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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 03/11/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 13082 dell'anno 2020 promossa da
(avv. MACELLO DEBORA ); Parte_1
CONTRO
(avv. AMBROSINI GIUSEPPE ); Controparte_1
Si da atto che è presente l'avv. Enrico Lisciandrello in sostituzione dell'avv. MACELLO DEBORA eper Parte_1
il quale discute la causa oralmente e si riporta alle proprie conclusioni
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13082 dell'anno 2020 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
CESARE BATTISTI N.3 PINEROLO, presso l'Avv. MACELLO DEBORA
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA G. UGDULENA, Controparte_1
3 PALERMO, presso l'Avv. AMBROSINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte attrice concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato la
(anche la “ o l' ”) Parte_1 CP_2 CP_3
2 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per consegna di documenti n.
3920/2020, emesso provvisoriamente esecutivo in data 20.08.2020 dal
Tribunale di Palermo.
Nella propria opposizione, parte attrice esponeva, tra l'altro e in particolare, di avere adempiuto spontaneamente al D.I. n. 3920/2020,
pur riservandosi il diritto di fare opposizione. Seguiva un tentativo di componimento extragiudiziale della questione che non esitava a buon fine.
Si costituiva sostenendo l'infondatezza dei motivi Controparte_1
formulati nell'atto di citazione in opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna di rifusione alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
All'esito della prima udienza, su istanza dell'opponente, il G.I. revocava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie.
La causa, senza incombenti istruttori, proseguiva per la precisazione delle conclusioni e, infine, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Il giudizio, però,
a seguito della notizia del decesso del procuratore di parte convenuta,
veniva interrotto, poi riassunto e, nella contumacia della parte opposta,
rinviato all'udienza di decisione e discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata nei termini che seguono.
Occorre in via preliminare soffermarsi sull'eccezione della Banca di
3 inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell'utilizzo dello strumento del decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione.
Osserva parte opponente l'illegittimità dell'impiego dello “strumento del
Decreto ingiuntivo per ingiungere la consegna di documentazione, in quanto
l'esecuzione della condanna non si riduce alla pura e semplice consegna,
ma presuppone anche un facere”, richiamando sul punto dei precedenti della giurisprudenza di merito.
L'eccezione va disattesa.
A tal riguardo basti richiamare il recente pronunciamento della Corte
di cassazione con sent. n. 8173/2025, la quale, dopo avere affermato che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio,
previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come un vero e proprio diritto sostanziale, ha ritenuto che lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale attraverso gli strumenti processuali attivabili tra cui rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo, laddove sussistano i presupposti stabiliti dal codice di rito.
L'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB – secondo la stessa Corte - è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere – come tenta di sostenere l'odierna opponente - bensì di un
dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'istituto e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale. E ciò in quanto, in primo luogo, il profilo della formazione della “copia” della documentazione ha carattere
4 meramente secondario, strumentale ed eventuale rispetto a quello della consegna - che costituisce il vero diritto del cliente e, in secondo luogo,
perché la larga diffusione del supporto informatico tra gli istituti di credito fa sì che ormai debba prescindersi dalle modalità di realizzazione della copia, permanendo l'evidente centralità della consegna del “dato”
richiesto dal cliente, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato.
Per tale motivo, deve ritenersi che il ricorso al procedimento monitorio ai fini dell'art. 119 TUB sia legittimo.
Venendo al merito dell'opposizione, la ha dedotto l'infondatezza CP_2
del decreto ingiuntivo per inesigibilità della prestazione stante il mancato riscontro del cliente alla richiesta di documentazione integrativa dalla stessa formulata con pec del 02.03.2020 (doc. 7 di parte opponente).
In sostanza sostiene la che la stessa non avrebbe potuto esitare CP_2
la richiesta del in mancanza di apposita delega sottoscritta dal CP_1
cliente/coobbligato, copia fotostatica del documento di identità del cliente nonché l'evidenza del pagamento di € 20,00 quale rimborso spese per l'emissione di duplicati di documenti.
Ebbene, quanto al mancato invio della delega e del documento di identità va osservato che tale richiesta appariva ultronea in presenza della sottoscrizione dell'istanza da parte dello stesso – che emerge CP_1
dalla richiesta in atti (doc. 6 di parte opponente) – il quale con tale sottoscrizione faceva propria la richiesta trasmessa dal legale, senza che fosse così necessaria la produzione di una separata delega.
Né la Banca ha mai contestato l'esistenza del contratto di
5 finanziamento personale, rubricato con il codice n. 6433872 e intestato al
– ritenendosi che solo l'incongruità tra l'identificativo del rapporto CP_1
e il soggetto richiedente avrebbe sì legittimato un rigoroso controllo da parte dell'Istituto dell'identità del richiedente.
Analogamente infondata è l'eccezione di inesigibilità della documentazione per omessa prova del versamento contrattualmente previsto di euro 20,00 “quale rimborso spesa per l'emissione di duplicati di
documenti su richiesta del Cliente”.
La è infatti incorsa nell'erronea interpretazione dell'art. 119 CP_2
TUB ove questo pone a carico del cliente le spese per la produzione dei duplicati poiché - come è stato già spiegato dalla Corte di cassazione ut
supra - la richiesta di un pagamento da parte dell'istituto comporterebbe una potenziale paralisi del diritto del cliente ad ottenere la documentazione. Tale diritto verrebbe ad essere quindi pregiudicato da un elemento di rango inferiore e recessivo e cioè dalla pretesa dell'Istituto
di credito a conseguire preliminarmente un mero recupero di spesa che,
peraltro, viene unilateralmente quantificato dallo stesso Istituto di credito e che quindi ben potrebbe essere utilizzato come strumento per rendere artificiosamente oneroso l'esercizio del diritto stesso.
Viene quindi fatto proprio dall'odierno giudicante l'orientamento della
Suprema Corte – già diffuso nella giurisprudenza di merito maggioritaria -
a mente del quale la facoltà dell'istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non può costituire elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non vale, quindi, a rendere il diritto medesimo
6 come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale, e ciò - va aggiunto – quand'anche i costi di produzione non possano essere addebitati direttamente su di un conto corrente.
Diversamente argomentando dovrebbe ritenersi che l'esercizio del diritto di richiesta della copia della documentazione bancaria sia diversamente azionabile in presenza o meno di un rapporto pendente con la l'istituto. Se dunque la facoltà di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisce elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima per il cliente, ciò deve valere sia in caso di possibile addebito su conto corrente, sia in caso di finanziamento chiuso o con modalità di pagamento diversa da addebito su conto corrente. Sul
punto, invero, il testo della norma non fa alcuna distinzione.
Sempre nel merito la eccepisce l'inesistenza dei documenti CP_2
denominati “quietanza di pagamento” e a tal riguardo dichiara di avere trasmesso all'opposto un documento denominato “Estratto conto con
evidenza di tutte le rate pagate” (cfr. doc. 10 dell'atto di citazione).
L'opposto da parte sua insiste sulla chiesta consegna deducendo l'insufficienza del documento in quanto “L'estratto conto depositato da
controparte non distingue, per ogni singola rata pagata dall'odierno
convenuto, la quota capitale e la quota interessi di qualsiasi natura
applicati dall'Istituto di Credito.
L'ipotetica l'indicazione dei criteri per la determinazione di ogni singola
rata, consente soltanto di avere un'indicazione assolutamente generica e
superficiale dell'importo della stessa;
ciò, tuttavia non prova in alcun modo
7 il rimborso singolo e periodico delle singole rate, nonché la specifica
indicazione ed imputazione riferita alla quota interessi in essa
contabilizzata.
Tale documento, inoltre, non contiene alcuna specifica sottoscrizione;
non vi è prova, in assenza di alcuna specifica certificazione della
conformità dei dati ivi contenuti, rispetto alle risultanze delle scritture
contabili dell'Istituto di Credito”.
Sul punto ritiene questo giudice, al contrario, che la documentazione versata dalla sia sufficiente a soddisfare l'interesse del richiedente CP_2
ai fini dell'odierno giudizio, il quale non ha ad oggetto la contestazione del rapporto e delle poste di dare/avere tra la e il cliente, ma solo la CP_2
consegna della “documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni” (i.e. contratto di finanziamento e documenti collegati).
Sicché l'estratto conto proveniente dalla Banca con l'indicazione delle rate pagate nell'ambito del finanziamento stipulato dall'opposto, della data e delle modalità di pagamento deve ritenersi idoneo ad assolvere la richiesta di consegna della “Copia di tutte le quietanze di pagamento” di cui al n. 5 del decreto ingiuntivo n. 3920/2020.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il decreto ingiuntivo non può essere revocato ma va confermato. Tuttavia, alla luce degli atti di causa e considerato l'avvenuto integrale adempimento da parte dell' di tutto quanto ingiunto con il d.i. dopo la notifica dello CP_3
stesso, ivi incluse le spese del procedimento monitorio e del precetto,
sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di
8 lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia del sig. : Controparte_1
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo per consegna di documenti n.
3920/2020 emesso in data 20.08.2020 dal Tribunale di Palermo che dichiara definitivamente esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite per il presente giudizio.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 03/11/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
9
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 03/11/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 13082 dell'anno 2020 promossa da
(avv. MACELLO DEBORA ); Parte_1
CONTRO
(avv. AMBROSINI GIUSEPPE ); Controparte_1
Si da atto che è presente l'avv. Enrico Lisciandrello in sostituzione dell'avv. MACELLO DEBORA eper Parte_1
il quale discute la causa oralmente e si riporta alle proprie conclusioni
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13082 dell'anno 2020 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
CESARE BATTISTI N.3 PINEROLO, presso l'Avv. MACELLO DEBORA
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA G. UGDULENA, Controparte_1
3 PALERMO, presso l'Avv. AMBROSINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte attrice concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato la
(anche la “ o l' ”) Parte_1 CP_2 CP_3
2 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per consegna di documenti n.
3920/2020, emesso provvisoriamente esecutivo in data 20.08.2020 dal
Tribunale di Palermo.
Nella propria opposizione, parte attrice esponeva, tra l'altro e in particolare, di avere adempiuto spontaneamente al D.I. n. 3920/2020,
pur riservandosi il diritto di fare opposizione. Seguiva un tentativo di componimento extragiudiziale della questione che non esitava a buon fine.
Si costituiva sostenendo l'infondatezza dei motivi Controparte_1
formulati nell'atto di citazione in opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna di rifusione alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
All'esito della prima udienza, su istanza dell'opponente, il G.I. revocava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie.
La causa, senza incombenti istruttori, proseguiva per la precisazione delle conclusioni e, infine, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Il giudizio, però,
a seguito della notizia del decesso del procuratore di parte convenuta,
veniva interrotto, poi riassunto e, nella contumacia della parte opposta,
rinviato all'udienza di decisione e discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata nei termini che seguono.
Occorre in via preliminare soffermarsi sull'eccezione della Banca di
3 inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell'utilizzo dello strumento del decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione.
Osserva parte opponente l'illegittimità dell'impiego dello “strumento del
Decreto ingiuntivo per ingiungere la consegna di documentazione, in quanto
l'esecuzione della condanna non si riduce alla pura e semplice consegna,
ma presuppone anche un facere”, richiamando sul punto dei precedenti della giurisprudenza di merito.
L'eccezione va disattesa.
A tal riguardo basti richiamare il recente pronunciamento della Corte
di cassazione con sent. n. 8173/2025, la quale, dopo avere affermato che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio,
previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come un vero e proprio diritto sostanziale, ha ritenuto che lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale attraverso gli strumenti processuali attivabili tra cui rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo, laddove sussistano i presupposti stabiliti dal codice di rito.
L'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB – secondo la stessa Corte - è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere – come tenta di sostenere l'odierna opponente - bensì di un
dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'istituto e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale. E ciò in quanto, in primo luogo, il profilo della formazione della “copia” della documentazione ha carattere
4 meramente secondario, strumentale ed eventuale rispetto a quello della consegna - che costituisce il vero diritto del cliente e, in secondo luogo,
perché la larga diffusione del supporto informatico tra gli istituti di credito fa sì che ormai debba prescindersi dalle modalità di realizzazione della copia, permanendo l'evidente centralità della consegna del “dato”
richiesto dal cliente, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato.
Per tale motivo, deve ritenersi che il ricorso al procedimento monitorio ai fini dell'art. 119 TUB sia legittimo.
Venendo al merito dell'opposizione, la ha dedotto l'infondatezza CP_2
del decreto ingiuntivo per inesigibilità della prestazione stante il mancato riscontro del cliente alla richiesta di documentazione integrativa dalla stessa formulata con pec del 02.03.2020 (doc. 7 di parte opponente).
In sostanza sostiene la che la stessa non avrebbe potuto esitare CP_2
la richiesta del in mancanza di apposita delega sottoscritta dal CP_1
cliente/coobbligato, copia fotostatica del documento di identità del cliente nonché l'evidenza del pagamento di € 20,00 quale rimborso spese per l'emissione di duplicati di documenti.
Ebbene, quanto al mancato invio della delega e del documento di identità va osservato che tale richiesta appariva ultronea in presenza della sottoscrizione dell'istanza da parte dello stesso – che emerge CP_1
dalla richiesta in atti (doc. 6 di parte opponente) – il quale con tale sottoscrizione faceva propria la richiesta trasmessa dal legale, senza che fosse così necessaria la produzione di una separata delega.
Né la Banca ha mai contestato l'esistenza del contratto di
5 finanziamento personale, rubricato con il codice n. 6433872 e intestato al
– ritenendosi che solo l'incongruità tra l'identificativo del rapporto CP_1
e il soggetto richiedente avrebbe sì legittimato un rigoroso controllo da parte dell'Istituto dell'identità del richiedente.
Analogamente infondata è l'eccezione di inesigibilità della documentazione per omessa prova del versamento contrattualmente previsto di euro 20,00 “quale rimborso spesa per l'emissione di duplicati di
documenti su richiesta del Cliente”.
La è infatti incorsa nell'erronea interpretazione dell'art. 119 CP_2
TUB ove questo pone a carico del cliente le spese per la produzione dei duplicati poiché - come è stato già spiegato dalla Corte di cassazione ut
supra - la richiesta di un pagamento da parte dell'istituto comporterebbe una potenziale paralisi del diritto del cliente ad ottenere la documentazione. Tale diritto verrebbe ad essere quindi pregiudicato da un elemento di rango inferiore e recessivo e cioè dalla pretesa dell'Istituto
di credito a conseguire preliminarmente un mero recupero di spesa che,
peraltro, viene unilateralmente quantificato dallo stesso Istituto di credito e che quindi ben potrebbe essere utilizzato come strumento per rendere artificiosamente oneroso l'esercizio del diritto stesso.
Viene quindi fatto proprio dall'odierno giudicante l'orientamento della
Suprema Corte – già diffuso nella giurisprudenza di merito maggioritaria -
a mente del quale la facoltà dell'istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non può costituire elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non vale, quindi, a rendere il diritto medesimo
6 come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale, e ciò - va aggiunto – quand'anche i costi di produzione non possano essere addebitati direttamente su di un conto corrente.
Diversamente argomentando dovrebbe ritenersi che l'esercizio del diritto di richiesta della copia della documentazione bancaria sia diversamente azionabile in presenza o meno di un rapporto pendente con la l'istituto. Se dunque la facoltà di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisce elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima per il cliente, ciò deve valere sia in caso di possibile addebito su conto corrente, sia in caso di finanziamento chiuso o con modalità di pagamento diversa da addebito su conto corrente. Sul
punto, invero, il testo della norma non fa alcuna distinzione.
Sempre nel merito la eccepisce l'inesistenza dei documenti CP_2
denominati “quietanza di pagamento” e a tal riguardo dichiara di avere trasmesso all'opposto un documento denominato “Estratto conto con
evidenza di tutte le rate pagate” (cfr. doc. 10 dell'atto di citazione).
L'opposto da parte sua insiste sulla chiesta consegna deducendo l'insufficienza del documento in quanto “L'estratto conto depositato da
controparte non distingue, per ogni singola rata pagata dall'odierno
convenuto, la quota capitale e la quota interessi di qualsiasi natura
applicati dall'Istituto di Credito.
L'ipotetica l'indicazione dei criteri per la determinazione di ogni singola
rata, consente soltanto di avere un'indicazione assolutamente generica e
superficiale dell'importo della stessa;
ciò, tuttavia non prova in alcun modo
7 il rimborso singolo e periodico delle singole rate, nonché la specifica
indicazione ed imputazione riferita alla quota interessi in essa
contabilizzata.
Tale documento, inoltre, non contiene alcuna specifica sottoscrizione;
non vi è prova, in assenza di alcuna specifica certificazione della
conformità dei dati ivi contenuti, rispetto alle risultanze delle scritture
contabili dell'Istituto di Credito”.
Sul punto ritiene questo giudice, al contrario, che la documentazione versata dalla sia sufficiente a soddisfare l'interesse del richiedente CP_2
ai fini dell'odierno giudizio, il quale non ha ad oggetto la contestazione del rapporto e delle poste di dare/avere tra la e il cliente, ma solo la CP_2
consegna della “documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni” (i.e. contratto di finanziamento e documenti collegati).
Sicché l'estratto conto proveniente dalla Banca con l'indicazione delle rate pagate nell'ambito del finanziamento stipulato dall'opposto, della data e delle modalità di pagamento deve ritenersi idoneo ad assolvere la richiesta di consegna della “Copia di tutte le quietanze di pagamento” di cui al n. 5 del decreto ingiuntivo n. 3920/2020.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il decreto ingiuntivo non può essere revocato ma va confermato. Tuttavia, alla luce degli atti di causa e considerato l'avvenuto integrale adempimento da parte dell' di tutto quanto ingiunto con il d.i. dopo la notifica dello CP_3
stesso, ivi incluse le spese del procedimento monitorio e del precetto,
sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di
8 lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia del sig. : Controparte_1
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo per consegna di documenti n.
3920/2020 emesso in data 20.08.2020 dal Tribunale di Palermo che dichiara definitivamente esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite per il presente giudizio.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 03/11/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
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