TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, cf: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 28.11.1945 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Udine, via Gorghi n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Sandra, C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._2 assiste, giusta mandato in calce all'atto di riassunzione - attore- E Repubblica Federale di Germania– convenuta contumace- E
Nei confronti di
in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste(cod. fiscale (C.F
), presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, P.IVA_2 domicilia per legge, non costituito;
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Per l'attore:
“- Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l'umanità sopra meglio visti in atti per lesione di diritti inviolabili della persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra le date dell'arresto nel settembre del 1944 del sig. sino alla sua morte avvenuta il 24.5.1945 presso Persona_1 l'ospedale da campo dell'esercito inglese che aveva liberato l' Pt_2 in cui lo stesso era stato deportato subito dopo
[...] Persona_1 l'arresto. - Quindi, per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. in Persona_1 favore dell'odierno attore nella misura che verrà opportunamente determinata in via equitativa, anche applicando i noti parametri tabellari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio ordinando al
[...]
il prelievo di tali some dal Fondo di cui Controparte_1 all'art. 43 del dl 36/2022.”.
*** In data 23.12.2023, l'odierno attore conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Germania e, per quanto di spettanza ai fini delle domande formulate, il con ricorso ex Controparte_1 art. 281 decies cpc integralmente riportato nella comparsa di riassunzione dinanzi al Tribunale di Udine rassegnando le conclusioni sopra riportate. Si costituiva nel giudizio con comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste per conto del
[...]
, eccependo, tra le altre, l'incompetenza Controparte_1 territoriale del giudice adito la chiamata in giudizio del e, CP_1 conseguentemente, la competenza del foro erariale. A fronte di tale eccezione, il Tribunale di Udine, nella causa nr. 3871/23, previa declaratoria di contumacia della convenuta Repubblica Federale di Germania, in data 4.10.2024, emetteva sentenza con la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trieste, concedendo termine di mesi tre per la riassunzione. La causa è stata tempestivamente riassunta e le parti citate sono rimaste contumaci. Si esponeva in ricorso che:
- L'odierno ricorrente è figlio di nato il [...] Persona_2
a Fagagna, il cui unico fratello era , nato a [...] Persona_1 di Fagagna il 28.10.1926 (dunque, era zio diretto del Per_1 ricorrente).
- Nel settembre del 1944, durante l'occupazione tedesca in Italia, nei pressi del castello di Villalta di Fagagna, già Persona_2 reduce della campagna italiana in Russia e impegnato come contadino nella raccolta del tabacco, mentre rientrava a casa, veniva fermato da alcuni soldati tedeschi in prossimità del ponte del Rio Tampognacco per una richiesta di controllo. Sprovvisto al momento di documenti di identità e necessitando di cambiare i propri abiti di lavoro, si recava scortato dagli stessi militari presso la casa dello zio materno, e lì trovava la fuga Persona_3 attraverso una piccola finestra. Dopo alcuni minuti i soldati, non vendendolo tornare, entravano nella casa, costringevano
[...] ad andare con loro a casa del fuggitivo e lì trovarono la CP_2 famiglia riunita per la cena. Veniva quindi prelevato , in Per_1
Pag. 2 di 14 assenza di e condotto al carcere di via Spalato e da lì Per_2 veniva deportato in Germania senza mai più fare ritorno a casa.
- Solo successivamente alla Liberazione, la Croce Rossa internazionale comunicava, in data 27.6.1948, che Persona_1 era stato internato nell'Offlag X B a Sandbostel ed ivi era deceduto nell'ospedale militare britannico in data 24.5.1945, sepolto nella fossa comune nr. 4 del cimitero di Rotenburg. La Repubblica Federale di Germania rimaneva contumace, mentre il si costituiva e contestava la domanda di Controparte_1 parte attrice, sotto molteplici profili, in rito come nel merito. Nell'ordine si eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale tedesca, la prescrizione del credito derivante dalla necessità di risarcire i danni derivanti dal reato di riduzione in schiavitù (l'art. 600 cod. pen. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni), tenuto conto che dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”, la prescrizione in generale. In via gradata, si è affermato che i diritti risarcitori dedotti in giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del dante causa al loro esercizio anche se implicita e per facta concludentia, ovvero inerzia protratta nel tempo, la circostanza che il defunto fosse un militare e l'assenza di prova circa le reali condizioni di detenzione, per cui non poteva affermarsi il danno tout court. Si contestava, poi, il quantum e si affermava la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento che dovesse essere concesso all'odierno attore sia le somme già percepite sulla base della normativa sia quelle che si sarebbe potuto percepire nel caso in cui non fosse incorsa nelle menzionate decadenze, dovendosi assicurare al danneggiato una reintegra patrimoniale completa ma senza duplicazioni. In particolare, si chiedeva ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'attrice il deposito della documentazione comprovante il pregresso ottenimento di risarcimento e indennizzi per i fatti di causa, sulla base delle pregresse e molteplici normative succedutesi in materia. LA GIURISDIZIONE Dev'essere esaminata, in primo luogo, la questione della sussistenza (o meno) di giurisdizione in capo all'adito Tribunale civile. È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e Germania è stata affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che Cont l'Italia abbia violato l'obbligo di rispettare le immunità di cui la gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della Germania in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945: anche il presente contenzioso trae origine dalla vicenda dei circa 130.000 militari italiani che furono internati in lager o costretti a
Pag. 3 di 14 prestare lavoro, quale mano d'opera non volontaria, al servizio dell'industria bellica del a seguito della loro deportazione in CP_4 Germania successiva agli eventi dell'8 settembre 1943. Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l'immunità della Germania. All'origine della controversia tra Italia e Germania, decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non riconosceva allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Re. sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945. Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la Germania invece godeva per il diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja accertava l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Re. a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale: l'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n.
Pag. 4 di 14 11163) emesse nel solco della citata Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. Si addiveniva, così, all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del 29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità. All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n. 32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU., 21 gennaio 2014, n. 1136). Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84, 85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva tuttavia alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello St. ONU da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG. Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale;
adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva invece, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG: la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro
Pag. 5 di 14 l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della Costituzione;
la Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei “controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, negava l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. La posizione espressa della Corte costituzionale conduceva i giudici a negare, nuovamente, l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in Germania e ivi costretti a lavori forzati) che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017 (cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr. Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696). Anche, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre 2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ., SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Pag. 6 di 14 Non è dunque possibile discostarsi dalle valutazioni della Corte Costituzionale e affermare l'immunità della Germania per i crimini nazisti compiuti nel nostro.
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità. Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della recente istituzione, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito CP_ [.. con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero conomia CP_
finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In particolare l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 43 (180 giorni dalla data di entrata in vigore: ma con un emendamento al decreto "milleprororoghe 2023" l'art. 8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023, quest'ultimo termine è stato posticipato al 31 dicembre 2023 e pertanto potranno ora accedere al anche tutti coloro che abbiano intrapreso una causa entro tale Pt_3 data ed ottengano, anche successivamente, una sentenza favorevole passata in giudicato), prevedendo che sia a carico del anche il Pt_3 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul di cui al Pt_3 medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. Orbene, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 ma con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento
Pag. 7 di 14 agli artt. 2, 3,24 e 111 della Costituzione dal Tribunale di Roma. La Corte costituzionale ha osservato che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di quella Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997): «l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati». La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra» (Corte Cost., sent., 4 luglio 2023, n. 159). La normativa di recente introduzione (e le osservazioni stesse della Corte costituzionale ora riportate) confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente sulla giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al Fondo istituito. Le medesime osservazioni evidenziano l'infondatezza dell'ulteriore eccezione svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto alla posizione della Repubblica Federale di Germania, in ordine alla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto. Nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno Stato potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Lo attestano d'altra parte i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre 2008, all'esito del quale la Repubblica Federale di
Pag. 8 di 14 Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di Germania «si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto», nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 che ha condannato la Germania al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo Reich a ER (“poichè , come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs va affermata la responsabilità Per_4 della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di ER”).
LA TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO. La titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Non può dunque sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, può sostenersi che ora la Cont titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto l'ormai noto Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si sostituisce alla Cont
con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti. A questo punto, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21
Pag. 9 di 14 agosto 2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello Stato italiano, in ogni sua articolazione. Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della Germania, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato. Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento. Fondamentale è poi la qualificazione del Controparte_1
come interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art.
[...] Contr 105 c.p.c. Il può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del non assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio Pt_3 nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l'eccezione di prescrizione. L'accesso dell'attrice al Fondo potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mentre non risulta possibile la condanna dello Stato e Contr nemmeno del al pagamento delle somme eventualmente liquidate.
LA PRESCRIZIONE La parte convenuta costituita ha infine eccepito che il diritto azionato dagli odierni attori sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo Giudice ritiene infondate. Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345). I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta
Pag. 10 di 14 stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia: l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del 11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi
Pag. 11 di 14 derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica, peraltro non sollevata dalla Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
Pag. 12 di 14 DECADENZA E RINUNCIA Va infine respinta l'eccezione svolta dall'amministrazione circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per contegno concludente– rinuncia che impedirebbe ora al nipote e asseritamente erede di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato,
seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una Persona_2 volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre che il comune modo di agire e la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
*** Nel merito e sul risarcimento del danno. Parte attrice ha introdotto il giudizio in data 23 dicembre 2023 mediante ricorso ex art. 281 decies cpc: ha dimostrato il rapporto di parentela (nipote) sulla base del certificato storico di famiglia, nonché la prigionia del dante causa e la morte del medesimo. In particolare, sono stati depositati il certificato storico della famiglia la comunicazione della Croce rossa italiana circa l'avvenuta Per_1 morte di , il 24 maggio 1945 presso l'Ospedale da Persona_5 campo britannico con provenienza da Oflag XB Sandbostel e l'atto di morte integrale da cui desumere il periodo di prigionia.
Pag. 13 di 14 Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della Germania in continuità con il Terzo Reich. Le dure condizioni di vita nei campi di prigionia e lavoro in cui erano ristretti gli internati, oltre che parzialmente lumeggiate dal carteggio prodotto costituiscono fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su consimili vicende, che hanno ripetutamente offerto il quadro delle condizioni disumane che furono riservate ai prigionieri di guerra deportati in Germania dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Nel caso di specie manca però la prova della qualità di erede in capo al ricorrente, non risultando la morte del di lui di padre e Per_2 dunque dell'apertura in suo favore dell'eredità di Per_2 Nulla può essere allo stesso riconosciuto né per i danni occorsi direttamente in capo al defunto , e dunque iure hereditatis del Per_1 medesimo, diritti come trasfusi nel patrimonio di né quelli Per_2 morali esistenziali di che pure avrebbero dovuto essere Per_2 richiesti dal ricorrente anche essi in via ereditaria, non potendo immaginarsi danni simili immediatamente verificatisi nella vita del ricorrente, nato poco dopo il triste evento. Nulla sule spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta le domande di parte ricorrente;
2) Nulla sulle spese. Così deciso in Trieste, 3 dicembre 2025
Il Giudice Maria Rosaria Ciuffi
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, cf: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 28.11.1945 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Udine, via Gorghi n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Sandra, C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._2 assiste, giusta mandato in calce all'atto di riassunzione - attore- E Repubblica Federale di Germania– convenuta contumace- E
Nei confronti di
in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste(cod. fiscale (C.F
), presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, P.IVA_2 domicilia per legge, non costituito;
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Per l'attore:
“- Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l'umanità sopra meglio visti in atti per lesione di diritti inviolabili della persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra le date dell'arresto nel settembre del 1944 del sig. sino alla sua morte avvenuta il 24.5.1945 presso Persona_1 l'ospedale da campo dell'esercito inglese che aveva liberato l' Pt_2 in cui lo stesso era stato deportato subito dopo
[...] Persona_1 l'arresto. - Quindi, per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. in Persona_1 favore dell'odierno attore nella misura che verrà opportunamente determinata in via equitativa, anche applicando i noti parametri tabellari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio ordinando al
[...]
il prelievo di tali some dal Fondo di cui Controparte_1 all'art. 43 del dl 36/2022.”.
*** In data 23.12.2023, l'odierno attore conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Germania e, per quanto di spettanza ai fini delle domande formulate, il con ricorso ex Controparte_1 art. 281 decies cpc integralmente riportato nella comparsa di riassunzione dinanzi al Tribunale di Udine rassegnando le conclusioni sopra riportate. Si costituiva nel giudizio con comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste per conto del
[...]
, eccependo, tra le altre, l'incompetenza Controparte_1 territoriale del giudice adito la chiamata in giudizio del e, CP_1 conseguentemente, la competenza del foro erariale. A fronte di tale eccezione, il Tribunale di Udine, nella causa nr. 3871/23, previa declaratoria di contumacia della convenuta Repubblica Federale di Germania, in data 4.10.2024, emetteva sentenza con la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trieste, concedendo termine di mesi tre per la riassunzione. La causa è stata tempestivamente riassunta e le parti citate sono rimaste contumaci. Si esponeva in ricorso che:
- L'odierno ricorrente è figlio di nato il [...] Persona_2
a Fagagna, il cui unico fratello era , nato a [...] Persona_1 di Fagagna il 28.10.1926 (dunque, era zio diretto del Per_1 ricorrente).
- Nel settembre del 1944, durante l'occupazione tedesca in Italia, nei pressi del castello di Villalta di Fagagna, già Persona_2 reduce della campagna italiana in Russia e impegnato come contadino nella raccolta del tabacco, mentre rientrava a casa, veniva fermato da alcuni soldati tedeschi in prossimità del ponte del Rio Tampognacco per una richiesta di controllo. Sprovvisto al momento di documenti di identità e necessitando di cambiare i propri abiti di lavoro, si recava scortato dagli stessi militari presso la casa dello zio materno, e lì trovava la fuga Persona_3 attraverso una piccola finestra. Dopo alcuni minuti i soldati, non vendendolo tornare, entravano nella casa, costringevano
[...] ad andare con loro a casa del fuggitivo e lì trovarono la CP_2 famiglia riunita per la cena. Veniva quindi prelevato , in Per_1
Pag. 2 di 14 assenza di e condotto al carcere di via Spalato e da lì Per_2 veniva deportato in Germania senza mai più fare ritorno a casa.
- Solo successivamente alla Liberazione, la Croce Rossa internazionale comunicava, in data 27.6.1948, che Persona_1 era stato internato nell'Offlag X B a Sandbostel ed ivi era deceduto nell'ospedale militare britannico in data 24.5.1945, sepolto nella fossa comune nr. 4 del cimitero di Rotenburg. La Repubblica Federale di Germania rimaneva contumace, mentre il si costituiva e contestava la domanda di Controparte_1 parte attrice, sotto molteplici profili, in rito come nel merito. Nell'ordine si eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale tedesca, la prescrizione del credito derivante dalla necessità di risarcire i danni derivanti dal reato di riduzione in schiavitù (l'art. 600 cod. pen. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni), tenuto conto che dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”, la prescrizione in generale. In via gradata, si è affermato che i diritti risarcitori dedotti in giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del dante causa al loro esercizio anche se implicita e per facta concludentia, ovvero inerzia protratta nel tempo, la circostanza che il defunto fosse un militare e l'assenza di prova circa le reali condizioni di detenzione, per cui non poteva affermarsi il danno tout court. Si contestava, poi, il quantum e si affermava la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento che dovesse essere concesso all'odierno attore sia le somme già percepite sulla base della normativa sia quelle che si sarebbe potuto percepire nel caso in cui non fosse incorsa nelle menzionate decadenze, dovendosi assicurare al danneggiato una reintegra patrimoniale completa ma senza duplicazioni. In particolare, si chiedeva ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'attrice il deposito della documentazione comprovante il pregresso ottenimento di risarcimento e indennizzi per i fatti di causa, sulla base delle pregresse e molteplici normative succedutesi in materia. LA GIURISDIZIONE Dev'essere esaminata, in primo luogo, la questione della sussistenza (o meno) di giurisdizione in capo all'adito Tribunale civile. È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e Germania è stata affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che Cont l'Italia abbia violato l'obbligo di rispettare le immunità di cui la gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della Germania in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945: anche il presente contenzioso trae origine dalla vicenda dei circa 130.000 militari italiani che furono internati in lager o costretti a
Pag. 3 di 14 prestare lavoro, quale mano d'opera non volontaria, al servizio dell'industria bellica del a seguito della loro deportazione in CP_4 Germania successiva agli eventi dell'8 settembre 1943. Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l'immunità della Germania. All'origine della controversia tra Italia e Germania, decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non riconosceva allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Re. sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945. Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la Germania invece godeva per il diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja accertava l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Re. a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale: l'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n.
Pag. 4 di 14 11163) emesse nel solco della citata Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. Si addiveniva, così, all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del 29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità. All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n. 32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU., 21 gennaio 2014, n. 1136). Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84, 85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva tuttavia alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello St. ONU da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG. Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale;
adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva invece, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG: la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro
Pag. 5 di 14 l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della Costituzione;
la Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei “controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, negava l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. La posizione espressa della Corte costituzionale conduceva i giudici a negare, nuovamente, l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in Germania e ivi costretti a lavori forzati) che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017 (cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr. Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696). Anche, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre 2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ., SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Pag. 6 di 14 Non è dunque possibile discostarsi dalle valutazioni della Corte Costituzionale e affermare l'immunità della Germania per i crimini nazisti compiuti nel nostro.
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità. Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della recente istituzione, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito CP_ [.. con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero conomia CP_
finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In particolare l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 43 (180 giorni dalla data di entrata in vigore: ma con un emendamento al decreto "milleprororoghe 2023" l'art. 8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023, quest'ultimo termine è stato posticipato al 31 dicembre 2023 e pertanto potranno ora accedere al anche tutti coloro che abbiano intrapreso una causa entro tale Pt_3 data ed ottengano, anche successivamente, una sentenza favorevole passata in giudicato), prevedendo che sia a carico del anche il Pt_3 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul di cui al Pt_3 medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. Orbene, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 ma con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento
Pag. 7 di 14 agli artt. 2, 3,24 e 111 della Costituzione dal Tribunale di Roma. La Corte costituzionale ha osservato che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di quella Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997): «l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati». La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra» (Corte Cost., sent., 4 luglio 2023, n. 159). La normativa di recente introduzione (e le osservazioni stesse della Corte costituzionale ora riportate) confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente sulla giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al Fondo istituito. Le medesime osservazioni evidenziano l'infondatezza dell'ulteriore eccezione svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto alla posizione della Repubblica Federale di Germania, in ordine alla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto. Nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno Stato potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Lo attestano d'altra parte i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre 2008, all'esito del quale la Repubblica Federale di
Pag. 8 di 14 Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di Germania «si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto», nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 che ha condannato la Germania al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo Reich a ER (“poichè , come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs va affermata la responsabilità Per_4 della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di ER”).
LA TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO. La titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Non può dunque sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, può sostenersi che ora la Cont titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto l'ormai noto Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si sostituisce alla Cont
con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti. A questo punto, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21
Pag. 9 di 14 agosto 2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello Stato italiano, in ogni sua articolazione. Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della Germania, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato. Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento. Fondamentale è poi la qualificazione del Controparte_1
come interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art.
[...] Contr 105 c.p.c. Il può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del non assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio Pt_3 nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l'eccezione di prescrizione. L'accesso dell'attrice al Fondo potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mentre non risulta possibile la condanna dello Stato e Contr nemmeno del al pagamento delle somme eventualmente liquidate.
LA PRESCRIZIONE La parte convenuta costituita ha infine eccepito che il diritto azionato dagli odierni attori sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo Giudice ritiene infondate. Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345). I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta
Pag. 10 di 14 stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia: l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del 11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi
Pag. 11 di 14 derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica, peraltro non sollevata dalla Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
Pag. 12 di 14 DECADENZA E RINUNCIA Va infine respinta l'eccezione svolta dall'amministrazione circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per contegno concludente– rinuncia che impedirebbe ora al nipote e asseritamente erede di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato,
seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una Persona_2 volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre che il comune modo di agire e la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
*** Nel merito e sul risarcimento del danno. Parte attrice ha introdotto il giudizio in data 23 dicembre 2023 mediante ricorso ex art. 281 decies cpc: ha dimostrato il rapporto di parentela (nipote) sulla base del certificato storico di famiglia, nonché la prigionia del dante causa e la morte del medesimo. In particolare, sono stati depositati il certificato storico della famiglia la comunicazione della Croce rossa italiana circa l'avvenuta Per_1 morte di , il 24 maggio 1945 presso l'Ospedale da Persona_5 campo britannico con provenienza da Oflag XB Sandbostel e l'atto di morte integrale da cui desumere il periodo di prigionia.
Pag. 13 di 14 Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della Germania in continuità con il Terzo Reich. Le dure condizioni di vita nei campi di prigionia e lavoro in cui erano ristretti gli internati, oltre che parzialmente lumeggiate dal carteggio prodotto costituiscono fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su consimili vicende, che hanno ripetutamente offerto il quadro delle condizioni disumane che furono riservate ai prigionieri di guerra deportati in Germania dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Nel caso di specie manca però la prova della qualità di erede in capo al ricorrente, non risultando la morte del di lui di padre e Per_2 dunque dell'apertura in suo favore dell'eredità di Per_2 Nulla può essere allo stesso riconosciuto né per i danni occorsi direttamente in capo al defunto , e dunque iure hereditatis del Per_1 medesimo, diritti come trasfusi nel patrimonio di né quelli Per_2 morali esistenziali di che pure avrebbero dovuto essere Per_2 richiesti dal ricorrente anche essi in via ereditaria, non potendo immaginarsi danni simili immediatamente verificatisi nella vita del ricorrente, nato poco dopo il triste evento. Nulla sule spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta le domande di parte ricorrente;
2) Nulla sulle spese. Così deciso in Trieste, 3 dicembre 2025
Il Giudice Maria Rosaria Ciuffi
Pag. 14 di 14