferimento della proprietà, ma non si vede come dal tenore letterale dello stesso possa trarsi la conclusione che vi sia stata un'intestazione fiduciaria del fondo ai he si sarebbero impegnati a compiere tutte le attività necessarie Per_1
a far palesare l'entità dei reali proprietari (in tesi: gli . CP_1
Si aggiunga che non vi è piena coincidenza fra i mappali che costituiscono il fondo indicati in atto di citazione alle pagine 5 e 6 e quelli indicati nella scrittura del 31.8.1996 in cui essi sono in numero minore.
Quanto qui indicato vale per il contenuto del documento.
Esso, tuttavia, non può essere considerato essendo stato disconosciuto nelle sottoscrizioni e contestato nella sua conformità all'originale.
Dopo la eccepita mancanza di conformità gli attori non hanno provveduto al deposito dell'originale, con la conseguenza dell'inutilizzabilità del documento ai fini del decidere.
Né tale carenza può essere supplita dalla richiesta di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni. pagina 14 di 19 Essa è, infatti, preclusa dall'inutilizzabilità del documento in calce al quale esse risultano figurare.
L'istanza di verifica tramite c.t.u. risulta, peraltro, inammissibile, anche sotto altro profilo.
Pur trattandosi di mezzo di prova che può essere disposto d'ufficio la sua ammissione non è stata chiesta espressamente ma è stata rimessa alla valutazione del Collegio in ordine alla sua necessità (“…disporsi, occorrendo, la verificazione delle firme attribuite ai convenuti e Controparte_5 apposte sul documento prodotto dagli attori con l'atto di Persona_1 integrazione della domanda …).
Nei termini in cui è stata proposta l'istanza è quindi inammissibile.
La parte non può rimettere al Giudice la valutazione sulla necessità o meno di espletare una prova, non trattandosi di valutazione da eseguirsi d'ufficio.
Il Giudice ha, invece il dovere di valutare l'ammissibilità, la pertinenza e la ritualità delle istanze che vengono formulate.
Infine, il rigetto dell' istanza in primo grado non è stata fatto oggetto di autonomo motivo d'impugnazione, essendosi limitati gli appellanti a reiterarla nelle conclusioni, seppur nella suddetta formula dubitativa.
Uguale sorte va riservata alla scrittura priva di data regolatrice dell'affitto di parte del fondo, prodotta in copia autenticata dal notaio.
Anche di essa i hanno disconosciuto le sottoscrizioni ed il Per_1
tribunale ha deciso questo giudizio indicando di “prescindere dalla verificazione della scrittura sub doc. 1” in quanto di essa gli attori non avevano chiesto la verificazione.
L'affermazione sul punto contenuta in sentenza non è stata fatta oggetto di specifico motivo d'impugnazione. pagina 15 di 19 Va, pertanto, confermata la decisione del tribunale di rigettare la domanda attorea per quanto riguarda le domande volte ad ottenere l'intestazione in loro favore del fondo , seppur per motivazione non del tutto CP_11
coincidente, per quanto indicato in precedenza, con le ragioni indicate dal primo giudice.
* * *
Va, altresì, rigettata la doglianza degli appellanti relativa alla statuizione delle spese nei rapporti fra gli Stabiumi ed i CP_6
Con il loro atto d'intervento quest'ultimi, seppur riprendendo in buona parte argomentazioni da essi già svolte in ordine all'asserita nullità della prelazione, hanno poi esposto argomentazioni e formulate domande di adesione alle tesi esposte dai convenuti.
Corretta risulta quindi essere la decisione sul punto assunta dal tribunale che, con il pertinente richiamo a precedenti di legittimità, ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite anche in favore degli intervenienti.
Nulla quaestio, infine, in ordine alla condanna degli attori alla rifusione in favore delle parti resistenti delle fasi cautelari del sequestro conservativo.
Il rigetto dell'istanza cautelare comporta, infatti, l'onere di sopportarne le spese a carico della parte che l'ha richiesta.
La decisione sul punto assunta dal Tribunale va, pertanto, confermata.
* * *
Gli appellati hanno chiesto, in caso di rigetto del Controparte_13
gravame, che la Corte ordini al sig. Conservatore la cancellazione della domanda giudiziale proposta in primo grado dagli appellanti. pagina 16 di 19 L'istanza, nei termini in cui è stata formulata, non può essere accolta non essendo stati indicati i relativi estremi (Conservatoria in cui la trascrizione
è stata eseguita, numeri di RG e di RP, data di presentazione della domanda di trascrizione, soggetti a favore e contro, identificazione degli immobili) e non potendosi, quindi, emettere un ordine di carattere generico che non potrebbe essere eseguito.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti
[...]
, , Controparte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, , in solido fra loro, a Parte_1 Controparte_4
rimborsare agli appellati - e Controparte_5 Parte_2
le spese di questo grado del giudizio Controparte_14
alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto
2022, n. 147 (scaglione di valore indicato indeterminabile – complessità media).
Sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti soccombenti il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da Controparte_1
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza n.° 2358/2022 emessa dal Controparte_4
Tribunale di Brescia il 28.09 / 01.10.2022, disattesa ogni contraria istanza pagina 17 di 19 ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Controparte_1 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Parte_1 [...]
; CP_4
- condanna , Controparte_1 CP_1 CP_2
, , , in solido
[...] Parte_1 Controparte_4
fra loro, a rimborsare a e le spese Controparte_5 Parte_2
di questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *8.470,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro *4.287,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna , Controparte_1 CP_1 CP_2
, , , in solido
[...] Parte_1 Controparte_4
fra loro, a rimborsare a e le spese di Controparte_6 Controparte_8
questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *8.470,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro *4.287,00* per la “fase decisionale” oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti degli appellanti, in solido fra loro, Controparte_1
, ,
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_1
.
[...] Controparte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
pagina 18 di 19 IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 19 di 19