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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1700/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 PETRUZZI ENZA;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto con le note di trattazione scritta da ultimo depositate la parte ricorrente ha riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa oggetto della domanda giudiziale (interessata dal periodo di inabilità temporanea della ricorrente a seguito di infortunio sul lavoro).
Essendo effettivamente venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali deve essere evidenziata la peculiarità della situazione di fatto di certo non addebitabile all' resistente. CP_2
Come prospettato dall' (e non contestato dalla CP_1 ricorrente) in relazione al periodo interessato dalla causa originariamente risultava il versamento di contribuzione da più datori di lavoro che quindi, evidentemente, era incompatibile con l'infortunio sul lavoro riportato e la conseguente inabilità temporanea riconosciuta dall' (e CP_3 quindi con l'accredito di contribuzione figurativa).
In ragione di tanto è legittima l'integrale compensazione delle spese di lite.
1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 PETRUZZI ENZA;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto con le note di trattazione scritta da ultimo depositate la parte ricorrente ha riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa oggetto della domanda giudiziale (interessata dal periodo di inabilità temporanea della ricorrente a seguito di infortunio sul lavoro).
Essendo effettivamente venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali deve essere evidenziata la peculiarità della situazione di fatto di certo non addebitabile all' resistente. CP_2
Come prospettato dall' (e non contestato dalla CP_1 ricorrente) in relazione al periodo interessato dalla causa originariamente risultava il versamento di contribuzione da più datori di lavoro che quindi, evidentemente, era incompatibile con l'infortunio sul lavoro riportato e la conseguente inabilità temporanea riconosciuta dall' (e CP_3 quindi con l'accredito di contribuzione figurativa).
In ragione di tanto è legittima l'integrale compensazione delle spese di lite.
1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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