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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/08/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2107/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2107/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
IANNACONE e dell'Avv. ROBERTA DE SANTIS, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. MAURA FESTA e l'avv. LUIGI C.F._3
ANTONANGELI, giusta procura in atti,
RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 6.7.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1241/2018 del
[...]
Tribunale di Pescara ed in particolare la revoca del contributo al mantenimento corrisposto in favore della IA IO e ad oggi economicamente autosufficiente, in virtù del contratto a CP_2 tempo indeterminato presso la multinazionale IKEA;
ha altresì chiesto di dichiarare il suo diritto ad ottenere la ripetizione ex art. 2033 c.c. di tutte le somme percepite dalla SI.ra a Controparte_1 far data dall'avvenuta indipendenza economica della IA e di condannare la alla CP_2 CP_1 restituzione delle predette somme, con vittoria delle spese di lite.
La resistente si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.10.2024 nella quale ha concluso, previa integrazione del contradditorio nei confronti della IA per il rigetto delle domande ed ha avanzato domanda CP_2 riconvenzionale chiedendo l'aumento ad € 500,00 mensili del contributo al mantenimento per il figlio
. Per_1
All'udienza del 12.11.2024, ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio della IA IO
, in quanto pacificamente non più convivente con la madre, è stata disposta l'integrazione CP_2 del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, la quale si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.1.2025, nella quale ha concluso per il rigetto della domanda.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto in fatto quanto segue:
1. con sentenza n. 1241/2018 del Tribunale di Pescara era stato posto a suo carico “ l'obbligo di versare, con decorrenza da febbraio 2018, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore di CP_1
la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli e nonché di
[...] Per_1 CP_2 pagare il 50% delle spese straordinarie concernenti i figli, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara”.
2. Nel corso del 2023 il SI. era venuto a conoscenza che la IA nata a [...] il Pt_1 CP_2
9.2.1993, aveva raggiunto l'indipendenza economica, essendo stata assunta dal mese di luglio 2022, con contratto a tempo indeterminato, presso la multinazionale IKEA.
3. La SI.ra , percettrice di tale assegno, non lo aveva mai informato della Controparte_1 raggiunta indipendenza economica della IA, così continuando a ricevere detto assegno;
nemmeno la IA che da anni aveva interrotto i rapporti con il padre, lo aveva informato del CP_2 pagina 2 di 7 raggiungimento della propria indipendenza economica.
Ed ha quindi sostenuto che doveva essere revocato il suo obbligo di pagamento del contributo al mantenimento della IA e gli doveva essere restituito quanto percepito dall'altro coniuge dal CP_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica della IA in quanto:
1. la raggiunta indipendenza economica della IA è un sopravvenuto fatto nuovo CP_2 modificativo della situazione rispetto alla quale la sentenza di divorzio è stata emessa.
2. la revoca può avere efficacia retroattiva in quanto comporta il diritto dell'obbligato a non pagare più il mantenimento a far data dalla raggiunta indipendenza economica della prole e di ottenere la restituzione di quanto percepito dopo siffatto momento dall'altro coniuge, il quale aveva continuato a percepire un pagamento divenuto privo di causa.
La resistente ha replicato quanto segue: Controparte_1
1. la domanda del ricorrente sarebbe infondata in quanto la IA IO aveva iniziato a CP_2 lavorare dapprima con contratto a tempo indeterminato e, solo successivamente, sarebbe stata riconfermata, ma avendo come sede di lavoro Milano, sicché sinora non era mai riuscita a sostenersi senza il contributo di entrambi i genitori.
2. la madre, nell'esclusivo interesse della IA, aveva optato per il riscatto degli anni di università, affinché in futuro la IA potesse beneficiare dell'accantonamento ex art. 247/2007 a fini pensionistici, versamento attivato dal gennaio 2021 per l'importo di € 26.322,45, frazionato in 120 rate ossia fino al gennaio 2031 per € 219,35 mensili.
3. l'attuale stipendio della IA ammonta a circa € 1600/1700 mensili, che tuttavia non le consentirebbero di raggiungere l'autosufficienza economica a causa delle spese di alloggio, ammontanti ad € 700,00, utenze, vitto, trasferimenti e quanto altro.
4. benché l'età consentirebbe la richiesta di riduzione o revoca dell'assegno, la lontananza da casa e gli esborsi necessari rappresentano una contingenza a cui da sola non riuscirebbe a far fronte e CP_2 qualsiasi genitore dovrebbe favorire il soddisfacimento dei bisogni della IA.
5. Sulla richiesta di ripetizione, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
(ordinanza n.10974/2023) in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli “il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in pagina 3 di 7 cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione" (orientamento espresso anche da Cass. 16173/2015; Cass. n.
3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n.
6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
6. Dunque non potrebbe essere disposta la ripetizione al padre di somme, anzi l'assegno attualmente a carico del andrebbe rivisto e incrementato sicuramente per quanto attiene all'altro figlio Pt_1 Per_1
per le mutate eSIenze di studio: il ragazzo, ora studente universitario a Teramo ma rimasto a
[...] vivere con la madre a Penne, avrebbe molte spese per trasferte e per l'utilizzo dell'auto, mezzo che la madre aveva acquistato per lui (visti i difficili collegamenti dei mezzi pubblici Penne-Teramo), ma sinora il padre non aveva mai contribuito, neppur simbolicamente, al pagamento (almeno) del bollo, assicurazione, dei consumi;
l'aumento del contributo al mantenimento per il figlio gli avrebbe Per_1 consentio il completamento del ciclo di studi
La resistente ha replicato che: CP_2
1. era stata costretta ad allontanarsi dagli affetti più cari prima per lo studio, poi per trovare altrove una occupazione, e, almeno nei primi termpi - a Milano- il contributo materno era stato indispensabile e ben maggiore rispetto a quello paterno previsto nel provvedimento che disponeva il versamento in suo favore di €250,00, visto che già solo per l'alloggio aveva dovuto sborsare ben €700,00 mensili, oltre spese condominiali, utenze, di trasporti e alimentari;
–conti alla mano- la madre aveva dovuto erogarle ben più di €500,00 al mese.
2. aveva iniziato a lavorare dapprima con un contratto era a tempo determinato “part time” per 20 ore settimanali, con una retribuzione di circa €1.000,00/1.100,00, mentre soltanto a far data dal 1.7.22 il contratto era diventato di 40 ore settimanale con una paga di circa €1.600,00 mensili, ma a Milano con quello stipendio non poteva ritenersi raggiunta la totale indipendenza economica, viste le spese documentate e quelle presumibili.
3. aveva optato per il riscatto degli anni di università ed era gravata, fino al gennaio 2031, da un rateo mensile di € 219,35 quale accantonamento ex art. 247/2007 a fini pensionistici.
4. Conseguentemente con l'attuale stipendio di circa €1.600,00/1.700,00 assai di rado arrivava a fine mese.
…………….. pagina 4 di 7 Sulla revoca del contributo al mantenimento in favore della IA IO CP_2
La domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento in favore della IA è fondata. CP_2
Ed invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
Inoltre l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione versata in atti dalla resistente (doc. 1, 2, 3), che la medesima, nata il [...] e quindi ormai trentatreenne, è CP_2 stata assunta dalla multinazionale Ikea, dapprima con contratto a tempo determinato e successivamente, dal giugno 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tanto che nel 2023 ha percepito un reddito lavorativo netto di circa € 23.000 (CUD 2024, memoria del 21.2.2025), sostanzialmente equivalente a quello del padre, che tuttavia deve continuare a contribuire al mantenimento dell'altro figlio. Né può valorizzarsi la scelta, assolutamente volontaria, di riscattare gli anni universitari.
Non vi è, pertanto, dubbio sull'esistenza di un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento in questione, ma con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dal luglio 2024.
Sulla ripetizione delle somme versate a far data dall'indipendenza economica della IA
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto il vaglio del Collegio in questa sede è limitato unicamente della revisione delle disposizioni economiche stabilite in sede di divorzio, risultando pertanto necessaria l'instaurazione di un ulteriore e diverso giudizio per richiedere la ripetizione delle predette somme.
Sulla domanda riconvenzionale della convenuta Controparte_1
La domanda della convenuta volta ad ottenere un aumento del contributo al mantenimento in favore del pagina 5 di 7 figlio , IO ma non economicamente autosufficiente, deve essere accolta. Per_1
Difatti:
1) le deduzioni di parte resistente in ordine alla situazione di studio e alle connesse eSIenze del figlio on sono state specificamente contestate dalla parte ricorrente, Per_1
2) le aumentate eSIenze economiche del figlio, determinate dall'incremento di spesa derivante dagli studi universitari intrapresi presso l'Università di Teramo, oltre che dallo stesso aumento dell'età di che all'epoca della pronuncia della citata sentenza di divorzio era ancora Per_1 IO, giustificano un aumento del contributo;
3) il ricorrente, non dovendo più contribuire al mantenimento della IA dispone di CP_2 maggiore disponibilità economica.
Deve ritenersi congruo un aumento del contributo a € 500,00 mensili, trattandosi di importo inferiore a
1/3 delle disponibilità economiche del resistente (misura massima destinabile di regola, secondo costante orientamento di questo Tribunale, al mantenimento di figli e/o coniuge), che gode di reddito lavorativo netto di circa € 2.000 mensili e, peraltro, ha omesso di depositare, come avrebbe dovuto, la documentazione prevista dall'art.473 bis.12 comma 3 lett.c).
Sulle spese di lite
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti e considerato anche il mancato deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in formato pdf editabile, nemmeno dopo l'invito reso all'udienza del 22.4.2025 (essendo stato nuovamente depositato un pdf immagine), vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. per l'effetto revoca, con decorrenza dal luglio 2024, l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento per la IA previsto nella sentenza di divorzio n. 1241/2018 del Tribunale di CP_2
Pescara;
2. dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la ripetizione delle somme versate a far data dall'avvenuta indipendenza economica della IA;
3. accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto aumenta ad € 500,00, con pagina 6 di 7 decorrenza dall'ottobre 2024, il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente per il figlio IO , da versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore di , Per_1 Controparte_1 fermo l'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie per detto figlio, come previsto nella predetta sentenza.
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2107/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
IANNACONE e dell'Avv. ROBERTA DE SANTIS, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. MAURA FESTA e l'avv. LUIGI C.F._3
ANTONANGELI, giusta procura in atti,
RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 6.7.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1241/2018 del
[...]
Tribunale di Pescara ed in particolare la revoca del contributo al mantenimento corrisposto in favore della IA IO e ad oggi economicamente autosufficiente, in virtù del contratto a CP_2 tempo indeterminato presso la multinazionale IKEA;
ha altresì chiesto di dichiarare il suo diritto ad ottenere la ripetizione ex art. 2033 c.c. di tutte le somme percepite dalla SI.ra a Controparte_1 far data dall'avvenuta indipendenza economica della IA e di condannare la alla CP_2 CP_1 restituzione delle predette somme, con vittoria delle spese di lite.
La resistente si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.10.2024 nella quale ha concluso, previa integrazione del contradditorio nei confronti della IA per il rigetto delle domande ed ha avanzato domanda CP_2 riconvenzionale chiedendo l'aumento ad € 500,00 mensili del contributo al mantenimento per il figlio
. Per_1
All'udienza del 12.11.2024, ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio della IA IO
, in quanto pacificamente non più convivente con la madre, è stata disposta l'integrazione CP_2 del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, la quale si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.1.2025, nella quale ha concluso per il rigetto della domanda.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto in fatto quanto segue:
1. con sentenza n. 1241/2018 del Tribunale di Pescara era stato posto a suo carico “ l'obbligo di versare, con decorrenza da febbraio 2018, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore di CP_1
la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli e nonché di
[...] Per_1 CP_2 pagare il 50% delle spese straordinarie concernenti i figli, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara”.
2. Nel corso del 2023 il SI. era venuto a conoscenza che la IA nata a [...] il Pt_1 CP_2
9.2.1993, aveva raggiunto l'indipendenza economica, essendo stata assunta dal mese di luglio 2022, con contratto a tempo indeterminato, presso la multinazionale IKEA.
3. La SI.ra , percettrice di tale assegno, non lo aveva mai informato della Controparte_1 raggiunta indipendenza economica della IA, così continuando a ricevere detto assegno;
nemmeno la IA che da anni aveva interrotto i rapporti con il padre, lo aveva informato del CP_2 pagina 2 di 7 raggiungimento della propria indipendenza economica.
Ed ha quindi sostenuto che doveva essere revocato il suo obbligo di pagamento del contributo al mantenimento della IA e gli doveva essere restituito quanto percepito dall'altro coniuge dal CP_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica della IA in quanto:
1. la raggiunta indipendenza economica della IA è un sopravvenuto fatto nuovo CP_2 modificativo della situazione rispetto alla quale la sentenza di divorzio è stata emessa.
2. la revoca può avere efficacia retroattiva in quanto comporta il diritto dell'obbligato a non pagare più il mantenimento a far data dalla raggiunta indipendenza economica della prole e di ottenere la restituzione di quanto percepito dopo siffatto momento dall'altro coniuge, il quale aveva continuato a percepire un pagamento divenuto privo di causa.
La resistente ha replicato quanto segue: Controparte_1
1. la domanda del ricorrente sarebbe infondata in quanto la IA IO aveva iniziato a CP_2 lavorare dapprima con contratto a tempo indeterminato e, solo successivamente, sarebbe stata riconfermata, ma avendo come sede di lavoro Milano, sicché sinora non era mai riuscita a sostenersi senza il contributo di entrambi i genitori.
2. la madre, nell'esclusivo interesse della IA, aveva optato per il riscatto degli anni di università, affinché in futuro la IA potesse beneficiare dell'accantonamento ex art. 247/2007 a fini pensionistici, versamento attivato dal gennaio 2021 per l'importo di € 26.322,45, frazionato in 120 rate ossia fino al gennaio 2031 per € 219,35 mensili.
3. l'attuale stipendio della IA ammonta a circa € 1600/1700 mensili, che tuttavia non le consentirebbero di raggiungere l'autosufficienza economica a causa delle spese di alloggio, ammontanti ad € 700,00, utenze, vitto, trasferimenti e quanto altro.
4. benché l'età consentirebbe la richiesta di riduzione o revoca dell'assegno, la lontananza da casa e gli esborsi necessari rappresentano una contingenza a cui da sola non riuscirebbe a far fronte e CP_2 qualsiasi genitore dovrebbe favorire il soddisfacimento dei bisogni della IA.
5. Sulla richiesta di ripetizione, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
(ordinanza n.10974/2023) in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli “il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in pagina 3 di 7 cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione" (orientamento espresso anche da Cass. 16173/2015; Cass. n.
3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n.
6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
6. Dunque non potrebbe essere disposta la ripetizione al padre di somme, anzi l'assegno attualmente a carico del andrebbe rivisto e incrementato sicuramente per quanto attiene all'altro figlio Pt_1 Per_1
per le mutate eSIenze di studio: il ragazzo, ora studente universitario a Teramo ma rimasto a
[...] vivere con la madre a Penne, avrebbe molte spese per trasferte e per l'utilizzo dell'auto, mezzo che la madre aveva acquistato per lui (visti i difficili collegamenti dei mezzi pubblici Penne-Teramo), ma sinora il padre non aveva mai contribuito, neppur simbolicamente, al pagamento (almeno) del bollo, assicurazione, dei consumi;
l'aumento del contributo al mantenimento per il figlio gli avrebbe Per_1 consentio il completamento del ciclo di studi
La resistente ha replicato che: CP_2
1. era stata costretta ad allontanarsi dagli affetti più cari prima per lo studio, poi per trovare altrove una occupazione, e, almeno nei primi termpi - a Milano- il contributo materno era stato indispensabile e ben maggiore rispetto a quello paterno previsto nel provvedimento che disponeva il versamento in suo favore di €250,00, visto che già solo per l'alloggio aveva dovuto sborsare ben €700,00 mensili, oltre spese condominiali, utenze, di trasporti e alimentari;
–conti alla mano- la madre aveva dovuto erogarle ben più di €500,00 al mese.
2. aveva iniziato a lavorare dapprima con un contratto era a tempo determinato “part time” per 20 ore settimanali, con una retribuzione di circa €1.000,00/1.100,00, mentre soltanto a far data dal 1.7.22 il contratto era diventato di 40 ore settimanale con una paga di circa €1.600,00 mensili, ma a Milano con quello stipendio non poteva ritenersi raggiunta la totale indipendenza economica, viste le spese documentate e quelle presumibili.
3. aveva optato per il riscatto degli anni di università ed era gravata, fino al gennaio 2031, da un rateo mensile di € 219,35 quale accantonamento ex art. 247/2007 a fini pensionistici.
4. Conseguentemente con l'attuale stipendio di circa €1.600,00/1.700,00 assai di rado arrivava a fine mese.
…………….. pagina 4 di 7 Sulla revoca del contributo al mantenimento in favore della IA IO CP_2
La domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento in favore della IA è fondata. CP_2
Ed invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
Inoltre l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione versata in atti dalla resistente (doc. 1, 2, 3), che la medesima, nata il [...] e quindi ormai trentatreenne, è CP_2 stata assunta dalla multinazionale Ikea, dapprima con contratto a tempo determinato e successivamente, dal giugno 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tanto che nel 2023 ha percepito un reddito lavorativo netto di circa € 23.000 (CUD 2024, memoria del 21.2.2025), sostanzialmente equivalente a quello del padre, che tuttavia deve continuare a contribuire al mantenimento dell'altro figlio. Né può valorizzarsi la scelta, assolutamente volontaria, di riscattare gli anni universitari.
Non vi è, pertanto, dubbio sull'esistenza di un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento in questione, ma con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dal luglio 2024.
Sulla ripetizione delle somme versate a far data dall'indipendenza economica della IA
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto il vaglio del Collegio in questa sede è limitato unicamente della revisione delle disposizioni economiche stabilite in sede di divorzio, risultando pertanto necessaria l'instaurazione di un ulteriore e diverso giudizio per richiedere la ripetizione delle predette somme.
Sulla domanda riconvenzionale della convenuta Controparte_1
La domanda della convenuta volta ad ottenere un aumento del contributo al mantenimento in favore del pagina 5 di 7 figlio , IO ma non economicamente autosufficiente, deve essere accolta. Per_1
Difatti:
1) le deduzioni di parte resistente in ordine alla situazione di studio e alle connesse eSIenze del figlio on sono state specificamente contestate dalla parte ricorrente, Per_1
2) le aumentate eSIenze economiche del figlio, determinate dall'incremento di spesa derivante dagli studi universitari intrapresi presso l'Università di Teramo, oltre che dallo stesso aumento dell'età di che all'epoca della pronuncia della citata sentenza di divorzio era ancora Per_1 IO, giustificano un aumento del contributo;
3) il ricorrente, non dovendo più contribuire al mantenimento della IA dispone di CP_2 maggiore disponibilità economica.
Deve ritenersi congruo un aumento del contributo a € 500,00 mensili, trattandosi di importo inferiore a
1/3 delle disponibilità economiche del resistente (misura massima destinabile di regola, secondo costante orientamento di questo Tribunale, al mantenimento di figli e/o coniuge), che gode di reddito lavorativo netto di circa € 2.000 mensili e, peraltro, ha omesso di depositare, come avrebbe dovuto, la documentazione prevista dall'art.473 bis.12 comma 3 lett.c).
Sulle spese di lite
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti e considerato anche il mancato deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in formato pdf editabile, nemmeno dopo l'invito reso all'udienza del 22.4.2025 (essendo stato nuovamente depositato un pdf immagine), vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. per l'effetto revoca, con decorrenza dal luglio 2024, l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento per la IA previsto nella sentenza di divorzio n. 1241/2018 del Tribunale di CP_2
Pescara;
2. dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la ripetizione delle somme versate a far data dall'avvenuta indipendenza economica della IA;
3. accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto aumenta ad € 500,00, con pagina 6 di 7 decorrenza dall'ottobre 2024, il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente per il figlio IO , da versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore di , Per_1 Controparte_1 fermo l'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie per detto figlio, come previsto nella predetta sentenza.
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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