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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2022
N.R.G. 1835/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 867/2022, al quale è stata riunita la causa iscritta al n.r.g.
1835/2022, promossa da:
(C.F. e P. Iva ), con sede in MA, Parte_1 P.IVA_1
Viale Altiero Spinelli nr. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Pes (C.F.: ) e Fernando Pes (C.F.: C.F._1
); C.F._2
ATTORE contro pagina 1 di 6 (P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella Bertoli (C.F.: ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del difensore, in Pavia, Via Don Minzoni nr. 1 A;
con sede legale in Milano, Via Mauro Macchi nr. 8 (C.F.: Controparte_2
), in persona dell'amministratore pro tempore; P.IVA_3
CONVENUTI
con sede legale in Conegliano (TV - 31015), Via V. Alfieri nr. 1 (Codice Fiscale, e Controparte_3
n. di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno al n. , Partita IVA di Gruppo P.IVA_4
), e per essa, quale procuratrice speciale, (già P.IVA_5 Controparte_4 [...]
, con sede legale in MA (RM – 00154), Via Ostiense nr. 131/L, Codice Controparte_5
Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , Partita IVA di P.IVA_6
Gruppo , n. R.E.A. di MA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide P.IVA_5 P.IVA_7
Sarti, del Foro di MA (C.F.: ); C.F._4
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2022, parte attrice chiedeva, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare: 1)l'inefficacia nei confronti della Parte_1
dell'atto pubblico di vendita del 29.6.2011, repertorio n.114076, raccolta n.10986, Dr.
[...]
Notaio in Piacenza, registrato il 2.7.21, al n.7472 serie IT e trascritto presso la Persona_1
locale Conservatoria dei RR.II. di Tempio Pausania il 2.7.2021 R.G. 7074 R.P. 4968, con il quale ha alienato alla società i propri diritti di Parte_2 Controparte_2 CP_1
proprietà, sulle unità immobiliari al piano terra, facenti parte del complesso edilizio sito in comune di
Aglientu, Località Rena Majore e precisamente: nel corpo identificato come Corpo “A”: 1) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: appartamento di cui al mappale 2184 sub. 59 per tre lati, pagina 2 di 6 salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1 mappale 2184 sub. 78, cat. C/6 classe 1, mq. 14, Via Mannucciu SNC piano: T. nel corpo identificato come Corpo
“B”: 2) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: appartamento di cui al mappale 2184 sub
44 per due lati, strada interna, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1 mappale 2184 sub. 75, cat, C/6 classe 1 mq. 15, Via Della Pineta SNC piano: T. nel corpo identificato come Corpo “E”: 3) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta a tutti i lati, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub 71, categoria C/6 classe 1, mq. 15, Via Della Pineta SNC piano: T. 4) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta annessa, ragioni società SIAG o successivi, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub 74, categoria C/6 classe 1, mq. 15, Via Della Pineta SNC piano: T. Nel corpo indentificato come Corpo “G”: 5) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: ragioni Pt_3
o successivi, strada interna, ragioni SIAG o successivi, salvo altri. Censito al Catasto
[...]
Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2137 sub 14, cat. C/6 classe 1, mq.14, Via Della Pineta SNC piano: T. nel corpo identificato come Corpo “C”: 6) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta annessa, ragioni SIAG o successivi per gli altri lati, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub.89 categoria C/6 classe 1 mq 14 Via Mannucciu SNC piano: T. nel corpo identificato come Corpo
“F”: 7) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta annessa, appartamento di cui al mappale 2184 sub. 20, ragioni SIAG o successivi per gli altri lati, salvo altri. Censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub.64 categoria C/6 classe 1 mq 14 Via Della Pineta SNC piano: T. 8) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta annessa, ragioni SIAG o successivi per gli altri lati, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub.67 categoria C/6 classe 1 mq 15 Via
Della Pineta SNC piano: T. 2) con l'ordine al Conservatore dei RR.II. di Tempio Pausania di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alla annotazione a margine dell'atto impugnato, esonerandolo da ogni responsabilità in merito;
3) con vittoria delle spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale di Tempio Pausania, contrariis reiectis, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, con vittoria di spese e onorari di causa”.
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 17 agosto 2024, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n.r.g. 1835/2022 al n.r.g. 867/2022, e rinviava per la prosecuzione del giudizio.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, in seguito ad approvazione di variazione tabellare
PROT. 347/2024 INT.
Con nota di deposito del 10 febbraio 2025 (notificata a tutte le parti), la in qualità di Controparte_3
Contr cessionaria ed avente causa di rilevava di intendere rinunciare agli atti dei procedimenti riuniti n.r.g. 867/2022 e n.r.g. 1835/2022, e chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c, dando atto di rinunciare alla facoltà di proporre reclamo ex art. 308 c.p.c., e di autorizzare la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali, rispettivamente trascritte presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Tempio Pausania, in data 14 giugno 2022 alla formalità n. 4690 di registro particolare e n. 6621 di registro generale (domanda giudiziale repertorio 867/2022), ed in data 5 aprile 2023 alla formalità n. 2746 di registro particolare e n. 3918 di registro generale (domanda giudiziale repertorio
7070/2023).
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 28 maggio 2025, la CP_3 confermava quanto già dedotto, chiedendo procedersi ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con
[...]
compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, ribadendo la propria posizione di avente causa e cessionaria di Parte_1
La controparte costituita, ribadiva la propria accettazione della rinuncia di CP_1 CP_3
agli atti dei predetti giudizi, come già dedotto con nota di deposito del 28 marzo 2025 (notificata a
[...]
tutte le parti), e si associava alla domanda di controparte, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
*****
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c.: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione
pagina 4 di 6 delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Lo scrivente, dato atto della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione già depositate agli atti, ritiene sussistano i presupposti per pronunciarsi in ordine all'estinzione del presente giudizio.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda
1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass.
2012, 9, 1096).
Deve essere dichiarata con sentenza, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui:
“L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata con Sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si rende pertanto necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Tribunale Torino sez. I, 12/02/2016, n.904).
Del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal Giudice Monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e che, dunque, se pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829).
Le spese processuali, come chiesto dalle parti, sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
pagina 5 di 6 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Tempio Pausania, 30 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi
pagina 6 di 6
N.R.G. 1835/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 867/2022, al quale è stata riunita la causa iscritta al n.r.g.
1835/2022, promossa da:
(C.F. e P. Iva ), con sede in MA, Parte_1 P.IVA_1
Viale Altiero Spinelli nr. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Pes (C.F.: ) e Fernando Pes (C.F.: C.F._1
); C.F._2
ATTORE contro pagina 1 di 6 (P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella Bertoli (C.F.: ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del difensore, in Pavia, Via Don Minzoni nr. 1 A;
con sede legale in Milano, Via Mauro Macchi nr. 8 (C.F.: Controparte_2
), in persona dell'amministratore pro tempore; P.IVA_3
CONVENUTI
con sede legale in Conegliano (TV - 31015), Via V. Alfieri nr. 1 (Codice Fiscale, e Controparte_3
n. di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno al n. , Partita IVA di Gruppo P.IVA_4
), e per essa, quale procuratrice speciale, (già P.IVA_5 Controparte_4 [...]
, con sede legale in MA (RM – 00154), Via Ostiense nr. 131/L, Codice Controparte_5
Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , Partita IVA di P.IVA_6
Gruppo , n. R.E.A. di MA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Davide P.IVA_5 P.IVA_7
Sarti, del Foro di MA (C.F.: ); C.F._4
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2022, parte attrice chiedeva, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare: 1)l'inefficacia nei confronti della Parte_1
dell'atto pubblico di vendita del 29.6.2011, repertorio n.114076, raccolta n.10986, Dr.
[...]
Notaio in Piacenza, registrato il 2.7.21, al n.7472 serie IT e trascritto presso la Persona_1
locale Conservatoria dei RR.II. di Tempio Pausania il 2.7.2021 R.G. 7074 R.P. 4968, con il quale ha alienato alla società i propri diritti di Parte_2 Controparte_2 CP_1
proprietà, sulle unità immobiliari al piano terra, facenti parte del complesso edilizio sito in comune di
Aglientu, Località Rena Majore e precisamente: nel corpo identificato come Corpo “A”: 1) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: appartamento di cui al mappale 2184 sub. 59 per tre lati, pagina 2 di 6 salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1 mappale 2184 sub. 78, cat. C/6 classe 1, mq. 14, Via Mannucciu SNC piano: T. nel corpo identificato come Corpo
“B”: 2) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: appartamento di cui al mappale 2184 sub
44 per due lati, strada interna, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1 mappale 2184 sub. 75, cat, C/6 classe 1 mq. 15, Via Della Pineta SNC piano: T. nel corpo identificato come Corpo “E”: 3) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta a tutti i lati, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub 71, categoria C/6 classe 1, mq. 15, Via Della Pineta SNC piano: T. 4) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta annessa, ragioni società SIAG o successivi, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub 74, categoria C/6 classe 1, mq. 15, Via Della Pineta SNC piano: T. Nel corpo indentificato come Corpo “G”: 5) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: ragioni Pt_3
o successivi, strada interna, ragioni SIAG o successivi, salvo altri. Censito al Catasto
[...]
Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2137 sub 14, cat. C/6 classe 1, mq.14, Via Della Pineta SNC piano: T. nel corpo identificato come Corpo “C”: 6) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta annessa, ragioni SIAG o successivi per gli altri lati, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub.89 categoria C/6 classe 1 mq 14 Via Mannucciu SNC piano: T. nel corpo identificato come Corpo
“F”: 7) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta annessa, appartamento di cui al mappale 2184 sub. 20, ragioni SIAG o successivi per gli altri lati, salvo altri. Censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub.64 categoria C/6 classe 1 mq 14 Via Della Pineta SNC piano: T. 8) posto auto scoperto al piano terra, confinante con: area scoperta annessa, ragioni SIAG o successivi per gli altri lati, salvo altri. Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aglientu come segue: foglio 1, mappale 2184 sub.67 categoria C/6 classe 1 mq 15 Via
Della Pineta SNC piano: T. 2) con l'ordine al Conservatore dei RR.II. di Tempio Pausania di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alla annotazione a margine dell'atto impugnato, esonerandolo da ogni responsabilità in merito;
3) con vittoria delle spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale di Tempio Pausania, contrariis reiectis, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, con vittoria di spese e onorari di causa”.
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 17 agosto 2024, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n.r.g. 1835/2022 al n.r.g. 867/2022, e rinviava per la prosecuzione del giudizio.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, in seguito ad approvazione di variazione tabellare
PROT. 347/2024 INT.
Con nota di deposito del 10 febbraio 2025 (notificata a tutte le parti), la in qualità di Controparte_3
Contr cessionaria ed avente causa di rilevava di intendere rinunciare agli atti dei procedimenti riuniti n.r.g. 867/2022 e n.r.g. 1835/2022, e chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c, dando atto di rinunciare alla facoltà di proporre reclamo ex art. 308 c.p.c., e di autorizzare la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali, rispettivamente trascritte presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Tempio Pausania, in data 14 giugno 2022 alla formalità n. 4690 di registro particolare e n. 6621 di registro generale (domanda giudiziale repertorio 867/2022), ed in data 5 aprile 2023 alla formalità n. 2746 di registro particolare e n. 3918 di registro generale (domanda giudiziale repertorio
7070/2023).
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 28 maggio 2025, la CP_3 confermava quanto già dedotto, chiedendo procedersi ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con
[...]
compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, ribadendo la propria posizione di avente causa e cessionaria di Parte_1
La controparte costituita, ribadiva la propria accettazione della rinuncia di CP_1 CP_3
agli atti dei predetti giudizi, come già dedotto con nota di deposito del 28 marzo 2025 (notificata a
[...]
tutte le parti), e si associava alla domanda di controparte, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
*****
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c.: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione
pagina 4 di 6 delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Lo scrivente, dato atto della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione già depositate agli atti, ritiene sussistano i presupposti per pronunciarsi in ordine all'estinzione del presente giudizio.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda
1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass.
2012, 9, 1096).
Deve essere dichiarata con sentenza, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui:
“L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata con Sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si rende pertanto necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Tribunale Torino sez. I, 12/02/2016, n.904).
Del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal Giudice Monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e che, dunque, se pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829).
Le spese processuali, come chiesto dalle parti, sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
pagina 5 di 6 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Tempio Pausania, 30 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi
pagina 6 di 6