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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 327/2022 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO e Controparte_1 CP_2
BARONE GIAMPALOLO ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e NOCERINO ENZO CP_3 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti Sigg.ri e entrambi dipendenti a tempo pieno e con contratto Controparte_1 CP_2
a tempo indeterminato presso la società adivano il presente Tribunale al fine di: “accertare Controparte_3
e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti e delle seguenti Controparte_1 CP_2 voci, come in narrativa: 0170 - Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione
Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
0964- ulteriori Indennità Accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina;
0968 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina;
0991 -
Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità di Assenza
1 dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti CP_1
e a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione
[...] CP_2 comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003,
31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile 0170 - Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
0964- Ulteriori Indennità accessorie specifiche della figura;
0965 -
Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo Agente di macchina;
0966 -
Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo Agente di macchina;
0967 -
Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo Agente di macchina;
0968 - indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo Agente di macchina;
0991 - indennità
Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza, tutte calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti le rispettive somme di almeno € 5.024,86 ( ed € 6.600,53 come da CP_1 CP_2 conteggi prodotti, salve le diverse somme, maggiori o minori, di giustizia, derivanti da eventuale CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi come risultanti dalle fatture quietanzate prodotte per cadauno dei ricorrenti, oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad €
118,50; con vittoria di spese, diritti e onorari”.
I ricorrenti chiedevano quindi il ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie con l'inclusione, previa declaratoria di nullità e/o inopponibilità delle relative previsioni collettive, di: 0170 -
Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
0964- ulteriori Indennità Accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione
Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione
Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione
Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina;
0968 - Indennità di Utilizzazione
Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina;
0991 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza.
La Società convenuta si costituiva tempestivamente contestando le pretese avversarie e chiedendo: “in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il
2 presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, Part corrispondente a 20 giorni lavorativi, e decurtando la ad importo fisso (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha Controparte_3 pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto ai ricorrenti, nonché decurtando l'indennità di assenza dalla residenza e comunque limitando le differenze retributive da riconoscere per tutte le ragioni dedotte. Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge”.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito di trattazione cartolare, previo scambio di note scritte,
è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della parte motiva.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Occorre precisare che la questione principale della presente controversia è costituita dalla retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie maturate con conseguente accertamento circa la validità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del
CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità –
Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti di talune voci indennitarie specificatamente indicate.
Si deve richiamare l'orientamento espresso dalla Cassazione e da ultimo confermato nelle pronunce del
2024 relative alla società Trenord s.p.a. (Cass. n. 19716/2023, Cass. n. 19711/2021, Cass. n. 19663/2023,
18160/2023, Cass. n. 33803/2023, Cass. n. 33793/2023, Cass. n. 33779/2023, Cass. n. 33713/ 2023), i cui principi sono stati confermati anche per quanto concerne le domande di lavoratori di Controparte_3 intese, come quella in oggetto, alla rideterminazione della retribuzione feriale per effetto dell'inclusione di emolumenti o componenti degli stessi (Cass. n. 13932/2024, Cass. n. 13972/2024).
In questi ultimi precedenti, che hanno scrutinato questioni sovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso, è stato affermato che occorre una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
In particolare l'interpretazione delle disposizioni collettive alla base del decisum è stata ritenuta coerente con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva
2003/88/CE, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, con la ulteriore, condivisibile precisazione che la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione,
3 possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo, che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
Nel caso in esame appare pacifico tra le parti che la retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie non comprenda l'intera indennità di utilizzazione corrispondendola in misura fissa e forfetizzata ed escluda del tutto l'indennità di assenza dalla residenza ai sensi dell'art 77.2. 4 del CCNL, inoltre, incidendo dette indennità sulla retribuzione ordinaria per circa il 30% se si considerano gli importi dovuti a tale titolo rapportati alla retribuzione giornaliera percepita come da buste paga ( cfr conteggi parte ricorrente e buste paga) si ritiene che tale incidenza ,percependo in sostanza il lavoratore in ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita durante il lavoro, costituisca un incentivo a non fruire delle ferie in contrasto con i principi comunitari enunciati .
Le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno disattese trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione delineato dalla giurisprudenza. La suddetta indennità appare, infatti, volta a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al "personale mobile", in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo "misure orarie" specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario,
l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Perimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente alla luce dell'orientamento della
Suprema Corte in tema di non decorrenza in corso di rapporto della prescrizione, orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza n. 26246 del 2022 (v. tra le altre, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il quadro normativo è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario,
4 prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4,
7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili
(Cass. S.U. 4942/12; Cass. 10 aprile 2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23 gennaio 2009 n.
1717; Cass. 4 giugno 2014 n. 12553). Pertanto si ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.
92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie. In linea con i principi sopra esposti è anche la recente pronuncia della Corte Cassazione, n.20216/2022 del
23.06.2022, intervenuta su tematica assimilabile quanto ai principi a quella oggetto di causa in cui veniva sancito che “ A fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante
Tecnico, limitatamente alla parte in cui, esclude per il predette periodo minimo l'indennità in questione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, per contrasto con l'art.4 del d.lgs.n.185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Ne consegue che i crediti vantati dai ricorrenti non sono prescritti, con la sola precisazione per il in CP_2 cui viceversa le richieste relative all'annualità 2006 risultano prescritte.
Vanno ritenuti congrui i conteggi prodotti da parti ricorrenti, non specificamente contestati da controparte con presentazione di conteggi alternativi;
inoltre, deve precisarsi con riguardo al ricorrente Sig. che Pt_2 il richiamo ai conteggi prodotti per cui si accoglie il ricorso deve effettuarsi nei limiti della prescrizione maturata e, dunque, a partire dal 18 luglio 2007.
5 Il regolamento delle spese di lite, considerati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, le recenti pronunce di legittimità sopravvenute e il mutamento di orientamento del presente Tribunale giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso, per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_3 CP_1
e delle somme indicate in ricorso nei limiti della prescrizione maturata (per
[...] CP_2 il ricorrente ) come indicato nella parte motiva;
CP_2
- compensa le spese di lite;
Lucca, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 327/2022 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO e Controparte_1 CP_2
BARONE GIAMPALOLO ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e NOCERINO ENZO CP_3 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti Sigg.ri e entrambi dipendenti a tempo pieno e con contratto Controparte_1 CP_2
a tempo indeterminato presso la società adivano il presente Tribunale al fine di: “accertare Controparte_3
e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti e delle seguenti Controparte_1 CP_2 voci, come in narrativa: 0170 - Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione
Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
0964- ulteriori Indennità Accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina;
0968 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina;
0991 -
Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità di Assenza
1 dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti CP_1
e a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione
[...] CP_2 comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003,
31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile 0170 - Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
0964- Ulteriori Indennità accessorie specifiche della figura;
0965 -
Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo Agente di macchina;
0966 -
Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo Agente di macchina;
0967 -
Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo Agente di macchina;
0968 - indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo Agente di macchina;
0991 - indennità
Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza, tutte calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti le rispettive somme di almeno € 5.024,86 ( ed € 6.600,53 come da CP_1 CP_2 conteggi prodotti, salve le diverse somme, maggiori o minori, di giustizia, derivanti da eventuale CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi come risultanti dalle fatture quietanzate prodotte per cadauno dei ricorrenti, oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad €
118,50; con vittoria di spese, diritti e onorari”.
I ricorrenti chiedevano quindi il ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie con l'inclusione, previa declaratoria di nullità e/o inopponibilità delle relative previsioni collettive, di: 0170 -
Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
0964- ulteriori Indennità Accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione
Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione
Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione
Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina;
0968 - Indennità di Utilizzazione
Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina;
0991 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza.
La Società convenuta si costituiva tempestivamente contestando le pretese avversarie e chiedendo: “in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il
2 presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, Part corrispondente a 20 giorni lavorativi, e decurtando la ad importo fisso (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha Controparte_3 pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto ai ricorrenti, nonché decurtando l'indennità di assenza dalla residenza e comunque limitando le differenze retributive da riconoscere per tutte le ragioni dedotte. Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge”.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito di trattazione cartolare, previo scambio di note scritte,
è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della parte motiva.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Occorre precisare che la questione principale della presente controversia è costituita dalla retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie maturate con conseguente accertamento circa la validità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del
CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità –
Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti di talune voci indennitarie specificatamente indicate.
Si deve richiamare l'orientamento espresso dalla Cassazione e da ultimo confermato nelle pronunce del
2024 relative alla società Trenord s.p.a. (Cass. n. 19716/2023, Cass. n. 19711/2021, Cass. n. 19663/2023,
18160/2023, Cass. n. 33803/2023, Cass. n. 33793/2023, Cass. n. 33779/2023, Cass. n. 33713/ 2023), i cui principi sono stati confermati anche per quanto concerne le domande di lavoratori di Controparte_3 intese, come quella in oggetto, alla rideterminazione della retribuzione feriale per effetto dell'inclusione di emolumenti o componenti degli stessi (Cass. n. 13932/2024, Cass. n. 13972/2024).
In questi ultimi precedenti, che hanno scrutinato questioni sovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso, è stato affermato che occorre una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
In particolare l'interpretazione delle disposizioni collettive alla base del decisum è stata ritenuta coerente con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva
2003/88/CE, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, con la ulteriore, condivisibile precisazione che la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione,
3 possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo, che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
Nel caso in esame appare pacifico tra le parti che la retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie non comprenda l'intera indennità di utilizzazione corrispondendola in misura fissa e forfetizzata ed escluda del tutto l'indennità di assenza dalla residenza ai sensi dell'art 77.2. 4 del CCNL, inoltre, incidendo dette indennità sulla retribuzione ordinaria per circa il 30% se si considerano gli importi dovuti a tale titolo rapportati alla retribuzione giornaliera percepita come da buste paga ( cfr conteggi parte ricorrente e buste paga) si ritiene che tale incidenza ,percependo in sostanza il lavoratore in ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita durante il lavoro, costituisca un incentivo a non fruire delle ferie in contrasto con i principi comunitari enunciati .
Le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno disattese trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione delineato dalla giurisprudenza. La suddetta indennità appare, infatti, volta a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al "personale mobile", in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo "misure orarie" specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario,
l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Perimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente alla luce dell'orientamento della
Suprema Corte in tema di non decorrenza in corso di rapporto della prescrizione, orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza n. 26246 del 2022 (v. tra le altre, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il quadro normativo è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario,
4 prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4,
7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili
(Cass. S.U. 4942/12; Cass. 10 aprile 2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23 gennaio 2009 n.
1717; Cass. 4 giugno 2014 n. 12553). Pertanto si ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.
92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie. In linea con i principi sopra esposti è anche la recente pronuncia della Corte Cassazione, n.20216/2022 del
23.06.2022, intervenuta su tematica assimilabile quanto ai principi a quella oggetto di causa in cui veniva sancito che “ A fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante
Tecnico, limitatamente alla parte in cui, esclude per il predette periodo minimo l'indennità in questione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, per contrasto con l'art.4 del d.lgs.n.185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Ne consegue che i crediti vantati dai ricorrenti non sono prescritti, con la sola precisazione per il in CP_2 cui viceversa le richieste relative all'annualità 2006 risultano prescritte.
Vanno ritenuti congrui i conteggi prodotti da parti ricorrenti, non specificamente contestati da controparte con presentazione di conteggi alternativi;
inoltre, deve precisarsi con riguardo al ricorrente Sig. che Pt_2 il richiamo ai conteggi prodotti per cui si accoglie il ricorso deve effettuarsi nei limiti della prescrizione maturata e, dunque, a partire dal 18 luglio 2007.
5 Il regolamento delle spese di lite, considerati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, le recenti pronunce di legittimità sopravvenute e il mutamento di orientamento del presente Tribunale giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso, per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_3 CP_1
e delle somme indicate in ricorso nei limiti della prescrizione maturata (per
[...] CP_2 il ricorrente ) come indicato nella parte motiva;
CP_2
- compensa le spese di lite;
Lucca, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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