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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14793 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. LA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28652 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
c.f. Parte_1
e p. I.v.a. , con sede in Roma, alla Via Mario Carucci n. 131, quale P.IVA_1 P.IVA_2
mandataria con rappresentanza di con sede in Roma, Via Lucrezia Controparte_1
Romana n. 41/47, codice fiscale , partita I.v.a. , per procura conferita il P.IVA_3 P.IVA_2
22.1.2014 con atto autenticato nella firma dal notaio Dott. (repertorio n. 32218, Persona_1
raccolta n. 15488), che agisce in persona del procuratore speciale Dott. , i cui Controparte_2 poteri sono stati conferiti con procura rilasciata dal presidente del consiglio d'amministrazione Prof.
, con atto autenticato nella firma dal medesimo notaio il 27.5.2015 (repertorio n. Parte_2
35644, raccolta n. 16687), a sua volta abilitato e dotato degli opportuni poteri secondo lo statuto sociale e alla delibera del consiglio d'amministrazione della società in data 6.5.2015
(Avvocati Francesco Borza e Fabio Borza) ATTRICE
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_3 C.F._1
(Avv. AN Ruggiero) CONVENUTO
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4 C.F._2
(Avv. ST SE) CONVENUTA
E
nato a [...] il [...], c.f. CP_5 C.F._3
(Avv. Antonio Fusco) CONVENUTO
E
nata a [...] il [...], Controparte_6 CodiceFiscale_4
(Avv.LU Di MA) CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. 2
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.6.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per conclusioni non precisate Parte_1
Per Giudice: CP_3
“A. Accertare e dichiarare per i motivi indicati, l'inesistenza dei presupposti della domanda Parte revocatoria azionata ex art. 2901 c.c. promossa dalla Controparte_7
, quale mandataria con rappresentanza della nei
[...] Controparte_1
confronti dei convenuti e, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c., perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
B. Rigettare le domande subordinate di risarcimento formulate dai convenuti e CP_8 CP_4
C. Con condanna della parte Ricorrente alla refusione delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione in favore del difensore costituito ed antistatario.
In via istruttoria insiste per il rigetto della CTU estimativa richiesta dalla parte attrice per le motivazioni esposte con le note ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e ove ritenuto opportuno e non ultroneo, chiede di disporre l'ordine di esibizione di ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca
MPS, nei termini indicati nelle note II termine.”
Per Controparte_4
“A. Accertare e dichiarare per i motivi indicati, l'inesistenza dei presupposti della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dalla Parte_1 Controparte_7
, quale mandataria con rappresentanza della nei confronti
[...] Controparte_1
dei resistenti, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. relativa alla compravendita del 14.05.2019 a rogito del Notaio dott. recante, Rep.n.20034, Persona_2
Racc. n. 10260, trascritto a Napoli il 10.06.2019 ai nn. 16239/12360 perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
B. in via subordinata rispetto alle conclusioni di cui alla lettera A), per il caso di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiararsi tenuto il IG. Giudice a risarcire la IG.ra CP_3 [...]
per i danni subiti e le eventuali somme a qualsiasi titolo che quest'ultimo fosse tenuto a Parte_3
corrispondere alla ricorrente, per effetto della proposta azione revocatoria;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione al difensore antistatario;
D. Condannare la parte attrice a corrispondere alla IG.ra un congruo risarcimento ex art. CP_4
96 c.p.c., stante la temerarietà della lite incardinata;
In via istruttoria, si chiede il rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice”. 3
Per : Controparte_6
“Lo scrivente nell'adire alla richieste di trattazione scritta del presente procedimento dal parte del
G.E. si riporta ai propri atti introduttivi e alle memorie 183 VI comma I – II e III che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte.
Reitera la richiesta ex art. 210 c.p.c. e ciò che la parte ricorrente documenti l'esito non solo del
Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ma anche e soprattutto dell'esito dell'azione revocatoria RG. 25365/2018 pendente innanzi al Tribunale di Napoli Giudice Pastore Alienante, come dalla stessa assunto, al fine di conoscere l'esistenza del credito vantato dal ricorrente. Si oppone alla mutatio libelli della domanda prodotta da parte ricorrente per le ragioni già illustrate nelle memorie 183 VI comma II termine. Alla luce di quanto fin qui espresso si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dalla parte ricorrente stante l'inammissibilità dell'azione revocatoria di 'secondo grado';
2. accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria mancando l'eventus damni, il consilium fraudis, la partecipatio fraudis, la scientia faudis;
3. Ordinare al competente organo dell'agenzia del Territorio, già Conservatoria dei registri immobiliari, di cancellare, esentandolo da ogni responsabilità, l'eventuale trascrizione della domanda in danno delle ricorrente in quanto del tutto illegittima;
4. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di causa oltre rimborso spese generali nella misura massima ed oneri fiscali e previdenziali come da aliquote di legge con distrazione in favore dello scrivente avvocato per averne fatto anticipo;
5. Condannare ex art. 96 c.p.c. I comma la ricorrente. Non vi è chi non veda che il modus operandi del ricorrente, si risolva in un abuso di diritto e in una violazione del canone generale di correttezza e buona fede. La buona fede, intesa quale requisito etico della condotta della parti, costituendo uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, si traduce in un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti, sia ex art. 1175 c.c. nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, sia ex art. 1375 c.c. sul piano del complessivo assetto degli interessi sottostanti all'esecuzione, e costituisce un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio (Cass. II sezione, 29.05.2007 n. 12644). La
Corte di Cassazione è intervenuta più di recente assumendo che l'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi (Cass. 19-3-2015 n. 5491), quali la valutazione dell'onere delle spese. 4
Nel caso in esame è stato dimostrato che la parte ricorrente cerca di rimediare a propri errori valutativi nell'erogazione del credito aggredendo terzi che in buona fede che hanno stipulato dei contratti di compravendita e che al di là degli accertamenti notarili nulla poteva fare per conoscere il dissesto del sig. Giudice ben noto invece dal 2016 alla parte ricorrente.” CP_3
Per NN CÈ: conclusioni non precisate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 5.6.2020, nella qualità di Parte_1
mandataria di proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., la inefficacia - poiché posti in essere in danno della Banca creditrice e in spregio alle garanzie prestate, nonché al principio di buona fede - dei seguenti atti:
1. atto di compravendita del 28.05.2017, a rogito del Notaio dott. recante Rep. n. Persona_3
61130 Racc. n. 17981, trascritto a Napoli il 27.06.2017, con il quale il IG. Giudice DA vendeva alla IG.ra , al prezzo dichiarato di €30.000,00, la proprietà Controparte_6 dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Napoli alla via Speranzella n.191, e precisamente:
'appartamento ad uso abitativo al primo piano avente accesso dalla porta a destra per chi, salendo le scale, giunge al piano, composto da un vano, accessori ed un balcone, confinante con Via
Speranzella in proiezione, con cassa scale, con proprietà o suoi aventi causa e Controparte_9
con terrapieno. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla partita 82552, intestato
Giudice nato a [...] il [...], codice fiscale , proprietà CP_3 CodiceFiscale_5
per 1/1 in regime di separazione dei beni, sezione urbana MON, foglio 4, particella 208, subalterno
3, Via Speranzella n.191, piano 1, zona censuria 12, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, superficie catastale totale 31 metri quadrati, rendita euro 139,44.'
2. atto di compravendita del 12.10.2017 a rogito del Notaio dott. recante Rep. n. Persona_4
3/1, trascritto a Napoli il 20.10.2017, con il quale il IG. Giudice DA e la IG.ra CP_10
vendevano al IG. l'immobile sito nel Comune di Napoli alla Via Ilioneo
[...] Persona_5
n.132 bis, e precisamente:
- unità ad uso civile abitazione posta al piano terra di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali;
- confinante con proprietà Giudice, Via Ilioneo, Ferrovie dello Stato;
- Detto immobile è identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, in ditta Giudice
DA nato a [...] il [...] Nuda proprietà per 1000/1000, C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] Usufrutto per 1000/1000, Sez. CP_10 C.F._6 5
Contr fol. 39, p.lla 724, sub. 4, Via Ilioneo, piano T, Z.c. 10°, cat. A/4, Cl.3, Vani 2,5, superficie catastale totale mq. 45, totale escluse aree scoperte mq. 45, R.C. 174,30';
3 atto di compravendita del 14.05.2019, a rogito del Notaio dott. recante, Persona_2
Rep.n.20034, Racc. n. 10260, trascritto a Napoli il 10.06.2019 ai nn. 16239/12360, con il quale il
IG. Giudice DA vendeva alla IG.ra , al prezzo di €5.000,00, il seguente Controparte_4
immobile:
- 'striscia di terreno in Napoli alla Via Alessandro D'Alessandro n.96, di circa mq.79
(settantanove)
- Confinante con detta Via, proprietà proprietà fratelli CP_4 Per_6
- Riportata nel N.C.T. del Comune di Napoli, foglio 205, p.lla 679, frutteto, cl. 1, ca 79, R.D. 1,84
R.A. 0,90.'
Con ogni altro provvedimento conseguenziale e con ordine - con esonero di ogni responsabilità - al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare, a margine della trascrizione degli atti di cui innanzi, l'intervenuta declaratoria di inefficacia e/o nullità nei confronti della
[...]
anche nel rispetto dell'art. 2655 c.c.. Con vittoria di spese, competenze del Controparte_1 presente procedimento, nonché infine rimborso spese gen., maggiorazione 4% CAP ed IVA.”
Con il ricorso, di cui si richiama il contenuto per quanto qui non riportato, Parte_1
nella suindicata qualità, esponeva:
[...]
che, con contratto del 30.8.2016, aveva concesso a (partita Controparte_1 CP_12
I.v.a. ), un finanziamento dell'importo di € 600.000, con mutuo chirografario per P.IVA_4
l'acquisto scorte di magazzino (documento n. 1) e, con altro contratto in pari data, aveva concesso ad (p. I.v.a. ), un finanziamento di pari importo, con identica Controparte_13 P.IVA_5
forma di mutuo;
che la durata dei rapporti di mutuo era stata prevista fino al 31.7.2020 e le società mutuatarie avevano assunto le obbligazioni restitutorie con ammortamento progressivo, tramite quarantasette rate posticipate, comprensive di quota capitale e interessi, con scadenze l'ultimo giorno di ogni mese, la prima il 30.9.2016 dell'importo di €13.260,18 e le successive dell'importo di €13.230,59 ciascuna;
che, in base all'art.
4.2 del contratto stipulato con fino al 30.9.2016, il tasso Controparte_13 nominale annuo era stato commisurato all'1,80% e poi sarebbe svariato “[…] in via trimestrale posticipata, a partire dal giorno successivo (di seguito la 'data di decorrenza') le seguenti date: 31
Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre (di seguito 'date di variazione del tasso')”, così regolando il rimborso del finanziamento sino alla successiva variazione del tasso;
6
che, in base all'art.
4.2 del contratto stipulato con la fino al 30.9.2016, il tasso nominale CP_12 annuo era stato commisurato all'1,800% e poi commisurato come l'altro; che, in base all'art. 6 di entrambi i contratti, il tasso di mora era stato così pattuito: “il minore tra (i) il tasso di cui al precedente articolo 4.2 vigente al momento della stipula del contratto, aumentato di 4 punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 cp e all'art. 2, punto 4, Legge 108/1996 tempo per tempo vigente nel periodo della mora”; che, con atto dell'1.3.2018, a rogito del notaio Dott. (repertorio n. 37, raccolta n. Persona_4
32 – documento n. 5), le società e erano state fuse per CP_12 Controparte_13 incorporazione nella società che, in base alla clausola intitolata “modalità ed effetti CP_13 della fusione”, era “subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporate … ' , ' .. ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti CP_12 Controparte_13
come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni”; che, con lettera raccomandata del 23.05.2018, si era avvalsa della Controparte_1 facoltà di risolvere i contratti per decadenza dal beneficio del termine, in base all'art. 11, poiché risultava debitrice dell'importo di € 768.502,26, così composto: CP_13
“ € 377.514,98, per il contratto all'epoca stipulato con la comprensivi di interessi alla CP_12 data del 22.06.18, in ragione di € 2.342,61;
€ 390.987,28, per il contratto all'epoca stipulato con la comprensivi di Controparte_13 interessi alla data del 22.06.18 in ragione di € 3.117,89”; che aveva conseguito dall'intestato Tribunale la pronuncia del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 19999/2018 (n. 56123/2018 R.G.), con cui era stato intimato ad di pagare CP_13 in via solidale con , in base alla fideiussioni da loro costituite fino all'importo di € Controparte_3
900.000 per ciascun contratto di mutuo, la somma di €768.502,26, oltre interessi e spese processuali
(documento n. 6); che gli intimati avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, instaurando la causa civile iscritta al n. 70003/2018 R.G., era stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. (documento n. 7) e poi era stata dichiarata fallita;
CP_13
che, con il contratto di compravendita rogato il 29.5.2017 dal notaio Dott. Persona_3
(repertorio n. 61130, raccolta n. 17981 – documento n. 8), Giudice aveva venduto a CP_3
, al prezzo dichiarato di €30.000, il bene immobile sito in Napoli, Via Controparte_6
Speranzella n.191, costituito dall'“appartamento ad uso abitativo al primo piano avente accesso dalla porta a destra per chi, salendo le scale, giunge al piano, composto da un vano, accessori ed 7
un balcone, confinante con Via Speranzella in proiezione, con cassa scale, con proprietà
[...]
o suoi aventi causa e con terrapieno. CP_9
Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla partita 82552, intestato Giudice
nato a [...] il [...], codice fiscale , proprietà per 1/1 in CP_3 CodiceFiscale_5
regime di separazione dei beni, sezione urbana MON, foglio 4, particella 208, subalterno 3, Via
Speranzella n.191, piano 1, zona censuria 12, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, superficie catastale totale 31 metri quadrati, rendita euro 139,44”; che, con il contratto di compravendita stipulato con scrittura privata con firme autenticate l'11.10.2017 dal notaio Dott. (repertorio n. 2, raccolta n. 1), , per Persona_4 Controparte_3 la nuda proprietà con l'usufruttuaria, , per l'intero, aveva venduto al prezzo Controparte_10 di € 80.000 a il bene “immobile sito nel Comune di Napoli alla Via Ilioneo n.132 bis, Persona_5
e precisamente:
- unità ad uso civile abitazione posta al piano terra di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali;
- confinante con proprietà Giudice, Via Ilioneo, Ferrovie dello Stato;
- Detto immobile è identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, in ditta Giudice
DA nato a [...] il [...] Nuda proprietà per 1000/1000, C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] Usufrutto per 1000/1000, Sez. CP_10 C.F._6
CHI, fol. 39, p.lla 724, sub. 4, Via Ilioneo, piano T, Z.c. 10°, cat. A/4, Cl.3, Vani 2,5, superficie catastale totale mq. 45, totale escluse aree scoperte mq. 45, R.C. 174,30” (documento n. 9); che, con il contratto rogato il 14.5.2019 dal notaio Dott. (repertorio n. 20034, Persona_2 raccolta n. 10260), aveva venduto a al prezzo di €5.000, il bene Controparte_3 Controparte_4
immobile così descritto:
“ “striscia di terreno in Napoli alla Via Alessandro D'Alessandro n.96, di circa mq. 79
(settantanove)
Confinante con detta Via, proprietà proprietà fratelli CP_4 Per_6
Riportata nel N.C.T. del Comune di Napoli, foglio 205, p.lla 679, frutteto, cl. 1, ca 79, R.D. 1,84
R.A. 0,90” (documento n. 10). deduceva che, venduti i beni costituenti l'intero patrimonio Parte_1 immobiliare, Giudice non avrebbe potuto adempiere l'obbligazione fideiussoria, e CP_3 sussistevano il presupposto oggettivo previsto dall'art. 2901 c.c., e il requisito soggettivo, consistente nella sua consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore, che si evinceva “dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione posti in essere: il debitore, infatti, nel giro di qualche anno e quando era già incorso in morosità, si [era] spogliato di tutti gli immobili, al solo 8
ed unico fine di sottrarsi alla escussione fideiussoria, per la quale si era obbligato con il contratto in narrativa”; affermava che “già in data 12.02.2014, con verbale di assemblea straordinaria redatto dal Notaio di Capri del 12.02.2014, Rep. 17521/8427, trascritto a Napoli il 07.03.2014, il IG. Persona_7
Giudice DA [aveva] conferi[to], per un valore di € 400.000,00, alla società CP_14
i seguenti immobili, siti in Napoli alla Via Alessandro D'Alessandro n. 96:
[...]
foglio 1, p.lla 681, sub 1 (D/8);
foglio 39, p.lla 724, sub 2 (C/2);
foglio 21, p.lla 225, sub 16 (C/3);
foglio 39, p.lla 725, sub 11( A/2)”; aggiungeva che, in seguito, il 28.11.2014, aveva venduto al prezzo di € 60.000, a Controparte_3
, e con il contratto di compravendita CP_15 Persona_8 Per_9 Parte_4
rogato dal notaio Dott. (repertorio n. 1333858, raccolta n. 36216), ai primi due per Persona_10
il diritto di abitazione vitalizio con diritto di accrescimento reciproco, e alle ultime due, ciascuna per la quota indivisa di ½, la proprietà dei beni immobili siti in Napoli, Via Petrarca n. 129, fabbricato H, e questo atto dispositivo era oggetto della causa ex art. 2901 c.c., promossa da un altro creditore presso il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, iscritta al n. 25365/2018 R.G.; che i suindicati contratti conclusi dal debitore con gli altri convenuti presentavano una
“sproporzione tra il prezzo di acquisto ed il valore degli immobili”, per il contratto del 29.5.2017, il pagamento era avvenuto “a mezzo n. 30 rate, infruttifere di interessi, dell'importo ciascuna di €
1.000,00, con scadenze dall'1.06.17, mediante bonifici bancari da effettuarsi con beneficiario uno o più conti correnti intestati alla parte venditrice e dalla stessa indicati”; che il prezzo del contratto stipulato l'11.10.2017 era stato pagato per € 40.000 a favore di CP_3
con bonifico bancario di € 15.000, dichiarato eseguito il giorno 10.10.2017 e con assegno
[...] bancario di € 25.000, senza indicazione della causale e prova dell'incasso e per l'ulteriore somma di
€ 40.000 “mediante il pagamento di 4 rate mensili dell'importo di € 10.000 ciascuna, improduttive di interessi, scadenti il 30 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2017”), mentre non era stato precisato nulla circa l'eventuale persona beneficiaria, ; Controparte_10
che il pagamento del prezzo pattuito con il contratto stipulato il 14.5.2019 era stato eseguito mediante bonifico;
che “la scientia damni del terzo acquirente”, consistente nella consapevolezza della compromissione determinata dalla compravendita al patrimonio del debitore e alle garanzie spettanti ai creditori, era desumibile “dalla sperequazione tra prezzo pattuito e valore dei beni venduti.” 9
In data 6.11.2020, si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza Controparte_6
della domanda avversaria e chiedeva:
“
1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dalla parte ricorrente stante l'inammissibilità dell'azione revocatoria di 'secondo grado';
2. In via subordinata nella denegata e non auspicata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dichiarare il ricorso inammissibile disporre il mutamento del rito con onere di integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente;
3. accertare e dichiarare l'assenza della coesistenza di tutti i presupposti di legge per
l'accoglimento dell'azione revocatoria mancando l'eventus damni, il consilium fraudis, la partecipatio fraudis, la scientia faudis;
4. Ordinare al competente organo dell'agenzia del Territorio, già Conservatoria dei registri immobiliari, di cancellare, esentandolo da ogni responsabilità, l'eventuale trascrizione della domanda in danno delle ricorrente in quanto del tutto illegittima;
5. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di causa oltre rimborso spese generali nella misura massima ed oneri fiscali e previdenziali come da aliquote di legge con distrazione in favore dello scrivente avvocato per averne fatto anticipo;
6. Condannare ex art. 96 c.p.c. I comma la ricorrente. Non vi è chi non veda che il modus operandi del ricorrente, si risolva in un abuso di diritto e in una violazione del canone generale di correttezza e buona fede. La buona fede, intesa quale requisito etico della condotta della parti, costituendo uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, si traduce in un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti, sia ex art. 1175
c.c. nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, sia ex art. 1375 c.c. sul piano del complessivo assetto degli interessi sottostanti all'esecuzione, e costituisce un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio (Cass. II sezione, 29.05.2007 n. 12644).
La Corte di Cassazione è intervenuta più di recente assumendo che l'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi (Cass. 19-3-2015 n. 5491), quali la valutazione dell'onere delle spese.
Nel caso in esame è stato dimostrato che la parte ricorrente cerca di rimediare a propri errori valutativi nell'erogazione del credito aggredendo terzi che in buona fede che hanno stipulato dei contratti di compravendita e che al di là degli accertamenti notarili nulla poteva fare per conoscere il dissesto del sig. Giudice ben noto invece dal 2016 alla parte ricorrente.' CP_3 10
Con decreto del 6.7.2020, la prima udienza era fissata al 19.11.2020 ed erano assegnati termini fino al 9.10.2020 per l'instaurazione del contraddittorio e fino al 9.11.2020 per la costituzione dei convenuti.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui Controparte_6
negava che la prova del lamentato danno potesse essere fornita per presunzioni;
[...] evidenziava che la controparte aveva erogato a una società commerciale la somma di € 600.000, senza aver conseguito alcuna garanzia reale, ma con la costituzione di una fideiussione da parte di un soggetto che, quando era stato erogato il mutuo, aveva già trasferito beni immobili, rimanendo titolare di un patrimonio immobiliare del valore di € 115.000.
La convenuta esponeva che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, aveva venduto a il bene immobile acquistato da e oggetto della domanda ex art. Parte_5 Controparte_3
2901 c.c., con il contratto di compravendita rogato il 12.5.2020 dal notaio Dott. Persona_11
(repertorio n. 5587, raccolta n. 4247) al prezzo di € 22.000 (documento n. 6); eccepiva la carenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., avuto particolare riguardo al difetto del requisito soggettivo di prova idonea a superare la presunzione di buona fede sussistente al momento dell'acquisto, prevista dall'art. 1147, comma 3°, c.c.
In data 9.11.2020, con separati atti giudiziali, gli altri convenuti si costituivano in giudizio.
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui Giudice CP_3
contestava la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, in accoglimento delle motivazioni espresse ai punti che precedono, reietta ogni contraria istanza, così provvedere:
In via preliminare
A. Sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., l'odierno giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di dinanzi al Tribunale di Roma IX Sez.
Civile G.I., Dott. Basile Fausto, RG 70003/2018 (prossima udienza 17.12.2020);
Nel merito
B. Accertare e dichiarare per i motivi indicati, l'inesistenza dei presupposti della domanda revocatoria azionata ex art. 2901 c.c. promossa dalla Controparte_16
, quale mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_1
nei confronti dei convenuti e, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art.
2901 c.c., perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione al difensore.”
In particolare, eccepiva l'inesistenza del diritto di credito di cui al ricorso, come Controparte_3
dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando gli atti di causa (documento n. 2), 11
in cui aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce all'atto costitutivo della fideiussione del
30.8.2016 e ne aveva eccepito la nullità, essendosi trattato di fideiussione omnibus; richiamava pronunce giurisprudenziali ed eccepiva l'inosservanza del provvedimento n. 55/205 della Banca
d'Italia; eccepiva la carenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., deducendo che la compravendita con risaliva a maggio 2017, mentre la decadenza dal beneficio del termine CP_6
era stata comunicata con lettera raccomandata del 23.5.2018 e il prezzo, pagato mediante bonifici bancari (documento n. 8), era congruo, essendo pari al doppio del valore catastale del bene immobile compravenduto, classificato nella categoria A/5, tra le “Abitazioni di tipo ultrapopolare”; Per_ deduceva che la compravendita stipulata con risaliva a ottobre 2017, periodo precedente la suddetta lettera del 23.5.2018, il prezzo era stato pagato con assegni e bonifici bancari (documento n. 8), era congruo e l'acquirente, ristrutturato il bene immobile, con contratto del 5.6.2018 lo aveva venduto a terzi allo stesso prezzo d'acquisto, pari a € 80.000, pari al quadruplo del valore catastale del bene stesso, classificato nella categoria A/4, tra le “Abitazioni di tipo popolare”; aggiungeva;
“Applicando i valori OMI vigenti ratione temporis si rileva che il valore dell'immobile, in applicazione dei valori medi di € 1.625,00 al mq (valore minimo € 1.300,00 – valore massimo €
1.950,00) OMI esistenti nella bacheca dell'Agenzia delle Entrate, arrivava ad € 73.125,00”; deduceva che la compravendita stipulata con nel maggio 2019 aveva avuto a oggetto un CP_4
“frutteto” dell'estensione di 79 mq, gravato da servitù di passaggio, il cui prezzo era stato pagato con bonifico bancario ed era congruo rispetto ai valori di beni agrari nella provincia di Napoli
(documento n. 13). contestava la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., confermava Persona_5
quanto indicato da Giudice circa il proprio acquisto e chiedeva: CP_3
“A. Accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti della domanda revocatoria azionata ex art.
2901 c.c. in danno del IG. e comunque rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. CP_8
2901 c.c., perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
B. in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiararsi tenuto il IG. Giudice a risarcire in favore del IG. i danni subiti e le CP_3 Persona_5 eventuali somme a qualsiasi titolo che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere alla ricorrente, per effetto della proposta azione revocatoria;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione al difensore anticipatario e condanna della controparte per lite temeraria.” contestava la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., confermava Controparte_4
quanto indicato da Giudice circa il proprio acquisto e chiedeva: CP_3 12
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, in accoglimento delle motivazioni espresse ai punti che precedono, reietta ogni contraria istanza, così provvedere:
A. Accertare e dichiarare per i motivi indicati, l'inesistenza dei presupposti della domanda revocatoria azionata ex art. 2901 c.c. promossa dalla Controparte_16
, quale mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_1
nei confronti dei resistenti, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. relativa alla compravendita del 14.05.2019 a rogito del Notaio dott. recante, Persona_2
Rep.n.20034, Racc. n. 10260, trascritto a Napoli il 10.06.2019 ai nn. 16239/12360 perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
B. in via subordinata rispetto alle conclusioni di cui alla lettera A), per il caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiararsi tenuto il IG. Giudice a risarcire in favore CP_3
della IG.ra i danni subiti e le eventuali somme a qualsiasi titolo che Parte_3 quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere alla ricorrente, per effetto della proposta azione revocatoria;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione al difensore antistatario;
D. Condannare la parte Ricorrente a corrispondere alla Resistente un congruo risarcimento ex art.
96 c.p.c., stante la temerarietà della lite incardinata.”
In particolare, la convenuta deduceva che il contratto stipulato il 14.5.2019 aveva avuto a oggetto un “frutteto” dell'estensione di 79 mq., gravato da servitù di passaggio, la cui vendita non aveva inciso sulla composizione del patrimonio del venditore;
che il prezzo era stato pattuito in circa €
64,00 al mq., in misura superiore ai valori di mercato e a quelli indicati dall'OMI (documento n. 3:
“valori Agricoli medi della provincia di Napoli – Agenzia delle Entrate”), come risultava dalle perizie giurate annesse agli atti costitutivi delle servitù, indicanti il valore di € 7 al metro quadro
(documento n. 4).
Con ordinanza del 19.11.2020, era disposta la trattazione del processo con il rito ordinario di cognizione;
concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, era respinta l'istanza di sospensione del processo e, con ordinanza riservata del 15.4.2021, la causa era rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.4.2022, e poi più volte differita, a causa del trasferimento del Giudice istruttore ad altro Ufficio giudiziario.
Con decreto reso il 9.1.2025, la causa era assegnata a questo Giudice.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del
17.6.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni. 13
L'istanza di sospensione del processo e le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 15.4.2021, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
I presupposti per l'accoglimento della domanda prevista dall'art. 2901, comma 1°, c.c. consistono nella sussistenza del diritto di credito, nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione di questi alla preordinazione.
Al riguardo, vanno considerati i seguenti principi: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di esperire l'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. “è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente” (Cass. civ., sez. I civ., sentenza n.
14166 del 14.11.2001, n.14166; conformi Cass. civ., sez. III, 17/10/2001, n.12678 Cass. civ., sez.
II, 24/02/2000, n.2104), è stato chiarito che: “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 639291-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012; cfr. Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 23208 del 15.11.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1593 del 24.1.2020; Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 11121 del 10.6.2020; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1414 del 18.1.2023).
E' stato affermato che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole 14
conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 537106-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14489 del 29.7.2004).
Nella specie, richiamato l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_3 contenente “l'eccezione sulla non conformità delle copie agli originali” e la “riserva di disconoscere l'autenticità dei segni grafici asseritamente riconducibili agli istanti non appena
[saranno] prodotti i rispettivi originali” (documento n. 2), ha tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni di cui alle scritture private prodotte da Parte_1
(documenti n. 1 e 2), la quale non ha proposto istanza di verificazione e non ha manifestato la
[...]
volontà di avvalersi di tali contratti (art. 216, comma 1°, c.p.c.), che non possono essere considerati per la decisione della controversia.
Si osserva, inoltre, che la parte attrice non ha documentato l'eventuale provvedimento ex art. 647
c.p.c. di esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., né il rigetto della relativa opposizione e, in mancanza di questi elementi, tale decreto ingiuntivo non rappresenta il credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione prevista dall'art. 2901 c.c.
Si osserva, inoltre, che non ha allegato, né provato, i fatti costitutivi Parte_1 della domanda in relazione al requisito soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c., consistente nella consapevolezza, del debitore e del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto ha arrecato alle ragioni del creditore, elemento per cui ha affermato la contestualità dei tre contratti di compravendita, che, invece, sono stati stipulati nel periodo di due anni (29.5.2017, 19.10.2017 e
14.5.2019); circa la consapevolezza di ciascun terzo acquirente, non è stata affermata la sussistenza di alcun vincolo tra i contraenti, ed è noto che “La prova della 'participatio fraudis' del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici e che la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo rende 'estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente' (Cass., Sez. 3 15
civ., ordinanza n. 1286 del 18.1.2019, ivi, Rv. 652471; cfr. Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 10928 del 9.6.2020).
La parte attrice ha dedotto l'incongruità dei prezzi di vendita dei beni immobili rispetto ai valori di mercato, senza aver fornito alcuna prova di questo controverso aspetto, costituente un fatto costitutivo della domanda proposta a norma dell'art. 2901 c.c.; al riguardo, non è stata ammessa l'invocata consulenza tecnica d'ufficio, atteso il principio secondo cui: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”
(Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017, ivi, Rv. 647288-01; conf. Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 3130 del 8.2.2011).
Per conseguenza, la domanda attrice va rigettata.
Non vanno accolte le domande risarcitorie proposte a norma dell'art. 96 c.p.c., poiché la parte convenuta non ha assolto l'onere di allegazione e prova circa l'esistenza, la natura e l'entità del danno risentito a causa della temerarietà della lite, non essendo tali elementi in concreto desumibili dagli atti di causa.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, considerato il valore della causa, pari all'entità del credito (€ 768.502,26) e, a norma dell'art. 93 c.p.c., sono liquidate a favore dei difensori dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da quale mandataria di Parte_1 [...]
con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della causa civile iscritta al n. Controparte_1
28652-2020 R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante, a rifondere ai difensori dei convenuti - Avvocati AN Ruggiero, Antonio Fusco,
ST SE e LU Di MA - le spese processuali, che a favore di ciascuno liquida nella somma di € 21.447,00 (4.607 fase di studio, 3.040 fase introduttiva, 6.800 fase di trattazione e istruttoria, 7.000 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge
Roma, 22.10.2025 16
Il Giudice
LA AN
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. LA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28652 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
c.f. Parte_1
e p. I.v.a. , con sede in Roma, alla Via Mario Carucci n. 131, quale P.IVA_1 P.IVA_2
mandataria con rappresentanza di con sede in Roma, Via Lucrezia Controparte_1
Romana n. 41/47, codice fiscale , partita I.v.a. , per procura conferita il P.IVA_3 P.IVA_2
22.1.2014 con atto autenticato nella firma dal notaio Dott. (repertorio n. 32218, Persona_1
raccolta n. 15488), che agisce in persona del procuratore speciale Dott. , i cui Controparte_2 poteri sono stati conferiti con procura rilasciata dal presidente del consiglio d'amministrazione Prof.
, con atto autenticato nella firma dal medesimo notaio il 27.5.2015 (repertorio n. Parte_2
35644, raccolta n. 16687), a sua volta abilitato e dotato degli opportuni poteri secondo lo statuto sociale e alla delibera del consiglio d'amministrazione della società in data 6.5.2015
(Avvocati Francesco Borza e Fabio Borza) ATTRICE
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_3 C.F._1
(Avv. AN Ruggiero) CONVENUTO
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4 C.F._2
(Avv. ST SE) CONVENUTA
E
nato a [...] il [...], c.f. CP_5 C.F._3
(Avv. Antonio Fusco) CONVENUTO
E
nata a [...] il [...], Controparte_6 CodiceFiscale_4
(Avv.LU Di MA) CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. 2
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.6.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per conclusioni non precisate Parte_1
Per Giudice: CP_3
“A. Accertare e dichiarare per i motivi indicati, l'inesistenza dei presupposti della domanda Parte revocatoria azionata ex art. 2901 c.c. promossa dalla Controparte_7
, quale mandataria con rappresentanza della nei
[...] Controparte_1
confronti dei convenuti e, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c., perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
B. Rigettare le domande subordinate di risarcimento formulate dai convenuti e CP_8 CP_4
C. Con condanna della parte Ricorrente alla refusione delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione in favore del difensore costituito ed antistatario.
In via istruttoria insiste per il rigetto della CTU estimativa richiesta dalla parte attrice per le motivazioni esposte con le note ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e ove ritenuto opportuno e non ultroneo, chiede di disporre l'ordine di esibizione di ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca
MPS, nei termini indicati nelle note II termine.”
Per Controparte_4
“A. Accertare e dichiarare per i motivi indicati, l'inesistenza dei presupposti della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dalla Parte_1 Controparte_7
, quale mandataria con rappresentanza della nei confronti
[...] Controparte_1
dei resistenti, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. relativa alla compravendita del 14.05.2019 a rogito del Notaio dott. recante, Rep.n.20034, Persona_2
Racc. n. 10260, trascritto a Napoli il 10.06.2019 ai nn. 16239/12360 perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
B. in via subordinata rispetto alle conclusioni di cui alla lettera A), per il caso di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiararsi tenuto il IG. Giudice a risarcire la IG.ra CP_3 [...]
per i danni subiti e le eventuali somme a qualsiasi titolo che quest'ultimo fosse tenuto a Parte_3
corrispondere alla ricorrente, per effetto della proposta azione revocatoria;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione al difensore antistatario;
D. Condannare la parte attrice a corrispondere alla IG.ra un congruo risarcimento ex art. CP_4
96 c.p.c., stante la temerarietà della lite incardinata;
In via istruttoria, si chiede il rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice”. 3
Per : Controparte_6
“Lo scrivente nell'adire alla richieste di trattazione scritta del presente procedimento dal parte del
G.E. si riporta ai propri atti introduttivi e alle memorie 183 VI comma I – II e III che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte.
Reitera la richiesta ex art. 210 c.p.c. e ciò che la parte ricorrente documenti l'esito non solo del
Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ma anche e soprattutto dell'esito dell'azione revocatoria RG. 25365/2018 pendente innanzi al Tribunale di Napoli Giudice Pastore Alienante, come dalla stessa assunto, al fine di conoscere l'esistenza del credito vantato dal ricorrente. Si oppone alla mutatio libelli della domanda prodotta da parte ricorrente per le ragioni già illustrate nelle memorie 183 VI comma II termine. Alla luce di quanto fin qui espresso si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dalla parte ricorrente stante l'inammissibilità dell'azione revocatoria di 'secondo grado';
2. accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria mancando l'eventus damni, il consilium fraudis, la partecipatio fraudis, la scientia faudis;
3. Ordinare al competente organo dell'agenzia del Territorio, già Conservatoria dei registri immobiliari, di cancellare, esentandolo da ogni responsabilità, l'eventuale trascrizione della domanda in danno delle ricorrente in quanto del tutto illegittima;
4. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di causa oltre rimborso spese generali nella misura massima ed oneri fiscali e previdenziali come da aliquote di legge con distrazione in favore dello scrivente avvocato per averne fatto anticipo;
5. Condannare ex art. 96 c.p.c. I comma la ricorrente. Non vi è chi non veda che il modus operandi del ricorrente, si risolva in un abuso di diritto e in una violazione del canone generale di correttezza e buona fede. La buona fede, intesa quale requisito etico della condotta della parti, costituendo uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, si traduce in un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti, sia ex art. 1175 c.c. nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, sia ex art. 1375 c.c. sul piano del complessivo assetto degli interessi sottostanti all'esecuzione, e costituisce un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio (Cass. II sezione, 29.05.2007 n. 12644). La
Corte di Cassazione è intervenuta più di recente assumendo che l'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi (Cass. 19-3-2015 n. 5491), quali la valutazione dell'onere delle spese. 4
Nel caso in esame è stato dimostrato che la parte ricorrente cerca di rimediare a propri errori valutativi nell'erogazione del credito aggredendo terzi che in buona fede che hanno stipulato dei contratti di compravendita e che al di là degli accertamenti notarili nulla poteva fare per conoscere il dissesto del sig. Giudice ben noto invece dal 2016 alla parte ricorrente.” CP_3
Per NN CÈ: conclusioni non precisate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 5.6.2020, nella qualità di Parte_1
mandataria di proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., la inefficacia - poiché posti in essere in danno della Banca creditrice e in spregio alle garanzie prestate, nonché al principio di buona fede - dei seguenti atti:
1. atto di compravendita del 28.05.2017, a rogito del Notaio dott. recante Rep. n. Persona_3
61130 Racc. n. 17981, trascritto a Napoli il 27.06.2017, con il quale il IG. Giudice DA vendeva alla IG.ra , al prezzo dichiarato di €30.000,00, la proprietà Controparte_6 dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Napoli alla via Speranzella n.191, e precisamente:
'appartamento ad uso abitativo al primo piano avente accesso dalla porta a destra per chi, salendo le scale, giunge al piano, composto da un vano, accessori ed un balcone, confinante con Via
Speranzella in proiezione, con cassa scale, con proprietà o suoi aventi causa e Controparte_9
con terrapieno. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla partita 82552, intestato
Giudice nato a [...] il [...], codice fiscale , proprietà CP_3 CodiceFiscale_5
per 1/1 in regime di separazione dei beni, sezione urbana MON, foglio 4, particella 208, subalterno
3, Via Speranzella n.191, piano 1, zona censuria 12, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, superficie catastale totale 31 metri quadrati, rendita euro 139,44.'
2. atto di compravendita del 12.10.2017 a rogito del Notaio dott. recante Rep. n. Persona_4
3/1, trascritto a Napoli il 20.10.2017, con il quale il IG. Giudice DA e la IG.ra CP_10
vendevano al IG. l'immobile sito nel Comune di Napoli alla Via Ilioneo
[...] Persona_5
n.132 bis, e precisamente:
- unità ad uso civile abitazione posta al piano terra di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali;
- confinante con proprietà Giudice, Via Ilioneo, Ferrovie dello Stato;
- Detto immobile è identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, in ditta Giudice
DA nato a [...] il [...] Nuda proprietà per 1000/1000, C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] Usufrutto per 1000/1000, Sez. CP_10 C.F._6 5
Contr fol. 39, p.lla 724, sub. 4, Via Ilioneo, piano T, Z.c. 10°, cat. A/4, Cl.3, Vani 2,5, superficie catastale totale mq. 45, totale escluse aree scoperte mq. 45, R.C. 174,30';
3 atto di compravendita del 14.05.2019, a rogito del Notaio dott. recante, Persona_2
Rep.n.20034, Racc. n. 10260, trascritto a Napoli il 10.06.2019 ai nn. 16239/12360, con il quale il
IG. Giudice DA vendeva alla IG.ra , al prezzo di €5.000,00, il seguente Controparte_4
immobile:
- 'striscia di terreno in Napoli alla Via Alessandro D'Alessandro n.96, di circa mq.79
(settantanove)
- Confinante con detta Via, proprietà proprietà fratelli CP_4 Per_6
- Riportata nel N.C.T. del Comune di Napoli, foglio 205, p.lla 679, frutteto, cl. 1, ca 79, R.D. 1,84
R.A. 0,90.'
Con ogni altro provvedimento conseguenziale e con ordine - con esonero di ogni responsabilità - al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare, a margine della trascrizione degli atti di cui innanzi, l'intervenuta declaratoria di inefficacia e/o nullità nei confronti della
[...]
anche nel rispetto dell'art. 2655 c.c.. Con vittoria di spese, competenze del Controparte_1 presente procedimento, nonché infine rimborso spese gen., maggiorazione 4% CAP ed IVA.”
Con il ricorso, di cui si richiama il contenuto per quanto qui non riportato, Parte_1
nella suindicata qualità, esponeva:
[...]
che, con contratto del 30.8.2016, aveva concesso a (partita Controparte_1 CP_12
I.v.a. ), un finanziamento dell'importo di € 600.000, con mutuo chirografario per P.IVA_4
l'acquisto scorte di magazzino (documento n. 1) e, con altro contratto in pari data, aveva concesso ad (p. I.v.a. ), un finanziamento di pari importo, con identica Controparte_13 P.IVA_5
forma di mutuo;
che la durata dei rapporti di mutuo era stata prevista fino al 31.7.2020 e le società mutuatarie avevano assunto le obbligazioni restitutorie con ammortamento progressivo, tramite quarantasette rate posticipate, comprensive di quota capitale e interessi, con scadenze l'ultimo giorno di ogni mese, la prima il 30.9.2016 dell'importo di €13.260,18 e le successive dell'importo di €13.230,59 ciascuna;
che, in base all'art.
4.2 del contratto stipulato con fino al 30.9.2016, il tasso Controparte_13 nominale annuo era stato commisurato all'1,80% e poi sarebbe svariato “[…] in via trimestrale posticipata, a partire dal giorno successivo (di seguito la 'data di decorrenza') le seguenti date: 31
Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre (di seguito 'date di variazione del tasso')”, così regolando il rimborso del finanziamento sino alla successiva variazione del tasso;
6
che, in base all'art.
4.2 del contratto stipulato con la fino al 30.9.2016, il tasso nominale CP_12 annuo era stato commisurato all'1,800% e poi commisurato come l'altro; che, in base all'art. 6 di entrambi i contratti, il tasso di mora era stato così pattuito: “il minore tra (i) il tasso di cui al precedente articolo 4.2 vigente al momento della stipula del contratto, aumentato di 4 punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 cp e all'art. 2, punto 4, Legge 108/1996 tempo per tempo vigente nel periodo della mora”; che, con atto dell'1.3.2018, a rogito del notaio Dott. (repertorio n. 37, raccolta n. Persona_4
32 – documento n. 5), le società e erano state fuse per CP_12 Controparte_13 incorporazione nella società che, in base alla clausola intitolata “modalità ed effetti CP_13 della fusione”, era “subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporate … ' , ' .. ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti CP_12 Controparte_13
come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni”; che, con lettera raccomandata del 23.05.2018, si era avvalsa della Controparte_1 facoltà di risolvere i contratti per decadenza dal beneficio del termine, in base all'art. 11, poiché risultava debitrice dell'importo di € 768.502,26, così composto: CP_13
“ € 377.514,98, per il contratto all'epoca stipulato con la comprensivi di interessi alla CP_12 data del 22.06.18, in ragione di € 2.342,61;
€ 390.987,28, per il contratto all'epoca stipulato con la comprensivi di Controparte_13 interessi alla data del 22.06.18 in ragione di € 3.117,89”; che aveva conseguito dall'intestato Tribunale la pronuncia del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 19999/2018 (n. 56123/2018 R.G.), con cui era stato intimato ad di pagare CP_13 in via solidale con , in base alla fideiussioni da loro costituite fino all'importo di € Controparte_3
900.000 per ciascun contratto di mutuo, la somma di €768.502,26, oltre interessi e spese processuali
(documento n. 6); che gli intimati avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, instaurando la causa civile iscritta al n. 70003/2018 R.G., era stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. (documento n. 7) e poi era stata dichiarata fallita;
CP_13
che, con il contratto di compravendita rogato il 29.5.2017 dal notaio Dott. Persona_3
(repertorio n. 61130, raccolta n. 17981 – documento n. 8), Giudice aveva venduto a CP_3
, al prezzo dichiarato di €30.000, il bene immobile sito in Napoli, Via Controparte_6
Speranzella n.191, costituito dall'“appartamento ad uso abitativo al primo piano avente accesso dalla porta a destra per chi, salendo le scale, giunge al piano, composto da un vano, accessori ed 7
un balcone, confinante con Via Speranzella in proiezione, con cassa scale, con proprietà
[...]
o suoi aventi causa e con terrapieno. CP_9
Riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla partita 82552, intestato Giudice
nato a [...] il [...], codice fiscale , proprietà per 1/1 in CP_3 CodiceFiscale_5
regime di separazione dei beni, sezione urbana MON, foglio 4, particella 208, subalterno 3, Via
Speranzella n.191, piano 1, zona censuria 12, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, superficie catastale totale 31 metri quadrati, rendita euro 139,44”; che, con il contratto di compravendita stipulato con scrittura privata con firme autenticate l'11.10.2017 dal notaio Dott. (repertorio n. 2, raccolta n. 1), , per Persona_4 Controparte_3 la nuda proprietà con l'usufruttuaria, , per l'intero, aveva venduto al prezzo Controparte_10 di € 80.000 a il bene “immobile sito nel Comune di Napoli alla Via Ilioneo n.132 bis, Persona_5
e precisamente:
- unità ad uso civile abitazione posta al piano terra di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali;
- confinante con proprietà Giudice, Via Ilioneo, Ferrovie dello Stato;
- Detto immobile è identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, in ditta Giudice
DA nato a [...] il [...] Nuda proprietà per 1000/1000, C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] Usufrutto per 1000/1000, Sez. CP_10 C.F._6
CHI, fol. 39, p.lla 724, sub. 4, Via Ilioneo, piano T, Z.c. 10°, cat. A/4, Cl.3, Vani 2,5, superficie catastale totale mq. 45, totale escluse aree scoperte mq. 45, R.C. 174,30” (documento n. 9); che, con il contratto rogato il 14.5.2019 dal notaio Dott. (repertorio n. 20034, Persona_2 raccolta n. 10260), aveva venduto a al prezzo di €5.000, il bene Controparte_3 Controparte_4
immobile così descritto:
“ “striscia di terreno in Napoli alla Via Alessandro D'Alessandro n.96, di circa mq. 79
(settantanove)
Confinante con detta Via, proprietà proprietà fratelli CP_4 Per_6
Riportata nel N.C.T. del Comune di Napoli, foglio 205, p.lla 679, frutteto, cl. 1, ca 79, R.D. 1,84
R.A. 0,90” (documento n. 10). deduceva che, venduti i beni costituenti l'intero patrimonio Parte_1 immobiliare, Giudice non avrebbe potuto adempiere l'obbligazione fideiussoria, e CP_3 sussistevano il presupposto oggettivo previsto dall'art. 2901 c.c., e il requisito soggettivo, consistente nella sua consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore, che si evinceva “dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione posti in essere: il debitore, infatti, nel giro di qualche anno e quando era già incorso in morosità, si [era] spogliato di tutti gli immobili, al solo 8
ed unico fine di sottrarsi alla escussione fideiussoria, per la quale si era obbligato con il contratto in narrativa”; affermava che “già in data 12.02.2014, con verbale di assemblea straordinaria redatto dal Notaio di Capri del 12.02.2014, Rep. 17521/8427, trascritto a Napoli il 07.03.2014, il IG. Persona_7
Giudice DA [aveva] conferi[to], per un valore di € 400.000,00, alla società CP_14
i seguenti immobili, siti in Napoli alla Via Alessandro D'Alessandro n. 96:
[...]
foglio 1, p.lla 681, sub 1 (D/8);
foglio 39, p.lla 724, sub 2 (C/2);
foglio 21, p.lla 225, sub 16 (C/3);
foglio 39, p.lla 725, sub 11( A/2)”; aggiungeva che, in seguito, il 28.11.2014, aveva venduto al prezzo di € 60.000, a Controparte_3
, e con il contratto di compravendita CP_15 Persona_8 Per_9 Parte_4
rogato dal notaio Dott. (repertorio n. 1333858, raccolta n. 36216), ai primi due per Persona_10
il diritto di abitazione vitalizio con diritto di accrescimento reciproco, e alle ultime due, ciascuna per la quota indivisa di ½, la proprietà dei beni immobili siti in Napoli, Via Petrarca n. 129, fabbricato H, e questo atto dispositivo era oggetto della causa ex art. 2901 c.c., promossa da un altro creditore presso il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, iscritta al n. 25365/2018 R.G.; che i suindicati contratti conclusi dal debitore con gli altri convenuti presentavano una
“sproporzione tra il prezzo di acquisto ed il valore degli immobili”, per il contratto del 29.5.2017, il pagamento era avvenuto “a mezzo n. 30 rate, infruttifere di interessi, dell'importo ciascuna di €
1.000,00, con scadenze dall'1.06.17, mediante bonifici bancari da effettuarsi con beneficiario uno o più conti correnti intestati alla parte venditrice e dalla stessa indicati”; che il prezzo del contratto stipulato l'11.10.2017 era stato pagato per € 40.000 a favore di CP_3
con bonifico bancario di € 15.000, dichiarato eseguito il giorno 10.10.2017 e con assegno
[...] bancario di € 25.000, senza indicazione della causale e prova dell'incasso e per l'ulteriore somma di
€ 40.000 “mediante il pagamento di 4 rate mensili dell'importo di € 10.000 ciascuna, improduttive di interessi, scadenti il 30 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2017”), mentre non era stato precisato nulla circa l'eventuale persona beneficiaria, ; Controparte_10
che il pagamento del prezzo pattuito con il contratto stipulato il 14.5.2019 era stato eseguito mediante bonifico;
che “la scientia damni del terzo acquirente”, consistente nella consapevolezza della compromissione determinata dalla compravendita al patrimonio del debitore e alle garanzie spettanti ai creditori, era desumibile “dalla sperequazione tra prezzo pattuito e valore dei beni venduti.” 9
In data 6.11.2020, si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza Controparte_6
della domanda avversaria e chiedeva:
“
1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dalla parte ricorrente stante l'inammissibilità dell'azione revocatoria di 'secondo grado';
2. In via subordinata nella denegata e non auspicata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dichiarare il ricorso inammissibile disporre il mutamento del rito con onere di integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente;
3. accertare e dichiarare l'assenza della coesistenza di tutti i presupposti di legge per
l'accoglimento dell'azione revocatoria mancando l'eventus damni, il consilium fraudis, la partecipatio fraudis, la scientia faudis;
4. Ordinare al competente organo dell'agenzia del Territorio, già Conservatoria dei registri immobiliari, di cancellare, esentandolo da ogni responsabilità, l'eventuale trascrizione della domanda in danno delle ricorrente in quanto del tutto illegittima;
5. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di causa oltre rimborso spese generali nella misura massima ed oneri fiscali e previdenziali come da aliquote di legge con distrazione in favore dello scrivente avvocato per averne fatto anticipo;
6. Condannare ex art. 96 c.p.c. I comma la ricorrente. Non vi è chi non veda che il modus operandi del ricorrente, si risolva in un abuso di diritto e in una violazione del canone generale di correttezza e buona fede. La buona fede, intesa quale requisito etico della condotta della parti, costituendo uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, si traduce in un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti, sia ex art. 1175
c.c. nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, sia ex art. 1375 c.c. sul piano del complessivo assetto degli interessi sottostanti all'esecuzione, e costituisce un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio (Cass. II sezione, 29.05.2007 n. 12644).
La Corte di Cassazione è intervenuta più di recente assumendo che l'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi (Cass. 19-3-2015 n. 5491), quali la valutazione dell'onere delle spese.
Nel caso in esame è stato dimostrato che la parte ricorrente cerca di rimediare a propri errori valutativi nell'erogazione del credito aggredendo terzi che in buona fede che hanno stipulato dei contratti di compravendita e che al di là degli accertamenti notarili nulla poteva fare per conoscere il dissesto del sig. Giudice ben noto invece dal 2016 alla parte ricorrente.' CP_3 10
Con decreto del 6.7.2020, la prima udienza era fissata al 19.11.2020 ed erano assegnati termini fino al 9.10.2020 per l'instaurazione del contraddittorio e fino al 9.11.2020 per la costituzione dei convenuti.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui Controparte_6
negava che la prova del lamentato danno potesse essere fornita per presunzioni;
[...] evidenziava che la controparte aveva erogato a una società commerciale la somma di € 600.000, senza aver conseguito alcuna garanzia reale, ma con la costituzione di una fideiussione da parte di un soggetto che, quando era stato erogato il mutuo, aveva già trasferito beni immobili, rimanendo titolare di un patrimonio immobiliare del valore di € 115.000.
La convenuta esponeva che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, aveva venduto a il bene immobile acquistato da e oggetto della domanda ex art. Parte_5 Controparte_3
2901 c.c., con il contratto di compravendita rogato il 12.5.2020 dal notaio Dott. Persona_11
(repertorio n. 5587, raccolta n. 4247) al prezzo di € 22.000 (documento n. 6); eccepiva la carenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., avuto particolare riguardo al difetto del requisito soggettivo di prova idonea a superare la presunzione di buona fede sussistente al momento dell'acquisto, prevista dall'art. 1147, comma 3°, c.c.
In data 9.11.2020, con separati atti giudiziali, gli altri convenuti si costituivano in giudizio.
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui Giudice CP_3
contestava la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, in accoglimento delle motivazioni espresse ai punti che precedono, reietta ogni contraria istanza, così provvedere:
In via preliminare
A. Sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., l'odierno giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di dinanzi al Tribunale di Roma IX Sez.
Civile G.I., Dott. Basile Fausto, RG 70003/2018 (prossima udienza 17.12.2020);
Nel merito
B. Accertare e dichiarare per i motivi indicati, l'inesistenza dei presupposti della domanda revocatoria azionata ex art. 2901 c.c. promossa dalla Controparte_16
, quale mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_1
nei confronti dei convenuti e, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art.
2901 c.c., perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione al difensore.”
In particolare, eccepiva l'inesistenza del diritto di credito di cui al ricorso, come Controparte_3
dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando gli atti di causa (documento n. 2), 11
in cui aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce all'atto costitutivo della fideiussione del
30.8.2016 e ne aveva eccepito la nullità, essendosi trattato di fideiussione omnibus; richiamava pronunce giurisprudenziali ed eccepiva l'inosservanza del provvedimento n. 55/205 della Banca
d'Italia; eccepiva la carenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., deducendo che la compravendita con risaliva a maggio 2017, mentre la decadenza dal beneficio del termine CP_6
era stata comunicata con lettera raccomandata del 23.5.2018 e il prezzo, pagato mediante bonifici bancari (documento n. 8), era congruo, essendo pari al doppio del valore catastale del bene immobile compravenduto, classificato nella categoria A/5, tra le “Abitazioni di tipo ultrapopolare”; Per_ deduceva che la compravendita stipulata con risaliva a ottobre 2017, periodo precedente la suddetta lettera del 23.5.2018, il prezzo era stato pagato con assegni e bonifici bancari (documento n. 8), era congruo e l'acquirente, ristrutturato il bene immobile, con contratto del 5.6.2018 lo aveva venduto a terzi allo stesso prezzo d'acquisto, pari a € 80.000, pari al quadruplo del valore catastale del bene stesso, classificato nella categoria A/4, tra le “Abitazioni di tipo popolare”; aggiungeva;
“Applicando i valori OMI vigenti ratione temporis si rileva che il valore dell'immobile, in applicazione dei valori medi di € 1.625,00 al mq (valore minimo € 1.300,00 – valore massimo €
1.950,00) OMI esistenti nella bacheca dell'Agenzia delle Entrate, arrivava ad € 73.125,00”; deduceva che la compravendita stipulata con nel maggio 2019 aveva avuto a oggetto un CP_4
“frutteto” dell'estensione di 79 mq, gravato da servitù di passaggio, il cui prezzo era stato pagato con bonifico bancario ed era congruo rispetto ai valori di beni agrari nella provincia di Napoli
(documento n. 13). contestava la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., confermava Persona_5
quanto indicato da Giudice circa il proprio acquisto e chiedeva: CP_3
“A. Accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti della domanda revocatoria azionata ex art.
2901 c.c. in danno del IG. e comunque rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. CP_8
2901 c.c., perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
B. in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiararsi tenuto il IG. Giudice a risarcire in favore del IG. i danni subiti e le CP_3 Persona_5 eventuali somme a qualsiasi titolo che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere alla ricorrente, per effetto della proposta azione revocatoria;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione al difensore anticipatario e condanna della controparte per lite temeraria.” contestava la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., confermava Controparte_4
quanto indicato da Giudice circa il proprio acquisto e chiedeva: CP_3 12
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, in accoglimento delle motivazioni espresse ai punti che precedono, reietta ogni contraria istanza, così provvedere:
A. Accertare e dichiarare per i motivi indicati, l'inesistenza dei presupposti della domanda revocatoria azionata ex art. 2901 c.c. promossa dalla Controparte_16
, quale mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_1
nei confronti dei resistenti, in ogni caso, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. relativa alla compravendita del 14.05.2019 a rogito del Notaio dott. recante, Persona_2
Rep.n.20034, Racc. n. 10260, trascritto a Napoli il 10.06.2019 ai nn. 16239/12360 perché inammissibile e/o improcedibile nonché infondata;
B. in via subordinata rispetto alle conclusioni di cui alla lettera A), per il caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiararsi tenuto il IG. Giudice a risarcire in favore CP_3
della IG.ra i danni subiti e le eventuali somme a qualsiasi titolo che Parte_3 quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere alla ricorrente, per effetto della proposta azione revocatoria;
C. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione al difensore antistatario;
D. Condannare la parte Ricorrente a corrispondere alla Resistente un congruo risarcimento ex art.
96 c.p.c., stante la temerarietà della lite incardinata.”
In particolare, la convenuta deduceva che il contratto stipulato il 14.5.2019 aveva avuto a oggetto un “frutteto” dell'estensione di 79 mq., gravato da servitù di passaggio, la cui vendita non aveva inciso sulla composizione del patrimonio del venditore;
che il prezzo era stato pattuito in circa €
64,00 al mq., in misura superiore ai valori di mercato e a quelli indicati dall'OMI (documento n. 3:
“valori Agricoli medi della provincia di Napoli – Agenzia delle Entrate”), come risultava dalle perizie giurate annesse agli atti costitutivi delle servitù, indicanti il valore di € 7 al metro quadro
(documento n. 4).
Con ordinanza del 19.11.2020, era disposta la trattazione del processo con il rito ordinario di cognizione;
concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, era respinta l'istanza di sospensione del processo e, con ordinanza riservata del 15.4.2021, la causa era rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.4.2022, e poi più volte differita, a causa del trasferimento del Giudice istruttore ad altro Ufficio giudiziario.
Con decreto reso il 9.1.2025, la causa era assegnata a questo Giudice.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del
17.6.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni. 13
L'istanza di sospensione del processo e le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 15.4.2021, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
I presupposti per l'accoglimento della domanda prevista dall'art. 2901, comma 1°, c.c. consistono nella sussistenza del diritto di credito, nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione di questi alla preordinazione.
Al riguardo, vanno considerati i seguenti principi: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di esperire l'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. “è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente” (Cass. civ., sez. I civ., sentenza n.
14166 del 14.11.2001, n.14166; conformi Cass. civ., sez. III, 17/10/2001, n.12678 Cass. civ., sez.
II, 24/02/2000, n.2104), è stato chiarito che: “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 639291-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012; cfr. Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 23208 del 15.11.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1593 del 24.1.2020; Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 11121 del 10.6.2020; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1414 del 18.1.2023).
E' stato affermato che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole 14
conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 537106-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14489 del 29.7.2004).
Nella specie, richiamato l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_3 contenente “l'eccezione sulla non conformità delle copie agli originali” e la “riserva di disconoscere l'autenticità dei segni grafici asseritamente riconducibili agli istanti non appena
[saranno] prodotti i rispettivi originali” (documento n. 2), ha tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni di cui alle scritture private prodotte da Parte_1
(documenti n. 1 e 2), la quale non ha proposto istanza di verificazione e non ha manifestato la
[...]
volontà di avvalersi di tali contratti (art. 216, comma 1°, c.p.c.), che non possono essere considerati per la decisione della controversia.
Si osserva, inoltre, che la parte attrice non ha documentato l'eventuale provvedimento ex art. 647
c.p.c. di esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., né il rigetto della relativa opposizione e, in mancanza di questi elementi, tale decreto ingiuntivo non rappresenta il credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione prevista dall'art. 2901 c.c.
Si osserva, inoltre, che non ha allegato, né provato, i fatti costitutivi Parte_1 della domanda in relazione al requisito soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c., consistente nella consapevolezza, del debitore e del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto ha arrecato alle ragioni del creditore, elemento per cui ha affermato la contestualità dei tre contratti di compravendita, che, invece, sono stati stipulati nel periodo di due anni (29.5.2017, 19.10.2017 e
14.5.2019); circa la consapevolezza di ciascun terzo acquirente, non è stata affermata la sussistenza di alcun vincolo tra i contraenti, ed è noto che “La prova della 'participatio fraudis' del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici e che la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo rende 'estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente' (Cass., Sez. 3 15
civ., ordinanza n. 1286 del 18.1.2019, ivi, Rv. 652471; cfr. Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 10928 del 9.6.2020).
La parte attrice ha dedotto l'incongruità dei prezzi di vendita dei beni immobili rispetto ai valori di mercato, senza aver fornito alcuna prova di questo controverso aspetto, costituente un fatto costitutivo della domanda proposta a norma dell'art. 2901 c.c.; al riguardo, non è stata ammessa l'invocata consulenza tecnica d'ufficio, atteso il principio secondo cui: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”
(Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017, ivi, Rv. 647288-01; conf. Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 3130 del 8.2.2011).
Per conseguenza, la domanda attrice va rigettata.
Non vanno accolte le domande risarcitorie proposte a norma dell'art. 96 c.p.c., poiché la parte convenuta non ha assolto l'onere di allegazione e prova circa l'esistenza, la natura e l'entità del danno risentito a causa della temerarietà della lite, non essendo tali elementi in concreto desumibili dagli atti di causa.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, considerato il valore della causa, pari all'entità del credito (€ 768.502,26) e, a norma dell'art. 93 c.p.c., sono liquidate a favore dei difensori dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da quale mandataria di Parte_1 [...]
con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della causa civile iscritta al n. Controparte_1
28652-2020 R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante, a rifondere ai difensori dei convenuti - Avvocati AN Ruggiero, Antonio Fusco,
ST SE e LU Di MA - le spese processuali, che a favore di ciascuno liquida nella somma di € 21.447,00 (4.607 fase di studio, 3.040 fase introduttiva, 6.800 fase di trattazione e istruttoria, 7.000 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge
Roma, 22.10.2025 16
Il Giudice
LA AN