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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4046/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato
AR TO, presso il cui studio in Catania (CT) via P. Novelli n. 159 ha eletto domicilio;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 26.04.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29320249024113942/000 ed i sottostanti avvisi di addebito n.59320130001755023000,
n.59320130003614417000 e n.59320140003188317000. Ha eccepito: l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per omessa notifica dell'atto presupposto, del quale sarebbe venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento;
e la prescrizione del credito azionato, perfezionatasi anche successivamente all'eventuale notifica degli avvisi di addebito.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nonché degli avvisi di addebito impugnati;
- condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituito, con memorie depositate il 18.09.2025, l' che ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica dell'avviso di addebito impugnato;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Ha precisato che stante la cancellazione della posizione del ricorrente, alla data del 30.11.2010, ha provveduto allo sgravio delle partite di credito, contenute negli AVA opposti, successive alla predetta data. Ha, inoltre, contestato l'eccezione di decadenza. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha contestato il perfezionarsi della stessa dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
sebbene regolarmente citata non ha curato di costituirsi ed è stata Controparte_2 dichiarata contumace.
Con provvedimento del 07.10.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente, ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate, qui da intendersi integralmente richiamate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente, occorre evidenziare che, l' ha provveduto, nelle more del Controparte_3 giudizio, all'annullamento parziale dei debiti oggetto degli avvisi di addebito
59320130001755023000 e n.59320130003614417000. L' ha prodotto provvedimento di CP_1 sgravio dal quale è dato evincere l'avvenuto azzeramento di parte dei carichi portati dai sopracitati avvisi di addebito. Precisamente con riferimento all'avviso di addebito 59320130001755023000 risultano azzerate tutte le somme richieste per gli anni 2012, 2011 e 2010 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive. Relativamente all'avviso di addebito 59320130003614417000 risultano azzerate tutte le somme richieste per gli anni 2012 e 2011 a titolo di contributi ivs e somme aggiuntive, mentre per l'anno 2010 limitatamente alle somme pari ad €. 721,80 (contributi IVS) ed €. 458,74 (somme CP_ aggiuntive). Sulla base di quanto allegato e documentato dall' e riconosciuto da parte ricorrente va dichiarata la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di addebito
59320130001755023000 per le somme reclamate, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive afferenti agli anni 2012, 2011 e 2010, e per quanto riguarda l'avviso di addebito
59320130003614417000 per le somme reclamate, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, per gli anni 2012 e 2011 e per l'anno 2010 limitatamente alle somme pari a €. 721,80 (contributi ivs) ed a €. 458,74 (somme aggiuntive). CP_ A seguito dell'annullamento del debito ad opera dell' è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito… (cfr., ex multis, C. Cass.10553/09; C. Cass. 22650/08).
2.1 Ciò posto con riferimento agli avvisi di addebito n.59320130001755023000, e n.59320130003614417000 per la parte non oggetto di sgravio e all'avviso di addebito n.59320140003188317000 si osserva quanto segue.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del
2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha eccepito anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica degli avvisi di addebito. Ha quindi proposto ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Parte ricorrente ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli atti opposti. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito impugnati anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali oggetto degli avvisi di addebito a decorrere dalla data di notifica degli stessi.
Ed invero parte resistente non ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito opposti. Va, infatti precisato che la documentazione prodotta dall' al fine di documentare atti interruttivi della prescrizione Controparte_3
(intimazioni di pagamento e relative relate di notifica preavviso di fermo amministrativo e pagamenti eseguiti) afferiscono a soggetto diverso dal ricorrente e precisamente a tale Parte_2
e sono relativi ad avvisi di addebito diversi da quelli oggi impugnati. La documentazione non
[...]
è quindi pertinente alla causa.
Avuto riguardo alla documentazione in atti prodotta dall' resistente risulta che gli avvisi di CP_1 addebito impugnati sono stati notificati nelle seguenti date: il 02.05.2013 (decorsi 10 giorni dal lasciato avviso 22.04.2013), l'avviso di addebito n.59320130001755023000; il 03.01.2014, l'avviso di addebito n.59320130003614417000 e il 16.10.2014, l'avviso di addebito n.59320140003188317000.
Ciò posto, il termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, risulta essersi perfezionato rispettivamente il 02.05.2018, il 03.01.2019 e il 16.10.2019. Va precisato che nella specie a nulla rileva la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale covid 19 essendo quest'ultima di data successiva. Da quanto sopra consegue che già alla data di formazione dell'intimazione di pagamento impugnata (02.08.2024) i crediti portati dai sopracitati avvisi addebito erano già ampiamente prescritti e pertanto non sono dovuti.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n.59320130001755023000 e n.59320130003614417000, limitatamente alla parte non oggetto di sgravio, e nell'avviso di addebito n.59320140003188317000. Per quanto sopra l'opposizione all'esecuzione va accolta
3.Quanto alle spese le stesse nei rapporti tra parte ricorrente e l' possono essere compensate, CP_1 tenuto conto che l'accoglimento dell'opposizione dipende dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica dell'avviso di addebito stesso, dell'agente della riscossione (principio di causalità). Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. CP_4
e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente CP_4
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.59320130001755023000 e n.59320130003614417000, limitatamente ai carichi oggetto di sgravio CP_ da parte dell' come in parte motiva dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n.59320130001755023000 e n.59320130003614417000, limitatamente ai carichi per cui non è intervenuto lo sgravio come in parte motiva, e dall'avviso di CP_ addebito n.59320140003188317000, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
CP_ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese Controparte_2 processuali, che si liquidano in complessivi €. 3.290,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario;
Catania, 11 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4046/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato
AR TO, presso il cui studio in Catania (CT) via P. Novelli n. 159 ha eletto domicilio;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 26.04.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29320249024113942/000 ed i sottostanti avvisi di addebito n.59320130001755023000,
n.59320130003614417000 e n.59320140003188317000. Ha eccepito: l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per omessa notifica dell'atto presupposto, del quale sarebbe venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento;
e la prescrizione del credito azionato, perfezionatasi anche successivamente all'eventuale notifica degli avvisi di addebito.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nonché degli avvisi di addebito impugnati;
- condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituito, con memorie depositate il 18.09.2025, l' che ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica dell'avviso di addebito impugnato;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Ha precisato che stante la cancellazione della posizione del ricorrente, alla data del 30.11.2010, ha provveduto allo sgravio delle partite di credito, contenute negli AVA opposti, successive alla predetta data. Ha, inoltre, contestato l'eccezione di decadenza. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha contestato il perfezionarsi della stessa dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
sebbene regolarmente citata non ha curato di costituirsi ed è stata Controparte_2 dichiarata contumace.
Con provvedimento del 07.10.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente, ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate, qui da intendersi integralmente richiamate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente, occorre evidenziare che, l' ha provveduto, nelle more del Controparte_3 giudizio, all'annullamento parziale dei debiti oggetto degli avvisi di addebito
59320130001755023000 e n.59320130003614417000. L' ha prodotto provvedimento di CP_1 sgravio dal quale è dato evincere l'avvenuto azzeramento di parte dei carichi portati dai sopracitati avvisi di addebito. Precisamente con riferimento all'avviso di addebito 59320130001755023000 risultano azzerate tutte le somme richieste per gli anni 2012, 2011 e 2010 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive. Relativamente all'avviso di addebito 59320130003614417000 risultano azzerate tutte le somme richieste per gli anni 2012 e 2011 a titolo di contributi ivs e somme aggiuntive, mentre per l'anno 2010 limitatamente alle somme pari ad €. 721,80 (contributi IVS) ed €. 458,74 (somme CP_ aggiuntive). Sulla base di quanto allegato e documentato dall' e riconosciuto da parte ricorrente va dichiarata la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di addebito
59320130001755023000 per le somme reclamate, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive afferenti agli anni 2012, 2011 e 2010, e per quanto riguarda l'avviso di addebito
59320130003614417000 per le somme reclamate, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, per gli anni 2012 e 2011 e per l'anno 2010 limitatamente alle somme pari a €. 721,80 (contributi ivs) ed a €. 458,74 (somme aggiuntive). CP_ A seguito dell'annullamento del debito ad opera dell' è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito… (cfr., ex multis, C. Cass.10553/09; C. Cass. 22650/08).
2.1 Ciò posto con riferimento agli avvisi di addebito n.59320130001755023000, e n.59320130003614417000 per la parte non oggetto di sgravio e all'avviso di addebito n.59320140003188317000 si osserva quanto segue.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del
2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha eccepito anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica degli avvisi di addebito. Ha quindi proposto ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Parte ricorrente ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli atti opposti. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito impugnati anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali oggetto degli avvisi di addebito a decorrere dalla data di notifica degli stessi.
Ed invero parte resistente non ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito opposti. Va, infatti precisato che la documentazione prodotta dall' al fine di documentare atti interruttivi della prescrizione Controparte_3
(intimazioni di pagamento e relative relate di notifica preavviso di fermo amministrativo e pagamenti eseguiti) afferiscono a soggetto diverso dal ricorrente e precisamente a tale Parte_2
e sono relativi ad avvisi di addebito diversi da quelli oggi impugnati. La documentazione non
[...]
è quindi pertinente alla causa.
Avuto riguardo alla documentazione in atti prodotta dall' resistente risulta che gli avvisi di CP_1 addebito impugnati sono stati notificati nelle seguenti date: il 02.05.2013 (decorsi 10 giorni dal lasciato avviso 22.04.2013), l'avviso di addebito n.59320130001755023000; il 03.01.2014, l'avviso di addebito n.59320130003614417000 e il 16.10.2014, l'avviso di addebito n.59320140003188317000.
Ciò posto, il termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, risulta essersi perfezionato rispettivamente il 02.05.2018, il 03.01.2019 e il 16.10.2019. Va precisato che nella specie a nulla rileva la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale covid 19 essendo quest'ultima di data successiva. Da quanto sopra consegue che già alla data di formazione dell'intimazione di pagamento impugnata (02.08.2024) i crediti portati dai sopracitati avvisi addebito erano già ampiamente prescritti e pertanto non sono dovuti.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n.59320130001755023000 e n.59320130003614417000, limitatamente alla parte non oggetto di sgravio, e nell'avviso di addebito n.59320140003188317000. Per quanto sopra l'opposizione all'esecuzione va accolta
3.Quanto alle spese le stesse nei rapporti tra parte ricorrente e l' possono essere compensate, CP_1 tenuto conto che l'accoglimento dell'opposizione dipende dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica dell'avviso di addebito stesso, dell'agente della riscossione (principio di causalità). Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. CP_4
e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente CP_4
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.59320130001755023000 e n.59320130003614417000, limitatamente ai carichi oggetto di sgravio CP_ da parte dell' come in parte motiva dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n.59320130001755023000 e n.59320130003614417000, limitatamente ai carichi per cui non è intervenuto lo sgravio come in parte motiva, e dall'avviso di CP_ addebito n.59320140003188317000, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
CP_ compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese Controparte_2 processuali, che si liquidano in complessivi €. 3.290,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario;
Catania, 11 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi