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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
N. R.G. 2834/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO AR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data 15/05/2025, da:
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. RICCO MARIA GRAZIA, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.09.1987 – non costituita;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in HO (Repubblica Popolare Cinese), in data 30.03.2018, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Rozzone. Dalla loro unione non è nata prole. Data l'impossibilità di esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi stante la mancata costituzione e comparizione in giudizio della odierna convenuta, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/11/2025 il giudice delegato dichiarava la contumacia di CP_1
[... e autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
con ordinanza emessa in pari data disponeva l'assunzione delle prove orali e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte in ricorso unitamente all'assenza della convenuta nella presente procedura sono elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Con riguardo alla domanda di addebito della pronunzia di separazione la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio.
Il Tribunale osserva, peraltro, che parte ricorrente ha anche formulato domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la cui procedibilità è subordinata al decorso del termine di un anno indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e succ. modif., motivo per cui la presente causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato anche per consentire di acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia di separazione.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio il giorno 30/03/2018 in HO (Repubblica Popolare Cinese), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Rozzone (atto n. 1 Parte II, Serie C, Anno 2019);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL ROZZONE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
RO AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
N. R.G. 2834/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO AR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data 15/05/2025, da:
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. RICCO MARIA GRAZIA, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.09.1987 – non costituita;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in HO (Repubblica Popolare Cinese), in data 30.03.2018, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Rozzone. Dalla loro unione non è nata prole. Data l'impossibilità di esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi stante la mancata costituzione e comparizione in giudizio della odierna convenuta, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/11/2025 il giudice delegato dichiarava la contumacia di CP_1
[... e autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
con ordinanza emessa in pari data disponeva l'assunzione delle prove orali e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte in ricorso unitamente all'assenza della convenuta nella presente procedura sono elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Con riguardo alla domanda di addebito della pronunzia di separazione la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio.
Il Tribunale osserva, peraltro, che parte ricorrente ha anche formulato domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la cui procedibilità è subordinata al decorso del termine di un anno indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e succ. modif., motivo per cui la presente causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato anche per consentire di acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia di separazione.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio il giorno 30/03/2018 in HO (Repubblica Popolare Cinese), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Rozzone (atto n. 1 Parte II, Serie C, Anno 2019);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL ROZZONE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
RO AR
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