TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2386/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1
via Monte Bianco n. 8, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA FANGANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida n.
53, presso lo studio dell'avv. PAMELA D'AQUINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del maggio 2023 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
intimazione n. 29820229006887063000, notificato in data 30.3.2023, con il quale
[...]
aveva intimato al medesimo il pagamento della somma di €. 49.304,95, portata Controparte_1
dalla cartella n. 29820110013775037000 del 2.12.2011 e relativa a sanzioni amministrative emanate ai sensi della legge n. 689/1981 e del decr. lgs. n. 507/1999.
L'opponente ha chiesto accertarsi l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti dell'amministrazione opposta stante l'omessa notificazione della succitata cartella di pagamento n. 29820110013775037000, nonché l'intervenuta estinzione della pretesa avversaria, essendo decorso, tra la data dell'asserita notificazione della cartella – 2.12.2011 – e la data di notificazione dell'avviso di intimazione oggetto di opposizione – 30.3.2023 – il termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 28 della richiamata legge n. 689/1981.
Con comparsa dell'ottobre 2023 si è costituita in giudizio , la Controparte_1 quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
Quanto al primo profilo, l'opposta ha rappresentato che la cartella di pagamento n.
29820110013775037000 sarebbe stata ritualmente notificata in data 2.12.2011, come da estratto del ruolo e relazione di notificazione prodotti.
Quanto al secondo profilo, la medesima ha dedotto che nessuna Controparte_2
prescrizione potrebbe dirsi maturata, atteso che alla notificazione della cartella di pagamento n.
29820110013775037000 avrebbero fatto seguito, con effetti interruttivi, dapprima, in data
19.10.2016, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29820169000223525 e successivamente, in data 30.3.2023, la notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione ed atteso che nel lasso di tempo intercorrente tra le date di notificazione dei due avvisi di intimazione il termine di prescrizione sarebbe stato sospeso per effetto del disposto dell'art. 68, commi 1 e 4-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (c.d.
Decreto Cura Italia).
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'opponente e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c.
Depositati gli scritti conclusivi, alla successiva udienza il procedimento è stato trattenuto in decisione.
2. L'opposizione è fondata per le seguenti assorbenti ragioni.
2.1. Occorre premettere che, secondo quanto è dato evincere dalla sezione “dettaglio del debito” dell'avviso oggi opposto (v. pagg. 3 e ss. dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) nonché dalle sezioni “dettaglio tributi” dell'estratto di ruolo prodotto (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta), l'importo di €. 49.304,95 di cui ha intimato il Controparte_1
pagamento risulta composto da somme pretese a titolo di sanzioni amministrative emesse ai sensi della legge n. 689/1981 e del decr. lgs. n. 507/1999 ed a titolo di maggiorazione di un decimo della sanzione principale per ogni semestre di ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, della medesima legge n. 689/1981, oltre diritti di notifica, imposta di bollo, interessi di mora e oneri di riscossione.
Ebbene, il diritto a riscuotere le somme pretese a titolo di sanzione amministrativa principale deve ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 28 della anzidetta legge n.
689/1981 (“28. Prescrizione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”).
Parimenti assoggetto al succitato termine di prescrizione quinquennale deve reputarsi il diritto a riscuotere la maggiorazione per ritardato pagamento, in considerazione della natura sanzionatoria della medesima (cfr. Corte cost. 14.7.1999, n. 308: “la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 l. 24 novembre 1981 n. 689 a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale;
pertanto, è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. degli art. 206 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 … nuovo c. strad. … e 27 comma 6 cit. l. n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedono misure sanzionatorie aggiuntive assai più gravose rispetto agli interessi moratori”; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II 21.11.2023, n. 32302: “ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, … nella specie per violazioni stradali …, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, con decorrenza dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, pertanto si ritengono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione supplementare”).
Non può invocarsi, invece, il disposto dall'art. 2953 c.c., difettando nella specie un titolo giudiziale definitivo che abbia accertato con valore di giudicato l'esistenza del credito sanzionatorio ed essendo principio consolidato che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi ad un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, non anche l'effetto di convertire il termine di prescrizione breve previsto in quello ordinario decennale (cfr.
Cass. Civ. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve … nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995 … in quello ordinario … decennale …, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_3 natura previdenziale di detto … art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. CP_4 122/2010 … È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione … sostanziale … più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
2.2. Tanto premesso, anche a voler ritenere provato in via documentale che successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n. 29820110013775037000, effettuata il 2.12.2011,
[...]
avesse provveduto a notificare, il 19.10.2016, l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 29820169000223525, tra quest'ultima data e quella di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29820229006887063000 oggetto della presente opposizione, ovverosia il 30.3.2023, il summenzionato termine di prescrizione quinquennale sarebbe comunque decorso.
Diversamente da quanto dedotto dall'opposta (v. pagg. 3 e ss. della comparsa di costituzione e risposta), infatti, nella specie non può farsi applicazione della “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” disposta dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2.2.1. In primo luogo, non ricorrono i presupposti di cui all'invocato comma 4-bis dell'art. 68.
Dispone la norma: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e
c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati […] di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A ben vedere, dunque, il comma in esame ha prorogato di ventiquattro mesi il termine di prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie (ivi incluso, per quel che qui rileva, quello previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative), ma limitatamente all'ipotesi in cui il carico relativo all'entrata fosse stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ovverosia dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Ciò non si è verificato nella specie.
È noto, infatti, che il ruolo dapprima venga formato dall'ente creditore e successivamente venga trasmesso all'agente della riscossione, il quale provvede a elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
Nella vicenda in esame, considerato che la cartella n. 29820110013775037000 su cui si fonda l'avviso di intimazione oggi opposto, secondo quanto dedotto e documentato dalla medesima
[...]
(v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta: “tale intimazione scaturiva Controparte_1 dal mancato pagamento della presupposta cartella n. 29820110013775037 … di cui si allega estratto di ruolo aggiornato, doc. 5 … che è stata regolarmente notificata in data 02/12/2011 … doc. 6 … mediante consegna alla moglie convivente signora … come evincibile dalla Controparte_5 scheda anagrafica ivi allegata … seguita dalla spedizione della raccomandata informativa n.
813420006785 del 08/12/2011 … doc. 7 …”), è stata notificata il 2.12.2011, non può che presumersi che il ruolo sia stato trasmesso all'agente della riscossione prima di tale data.
D'altro canto, va rilevato che dall'estratto prodotto dall'opposta risulta che il ruolo è stato formato dall'ente creditore nel 2011 (cfr. l'all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, alla cui pag. 1 è scritto “Ruolo: 2011 / 2530 ORDINARIO”).
Conseguentemente, se il ruolo è stato formato dall'ente creditore nell'anno 2011 e la cartella di pagamento n. 29820110013775037000 è stata notificata dall'agente della riscossione il giorno
2.12.2011, deve giocoforza ritenersi che l'affidamento del carico ad Controparte_1
sia avvenuto nel corso del medesimo anno.
[...]
Per le ragioni sopra illustrate, pertanto, il caso in esame non rientra nell'ambito di operatività del richiamato comma 4-bis dell'art. 68, il quale - si ribadisce - presuppone che il carico relativo all'entrata sia stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ovverosia dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
In ultimo, appare frutto di un refuso l'asserzione dell'opposta, la quale, contraddicendo se stessa, da un lato invoca la disposizione in esame e dall'altro afferma che il ruolo sarebbe stato formato nell'anno 2022, mentre la cartella di pagamento posta a base dell'avviso intimazione opposto sarebbe stata notificata nel 2023 (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta: “infine, per mero tuziorismo difensivo si precisa che nessuna prescrizione è maturata tra il 2016 … data in cui è stata notificata la prima intimazione di pagamento … ed il 2023 … data in cui è stata notificata la seconda intimazione di pagamento … L'Agente della Riscossione ha formato il ruolo nel 2022 ed ha notificato la relativa cartella in data 31/03/2023, in conformità alla legislazione vigente. Si ricorda infatti che
l'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020 ha stabilito che per tutti i carichi tributari e non tributari affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati di 24 mesi”).
2.2.2. Fermo quanto sopra, il caso di specie non risulta riconducibile neppure alla previsione del comma 1 dell'art. 68.
Recita la norma: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
A sua volta, il richiamato art. 12 del decr. lgs. n. 159/2015, al comma 1 statuisce: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto delle due norme si evince quanto segue.
L'art. 12 ha introdotto la regola generale secondo cui ogniqualvolta, in ragione di eventi eccezionali, una norma disponga la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, sono altresì sospesi, per un periodo corrispondente, i “termini di prescrizione e decadenza in materia di […] riscossione a favore […] degli agenti della riscossione”. Tra le “disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento” rientra anche l'art. 68, il quale, onde fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 ha disposto la sospensione dei “termini dei versamenti […] derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un'attenta lettura della norma rivela, tuttavia, che la sospensione è stata disposta per i soli termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Presupposto, quest'ultimo, che difetta nel caso di specie.
È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973 la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Considerato che la cartella n. 29820110013775037000 posta a base dell'avviso di intimazione oggetto della presente opposizione è stata notificata il 2.12.2011, deve ritenersi che il termine di versamento delle somme ivi indicate sia senz'altro scaduto nel lontano anno 2012.
2.2.3. Preme, in ultimo rilevare, che la superiore interpretazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 si pone in linea con l'indirizzo espresso dalla più condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. App. Catania
Sez. Lav. 31.1.2025, n. 43; cfr. anche Trib. Catania 25.3.2025, n. 1308: “non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.”; cfr. ancora Trib. Catania 22.4.2025, n. 1790).
2.3. In definitiva, essendo decorsi circa sette anni tra la data dell'asserita notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29820169000223525 – 19.10.2016 – e quella di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29820229006887063000 oggetto della presente opposizione –
30.3.2023 – e non operando nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevista dall'art. 68, commi 1
e 4-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020, il diritto di
[...]
di riscuotere nei confronti di le somme pretese a titolo di Controparte_1 Parte_1
sanzioni amministrative emesse ai sensi della legge n. 689/1981 e del decr. lgs. n. 507/1999 ed a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, portate dalla cartella n. 29820110013775037000 del 2.12.2011, deve ritenersi estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
Accertata l'estinzione della pretesa sostanziale principale, devono reputarsi non dovuti, in quanto accessori, anche i diritti di notificazione, l'imposta di bollo, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
.
[...]
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al valore della controversia determinato in ragione dell'entità della pretesa contestata dalla parte opponente (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 2386/2023:
- in accoglimento della opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dichiara Parte_1
la illegittimità della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 29820110013775037000, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in €. 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 19.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2386/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1
via Monte Bianco n. 8, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA FANGANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via V. Giuffrida n.
53, presso lo studio dell'avv. PAMELA D'AQUINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del maggio 2023 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
intimazione n. 29820229006887063000, notificato in data 30.3.2023, con il quale
[...]
aveva intimato al medesimo il pagamento della somma di €. 49.304,95, portata Controparte_1
dalla cartella n. 29820110013775037000 del 2.12.2011 e relativa a sanzioni amministrative emanate ai sensi della legge n. 689/1981 e del decr. lgs. n. 507/1999.
L'opponente ha chiesto accertarsi l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti dell'amministrazione opposta stante l'omessa notificazione della succitata cartella di pagamento n. 29820110013775037000, nonché l'intervenuta estinzione della pretesa avversaria, essendo decorso, tra la data dell'asserita notificazione della cartella – 2.12.2011 – e la data di notificazione dell'avviso di intimazione oggetto di opposizione – 30.3.2023 – il termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 28 della richiamata legge n. 689/1981.
Con comparsa dell'ottobre 2023 si è costituita in giudizio , la Controparte_1 quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
Quanto al primo profilo, l'opposta ha rappresentato che la cartella di pagamento n.
29820110013775037000 sarebbe stata ritualmente notificata in data 2.12.2011, come da estratto del ruolo e relazione di notificazione prodotti.
Quanto al secondo profilo, la medesima ha dedotto che nessuna Controparte_2
prescrizione potrebbe dirsi maturata, atteso che alla notificazione della cartella di pagamento n.
29820110013775037000 avrebbero fatto seguito, con effetti interruttivi, dapprima, in data
19.10.2016, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29820169000223525 e successivamente, in data 30.3.2023, la notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione ed atteso che nel lasso di tempo intercorrente tra le date di notificazione dei due avvisi di intimazione il termine di prescrizione sarebbe stato sospeso per effetto del disposto dell'art. 68, commi 1 e 4-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (c.d.
Decreto Cura Italia).
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'opponente e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c.
Depositati gli scritti conclusivi, alla successiva udienza il procedimento è stato trattenuto in decisione.
2. L'opposizione è fondata per le seguenti assorbenti ragioni.
2.1. Occorre premettere che, secondo quanto è dato evincere dalla sezione “dettaglio del debito” dell'avviso oggi opposto (v. pagg. 3 e ss. dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) nonché dalle sezioni “dettaglio tributi” dell'estratto di ruolo prodotto (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta), l'importo di €. 49.304,95 di cui ha intimato il Controparte_1
pagamento risulta composto da somme pretese a titolo di sanzioni amministrative emesse ai sensi della legge n. 689/1981 e del decr. lgs. n. 507/1999 ed a titolo di maggiorazione di un decimo della sanzione principale per ogni semestre di ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, della medesima legge n. 689/1981, oltre diritti di notifica, imposta di bollo, interessi di mora e oneri di riscossione.
Ebbene, il diritto a riscuotere le somme pretese a titolo di sanzione amministrativa principale deve ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 28 della anzidetta legge n.
689/1981 (“28. Prescrizione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”).
Parimenti assoggetto al succitato termine di prescrizione quinquennale deve reputarsi il diritto a riscuotere la maggiorazione per ritardato pagamento, in considerazione della natura sanzionatoria della medesima (cfr. Corte cost. 14.7.1999, n. 308: “la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 l. 24 novembre 1981 n. 689 a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale;
pertanto, è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. degli art. 206 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 … nuovo c. strad. … e 27 comma 6 cit. l. n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedono misure sanzionatorie aggiuntive assai più gravose rispetto agli interessi moratori”; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II 21.11.2023, n. 32302: “ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, … nella specie per violazioni stradali …, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, con decorrenza dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, pertanto si ritengono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione supplementare”).
Non può invocarsi, invece, il disposto dall'art. 2953 c.c., difettando nella specie un titolo giudiziale definitivo che abbia accertato con valore di giudicato l'esistenza del credito sanzionatorio ed essendo principio consolidato che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi ad un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, non anche l'effetto di convertire il termine di prescrizione breve previsto in quello ordinario decennale (cfr.
Cass. Civ. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve … nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995 … in quello ordinario … decennale …, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_3 natura previdenziale di detto … art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. CP_4 122/2010 … È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione … sostanziale … più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
2.2. Tanto premesso, anche a voler ritenere provato in via documentale che successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n. 29820110013775037000, effettuata il 2.12.2011,
[...]
avesse provveduto a notificare, il 19.10.2016, l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 29820169000223525, tra quest'ultima data e quella di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29820229006887063000 oggetto della presente opposizione, ovverosia il 30.3.2023, il summenzionato termine di prescrizione quinquennale sarebbe comunque decorso.
Diversamente da quanto dedotto dall'opposta (v. pagg. 3 e ss. della comparsa di costituzione e risposta), infatti, nella specie non può farsi applicazione della “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” disposta dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2.2.1. In primo luogo, non ricorrono i presupposti di cui all'invocato comma 4-bis dell'art. 68.
Dispone la norma: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e
c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati […] di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. A ben vedere, dunque, il comma in esame ha prorogato di ventiquattro mesi il termine di prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie (ivi incluso, per quel che qui rileva, quello previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative), ma limitatamente all'ipotesi in cui il carico relativo all'entrata fosse stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ovverosia dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Ciò non si è verificato nella specie.
È noto, infatti, che il ruolo dapprima venga formato dall'ente creditore e successivamente venga trasmesso all'agente della riscossione, il quale provvede a elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
Nella vicenda in esame, considerato che la cartella n. 29820110013775037000 su cui si fonda l'avviso di intimazione oggi opposto, secondo quanto dedotto e documentato dalla medesima
[...]
(v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta: “tale intimazione scaturiva Controparte_1 dal mancato pagamento della presupposta cartella n. 29820110013775037 … di cui si allega estratto di ruolo aggiornato, doc. 5 … che è stata regolarmente notificata in data 02/12/2011 … doc. 6 … mediante consegna alla moglie convivente signora … come evincibile dalla Controparte_5 scheda anagrafica ivi allegata … seguita dalla spedizione della raccomandata informativa n.
813420006785 del 08/12/2011 … doc. 7 …”), è stata notificata il 2.12.2011, non può che presumersi che il ruolo sia stato trasmesso all'agente della riscossione prima di tale data.
D'altro canto, va rilevato che dall'estratto prodotto dall'opposta risulta che il ruolo è stato formato dall'ente creditore nel 2011 (cfr. l'all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, alla cui pag. 1 è scritto “Ruolo: 2011 / 2530 ORDINARIO”).
Conseguentemente, se il ruolo è stato formato dall'ente creditore nell'anno 2011 e la cartella di pagamento n. 29820110013775037000 è stata notificata dall'agente della riscossione il giorno
2.12.2011, deve giocoforza ritenersi che l'affidamento del carico ad Controparte_1
sia avvenuto nel corso del medesimo anno.
[...]
Per le ragioni sopra illustrate, pertanto, il caso in esame non rientra nell'ambito di operatività del richiamato comma 4-bis dell'art. 68, il quale - si ribadisce - presuppone che il carico relativo all'entrata sia stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ovverosia dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
In ultimo, appare frutto di un refuso l'asserzione dell'opposta, la quale, contraddicendo se stessa, da un lato invoca la disposizione in esame e dall'altro afferma che il ruolo sarebbe stato formato nell'anno 2022, mentre la cartella di pagamento posta a base dell'avviso intimazione opposto sarebbe stata notificata nel 2023 (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta: “infine, per mero tuziorismo difensivo si precisa che nessuna prescrizione è maturata tra il 2016 … data in cui è stata notificata la prima intimazione di pagamento … ed il 2023 … data in cui è stata notificata la seconda intimazione di pagamento … L'Agente della Riscossione ha formato il ruolo nel 2022 ed ha notificato la relativa cartella in data 31/03/2023, in conformità alla legislazione vigente. Si ricorda infatti che
l'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020 ha stabilito che per tutti i carichi tributari e non tributari affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati di 24 mesi”).
2.2.2. Fermo quanto sopra, il caso di specie non risulta riconducibile neppure alla previsione del comma 1 dell'art. 68.
Recita la norma: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
A sua volta, il richiamato art. 12 del decr. lgs. n. 159/2015, al comma 1 statuisce: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto delle due norme si evince quanto segue.
L'art. 12 ha introdotto la regola generale secondo cui ogniqualvolta, in ragione di eventi eccezionali, una norma disponga la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, sono altresì sospesi, per un periodo corrispondente, i “termini di prescrizione e decadenza in materia di […] riscossione a favore […] degli agenti della riscossione”. Tra le “disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento” rientra anche l'art. 68, il quale, onde fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 ha disposto la sospensione dei “termini dei versamenti […] derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un'attenta lettura della norma rivela, tuttavia, che la sospensione è stata disposta per i soli termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Presupposto, quest'ultimo, che difetta nel caso di specie.
È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973 la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Considerato che la cartella n. 29820110013775037000 posta a base dell'avviso di intimazione oggetto della presente opposizione è stata notificata il 2.12.2011, deve ritenersi che il termine di versamento delle somme ivi indicate sia senz'altro scaduto nel lontano anno 2012.
2.2.3. Preme, in ultimo rilevare, che la superiore interpretazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 si pone in linea con l'indirizzo espresso dalla più condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. App. Catania
Sez. Lav. 31.1.2025, n. 43; cfr. anche Trib. Catania 25.3.2025, n. 1308: “non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.”; cfr. ancora Trib. Catania 22.4.2025, n. 1790).
2.3. In definitiva, essendo decorsi circa sette anni tra la data dell'asserita notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29820169000223525 – 19.10.2016 – e quella di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29820229006887063000 oggetto della presente opposizione –
30.3.2023 – e non operando nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevista dall'art. 68, commi 1
e 4-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020, il diritto di
[...]
di riscuotere nei confronti di le somme pretese a titolo di Controparte_1 Parte_1
sanzioni amministrative emesse ai sensi della legge n. 689/1981 e del decr. lgs. n. 507/1999 ed a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, portate dalla cartella n. 29820110013775037000 del 2.12.2011, deve ritenersi estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
Accertata l'estinzione della pretesa sostanziale principale, devono reputarsi non dovuti, in quanto accessori, anche i diritti di notificazione, l'imposta di bollo, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
.
[...]
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al valore della controversia determinato in ragione dell'entità della pretesa contestata dalla parte opponente (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 2386/2023:
- in accoglimento della opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dichiara Parte_1
la illegittimità della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 29820110013775037000, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in €. 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 19.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti