Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.5180/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5180/2023 del R.G.A.C.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicignano, presso il cui Parte_1 studio in Castellammare di Stabia, Viale Europa n. 59, elettivamente domicilia, giusta mandato alle liti in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.5.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il ricorrente, con note depositate in data 9.5.2025, chiedeva decidersi la causa, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 e regolarmente notificato, nei termini assegnati, in data 13.1.2024, proponeva opposizione avverso la cartella Parte_1 esattoriale n. 071 2023 0081090259008, notificata in data 10.10.2023, con la quale veniva
intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 106.260,26, in ragione dell'omesso pagamento delle spese processuali come da sentenza n. 6249/2005 della Corte di Appello di Napoli. Eccepiva l'istante la prescrizione del credito vantato, trattandosi di atto giudiziario risalente all'anno 2005, nonchè la decadenza dal potere impositivo del
Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 227 T.U. Spese di Giustizia (DPR 115/2002).
Eccepiva, altresì, la nullità della cartella per indicazione del solo responsabile del ruolo e non dell'intero procedimento. Nel merito, rilevava, in ogni caso, l'intervenuta remissione del debito per effetto del provvedimento n. 4664/2011 reso dal Tribunale di Sorveglianza di Siracusa, che aveva rimesso il debito al ai sensi dell'art. 6 DPR 115/2002. In Pt_1 tali termini, pertanto, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto. In via preliminare eccepiva la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi e, nel merito, l'insussistenza della eccepita prescrizione, documentando l'adozione di atti interruttivi della stessa.
Prodotta documentazione, riassegnata la causa allo scrivente in data 19.3.2025, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione all'udienza di discussione del 15.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., che, sebbene ritualmente citato, come attesta la relata di notifica,
a mezzo pec, in data 13.1.2024, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Tanto precisato, osserva questo Giudice che occorre procedere, anzitutto, alla qualificazione giuridica della domanda, sulla scorta della lettura ed esame del ricorso introduttivo del presente giudizio. Orbene, ritiene lo scrivente che, con l'odierna opposizione, parte ricorrente abbia spiegato motivi di opposizione riconducibili alle diverse previsioni di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c. e 615 comma 1 c.p.c.. In particolare,
l'eccepita decadenza dall'esercizio del potere impositivo per violazione dell'art. 227
T.U.S.G. nonchè l'asserita nullità della cartella per indicazione del solo responsabile del ruolo (motivi sub nn. III e IV del ricorso introduttivo), si concretano in contestazioni attinente al quomodo exequendum integrando, quindi, motivo di opposizione agli atti esecutivi. Si è affermato, in proposito, in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima
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riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (Cass. civ.
15.1.2001 n. 496).
Così correttamente qualificata in parte qua la domanda, va dunque verificata, in via preliminare, la sua tempestività, atteso che “La decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. civ.
9.8.2007 n. 17460; conf. , ex multis, Cass. civ. 17.12.1996 n. 11251) Nella fattispecie in esame, a fronte della notifica della impugnata cartella di pagamento in data 10.10.2023, l'odierno ricorso risulta depositato soltanto in data 7.11.2023, ben oltre, quindi, il maturarsi del perentorio termine decadenziale di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c. Sotto tali profili, pertanto, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Parte ricorrente ha altresì eccepito l'intervenuta rimessione del debito di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22.6.2005, per € 1.389.689,21, per effetto dell'ordinanza n. 4664/2011, resa dal Tribunale di Sorveglianza di Siracusa, sicché, per detta cartella, nulla era dovuto da esso istante, genericamente eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto di credito, risalente all'anno 2005. Tale motivo di ricorso, involgendo la sussistenza stessa del diritto a procedere esecutivamente in forza della gravata cartella, non può che essere ricondotto alla previsione dell'art. 615 comma 1 c.p.c., non operando, rispetto ad esso, alcun termine decadenziale.
Ciò posto, rileva preliminarmente questo Giudice che alcuna contestazione e/o osservazione è stata sollevata da parte resistente avverso l'eccepita remissione del debito e, dunque, alla insussistenza della pretesa creditoria portata dalla gravata cartella.
Pertanto, a fronte della documentata remissione del debito e della sua non contestazione da parte della costituita , non può che derivarne, sul Controparte_1 punto, l'accoglimento della spiegata opposizione, rimanendo “assorbita” in siffatta decisione l'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
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Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dei motivi oppositori, possono essere compensate tra le parti nella misura del 50% e poste a carico della resistente nella restante metà, che si liquida, conformemente alle Controparte_1 disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), tenuto conto della nota spese in atti nonchè del valore della lite (€ 106.260,00, scaglione ricompreso tra
€ 52.0000,00 ed € 260.000,00), in complessivi € 7.450,00, di cui € 1.250,00 per la fase di studio della controversia, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 2.800,00 per la fase di istruzione-trattazione, € 2.100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Sicignano, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda di cui al ricorso proposto da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., e del , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., depositato in data 7.11.2023 e notificato il successivo 13.1.2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso, nella sua parte riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi;
accoglie il ricorso nella sua restante parte, il tutto per come meglio evidenziato nella parte motiva della presente sentenza;
b) condanna l , in persona del legale rappresentante al Controparte_1 pagamento delle spese e compensi di causa, liquidati in complessivi € 7.450,00, di cui €
1.250,00 per la fase di studio della controversia, € 1.300,00 per la fase introduttiva, €
2.800,00 per la fase di istruzione-trattazione, € 2.100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.
Giovanni Sicignano, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Torre Annunziata, il 20.5.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 5180/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4