Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4642/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4642/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3061/2022, pubblicata in data 28.03.2022 dal Tribunale di Napoli, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
STEFANO MARIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via
GIANBATTISTA PERGOLESI N.1 NAPOLI
APPELLANTE contro
PA
(C.F. ), C.F. ) P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, proponeva appello avverso la sentenza n. 3061/2022, pubblicata in data Parte_1
28.03.2022 dal Tribunale di Napoli che aveva così provveduto: “1) accerta
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derivanti dal contratto di cessione di azienda del 28-7-2017, oggetto di causa;
2)dichiara la nullità del contratto di locazione commerciale del 28-7-2017, relativo all'immobile adibito a farmacia;
3) condanna la convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni in favore del fallimento del dott. titolare della CP_1
impresa individuale “ ”, quantificati nella misura di euro PA
25.000,00, pari alle somme già versate dall' originario attore, ugualmente escusse mediante i vaglia cambiari in garanzia, dichiarando l'illegittimità dei protesti cambiari limitatamente a tale somma;
4)condanna la convenuta alla restituzione, in Pt_1
favore del fallimento del dott. della somma di euro 10.090,85, CP_1
indebitamente trattenuti a titolo di pagamento verso le banche accollatarie;
5)respinge ogni altra domanda avanzata da fallimento del dott. 6) dichiara CP_1
improcedibile la domanda riconvenzione spiegata dalla convenuta;
7) Parte_1
compensa tra le parti le spese di lite”.
Con l'atto di appello notificato al fallimento del dott. CP_1 [...]
”, in persona del Curatore pro tempore e la società quale CP_1 CP_2
assuntrice del concordato fallimentare del Fallimento del dott. PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
l'istante chiedeva così provvedere: “1) in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 3061/2022, pubblicata in data 28.03.2022, dal Tribunale di Napoli, XII
Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Luigia Stravino;
2) per l'effetto, accogliere le domande formulate dalla dott.ssa in uno Parte_1
alla comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2018, e quindi dichiarare inammissibili, improcedibili e/o comunque infondate le domande attoree, rigettandole;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché di quelle di primo grado in riforma dell'impugnata sentenza, da liquidarsi ai sensi della normativa vigente”.
pagina 2 di 4 Non si costituivano in giudizio le parti appellate, PA [...]
”, in persona del Curatore pro tempore e la società PA [...]
quale assuntrice del concordato fallimentare del CP_2 PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Acquisita agli atti la documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.04.2024, celebrata a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc al
22.05.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta.
All'udienza del 22.05.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta. Le spese del secondo grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate con ordine alla Cancelleria di cancellare la procedura dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
3061/2022, pubblicata in data 28.03.2022 dal Tribunale di Napoli contro il fallimento del dott. ”, in persona del Curatore pro CP_1 PA
tempore e la società quale assuntrice del concordato fallimentare del CP_2
Fallimento del dott. , in persona del legale CP_1 PA
rappresentante pro tempore, così provvede:
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedure e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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