Sentenza 15 luglio 1963
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L'apprezzamento del giudice di merito che ritenga non contestato un fatto della causa non e sindacabile in Sede di legittimita della Corte di Cassazione anche se tale apprezzamento si deduca essere effetto di un travisamento dei fatti, potendo questo dar luogo alla impugnativa per revocazione. ( Conf 1428'62' 404'62' 627'61).*
Anche la ricostruzione di una casa di abitazione volontariamente demolita gode della esenzione della imposta sui materiali di costruzione prevista dalla legge 2 luglio 1949 n 408 e in particolare dello art 19 della legge stessa, in quanto la ricostruzione di una casa comunque distrutta e percio anche volontariamente demolita accresce in definitiva e migliora il patrimonio edilizio e lo rende efficiente e moderno. ( Conf 1213'61).*
La norma dell'art 291 cod proc civ, che trova applicazione anche nei procedimenti di impugnazione, nel prescrivere, per il caso di mancata Costituzione del convenuto, che la rinnovazione della citazione la cui notifica risulti nulla o viziata, impedisce ogni decadenza, lascia chiaramente intendere che, nel caso di Costituzione del convenuto, la eventuale nullita della notificazione si ha per non avvenuta. E se si tratta di notificazione di un atto di appello, poi, nessun rilievo ha il fatto che la Costituzione dell'appellato sia avvenuta oltre il termine per appellare perche l'atto di appello, affetto da vizio di notificazione e, tuttavia, efficiente ad impedire ogni decadenza di diritto e la Costituzione dell'appellato, sia pure avvenuta in seguito alla nuova notifica dell'atto, produce sanatoria ex tunc del momento che la nullita attiene solo alla notificazione e non al contenuto dell'atto stesso. ( Conf 1611'62' 303'62' 2351'61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/1963, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1963 |
Testo completo
La norma dell'art 291 cod proc civ, che trova applicazione anche nei procedimenti di impugnazione, nel prescrivere, per il caso di mancata Costituzione del convenuto, che la rinnovazione della citazione la cui notifica risulti nulla o viziata, impedisce ogni decadenza, lascia chiaramente intendere che, nel caso di Costituzione del convenuto, la eventuale nullita della notificazione si ha per non avvenuta. E se si tratta di notificazione di un atto di appello, poi, nessun rilievo ha il fatto che la Costituzione dell'appellato sia avvenuta oltre il termine per appellare perche l'atto di appello, affetto da vizio di notificazione e, tuttavia, efficiente ad impedire ogni decadenza di diritto e la Costituzione dell'appellato, sia pure avvenuta in seguito alla nuova notifica dell'atto, produce sanatoria ex tunc del momento che la nullita attiene solo alla notificazione e non al contenuto dell'atto stesso. ( Conf 1611'62' 303'62' 2351'61).*