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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro
così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Stefania Carlucci Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 654/2023 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 con gli avv.ti Fabio Rusconi, Giampaolo Barone appellante
contro
Controparte_1 con gli avv.ti Arturo Maresca, Tiziana La Verghetta appellata avente ad oggetto: appello della sentenza n. 120/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data
10.5.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato mediante lettura la seguente
SENTENZA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
– dipendenti dal 1.01.2017 della società nell'ambito della quale sono
[...] Controparte_1 inquadrati nel Livello Professionale B con la qualifica di tecnici specializzati, figura professionale macchinista, in forza della quale prestano servizio presso l'impianto Mercitalia Stazione di Grosseto – convenivano in giudizio la datrice di lavoro per il mancato riconoscimento, Controparte_1 nella determinazione della retribuzione feriale, di emolumenti correlati al normale svolgimento delle mansioni dei lavoratori, i quali, aggiungendosi alla “paga base”, ne costituivano abitualmente la retribuzione mensile ordinariamente percepita. La retribuzione dei ricorrenti era infatti la risultante, da un lato, di alcuni elementi fissi;
dall'altro, di una serie di voci retributive integrative qualificate in termini di indennità, che, sia pur variabili nel quantum, comparivano con cadenza abituale nelle buste paga dei lavoratori per la stretta connessione alle mansioni da questi svolte nell'espletamento dell'attività lavorativa, assicurandogli quella retribuzione minima costituzionalmente garantita dall'art. 36 Cost.
Di seguito, gli emolumenti rivendicati dai lavoratori:
- voce 0170 - Indennità di Condotta;
- voce 0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
- voce 0964 - Ulteriori Indennità accessorie specifiche della figura;
- voce 0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo
Agente di macchina;
- voce 0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo
Agente di macchina;
- voce 0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo Agente di macchina;
- voce 0968 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo Agente di macchina;
- Voce 0991 - Indennità Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
- Voce 0992 - Indennità Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza.
I rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio venivano regolati dai CCNL di settore che si sono succeduti e, precisamente, dal CCNL Settore Attività Ferroviarie 16/04/2003, dal CCNL della
Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie 20/07/2012, dal CCNL della Mobilità – Area
Contrattuale Attività Ferroviarie 16/12/2016. Per effetto di tale contrattazione, le suddette indennità, pur correlate allo svolgimento delle mansioni svolte dai lavoratori ovvero compensative di fasi di attività lavorativa e costituenti parte integrante della retribuzione, non venivano prese in considerazione da ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai Controparte_1 lavoratori durante il periodo feriale, con conseguente diminuzione di quanto percepito dagli stessi rispetto ai periodi di espletamento della propria attività ed il prodursi di un effetto dissuasivo dal godimento effettivo delle ferie. I lavoratori, richiamando i principi espressi nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea C-
155/201 e C-539/12, nonché una diffusa produzione giurisprudenziale di merito, adivano allora il
Tribunale ordinario di Grosseto affinché, previa declaratoria di nullità degli artt. 25 CCNL Settore
Attività Ferroviarie 16/04/2003, 31 CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie
20/07/2012, e 30 CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie 16/12/2016, nella parte in cui non prevedevano l'inclusione, nella retribuzione feriale, delle indennità oggetto di causa, riconoscesse il diritto dei lavoratori ad una retribuzione feriale nella quale fossero incluse le voci variabili da questi abitualmente percepite per le mansioni svolte, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sulla retribuzione feriale, per un totale di € 10.477,85 per € 10.418,47 per € 9.389,88 per € 7.199,55 per € Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
7.114,05 per , € 6.259,45 per € 9.649,47 per € 7.424,70 per , Pt_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
€ 5.270,65 per € 7.912,33 per e € 8.715,93 per Parte_9 Pt_10 Pt_11
I ricorrenti chiedevano, altresì, disporsi CTU contabile in caso di specifica contestazione delle somme richieste e dei risultati dei conteggi prodotti.
Si costituiva in giudizio che – fornendo una diversa lettura dei principi espressi Controparte_1 dal giudice sovranazionale ed eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale – contestava la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva, pertanto, il rigetto.
Il Tribunale di Grosseto, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Appello di Torino (da ultimo,
n. 78/2023) – ritenendo che la mancata inclusione degli emolumenti rivendicati nella retribuzione feriale dei lavoratori non avesse un'incidenza tale da determinare una rilevante disparità di trattamento economico rispetto a quello riconosciuto agli stessi durante i giorni di servizio, e valutando altresì regolarmente corrisposti, sulla base dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva di settore, gli elementi ordinari della retribuzione connessi alla natura delle mansioni svolte e al disagio derivante dal relativo espletamento – respingeva il ricorso, poiché infondato.
I lavoratori appellavano la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Grosseto.
§§§
Secondo il Collegio, sulla scorta di un ampio e oramai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, più volte pronunciatasi in analoghe cause sulle medesime questioni retributive, l'appello
è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di primo grado per l'omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e della direttiva comunitaria n.
88/2003 relativamente all'interpretazione del CCNL della mobilità area contrattuale attività ferroviarie, nel capo di sentenza che ritiene relativo l'impatto dell'intervento della fonte europea nel sistema normativo nazionale, e rimette pertanto alla sola contrattazione collettiva l'individuazione delle voci da includere o escludere nella determinazione della retribuzione feriale.
Il rinvio in bianco alla contrattazione collettiva – afferma parte appellante – non può essere condivisibile, poiché non può che tradursi nella sostanziale sottrazione, da parte del giudice, alla verifica della conformità della normativa contrattuale rispetto ai principi stabiliti dalla direttiva comunitaria 88/2003 in materia di retribuzione feriale.
Secondo il Collegio, il primo motivo di appello è fondato. La questione oggetto di controversia si colloca, infatti, fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art. 1), in forza delle quali qualsivoglia trattamento tale da indurre i dipendenti alla rinuncia delle ferie si pone in contrasto con gli obiettivi sottesi alla normativa euro-unitaria, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche nell'ottica di un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13/1/2022, C-514/20, DS
c. . Per_1
Quella relativa alle ferie è materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione su quello dell'ordinamento interno, con il conseguente obbligo, per il giudice nazionale, di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non solo sono dei precedenti giurisprudenziali, ma hanno valore normativo.
In questo senso, si richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano “ex novo” norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n.
13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini, sono da ritenersi infondate le considerazioni svolte dal giudice di prime cure relativamente alla scarsa incidenza dell'intervento normativo euro-unitario sull'ordinamento nazionale italiano nonché all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva che ne deriverebbe;
la competenza dell'Unione non può negarsi, e la contrattazione collettiva non può in alcun modo discostarsi dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
Con il secondo motivo, l'appello lamenta l'errore nella ricostruzione dei fatti oggetto di causa, derivante dal “malgoverno delle risultanze istruttorie”, e impugna il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ritiene dimostrato il pagamento della voce “indennità di utilizzazione professionale” nelle giornate di ferie, avendo la contrattazione collettiva determinato la soppressione della cosiddetta IUP fissa e l'assorbimento della stessa nel salario di produttività, corrisposto anche nel periodo di esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie. Tuttavia, la difesa dei lavoratori sottolinea l'inesistenza, nelle buste paga, di alcuna voce IUP nei giorni di ferie;
nell'esempio riportato nelle note autorizzate del 17.04.2023, alla voce n. 0792 (IUP assenze) viene corrisposta un'indennità di utilizzazione professionale, ma per i giorni di assenza per malattia, e non per godimento delle ferie.
Oggetto di discussione è la parte variabile di detta indennità, percepita in alternativa alla IUP giornaliera e di importo variabile in relazione alla durata della prestazione e al tipo di servizio svolto.
Secondo il Collegio il presente motivo deve ritenersi fondato;
ne consegue che detta voce – limitatamente alla parte variabile della stessa – debba considerarsi indebitamente omessa dal conteggio della retribuzione corrisposta ai lavoratori per il periodo delle ferie, e debba pertanto essere loro riconosciuta.
Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado è impugnata per l'omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e della direttiva comunitaria n.
88/2003 relativamente all'interpretazione del CCNL della mobilità area contrattuale attività ferroviarie, nel punto in cui erroneamente attribuisce alla voce “compenso per assenza dalla residenza” natura indennitaria, con la conseguente esclusione della stessa dal novero delle voci che devono essere percepite dal lavoratore nei giorni di ferie.
La difesa degli appellanti rinvia, sul punto, alle argomentazioni svolte in fattispecie analoga dalla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 221/2023 del 09.03.2023 (R.G. 2284/2021, est. dr. Gualano, doc. 9), che di seguito si riportano:
“Tale indennità [Indennità di assenza dalla residenza], espressamente circoscritta al solo personale mobile (art. 77, punti 2.1 doc. 10.pdf), è riferita al fatto che il suddetto personale (macchinisti e capitreno) svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede
(senza quindi avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di “assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. D del CCNL (doc. 11) ed è corrisposta in ragione delle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio.
In questo senso, tale istituto si differenzia dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del medesimo art. 77 (doc. 12.pdf), la quale è erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al
“personale mobile”, qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro.
L'indennità in esame presenta tutte le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza sopra richiamata per essere inclusa tra le voci che vengono a comporre la retribuzione nel periodo feriale, dal momento che:
- è oggettivamente correlata con le mansioni e con lo status di PO TR (che costringono il lavoratore ad essere costantemente lontano dalla propria sede) e lungi dal fronteggiare una modalità temporanea del servizio mira a compensare un disagio (essere in costante movimento e non avere un luogo fisso di lavoro) intrinsecamente connesso allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile;
- ha natura retributiva, in quanto correlata alla durata della prestazione svolta fuori dalla sede di servizio e del tutto svincolata da qualsiasi funzione di rimborso spese occasionali ed accessorie (le eventuali spese per pasti sono rimborsate a parte vd. art. 48 CCNL ( doc. 13.pdf) e non è in contestazione che le spese per i pernottamenti fuori sede sono a carico della resistente sulla base di apposite convenzioni con strutture ricettive).”
Secondo il Collegio, il presente motivo è fondato. Con riferimento all'indennità di assenza dalla residenza (IAR), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai univoca e consolidata nell'affermarne espressamente l'inclusione nella retribuzione feriale. Si richiama, al riguardo, Cass.
13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce rivendicata sia in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, così motiva:
“L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TRrd (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di PO TR o PO Servizio TR, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (in tal senso, anche Cass. 6282/2025, Cass. 13972/2024, Cass. 14089/2024).
Alla luce dei principi richiamati e delle argomentazioni svolte, stante la natura retributiva dell'emolumento in parola, il Collegio ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata in punto di an
e che, pertanto, la sentenza del Tribunale di Grosseto debba essere riformata. Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il Tribunale omesso di prendere in considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione feriale, tutte le altre voci variabili rivendicate dai lavoratori.
Secondo il Collegio, il presente motivo è fondato e, di conseguenza, devono ritenersi da includere nella retribuzione feriale percepita dai lavoratori le voci indennitarie oggetto della pretesa, in ragione della loro intrinsecità alle mansioni ordinarie dai medesimi svolte e alla particolare modalità di attuazione delle medesime. Deve considerarsi, inoltre, come non possa dirsi rilevante la circostanza per la quale un'indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione: a ben guardare, l'intera retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa.
Con l'ultimo motivo, l'appello censura l'omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e della direttiva comunitaria n. 88/2003, relativamente all'interpretazione del CCNL della mobilità area contrattuale attività ferroviarie, nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene che la scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità sulla retribuzione per i giorni di ferie, rispetto a quanto abitualmente percepito negli ordinari giorni di servizio, sia sintomatica dell'impossibilità del prodursi di ogni effetto dissuasivo, prendendo fra l'altro in Part considerazione – erroneamente – la sola e l'indennità di assenza dalla residenza. La difesa dei ricorrenti sottolinea, al riguardo, come il Tribunale di Grosseto sia pervenuto alla conclusione che non vi sarebbe nel caso di specie un effetto dissuasivo, “spendendo appena due righe (le ultime del paragrafo 9) e ricavandola da due circostanze: sarebbero state considerate due “macro voci” Part (indennità di assenza dalla residenza e ); le voci sarebbero parametrate su un arco temporale di circa 15 anni.” Una siffatta motivazione, secondo parte appellante perplessa ed obiettivamente incomprensibile, si tradurrebbe di fatto in una mancanza di motivazione tale da determinare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Sul punto, si richiama la sentenza, citata dalla difesa dei ricorrenti, del Tribunale di Firenze, Sezione
Lavoro, n. 221/202, secondo cui - come precisato dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) - ciò che rileva non è la produzione in concreto dell'effetto dissuasivo della fruizione delle ferie, bensì “l'effetto anche solo potenzialmente dissuasivo”. Come si legge nella richiamata pronuncia, infatti, “Quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali […] è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (così, Cass.,
20216/2022, punto 21 della motivazione)”. Secondo il Collegio, sono dunque infondati gli argomenti della memoria di costituzione relativi all'impossibilità della produzione di un effetto dissuasivo. Neppure appare decisivo, al riguardo, il rilievo – contenuto nella difesa di parte resistente – che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare, al riguardo, che il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori,
l'effettività del principio.
Alla luce delle suddette argomentazioni, anche il presente motivo deve essere accolto.
Nelle conclusioni di la datrice di lavoro chiede il rigetto dell'appello e, in Controparte_1 subordine, la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, con limitazione del diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, “alle sole quattro settimane di calendario
'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni Part lavorativi, e decurtando la ad importo fisso (euro 12,80 per ogni giornata di ferie) che CP_1 ha pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto
[...] dovuto ai ricorrenti”.
Quanto ai criteri di calcolo della retribuzione feriale, secondo dunque, al Controparte_1 lavoratore spetterebbe, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a 20 giorni lavorativi. È dunque evidente, per la appellata, come le 4 settimane di calendario coincidano con 20 giorni lavorativi e come, pertanto, le giornate di ferie fruite dal ricorrente ed eccedenti tale misura non possano divenire oggetto di nessun ricalcolo.
Sul punto questa Corte, alla stregua della normativa euro-unitaria che prevede quattro settimane di ferie
“garantite”, precisa che il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice). Si richiama a tal proposito la motivazione della sentenza n. 629/2024 di questa Corte (rel.
Dott.ssa Santoni Rugiu):
“[…] Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive
(ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto).
Secondo il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi CP_2 che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane). È vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario.
Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie.
Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28.
Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”
- l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di
24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3
- l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).” Per quanto riguarda, inoltre, la voce IUP (indennità di utilizzazione professionale) – in forza del contratto collettivo corrisposta nei giorni di ferie secondo un importo fisso giornaliero (€ 12,80 per macchinisti;
€ 4,50 per capitreno) – il credito dei lavoratori deve essere riconosciuto limitatamente alla parte variabile (la sola esclusa dalla retribuzione feriale). La parte fissa, se inclusa nella domanda, deve essere invece decurtata.
La Corte, con ordinanza del 12.11.2024, ha chiesto ai ricorrenti chiarimenti sui conteggi e comunque una riformulazione degli stessi con computo della sola IUP variabile (e non anche della IUP fissa), calcolo delle differenze con riferimento ai giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno entro il limite massimo di 24 giorni, calcolo delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire dal 18.7.2007. In base ai conteggi riformulati, che si recepiscono per la determinazione del quantum della condanna, il credito per differenze retributive è stato così ricalcolato:
- per € 6.994,14, oltre € 518,08 per incidenza t.f.r. (complessivi € 7.512,22); Pt_1
- per € 5.920,62, oltre € 438,56 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.359,18); Pt_4
- per € 4.729,71, oltre € 350,35 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.080,06); Parte_6
- per € 5.538,02, oltre € 410,22 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.948,24); Parte_8
- per € 5.123,27, oltre € 379,50 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.502,77); Parte_9
- per € 4.729,71, oltre € 350,35 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.080,06); Pt_5
- per € 5.685,82, oltre € 421,17 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.106,99); Pt_10
- per € 5.107,20, oltre € 378,31 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.485,51); Pt_11
- per € 5.764,47, oltre € 427,00 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.191,47); Pt_2
- per € 6.227,84, oltre € 461,32 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.689,16); Pt_7
- per € 6.317,67, oltre € 467,98 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.785,64). Pt_3
A correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, si specifica, con riferimento alla posizione dell'appellante che il credito dovutogli per differenze retributive è pari a € 5.764,47, Parte_2
(oltre € 427,00 per incidenza t.f.r., per complessivi € 6.191,47), e non € 6.191,47, come erroneamente indicato nel dispositivo.
Quanto, infine, alla questione della prescrizione sollevata da si sottolinea come, Controparte_1 in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la
Cassazione sia ormai costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dello stesso rapporto. Così come regolato dalla L. n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato manca di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, quindi non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. E allora, per tutti quei diritti che non siano prescritti al luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione. Il principio
è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con le due rilevanti modifiche in tema di licenziamento poiché, in ragione di tali riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970, e poi dal D.lgs.
n. 23/15, e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale novità deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso. (da Cass. n. 26246/2022. Si tratta di principi confermati in numerose conformi successive;
tra le molte, Cass. n. 13932/2024 n. 2674/2024, n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Sulla base di questi principi, la prescrizione dei crediti dei lavoratori opera solo a partire dal
18/07/2007.
In conclusione, l'appello va accolto e va condannata al pagamento a favore dei Controparte_1 lavoratori dei seguenti importi per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge: per € 6.994,14; per € 5.920,62; per € 4.729,71; per € 5.538,02; per Pt_1 Pt_4 Parte_6 Parte_8
€ 5.123,27; per € 4.729,71; per € 5.685,82; per € 5.107,20; per Parte_9 Pt_5 Pt_10 Pt_11 Pt_2
€ 5.764,47; per € 6.227,84; per € 6.317,67. Pt_7 Pt_3
Va inoltre dichiarato il diritto degli appellanti all'accantonamento dei seguenti importi a titolo di TFR, oltre rivalutazione ai sensi della legge 297/1982: per € 518,08; per € 438,56; per Pt_1 Pt_4
€ 350,35; per € 410,22; per € 379,50; per € 350,35; per Parte_6 Parte_8 Parte_9 Pt_5 Pt_10
€ 421,17; per € 378,31; per € 427,00; per € 461,32; per € 467,98. Pt_11 Pt_2 Pt_7 Pt_3
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Secondo la regola della soccombenza, le spese vanno poste a carico di e si Controparte_1 liquidano secondo le tariffe dello scaglione di valore della causa, secondo parametri minimi in ragione della ormai consolidata giurisprudenza sulle più rilevanti questioni oggetto dell'appello.
Ai lavoratori spetta anche il rimborso delle spese delle consulenze contabili, che la Corte liquida complessivamente in € 2.750,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, condanna al pagamento delle seguenti somme in Controparte_1 favore degli appellanti, per i titoli dedotti in motivazione e considerato il limite massimo di 24 giorni di ferie:
, € 6.994,14 Parte_1 6.191,47 Parte_2
€ 6.317,67 Parte_3
€ 5.920,62 Parte_4
, € 4.729,71, Parte_5
€ 4.729,71 Parte_6
6.227,84 Parte_7
, € 5.538,02, Parte_8
€ 5.123,27, Parte_9
, € 5.685,82, Parte_10
€ 5.107,20, Parte_11 per tutti, oltre interessi e rivalutazione
- dichiara il diritto degli appellanti all'accantonamento degli importi a titolo di tfr, così determinati:
, € 518,08 Parte_1
€ 427,00 Parte_2
€ 467,98 Parte_3
€ 438,56 Parte_4
, € 350,35 Parte_5
€ 350,35 Parte_6
€ 461,32 Parte_7
, € 410,22 Parte_8
€ 379,50 Parte_9
, € 421,17 Parte_10
€ 378,31 Parte_11
- condanna al pagamento nei confronti degli appellanti delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio che liquida in € 3.773,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 2.609,04, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
- condanna al pagamento delle spese di consulenza di parte per complessivi € Controparte_1
2.750,00.
Firenze, 10 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro
così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Stefania Carlucci Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 654/2023 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 con gli avv.ti Fabio Rusconi, Giampaolo Barone appellante
contro
Controparte_1 con gli avv.ti Arturo Maresca, Tiziana La Verghetta appellata avente ad oggetto: appello della sentenza n. 120/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data
10.5.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato mediante lettura la seguente
SENTENZA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
– dipendenti dal 1.01.2017 della società nell'ambito della quale sono
[...] Controparte_1 inquadrati nel Livello Professionale B con la qualifica di tecnici specializzati, figura professionale macchinista, in forza della quale prestano servizio presso l'impianto Mercitalia Stazione di Grosseto – convenivano in giudizio la datrice di lavoro per il mancato riconoscimento, Controparte_1 nella determinazione della retribuzione feriale, di emolumenti correlati al normale svolgimento delle mansioni dei lavoratori, i quali, aggiungendosi alla “paga base”, ne costituivano abitualmente la retribuzione mensile ordinariamente percepita. La retribuzione dei ricorrenti era infatti la risultante, da un lato, di alcuni elementi fissi;
dall'altro, di una serie di voci retributive integrative qualificate in termini di indennità, che, sia pur variabili nel quantum, comparivano con cadenza abituale nelle buste paga dei lavoratori per la stretta connessione alle mansioni da questi svolte nell'espletamento dell'attività lavorativa, assicurandogli quella retribuzione minima costituzionalmente garantita dall'art. 36 Cost.
Di seguito, gli emolumenti rivendicati dai lavoratori:
- voce 0170 - Indennità di Condotta;
- voce 0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
- voce 0964 - Ulteriori Indennità accessorie specifiche della figura;
- voce 0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo
Agente di macchina;
- voce 0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo
Agente di macchina;
- voce 0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo Agente di macchina;
- voce 0968 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo Agente di macchina;
- Voce 0991 - Indennità Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
- Voce 0992 - Indennità Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza.
I rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio venivano regolati dai CCNL di settore che si sono succeduti e, precisamente, dal CCNL Settore Attività Ferroviarie 16/04/2003, dal CCNL della
Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie 20/07/2012, dal CCNL della Mobilità – Area
Contrattuale Attività Ferroviarie 16/12/2016. Per effetto di tale contrattazione, le suddette indennità, pur correlate allo svolgimento delle mansioni svolte dai lavoratori ovvero compensative di fasi di attività lavorativa e costituenti parte integrante della retribuzione, non venivano prese in considerazione da ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai Controparte_1 lavoratori durante il periodo feriale, con conseguente diminuzione di quanto percepito dagli stessi rispetto ai periodi di espletamento della propria attività ed il prodursi di un effetto dissuasivo dal godimento effettivo delle ferie. I lavoratori, richiamando i principi espressi nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea C-
155/201 e C-539/12, nonché una diffusa produzione giurisprudenziale di merito, adivano allora il
Tribunale ordinario di Grosseto affinché, previa declaratoria di nullità degli artt. 25 CCNL Settore
Attività Ferroviarie 16/04/2003, 31 CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie
20/07/2012, e 30 CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie 16/12/2016, nella parte in cui non prevedevano l'inclusione, nella retribuzione feriale, delle indennità oggetto di causa, riconoscesse il diritto dei lavoratori ad una retribuzione feriale nella quale fossero incluse le voci variabili da questi abitualmente percepite per le mansioni svolte, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sulla retribuzione feriale, per un totale di € 10.477,85 per € 10.418,47 per € 9.389,88 per € 7.199,55 per € Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
7.114,05 per , € 6.259,45 per € 9.649,47 per € 7.424,70 per , Pt_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
€ 5.270,65 per € 7.912,33 per e € 8.715,93 per Parte_9 Pt_10 Pt_11
I ricorrenti chiedevano, altresì, disporsi CTU contabile in caso di specifica contestazione delle somme richieste e dei risultati dei conteggi prodotti.
Si costituiva in giudizio che – fornendo una diversa lettura dei principi espressi Controparte_1 dal giudice sovranazionale ed eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale – contestava la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva, pertanto, il rigetto.
Il Tribunale di Grosseto, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Appello di Torino (da ultimo,
n. 78/2023) – ritenendo che la mancata inclusione degli emolumenti rivendicati nella retribuzione feriale dei lavoratori non avesse un'incidenza tale da determinare una rilevante disparità di trattamento economico rispetto a quello riconosciuto agli stessi durante i giorni di servizio, e valutando altresì regolarmente corrisposti, sulla base dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva di settore, gli elementi ordinari della retribuzione connessi alla natura delle mansioni svolte e al disagio derivante dal relativo espletamento – respingeva il ricorso, poiché infondato.
I lavoratori appellavano la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Grosseto.
§§§
Secondo il Collegio, sulla scorta di un ampio e oramai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, più volte pronunciatasi in analoghe cause sulle medesime questioni retributive, l'appello
è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di primo grado per l'omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e della direttiva comunitaria n.
88/2003 relativamente all'interpretazione del CCNL della mobilità area contrattuale attività ferroviarie, nel capo di sentenza che ritiene relativo l'impatto dell'intervento della fonte europea nel sistema normativo nazionale, e rimette pertanto alla sola contrattazione collettiva l'individuazione delle voci da includere o escludere nella determinazione della retribuzione feriale.
Il rinvio in bianco alla contrattazione collettiva – afferma parte appellante – non può essere condivisibile, poiché non può che tradursi nella sostanziale sottrazione, da parte del giudice, alla verifica della conformità della normativa contrattuale rispetto ai principi stabiliti dalla direttiva comunitaria 88/2003 in materia di retribuzione feriale.
Secondo il Collegio, il primo motivo di appello è fondato. La questione oggetto di controversia si colloca, infatti, fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art. 1), in forza delle quali qualsivoglia trattamento tale da indurre i dipendenti alla rinuncia delle ferie si pone in contrasto con gli obiettivi sottesi alla normativa euro-unitaria, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche nell'ottica di un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13/1/2022, C-514/20, DS
c. . Per_1
Quella relativa alle ferie è materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione su quello dell'ordinamento interno, con il conseguente obbligo, per il giudice nazionale, di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non solo sono dei precedenti giurisprudenziali, ma hanno valore normativo.
In questo senso, si richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano “ex novo” norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n.
13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini, sono da ritenersi infondate le considerazioni svolte dal giudice di prime cure relativamente alla scarsa incidenza dell'intervento normativo euro-unitario sull'ordinamento nazionale italiano nonché all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva che ne deriverebbe;
la competenza dell'Unione non può negarsi, e la contrattazione collettiva non può in alcun modo discostarsi dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
Con il secondo motivo, l'appello lamenta l'errore nella ricostruzione dei fatti oggetto di causa, derivante dal “malgoverno delle risultanze istruttorie”, e impugna il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ritiene dimostrato il pagamento della voce “indennità di utilizzazione professionale” nelle giornate di ferie, avendo la contrattazione collettiva determinato la soppressione della cosiddetta IUP fissa e l'assorbimento della stessa nel salario di produttività, corrisposto anche nel periodo di esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie. Tuttavia, la difesa dei lavoratori sottolinea l'inesistenza, nelle buste paga, di alcuna voce IUP nei giorni di ferie;
nell'esempio riportato nelle note autorizzate del 17.04.2023, alla voce n. 0792 (IUP assenze) viene corrisposta un'indennità di utilizzazione professionale, ma per i giorni di assenza per malattia, e non per godimento delle ferie.
Oggetto di discussione è la parte variabile di detta indennità, percepita in alternativa alla IUP giornaliera e di importo variabile in relazione alla durata della prestazione e al tipo di servizio svolto.
Secondo il Collegio il presente motivo deve ritenersi fondato;
ne consegue che detta voce – limitatamente alla parte variabile della stessa – debba considerarsi indebitamente omessa dal conteggio della retribuzione corrisposta ai lavoratori per il periodo delle ferie, e debba pertanto essere loro riconosciuta.
Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado è impugnata per l'omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e della direttiva comunitaria n.
88/2003 relativamente all'interpretazione del CCNL della mobilità area contrattuale attività ferroviarie, nel punto in cui erroneamente attribuisce alla voce “compenso per assenza dalla residenza” natura indennitaria, con la conseguente esclusione della stessa dal novero delle voci che devono essere percepite dal lavoratore nei giorni di ferie.
La difesa degli appellanti rinvia, sul punto, alle argomentazioni svolte in fattispecie analoga dalla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 221/2023 del 09.03.2023 (R.G. 2284/2021, est. dr. Gualano, doc. 9), che di seguito si riportano:
“Tale indennità [Indennità di assenza dalla residenza], espressamente circoscritta al solo personale mobile (art. 77, punti 2.1 doc. 10.pdf), è riferita al fatto che il suddetto personale (macchinisti e capitreno) svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede
(senza quindi avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di “assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. D del CCNL (doc. 11) ed è corrisposta in ragione delle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio.
In questo senso, tale istituto si differenzia dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del medesimo art. 77 (doc. 12.pdf), la quale è erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al
“personale mobile”, qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro.
L'indennità in esame presenta tutte le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza sopra richiamata per essere inclusa tra le voci che vengono a comporre la retribuzione nel periodo feriale, dal momento che:
- è oggettivamente correlata con le mansioni e con lo status di PO TR (che costringono il lavoratore ad essere costantemente lontano dalla propria sede) e lungi dal fronteggiare una modalità temporanea del servizio mira a compensare un disagio (essere in costante movimento e non avere un luogo fisso di lavoro) intrinsecamente connesso allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile;
- ha natura retributiva, in quanto correlata alla durata della prestazione svolta fuori dalla sede di servizio e del tutto svincolata da qualsiasi funzione di rimborso spese occasionali ed accessorie (le eventuali spese per pasti sono rimborsate a parte vd. art. 48 CCNL ( doc. 13.pdf) e non è in contestazione che le spese per i pernottamenti fuori sede sono a carico della resistente sulla base di apposite convenzioni con strutture ricettive).”
Secondo il Collegio, il presente motivo è fondato. Con riferimento all'indennità di assenza dalla residenza (IAR), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai univoca e consolidata nell'affermarne espressamente l'inclusione nella retribuzione feriale. Si richiama, al riguardo, Cass.
13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce rivendicata sia in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, così motiva:
“L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TRrd (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di PO TR o PO Servizio TR, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (in tal senso, anche Cass. 6282/2025, Cass. 13972/2024, Cass. 14089/2024).
Alla luce dei principi richiamati e delle argomentazioni svolte, stante la natura retributiva dell'emolumento in parola, il Collegio ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata in punto di an
e che, pertanto, la sentenza del Tribunale di Grosseto debba essere riformata. Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il Tribunale omesso di prendere in considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione feriale, tutte le altre voci variabili rivendicate dai lavoratori.
Secondo il Collegio, il presente motivo è fondato e, di conseguenza, devono ritenersi da includere nella retribuzione feriale percepita dai lavoratori le voci indennitarie oggetto della pretesa, in ragione della loro intrinsecità alle mansioni ordinarie dai medesimi svolte e alla particolare modalità di attuazione delle medesime. Deve considerarsi, inoltre, come non possa dirsi rilevante la circostanza per la quale un'indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione: a ben guardare, l'intera retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa.
Con l'ultimo motivo, l'appello censura l'omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e della direttiva comunitaria n. 88/2003, relativamente all'interpretazione del CCNL della mobilità area contrattuale attività ferroviarie, nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene che la scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità sulla retribuzione per i giorni di ferie, rispetto a quanto abitualmente percepito negli ordinari giorni di servizio, sia sintomatica dell'impossibilità del prodursi di ogni effetto dissuasivo, prendendo fra l'altro in Part considerazione – erroneamente – la sola e l'indennità di assenza dalla residenza. La difesa dei ricorrenti sottolinea, al riguardo, come il Tribunale di Grosseto sia pervenuto alla conclusione che non vi sarebbe nel caso di specie un effetto dissuasivo, “spendendo appena due righe (le ultime del paragrafo 9) e ricavandola da due circostanze: sarebbero state considerate due “macro voci” Part (indennità di assenza dalla residenza e ); le voci sarebbero parametrate su un arco temporale di circa 15 anni.” Una siffatta motivazione, secondo parte appellante perplessa ed obiettivamente incomprensibile, si tradurrebbe di fatto in una mancanza di motivazione tale da determinare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Sul punto, si richiama la sentenza, citata dalla difesa dei ricorrenti, del Tribunale di Firenze, Sezione
Lavoro, n. 221/202, secondo cui - come precisato dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) - ciò che rileva non è la produzione in concreto dell'effetto dissuasivo della fruizione delle ferie, bensì “l'effetto anche solo potenzialmente dissuasivo”. Come si legge nella richiamata pronuncia, infatti, “Quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali […] è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (così, Cass.,
20216/2022, punto 21 della motivazione)”. Secondo il Collegio, sono dunque infondati gli argomenti della memoria di costituzione relativi all'impossibilità della produzione di un effetto dissuasivo. Neppure appare decisivo, al riguardo, il rilievo – contenuto nella difesa di parte resistente – che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare, al riguardo, che il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori,
l'effettività del principio.
Alla luce delle suddette argomentazioni, anche il presente motivo deve essere accolto.
Nelle conclusioni di la datrice di lavoro chiede il rigetto dell'appello e, in Controparte_1 subordine, la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, con limitazione del diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, “alle sole quattro settimane di calendario
'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni Part lavorativi, e decurtando la ad importo fisso (euro 12,80 per ogni giornata di ferie) che CP_1 ha pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto
[...] dovuto ai ricorrenti”.
Quanto ai criteri di calcolo della retribuzione feriale, secondo dunque, al Controparte_1 lavoratore spetterebbe, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a 20 giorni lavorativi. È dunque evidente, per la appellata, come le 4 settimane di calendario coincidano con 20 giorni lavorativi e come, pertanto, le giornate di ferie fruite dal ricorrente ed eccedenti tale misura non possano divenire oggetto di nessun ricalcolo.
Sul punto questa Corte, alla stregua della normativa euro-unitaria che prevede quattro settimane di ferie
“garantite”, precisa che il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice). Si richiama a tal proposito la motivazione della sentenza n. 629/2024 di questa Corte (rel.
Dott.ssa Santoni Rugiu):
“[…] Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive
(ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto).
Secondo il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi CP_2 che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane). È vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario.
Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie.
Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28.
Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”
- l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di
24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3
- l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).” Per quanto riguarda, inoltre, la voce IUP (indennità di utilizzazione professionale) – in forza del contratto collettivo corrisposta nei giorni di ferie secondo un importo fisso giornaliero (€ 12,80 per macchinisti;
€ 4,50 per capitreno) – il credito dei lavoratori deve essere riconosciuto limitatamente alla parte variabile (la sola esclusa dalla retribuzione feriale). La parte fissa, se inclusa nella domanda, deve essere invece decurtata.
La Corte, con ordinanza del 12.11.2024, ha chiesto ai ricorrenti chiarimenti sui conteggi e comunque una riformulazione degli stessi con computo della sola IUP variabile (e non anche della IUP fissa), calcolo delle differenze con riferimento ai giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno entro il limite massimo di 24 giorni, calcolo delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire dal 18.7.2007. In base ai conteggi riformulati, che si recepiscono per la determinazione del quantum della condanna, il credito per differenze retributive è stato così ricalcolato:
- per € 6.994,14, oltre € 518,08 per incidenza t.f.r. (complessivi € 7.512,22); Pt_1
- per € 5.920,62, oltre € 438,56 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.359,18); Pt_4
- per € 4.729,71, oltre € 350,35 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.080,06); Parte_6
- per € 5.538,02, oltre € 410,22 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.948,24); Parte_8
- per € 5.123,27, oltre € 379,50 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.502,77); Parte_9
- per € 4.729,71, oltre € 350,35 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.080,06); Pt_5
- per € 5.685,82, oltre € 421,17 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.106,99); Pt_10
- per € 5.107,20, oltre € 378,31 per incidenza t.f.r. (complessivi € 5.485,51); Pt_11
- per € 5.764,47, oltre € 427,00 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.191,47); Pt_2
- per € 6.227,84, oltre € 461,32 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.689,16); Pt_7
- per € 6.317,67, oltre € 467,98 per incidenza t.f.r. (complessivi € 6.785,64). Pt_3
A correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, si specifica, con riferimento alla posizione dell'appellante che il credito dovutogli per differenze retributive è pari a € 5.764,47, Parte_2
(oltre € 427,00 per incidenza t.f.r., per complessivi € 6.191,47), e non € 6.191,47, come erroneamente indicato nel dispositivo.
Quanto, infine, alla questione della prescrizione sollevata da si sottolinea come, Controparte_1 in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la
Cassazione sia ormai costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dello stesso rapporto. Così come regolato dalla L. n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato manca di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, quindi non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. E allora, per tutti quei diritti che non siano prescritti al luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione. Il principio
è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con le due rilevanti modifiche in tema di licenziamento poiché, in ragione di tali riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970, e poi dal D.lgs.
n. 23/15, e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale novità deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso. (da Cass. n. 26246/2022. Si tratta di principi confermati in numerose conformi successive;
tra le molte, Cass. n. 13932/2024 n. 2674/2024, n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Sulla base di questi principi, la prescrizione dei crediti dei lavoratori opera solo a partire dal
18/07/2007.
In conclusione, l'appello va accolto e va condannata al pagamento a favore dei Controparte_1 lavoratori dei seguenti importi per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge: per € 6.994,14; per € 5.920,62; per € 4.729,71; per € 5.538,02; per Pt_1 Pt_4 Parte_6 Parte_8
€ 5.123,27; per € 4.729,71; per € 5.685,82; per € 5.107,20; per Parte_9 Pt_5 Pt_10 Pt_11 Pt_2
€ 5.764,47; per € 6.227,84; per € 6.317,67. Pt_7 Pt_3
Va inoltre dichiarato il diritto degli appellanti all'accantonamento dei seguenti importi a titolo di TFR, oltre rivalutazione ai sensi della legge 297/1982: per € 518,08; per € 438,56; per Pt_1 Pt_4
€ 350,35; per € 410,22; per € 379,50; per € 350,35; per Parte_6 Parte_8 Parte_9 Pt_5 Pt_10
€ 421,17; per € 378,31; per € 427,00; per € 461,32; per € 467,98. Pt_11 Pt_2 Pt_7 Pt_3
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Secondo la regola della soccombenza, le spese vanno poste a carico di e si Controparte_1 liquidano secondo le tariffe dello scaglione di valore della causa, secondo parametri minimi in ragione della ormai consolidata giurisprudenza sulle più rilevanti questioni oggetto dell'appello.
Ai lavoratori spetta anche il rimborso delle spese delle consulenze contabili, che la Corte liquida complessivamente in € 2.750,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, condanna al pagamento delle seguenti somme in Controparte_1 favore degli appellanti, per i titoli dedotti in motivazione e considerato il limite massimo di 24 giorni di ferie:
, € 6.994,14 Parte_1 6.191,47 Parte_2
€ 6.317,67 Parte_3
€ 5.920,62 Parte_4
, € 4.729,71, Parte_5
€ 4.729,71 Parte_6
6.227,84 Parte_7
, € 5.538,02, Parte_8
€ 5.123,27, Parte_9
, € 5.685,82, Parte_10
€ 5.107,20, Parte_11 per tutti, oltre interessi e rivalutazione
- dichiara il diritto degli appellanti all'accantonamento degli importi a titolo di tfr, così determinati:
, € 518,08 Parte_1
€ 427,00 Parte_2
€ 467,98 Parte_3
€ 438,56 Parte_4
, € 350,35 Parte_5
€ 350,35 Parte_6
€ 461,32 Parte_7
, € 410,22 Parte_8
€ 379,50 Parte_9
, € 421,17 Parte_10
€ 378,31 Parte_11
- condanna al pagamento nei confronti degli appellanti delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio che liquida in € 3.773,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 2.609,04, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
- condanna al pagamento delle spese di consulenza di parte per complessivi € Controparte_1
2.750,00.
Firenze, 10 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait