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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1137/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1137/2025 promossa da:
C.F.: , con l'avv. SIMONETTA Parte_1 C.F._1
BENDINELLI
e
ANDREA BERNORI C. F.: , con l'avv. CLAUDIO C.F._2
AUGENTI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 1.4.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui Per_1 al ricorso. Con provvedimento in data 7.4.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, quindi, in data 22.5.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con decreto di accoglimento n. cronol. 4065/2019, emesso in data 06.08.2019 nel procedimento RG 1967/2019 dal Tribunale di Livorno, invariato il resto, come segue:
1. Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio due giorni alla settimana fissati nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 17.30 con pernotto. Tenuto conto che il minore il giovedì pomeriggio ha il rientro a scuola, ed esce dall'Istituto scolastico alle ore 17.00, si precisa, sin da ora, che l'orario potrà subire un minimo di comporto per permettere al ragazzo di posare i libri a casa e prendere quelli necessari per la mattina successiva. Tutto salvo diversi accordi da prendere di comune accordo con la madre con comunicazione da fornire con almeno 3 ( tre ) giorni di anticipo. Si confermano i weekend alterni;
La si impegna ad accompagnare il minore a scuola a Riotorto Parte_1 Per_1 tutti i giorni, anche nei giorni successivi in cui lo stesso è stato presso il padre, avendo la stessa scelto, per sua comodità, la scuola media di Riotorto. Quanto alle vacanze di Natale e Pasqua si stabilisce quanto segue: le festività di Natale e quelle di Pasqua seguiranno il criterio dell'alternanza ed il minore Per_1 potrà trascorrere periodi consecutivi di sette giorni alternando con ciascun genitore in occasione del Natale (alternando 24 dalle ore 17,30 -31 dicembre e 1-7 gennaio) e di tre giorni in occasione della Pasqua;
2. Riduce il mantenimento da parte del Bernori per il figlio ad € Persona_2
250,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagare entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario alla oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e poi documentate, ad eccezione di quelle mediche da effettuarsi in via di urgenza 3. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1137/2025 promossa da:
C.F.: , con l'avv. SIMONETTA Parte_1 C.F._1
BENDINELLI
e
ANDREA BERNORI C. F.: , con l'avv. CLAUDIO C.F._2
AUGENTI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 1.4.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui Per_1 al ricorso. Con provvedimento in data 7.4.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, quindi, in data 22.5.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con decreto di accoglimento n. cronol. 4065/2019, emesso in data 06.08.2019 nel procedimento RG 1967/2019 dal Tribunale di Livorno, invariato il resto, come segue:
1. Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio due giorni alla settimana fissati nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 17.30 con pernotto. Tenuto conto che il minore il giovedì pomeriggio ha il rientro a scuola, ed esce dall'Istituto scolastico alle ore 17.00, si precisa, sin da ora, che l'orario potrà subire un minimo di comporto per permettere al ragazzo di posare i libri a casa e prendere quelli necessari per la mattina successiva. Tutto salvo diversi accordi da prendere di comune accordo con la madre con comunicazione da fornire con almeno 3 ( tre ) giorni di anticipo. Si confermano i weekend alterni;
La si impegna ad accompagnare il minore a scuola a Riotorto Parte_1 Per_1 tutti i giorni, anche nei giorni successivi in cui lo stesso è stato presso il padre, avendo la stessa scelto, per sua comodità, la scuola media di Riotorto. Quanto alle vacanze di Natale e Pasqua si stabilisce quanto segue: le festività di Natale e quelle di Pasqua seguiranno il criterio dell'alternanza ed il minore Per_1 potrà trascorrere periodi consecutivi di sette giorni alternando con ciascun genitore in occasione del Natale (alternando 24 dalle ore 17,30 -31 dicembre e 1-7 gennaio) e di tre giorni in occasione della Pasqua;
2. Riduce il mantenimento da parte del Bernori per il figlio ad € Persona_2
250,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagare entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario alla oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e poi documentate, ad eccezione di quelle mediche da effettuarsi in via di urgenza 3. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra