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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1971, con il proc. dom. avv. TERRUZZI NATALIA LUISA del Foro di
Monza, giusta procura in atti, e
C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 05/07/1974, con il proc. dom. avv. FERRARI ELISA del Foro di Lodi, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli minori (n. Merate il 13/10/2010) Persona_1
e (n. Merate il 19/07/2013), nati dalla convivenza more uxorio Persona_2
delle parti.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 02/04/2025, i procuratori depositavano una nota congiunta con la quale chiedevano l'accoglimento delle domande di cui al ricorso (v. nota depositato il 26/03/2025).
Ciò detto, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, sicché il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1971, con il proc. dom. avv. TERRUZZI NATALIA LUISA del Foro di
Monza, giusta procura in atti, e
C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 05/07/1974, con il proc. dom. avv. FERRARI ELISA del Foro di Lodi, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli minori (n. Merate il 13/10/2010) Persona_1
e (n. Merate il 19/07/2013), nati dalla convivenza more uxorio Persona_2
delle parti.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 02/04/2025, i procuratori depositavano una nota congiunta con la quale chiedevano l'accoglimento delle domande di cui al ricorso (v. nota depositato il 26/03/2025).
Ciò detto, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, sicché il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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