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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13946 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17800 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. RIGHETTI FABIO per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. ANSELMI ANNA MARIA per CP_1
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in data 29.3.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio l' 1.8.1998, in Roma, con che dall'unione era nato il [...] il CP_1
figlio che le parti si erano separate consensualmente in virtù di decreto di omologa Per_1 di questo Tribunale del 16.6.2014, ha chiesto di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma il 01.08.1998, trascritto sul registro civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n.00951, parte2, serie A03; 2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre in Viale dei promontori 438; l'altro genitore lo vedrà e terrà con sé, previo avviso il fine settimana dal sabato alla domenica a settimane alterne con il pernotto e due pomeriggi a settimana quando non è previsto il fine settimana ed un pomeriggio quando è previsto il fine settimana. Le vacanze estive 15 giorni con ciascuno previo accordo entro il mese di maggio di ciascun anno;
Le vacanze natalizie dal 24/12 al 26/12 e dal 31/12 al 02/01 ad anni alterni e durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di pasqua e pasquetta, fatta salva la possibilità per il padre di poter vedere il minore in qualsiasi momento previo accordo con la madre.
3) La casa familiare di Ostia Lido Via Antille 60 è assegnata al padre;
Il padre corrisponderà alla
Sig.ra la somma mensile di € 600,00 in contanti come già avvenuto nel corso degli anni CP_2 che precedono, con flessibilità per il pagamento dal giorno 5 al 10 di ogni mese, eccezion fatta per il periodo in cui il figlio trascorrerà periodi di convivenza presso il padre;
Inoltre il marito Persona_2 corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie, mediche, sportive, scolastiche e ludiche relative al figlio. 4) Il Sig. si impegna a trasferire, in favore del di lui figlio Parte_1 Per_2
il diritto di proprietà dei seguenti immobili: - immobile sito in Ostia Lido Via Antille int.7 n.60,
[...] piano terzo oltre box auto con ingresso dal numero civico 56 da detta viadistinto con il n.2, quanto precede è riportato nel catasto fabbricati del relativo Comune alla Partita 2162478, Foglio n.1079,
Particella n.2593, con i: sub.24, z.c. 7', cat.A/2, C1.3', vani 5,5, R.C. 1.622.500=(l'appartamento); sub.30, z.c. 7', cat.C/6, C1,1', m.q. 17, R.C. 146.200=(il box auto), anche contestualmente alla presente procedura di divorzio, con eventuale sua comparizione per l'accettazione dell'acquisto del bene immobile con le agevolazioni di cui all'art.10 L.6 Marzo 1987 n.74 (Circolare 18/E del
29.05.2013 e 27/E del 21.06.2012 Agenzia delle Entrate) giusta dichiarazione di fabbricato urbano n.G 01291/97 del 13.05.1997. - immobile sito in loc. Ostia Lido Via delle Antille n.60 int.6, piano terzo oltre box auto n.12 con ingresso dal numero civico 56, quanto precede è riportato nel catasto fabbricati del relativo Comune alla Partita 2162478, Foglio n.1079, Particella n.2593, con i: sub.23,
z.c. 7', cat.A/2, C1.3', vani 5,5, R.C. 1.622.500=(l'appartamento); sub.40, z.c. 7', cat.C/6, C1,1', m.q. 42, R.C. 361.200=(il box auto), anche contestualmente alla presente procedura di divorzio, con eventuale sua comparizione per l'accettazione dell'acquisto del bene immobile con le agevolazioni di cui all'art.10 L.6 Marzo 1987 n.74 (Circolare 18/E del 29.05.2013 e 27/E del 21.06.2012 Agenzia delle Entrate) giusta dichiarazione di fabbricato urbano n.G 01291/97 del 13.05.1997”.
Ha dedotto all'uopo che i coniugi non si erano riconciliati ed era decorso il termine di legge per ottenere la pronuncia di divorzio.
Costituitasi in giudizio, la ha invece chiesto di statuire che:“1) la casa coniugale di CP_1
Roma, Via delle Antille, n. 60 è assegnata al marito, la Sig.ra se ne è già allontanata;
2) per CP_1 il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1
Per_ attesa la rispettiva capacità reddituale, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma CP_1 mensile di € 800,00 (Euro ottocento/00), oltre il 50% delle spese straordinarie purchè preventivamente concordate e nel rispetto di quanto statuito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' AT;
il figlio continuerà a vivere nella casa di proprietà della Per_1
Sig.ra di Viale dei Promontori, n. 438, insieme alla madre;
3) il padre si impegna, qualora CP_1 via sia il trasferimento degli immobili di Ostia, Via delle Antille, n. 60 Int. 6 e 7, a corrispondere tutte le somme relative al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per gli immobili stessi, nonché di tutte le spese ordinarie e straordinari che si rendessero necessarie agli immobili stessi;
4) il Sig. Per_ corrisponderà alla Sig.ra quale contributo una tantum al suo mantenimento la somma CP_1 di € 100.000,00 (Euro centomila/00), o quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
- in via Per_ subordinata qualora non sia accettato il pagamento una tantum: - il Sig. corrisponderà alla
Sig.ra quale contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 400,00 (euro CP_1 quattrocento/00), da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' AT . Si fa riserva di articolare i mezzi istruttori ai sensi dell'art.183, VI comma C.P.C., anche all'esito delle difese di controparte. Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Ha dedotto all'uopo: che aveva accettato di addivenire alla separazione consensuale all'unico scopo di poter nel minor tempo possibile allontanarsi dalla casa familiare, posto che era stata per lunghi anni vittima di vessazioni fisiche e psichiche da parte del mai Per_2
denunciate per il terrore di aggravare la situazione;
che il padre non si era mai interessato dell'accudimento e dei bisogni del figlio, tant'è che fra i due ora non vi era alcun rapporto;
che ella aveva dovuto farsi carico dell'acquisto di una nuova abitazione per sé e per il figlio contraendo un mutuo e un ulteriore finanziamento di 30.000,00 euro per poter acquistare gli arredi della nuova casa;
che disponeva delle sole entrate da lavoro con uno stipendio mensile netto pari a 1.900 euro ed era inoltre onerata della rata di mutuo pari a 651,00 euro mensili, oltre che della rata del prestito pari a 409,00 euro mensili;
che il marito aveva invece una posizione economica ben più florida, essendo titolare di una società oltre che di numerosi immobili e di una Ferrari;
che la proposta del di trasferire al figlio la Per_2 proprietà di due immobili era del tutto irragionevole, posto che il ragazzo avrebbe dovuto poi sostenerne gli oneri fiscali e di manutenzione.
Fallito il tentativo di conciliazione delegato alla Gop, con ordinanza presidenziale in data
28.9.2023, il Presidente f.f. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“…rilevato che anche la CH ha confermato che il figlio ormai maggiorenne, oltre a Per_1 frequentare l'università, svolge attività lavorativa per il padre (venendo retribuito 20 euro al giorno per 5 giorni a settimana, oltre al rimborso del carburante), seppure limitatamente ai periodi in cui non è impegnato negli studi, diversamente da quanto sostenuto dal padre (il quale ha riferito che nell'ultimo anno il ragazzo ha lavorato con lui per complessivi sei mesi non continuativi); rilevato che, in ragione del suddetto iniziale inserimento lavorativo del figlio (su cui andranno svolti ulteriori accertamenti), dell'entità dell'incremento dell'assegno paterno per effetto dell'adeguamento Istat e dell''aumento (rispetto alla data della separazione) del reddito della madre convivente non ricorrono i presupposti per la modifica in via provvisoria ed urgente dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e che ogni valutazione in merito all'an ed al quantum dell'eventuale assegno divorzile in favore della CH (tale dovendo qualificarsi la domanda di “contributo al suo mantenimento” spiegata nel presente giudizio di divorzio) potrà essere effettuata solo nella sentenza definitiva del giudizio di divorzio;
dato atto che le parti non hanno articolato prove orali nei prescritti termini perentori e che il ricorrente non ha depositato la documentazione bancaria e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio già richieste;
considerati i poteri d'ufficio di cui il Giudice dispone ex art. 473-bis.2 co 2 cpc e ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal figlio in merito ai tempi di svolgimento Per_1 dell'attività lavorativa e alla retribuzione percepita nonché integrare la documentazione prodotta come da dispositivo
PQM
Visto l'art. 473-bis.22 cpc, conferma in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione consensuale, eccezion fatta per quelle relative all'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio ormai maggiorenne DISPONE l'audizione del figlio Per_1 maggiorenne in merito ai tempi di svolgimento dell'attività lavorativa e alla retribuzione Per_1 percepita DELEGA per l'espletamento dell'audizione il GOP dott.ssa Maria Gabriella Zimpo e fissa per l'incombente, innanzi alla stessa, l'udienza del 9.1.2024 h 10 (salva modifica da parte del GOP); fissa sin d'ora per la rimessione della causa in decisione l'udienza, innanzi a sé, del 16.7.2024 h 9.15, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, lettere a),b),c) cpc, nonchè ulteriore termine sino a 90 giorni prima dell'udienza, al ricorrente per il deposito della documentazione non depositata, di cui in parte motiva, e ad entrambe le parti per il deposito delle dichiarazioni sostitutive e dei redditi aggiornate alla scadenza del suddetto termine di giorni 90 e degli estratti conto aggiornati al primo trimestre 2024 (in files separati per ciascun intero anno e ciascun conto)”.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la audizione del figlio la causa Per_1
è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il ha definitivamente chiesto di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Per_2 concordatario celebrato in Roma il 01.08.1998, trascritto sul registro civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n.00951, parte2, serie A03; 2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni: A) “I coniugi vivranno separati e si dichiarano indipendenti economicamente;
B) Il figlio Sig. di anni 20, rimarrà affidato Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre in Viale dei Promontori
438; l'altro genitore lo vedrà e terrà con sé, previo avviso il fine settimana dal sabato alla domenica a settimane alterne con il pernotto e due pomeriggi a settimana quando non è previsto il fine settimana ed un pomeriggio quando è previsto il fine settimana. Le vacanze estive 15 giorni con ciascuno previo accordo entro il mese di maggio di ciascun anno;
Le vacanze natalizie dal 24/12 al 26/12 e dal 31/12 al 02/01 ad anni alterni e durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di pasqua e pasquetta, fatta salva la possibilità per il padre di poter vedere il minore in qualsiasi momento previo accordo con la madre. C) La casa familiare di Ostia Lido Via Antille int.7 n.60 è assegnata al padre;
Il padre corrisponderà alla madre l'assegno mensile ritenuto di giustizia e commisurato alla reale situazione di fatto e reddituale delle parti e del figlio nella misura di € 400,00 o in Persona_2 quella che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat;
Inoltre il marito corrisponderà alla moglie il 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche e ludiche relative al minore. I coniugi autorizzano il rilascio dei passaporti. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto. - condannare la parte resistente alle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge IVA Cpa e 15% forfettario sulle spese”. La ha invece chiesto di statuire che: 1) la casa coniugale di Roma, Via delle Antille, n. CP_1
60 è assegnata al padre, la Sig.ra se ne è già allontanata;
2) per il contributo al mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, attesa la rispettiva capacità Per_1 reddituale, il padre corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 750,00 (Euro CP_1 settecentocinquanta/00), oltre il 50% delle spese straordinarie purchè preventivamente concordate e nel rispetto di quanto statuito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'
AT; il figlio continuerà a vivere nella casa di proprietà della Sig.ra di Viale dei Per_1 CP_1
Promontori, n. 438, insieme alla madre;
3) il padre si impegna, qualora via sia il trasferimento degli immobili di Ostia, Via delle Antille, n. 60 Int. 6 e 7, a corrispondere tutte le somme relative al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per gli immobili stessi, nonché di tutte le spese ordinarie Per_ e straordinarie che si rendessero necessarie agli immobili stessi;
4) il Sig. corrisponderà alla
Sig.ra quale contributo una tantum al suo mantenimento la somma di € 100.000,00”, CP_1 reiterando nelle memorie conclusive la domanda subordinata di un assegno periodico (da non intendersi pertanto rinunciata).
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10.6.2014.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto al figlio posto che lo stesso nelle more del giudizio è divenuto Per_1 maggiorenne, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in merito alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento e frequentazione). Quanto, invece, alle domande economiche, il figlio – per il quale il ricorrente ha Per_1
richiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento di 600,00 euro, concordato in sede di separazione, all'importo di 400 euro mensili - ha dichiarato all'udienza del 9.1.2024 di essere iscritto alla facoltà di Economia Aziendale, aggiungendo: “oltre a studiare svolgo l'attività di Rider presso una pizzeria denominata “Strapizzami” da un anno e mezzo, lavorando due volte a settimana e percependo euro 20,00 a sera, oltre le mance, che ammontano ad euro 10,00, in media a serata;
aggiungo che dal luglio del 2022 fino al febbraio del 2023 ho lavorato sempre come
Rider anche in un'altra pizzeria denominata “Voglia di Pizza e” il giovedì sera, percependo sempre euro 20,00 a sera”; A.d.r.: “In estate, precisamente negli anni 2022 e 2023, dopo aver terminato gli studi, esami di maturità per il primo anno ed esami universitari per il secondo anno, rispettivamente dalla fine di giugno 2022 e metà luglio del 2023, ho lavorato presso il negozio di mio padre dal lunedì al venerdì, per tre ore al giorno, percependo euro 20,00 euro al giorno;
inoltre, mio padre mi paga sempre la benzina”.
Il ha attestato (vedi dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 9.4.2024) di Per_2
svolgere attività di impresa gestendo un negozio di cartoleria in Ostia, con l'ausilio di un
“collaboratore” (dall'ultima dichiarazione fiscale presentata nel 2023 risultano spese per lavoro dipendente pari a circa 9.000 euro annui), con un reddito mensile pari a 1.500 euro, di essere proprietario di due immobili in Ostia, di cui uno adibito a casa di abitazione nonchè di quattro autovetture d'epoca, tra cui una Ferrari, di aver acquisito jure hereditario dal padre degli immobili – non meglio identificati - in Taurianova e in provincia di Rieti
(nell'ultima dichiarazione fiscale presentata nel 2023 sono riportate 13 unità immobiliari, di cui 5 al 100%, 6 al 12,5%, 1 al 25 % e 1 al 50% locata ad un canone di circa 4.200 euro lordi pro quota) e di essere titolare di un conto corrente – del quale, però, contravvenendo all'ordine del G.D. in data 28.9.2023 non ha depositato gli estratti – con saldo pari a 12.000 mila euro circa.
Ha inoltre dichiarato negli anni di imposta 2022 e 2021 redditi (Pf 2023 e 2022), al netto dell'imposta netta e dei contributi, redditi rispettivamente pari a circa 21.000 euro e a circa
17.000 euro (non risulta in atti il modello Pf 2021).
La CH ha invece attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data
27.7.2023, di svolgere attività di ragioniera alle dipendenze della CCG S.r.l. con uno stipendio netto mensile pari a circa 1.950,00 euro e di essere proprietaria della casa di abitazione gravata da un mutuo con rata mensile pari a circa 650 euro. Risulta inoltre aver percepito negli anni di imposta 2022, 2021 e 2020 redditi netti pari a circa 28.000 euro, a circa
25.000 euro e a circa 27.000 euro (vedi modelli PF in atti).
Così ricostruita la situazione economica e reddituale delle parti, ritenuto che gli omessi depositi documentali da parte del depongano, ex art. 473-bis.18 cpc, per la percezione Per_2 di introiti maggiori rispetto a quelli dichiarati e considerato che non si ravvisano modifiche in pejus della situazione reddituale delle parti dall'epoca della separazione, allorquando, peraltro, il aveva dichiarato di percepire redditi medi netti mensili pari a 1.000 euro, Per_2 valutati gli incrementi delle esigenze del figlio con la crescita e considerato che le somme ricavate da quest'ultimo dai lavoretti saltuari svolti, seppur utili a far fronte in parte alle sue esigenze di svago, non sono evidentemente tali da renderlo economicamente indipendente, considerato che il ragazzo è ancora impegnato nella prosecuzione del percorso formativo universitario di studi, ritiene il Tribunale di confermare a carico del un assegno Per_2
mensile per il mantenimento del figlio pari a 600 euro, oltre adeguamento Istat maturato come già previsto in sede di separazione e maturando (sostanzialmente corrispondente all'importo di cui alla proposta conciliativa del GOP), da corrispondere alla madre entro il
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche e ludiche come già previste in sede di separazione.
Nulla va disposto in merito alla casa familiare, non essendo stata svolta domanda di assegnazione dell'immobile a sé da parte della unica legittimata in quanto CP_2
convivente con il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.
Quanto alla domanda di assegno divorzile (così da riqualificarsi la domanda di
“mantenimento” formulata dalla CH), va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. 898/1970. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa- perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Orbene, premesso che la ricostruzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti e la condotta processuale del con riferimento agli omessi depositi Per_2 documentali depongono, ex art. 473-bis.18 cpc, per una sperequazione economica complessiva tra le parti in favore del ricorrente e premesso che non è stata fornita prova delle condotte violente lamentate dalla n costanza di matrimonio, sì da giustificare CP_1 il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione risarcitoria, la predetta non ha allegato né dimostrato di aver sacrificato aspettative di crescita professionale e reddituale per dedicarsi all'accudimento della famiglia, dovendo pertanto escludersi il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tantomeno, in ragione dei redditi della proprietaria della casa di abituazione, possono ritenersi sussistenti i CP_1
presupposti per il riconoscimento alla stessa di un assegno divorzile in funzione assistenziale.
Premesso che il riconoscimento di un assegno divorzile una tantum presuppone l'accordo delle parti e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile periodico, la domanda di assegno divorzile pertanto va rigettata.
Nulla può infine statuirsi in merito ad eventuali obblighi del in caso di trasferimenti Per_2
immobiliari in favore del figlio, trattandosi di questioni esulanti dal thema decidendum del divorzio e concernenti atti di autonomia privata rimessi esclusivamente alla libera volontà delle parti.
Considerata la prevalente soccombenza della resistente in ordine alle domande economiche, la va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del nella misura CP_1 Per_2
di 1/3, come liquidate in dispositivo in ragione dell'attività espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Fabio Righetti, compensandole per il resto fra le parti.
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e coniugati in Roma l' 1.8.1998 e ordina Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato civile del predetto comune di provvedere alle annotazioni di legge (anno 1998, atto n. 00951, parte 2, serie A03);
− conferma a carico del un assegno, quale contributo al mantenimento del figlio Per_2 dell'importo di 600 euro mensili, oltre adeguamento Istat maturato come già Per_1
previsto in sede di separazione e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche e ludiche come già previste in sede di separazione;
− condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in 1.132,00 euro per compensi professionali oltre spese generali, Iva e Cap, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Fabio Righetti, compensandole per il resto fra le parti. Roma 24.7.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17800 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. RIGHETTI FABIO per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. ANSELMI ANNA MARIA per CP_1
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in data 29.3.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio l' 1.8.1998, in Roma, con che dall'unione era nato il [...] il CP_1
figlio che le parti si erano separate consensualmente in virtù di decreto di omologa Per_1 di questo Tribunale del 16.6.2014, ha chiesto di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma il 01.08.1998, trascritto sul registro civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n.00951, parte2, serie A03; 2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre in Viale dei promontori 438; l'altro genitore lo vedrà e terrà con sé, previo avviso il fine settimana dal sabato alla domenica a settimane alterne con il pernotto e due pomeriggi a settimana quando non è previsto il fine settimana ed un pomeriggio quando è previsto il fine settimana. Le vacanze estive 15 giorni con ciascuno previo accordo entro il mese di maggio di ciascun anno;
Le vacanze natalizie dal 24/12 al 26/12 e dal 31/12 al 02/01 ad anni alterni e durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di pasqua e pasquetta, fatta salva la possibilità per il padre di poter vedere il minore in qualsiasi momento previo accordo con la madre.
3) La casa familiare di Ostia Lido Via Antille 60 è assegnata al padre;
Il padre corrisponderà alla
Sig.ra la somma mensile di € 600,00 in contanti come già avvenuto nel corso degli anni CP_2 che precedono, con flessibilità per il pagamento dal giorno 5 al 10 di ogni mese, eccezion fatta per il periodo in cui il figlio trascorrerà periodi di convivenza presso il padre;
Inoltre il marito Persona_2 corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie, mediche, sportive, scolastiche e ludiche relative al figlio. 4) Il Sig. si impegna a trasferire, in favore del di lui figlio Parte_1 Per_2
il diritto di proprietà dei seguenti immobili: - immobile sito in Ostia Lido Via Antille int.7 n.60,
[...] piano terzo oltre box auto con ingresso dal numero civico 56 da detta viadistinto con il n.2, quanto precede è riportato nel catasto fabbricati del relativo Comune alla Partita 2162478, Foglio n.1079,
Particella n.2593, con i: sub.24, z.c. 7', cat.A/2, C1.3', vani 5,5, R.C. 1.622.500=(l'appartamento); sub.30, z.c. 7', cat.C/6, C1,1', m.q. 17, R.C. 146.200=(il box auto), anche contestualmente alla presente procedura di divorzio, con eventuale sua comparizione per l'accettazione dell'acquisto del bene immobile con le agevolazioni di cui all'art.10 L.6 Marzo 1987 n.74 (Circolare 18/E del
29.05.2013 e 27/E del 21.06.2012 Agenzia delle Entrate) giusta dichiarazione di fabbricato urbano n.G 01291/97 del 13.05.1997. - immobile sito in loc. Ostia Lido Via delle Antille n.60 int.6, piano terzo oltre box auto n.12 con ingresso dal numero civico 56, quanto precede è riportato nel catasto fabbricati del relativo Comune alla Partita 2162478, Foglio n.1079, Particella n.2593, con i: sub.23,
z.c. 7', cat.A/2, C1.3', vani 5,5, R.C. 1.622.500=(l'appartamento); sub.40, z.c. 7', cat.C/6, C1,1', m.q. 42, R.C. 361.200=(il box auto), anche contestualmente alla presente procedura di divorzio, con eventuale sua comparizione per l'accettazione dell'acquisto del bene immobile con le agevolazioni di cui all'art.10 L.6 Marzo 1987 n.74 (Circolare 18/E del 29.05.2013 e 27/E del 21.06.2012 Agenzia delle Entrate) giusta dichiarazione di fabbricato urbano n.G 01291/97 del 13.05.1997”.
Ha dedotto all'uopo che i coniugi non si erano riconciliati ed era decorso il termine di legge per ottenere la pronuncia di divorzio.
Costituitasi in giudizio, la ha invece chiesto di statuire che:“1) la casa coniugale di CP_1
Roma, Via delle Antille, n. 60 è assegnata al marito, la Sig.ra se ne è già allontanata;
2) per CP_1 il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1
Per_ attesa la rispettiva capacità reddituale, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma CP_1 mensile di € 800,00 (Euro ottocento/00), oltre il 50% delle spese straordinarie purchè preventivamente concordate e nel rispetto di quanto statuito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' AT;
il figlio continuerà a vivere nella casa di proprietà della Per_1
Sig.ra di Viale dei Promontori, n. 438, insieme alla madre;
3) il padre si impegna, qualora CP_1 via sia il trasferimento degli immobili di Ostia, Via delle Antille, n. 60 Int. 6 e 7, a corrispondere tutte le somme relative al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per gli immobili stessi, nonché di tutte le spese ordinarie e straordinari che si rendessero necessarie agli immobili stessi;
4) il Sig. Per_ corrisponderà alla Sig.ra quale contributo una tantum al suo mantenimento la somma CP_1 di € 100.000,00 (Euro centomila/00), o quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
- in via Per_ subordinata qualora non sia accettato il pagamento una tantum: - il Sig. corrisponderà alla
Sig.ra quale contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 400,00 (euro CP_1 quattrocento/00), da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' AT . Si fa riserva di articolare i mezzi istruttori ai sensi dell'art.183, VI comma C.P.C., anche all'esito delle difese di controparte. Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Ha dedotto all'uopo: che aveva accettato di addivenire alla separazione consensuale all'unico scopo di poter nel minor tempo possibile allontanarsi dalla casa familiare, posto che era stata per lunghi anni vittima di vessazioni fisiche e psichiche da parte del mai Per_2
denunciate per il terrore di aggravare la situazione;
che il padre non si era mai interessato dell'accudimento e dei bisogni del figlio, tant'è che fra i due ora non vi era alcun rapporto;
che ella aveva dovuto farsi carico dell'acquisto di una nuova abitazione per sé e per il figlio contraendo un mutuo e un ulteriore finanziamento di 30.000,00 euro per poter acquistare gli arredi della nuova casa;
che disponeva delle sole entrate da lavoro con uno stipendio mensile netto pari a 1.900 euro ed era inoltre onerata della rata di mutuo pari a 651,00 euro mensili, oltre che della rata del prestito pari a 409,00 euro mensili;
che il marito aveva invece una posizione economica ben più florida, essendo titolare di una società oltre che di numerosi immobili e di una Ferrari;
che la proposta del di trasferire al figlio la Per_2 proprietà di due immobili era del tutto irragionevole, posto che il ragazzo avrebbe dovuto poi sostenerne gli oneri fiscali e di manutenzione.
Fallito il tentativo di conciliazione delegato alla Gop, con ordinanza presidenziale in data
28.9.2023, il Presidente f.f. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“…rilevato che anche la CH ha confermato che il figlio ormai maggiorenne, oltre a Per_1 frequentare l'università, svolge attività lavorativa per il padre (venendo retribuito 20 euro al giorno per 5 giorni a settimana, oltre al rimborso del carburante), seppure limitatamente ai periodi in cui non è impegnato negli studi, diversamente da quanto sostenuto dal padre (il quale ha riferito che nell'ultimo anno il ragazzo ha lavorato con lui per complessivi sei mesi non continuativi); rilevato che, in ragione del suddetto iniziale inserimento lavorativo del figlio (su cui andranno svolti ulteriori accertamenti), dell'entità dell'incremento dell'assegno paterno per effetto dell'adeguamento Istat e dell''aumento (rispetto alla data della separazione) del reddito della madre convivente non ricorrono i presupposti per la modifica in via provvisoria ed urgente dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e che ogni valutazione in merito all'an ed al quantum dell'eventuale assegno divorzile in favore della CH (tale dovendo qualificarsi la domanda di “contributo al suo mantenimento” spiegata nel presente giudizio di divorzio) potrà essere effettuata solo nella sentenza definitiva del giudizio di divorzio;
dato atto che le parti non hanno articolato prove orali nei prescritti termini perentori e che il ricorrente non ha depositato la documentazione bancaria e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio già richieste;
considerati i poteri d'ufficio di cui il Giudice dispone ex art. 473-bis.2 co 2 cpc e ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal figlio in merito ai tempi di svolgimento Per_1 dell'attività lavorativa e alla retribuzione percepita nonché integrare la documentazione prodotta come da dispositivo
PQM
Visto l'art. 473-bis.22 cpc, conferma in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione consensuale, eccezion fatta per quelle relative all'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio ormai maggiorenne DISPONE l'audizione del figlio Per_1 maggiorenne in merito ai tempi di svolgimento dell'attività lavorativa e alla retribuzione Per_1 percepita DELEGA per l'espletamento dell'audizione il GOP dott.ssa Maria Gabriella Zimpo e fissa per l'incombente, innanzi alla stessa, l'udienza del 9.1.2024 h 10 (salva modifica da parte del GOP); fissa sin d'ora per la rimessione della causa in decisione l'udienza, innanzi a sé, del 16.7.2024 h 9.15, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, lettere a),b),c) cpc, nonchè ulteriore termine sino a 90 giorni prima dell'udienza, al ricorrente per il deposito della documentazione non depositata, di cui in parte motiva, e ad entrambe le parti per il deposito delle dichiarazioni sostitutive e dei redditi aggiornate alla scadenza del suddetto termine di giorni 90 e degli estratti conto aggiornati al primo trimestre 2024 (in files separati per ciascun intero anno e ciascun conto)”.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la audizione del figlio la causa Per_1
è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il ha definitivamente chiesto di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Per_2 concordatario celebrato in Roma il 01.08.1998, trascritto sul registro civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n.00951, parte2, serie A03; 2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni: A) “I coniugi vivranno separati e si dichiarano indipendenti economicamente;
B) Il figlio Sig. di anni 20, rimarrà affidato Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre in Viale dei Promontori
438; l'altro genitore lo vedrà e terrà con sé, previo avviso il fine settimana dal sabato alla domenica a settimane alterne con il pernotto e due pomeriggi a settimana quando non è previsto il fine settimana ed un pomeriggio quando è previsto il fine settimana. Le vacanze estive 15 giorni con ciascuno previo accordo entro il mese di maggio di ciascun anno;
Le vacanze natalizie dal 24/12 al 26/12 e dal 31/12 al 02/01 ad anni alterni e durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di pasqua e pasquetta, fatta salva la possibilità per il padre di poter vedere il minore in qualsiasi momento previo accordo con la madre. C) La casa familiare di Ostia Lido Via Antille int.7 n.60 è assegnata al padre;
Il padre corrisponderà alla madre l'assegno mensile ritenuto di giustizia e commisurato alla reale situazione di fatto e reddituale delle parti e del figlio nella misura di € 400,00 o in Persona_2 quella che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat;
Inoltre il marito corrisponderà alla moglie il 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche e ludiche relative al minore. I coniugi autorizzano il rilascio dei passaporti. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto. - condannare la parte resistente alle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge IVA Cpa e 15% forfettario sulle spese”. La ha invece chiesto di statuire che: 1) la casa coniugale di Roma, Via delle Antille, n. CP_1
60 è assegnata al padre, la Sig.ra se ne è già allontanata;
2) per il contributo al mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, attesa la rispettiva capacità Per_1 reddituale, il padre corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 750,00 (Euro CP_1 settecentocinquanta/00), oltre il 50% delle spese straordinarie purchè preventivamente concordate e nel rispetto di quanto statuito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'
AT; il figlio continuerà a vivere nella casa di proprietà della Sig.ra di Viale dei Per_1 CP_1
Promontori, n. 438, insieme alla madre;
3) il padre si impegna, qualora via sia il trasferimento degli immobili di Ostia, Via delle Antille, n. 60 Int. 6 e 7, a corrispondere tutte le somme relative al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per gli immobili stessi, nonché di tutte le spese ordinarie Per_ e straordinarie che si rendessero necessarie agli immobili stessi;
4) il Sig. corrisponderà alla
Sig.ra quale contributo una tantum al suo mantenimento la somma di € 100.000,00”, CP_1 reiterando nelle memorie conclusive la domanda subordinata di un assegno periodico (da non intendersi pertanto rinunciata).
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10.6.2014.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto al figlio posto che lo stesso nelle more del giudizio è divenuto Per_1 maggiorenne, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in merito alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento e frequentazione). Quanto, invece, alle domande economiche, il figlio – per il quale il ricorrente ha Per_1
richiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento di 600,00 euro, concordato in sede di separazione, all'importo di 400 euro mensili - ha dichiarato all'udienza del 9.1.2024 di essere iscritto alla facoltà di Economia Aziendale, aggiungendo: “oltre a studiare svolgo l'attività di Rider presso una pizzeria denominata “Strapizzami” da un anno e mezzo, lavorando due volte a settimana e percependo euro 20,00 a sera, oltre le mance, che ammontano ad euro 10,00, in media a serata;
aggiungo che dal luglio del 2022 fino al febbraio del 2023 ho lavorato sempre come
Rider anche in un'altra pizzeria denominata “Voglia di Pizza e” il giovedì sera, percependo sempre euro 20,00 a sera”; A.d.r.: “In estate, precisamente negli anni 2022 e 2023, dopo aver terminato gli studi, esami di maturità per il primo anno ed esami universitari per il secondo anno, rispettivamente dalla fine di giugno 2022 e metà luglio del 2023, ho lavorato presso il negozio di mio padre dal lunedì al venerdì, per tre ore al giorno, percependo euro 20,00 euro al giorno;
inoltre, mio padre mi paga sempre la benzina”.
Il ha attestato (vedi dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 9.4.2024) di Per_2
svolgere attività di impresa gestendo un negozio di cartoleria in Ostia, con l'ausilio di un
“collaboratore” (dall'ultima dichiarazione fiscale presentata nel 2023 risultano spese per lavoro dipendente pari a circa 9.000 euro annui), con un reddito mensile pari a 1.500 euro, di essere proprietario di due immobili in Ostia, di cui uno adibito a casa di abitazione nonchè di quattro autovetture d'epoca, tra cui una Ferrari, di aver acquisito jure hereditario dal padre degli immobili – non meglio identificati - in Taurianova e in provincia di Rieti
(nell'ultima dichiarazione fiscale presentata nel 2023 sono riportate 13 unità immobiliari, di cui 5 al 100%, 6 al 12,5%, 1 al 25 % e 1 al 50% locata ad un canone di circa 4.200 euro lordi pro quota) e di essere titolare di un conto corrente – del quale, però, contravvenendo all'ordine del G.D. in data 28.9.2023 non ha depositato gli estratti – con saldo pari a 12.000 mila euro circa.
Ha inoltre dichiarato negli anni di imposta 2022 e 2021 redditi (Pf 2023 e 2022), al netto dell'imposta netta e dei contributi, redditi rispettivamente pari a circa 21.000 euro e a circa
17.000 euro (non risulta in atti il modello Pf 2021).
La CH ha invece attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data
27.7.2023, di svolgere attività di ragioniera alle dipendenze della CCG S.r.l. con uno stipendio netto mensile pari a circa 1.950,00 euro e di essere proprietaria della casa di abitazione gravata da un mutuo con rata mensile pari a circa 650 euro. Risulta inoltre aver percepito negli anni di imposta 2022, 2021 e 2020 redditi netti pari a circa 28.000 euro, a circa
25.000 euro e a circa 27.000 euro (vedi modelli PF in atti).
Così ricostruita la situazione economica e reddituale delle parti, ritenuto che gli omessi depositi documentali da parte del depongano, ex art. 473-bis.18 cpc, per la percezione Per_2 di introiti maggiori rispetto a quelli dichiarati e considerato che non si ravvisano modifiche in pejus della situazione reddituale delle parti dall'epoca della separazione, allorquando, peraltro, il aveva dichiarato di percepire redditi medi netti mensili pari a 1.000 euro, Per_2 valutati gli incrementi delle esigenze del figlio con la crescita e considerato che le somme ricavate da quest'ultimo dai lavoretti saltuari svolti, seppur utili a far fronte in parte alle sue esigenze di svago, non sono evidentemente tali da renderlo economicamente indipendente, considerato che il ragazzo è ancora impegnato nella prosecuzione del percorso formativo universitario di studi, ritiene il Tribunale di confermare a carico del un assegno Per_2
mensile per il mantenimento del figlio pari a 600 euro, oltre adeguamento Istat maturato come già previsto in sede di separazione e maturando (sostanzialmente corrispondente all'importo di cui alla proposta conciliativa del GOP), da corrispondere alla madre entro il
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche e ludiche come già previste in sede di separazione.
Nulla va disposto in merito alla casa familiare, non essendo stata svolta domanda di assegnazione dell'immobile a sé da parte della unica legittimata in quanto CP_2
convivente con il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.
Quanto alla domanda di assegno divorzile (così da riqualificarsi la domanda di
“mantenimento” formulata dalla CH), va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. 898/1970. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa- perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Orbene, premesso che la ricostruzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti e la condotta processuale del con riferimento agli omessi depositi Per_2 documentali depongono, ex art. 473-bis.18 cpc, per una sperequazione economica complessiva tra le parti in favore del ricorrente e premesso che non è stata fornita prova delle condotte violente lamentate dalla n costanza di matrimonio, sì da giustificare CP_1 il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione risarcitoria, la predetta non ha allegato né dimostrato di aver sacrificato aspettative di crescita professionale e reddituale per dedicarsi all'accudimento della famiglia, dovendo pertanto escludersi il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tantomeno, in ragione dei redditi della proprietaria della casa di abituazione, possono ritenersi sussistenti i CP_1
presupposti per il riconoscimento alla stessa di un assegno divorzile in funzione assistenziale.
Premesso che il riconoscimento di un assegno divorzile una tantum presuppone l'accordo delle parti e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile periodico, la domanda di assegno divorzile pertanto va rigettata.
Nulla può infine statuirsi in merito ad eventuali obblighi del in caso di trasferimenti Per_2
immobiliari in favore del figlio, trattandosi di questioni esulanti dal thema decidendum del divorzio e concernenti atti di autonomia privata rimessi esclusivamente alla libera volontà delle parti.
Considerata la prevalente soccombenza della resistente in ordine alle domande economiche, la va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del nella misura CP_1 Per_2
di 1/3, come liquidate in dispositivo in ragione dell'attività espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Fabio Righetti, compensandole per il resto fra le parti.
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e coniugati in Roma l' 1.8.1998 e ordina Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato civile del predetto comune di provvedere alle annotazioni di legge (anno 1998, atto n. 00951, parte 2, serie A03);
− conferma a carico del un assegno, quale contributo al mantenimento del figlio Per_2 dell'importo di 600 euro mensili, oltre adeguamento Istat maturato come già Per_1
previsto in sede di separazione e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche e ludiche come già previste in sede di separazione;
− condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in 1.132,00 euro per compensi professionali oltre spese generali, Iva e Cap, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Fabio Righetti, compensandole per il resto fra le parti. Roma 24.7.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi