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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4061/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.VA_1
domiciliato in Perugia, via Baglioni, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Scianaro, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_2
titolare e legale rappresentante signor (C.F. CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pavia, Corso Mazzini nr. 14 presso lo studio dell'avv. Alberto
Assanelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 3.12.2024 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e note depositate in via telematica ovvero:
pagina 1 di 16 Per parte attrice “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1
reietta ogni contraria istanza e domanda, In via preliminare: - rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività, ex art. 648 c.p.c., del Decreto Ingiuntivo n. 993/2022
(RG n. 2452/2022) emesso dal Tribunale Civile di Pavia. Nel merito: - annullare e/o revocare e dichiarare di nessun effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 993/2022 (RG n.
2452/2022) emesso dal Tribunale Civile di Pavia, per le ragioni di cui agli scritti difensivi di parte opponente. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali di giudizio.”
Per parte convenuta di “Voglia l'Illustrissimo CP_1 CP_1
Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione, così provvedere. - In via principale: rigettare l'opposizione proposta da Controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo opposto. - In via subordinata: condannare in ogni caso l'odierna Opponente a corrispondere a
di la somma di € 29.280,00 o la diversa somma che CP_1 CP_1 dovesse risultare all'esito del presente giudizio di opposizione per le prestazioni meglio indicate nel Ricorso per Decreto ingiuntivo nr. 993/2022 portante nr. 2452/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Pavia in data 27-30/05/2022 e notificato in data 23.06.2022. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio e di quello monitorio, oltre a spese generali, contributo previdenziale forense, I.V.A. se dovuta nella misura di
Legge e successive occorrende”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' (di Parte_1
seguito anche ) citava in giudizio (di seguito Pt_1 Controparte_1
anche ), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 993/2022 CP_1
attraverso cui era stato ad essa ingiunto di pagare, in favore della parte opposta, l'importo di € 29.280,00, oltre interessi e spese, a titolo corrispettivo per fornitura di fieno e paglia.
A supporto della propria domanda, l'attrice deduceva che: nell'anno 2021, l' Pt_1
aveva svolto la propria attività presso la struttura sita in Casaletto Lodigiano (LO), Cascina
pagina 2 di 16 Orsolina 1, in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto con il sig. Parte_2
e aveva alimentato circa 21 cavalli , con mangime, fieno ed integratori;
ognuno
[...]
degli equini aveva consumato 5 kg di fieno al giorno e, pertanto, per tutto l'anno 2021,
l' aveva utilizzato circa 383 quintali di fieno;
non vi era stato Parte_1
alcun rapporto contrattuale di vendita di fieno e/o di paglia fra la di CP_1
e l' nell'aprile 2021, la di CP_1 Parte_1 CP_1
aveva emesso la fattura n. 1/2021, senza alcuna giustificazione e la stessa CP_1
era stata pagata solo per non contraddire il sig. figlio del comodante, in CP_1 quanto il rapporto era di comodato d'uso gratuito e poteva essere ad nutum cessato;
il sig. aveva mantenuto condotta scorretta e caratterizzata da molestie;
a seguito di CP_1
pec per diffida di cessazione di molestie, aveva risposto con disdetta del contratto CP_1 di comodato e l'emissione delle fatture 5,6 e 8 , infondate perché si riferivano a prestazioni mai rese e mai trasmesse precedentemente;
dal 1° gennaio 2021 al 2 dicembre 2021,
l'unico fornitore di fieno dell' era stato il sig. Parte_1 Persona_1 mentre dal 3 dicembre 2021 in poi, l'unico fornitore di fieno dell' Pt_1 Parte_1
era la la fattura era inidonea ad attestare il
[...] Controparte_2
rapporto contrattuale e il quantitativo di fieno, come dedotto, era eccessivo tenuto conto del fabbisogno giornaliero dei cavalli;
si opponeva alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Si costituiva di , contestando quanto ex adverso CP_1 CP_1
dedotto ed eccependo che : con accordo verbale stipulato tra le parti, la aveva CP_1 fornito fieno e/o paglia per i cavalli facenti capo all'Associazione Sportiva Dilettantistica
Ellevi Quater Horses e ricoverati presso i locali di proprietà oggetto di comodato;
CP_1
il quantitativo di fieno era congruo , sulla base del fabbisogno dei cavalli e del numero di equini;
il rapporto contrattuale era documentato da messaggi whatsapp;
la società conduttrice aveva mantenuto una condotta colposa;
tutte le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo erano state inviate con regolare fatturazione elettronica e ricevute correttamente dalla società opponente;
insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 16 All'esito della prima udienza, era rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed erano assegnati termini ex art. 183 sesto comma c.p..c
La causa era quindi istruita mediante documentazione prodotta dalle parti, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. esame testimoniale, e TU veterinaria.
All'udienza del 3.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate e il Giudice tratteneva la casua in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Profili generali e onere della prova
2. La mancata prova del rapporto contrattuale nel caso concreto
3. La mancata prova della effettiva fornitura di fieno e paglia da parte di
CP_1
4.La sussistenza di ulteriori rapporti di fornitura
5. Le spese
1.Profili generali e onere della prova
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario pagina 4 di 16 giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass. 31.05.2007 n. 12765).
Alla luce di tale orientamento, a fronte della puntuale eccezione di parte attrice circa l'insussistenza di rapporto di fornitura, gravava quindi su parte convenuta ranch CP_1 dimostrare sia la sussistenza del rapporto contrattuale, sia l'effettiva esecuzione della prestazione (fornitura di fieno e di paglia) come dedotta;
al contrario, una volta dimostrati tali profili, gravava su parte attrice dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero ulteriore ipotesi estintiva del rapporto.
2. La mancata prova del rapporto contrattuale nel caso concreto
In primo luogo, si evidenzia l'assoluta carenza documentale a supporto della pretesa attorea.
Parte attrice ha depositato le fatture nn. 5/2021, 6/2021 e 8/2021 (doc. 3,4, e 5 fascicolo monitorio); segnatamente, la fattura n. 5 del 23.12.2021 per Euro 18.480,00 reca quale causale “fornitura fieno da maggio 2021 al 8/12/2021” per 1050 QL(doc. 3) ; la fattura n. 6 del 31.12.2021 per Euro 2.000,00 reca quale causale la “fornitura fino dal 11 al
31/12/2021 da 5 Q.LI a 20 Euro Iva compresa al Q.LE per 100 QL (doc. 4) Infine Pt_3 la Fattura n. 8 del 31.12.2021per Euro 8.800,00 reca quale causale “Fornitura paglia anno
2021” (doc.5)
A riguardo, giova rilevarsi che, le fatture trasmesse al cliente, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (cfr. recentemente Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”; in pagina 5 di 16 precedenza Cass. 28.6.2010, n. 15383 Cass. 22.10.2002 n. 14891).
Parimenti valore indiziario assume, nel presente giudizio, l'estratto del registro Iva
(cfr. doc. 6 fascicolo monitorio): il citato documento è inidoneo ad assumere valore probatorio ex art. 2710 c.c. sia in quanto la certificazione notarile attesta unicamente la conformità all'originale della copia e non la regolare tenuta dello stesso sia in quanto , comunque, si tratta di soggetti non strictu sensu imprenditoriali ma, almeno l'opponente, è società sportiva dilettantistica.
Sotto ulteriore e connesso profilo, a fronte di contestazione dell'attrice circa la legittimità delle fatture, non sono stati prodotte dalla convenuta le fatture in originale,
(formato xml o anche pdf.) come estratte dal Sistema di Scambio dell'Agenzia delle Entrate ma soltanto l'attestazione di invio nel cassetto fiscale (cfr. doc.23); parimenti, a fronte di puntuale contestazione, non vi è stata prova della tempestiva trasmissione fatture, anche in
Parte via informale, dalla convenuta alla parte attrice : anzi, a quest'ultimo proposito, è altresì puntualmente dedotto dall'attrice e comprovato per tabulas che la diffida via pec del pagamento era trasmessa soltanto in data 26.01.2022 (doc. 8 fase monitoria ) e quindi successivamente a seguito di pec di diffida alla cessazione delle molestie, inviata il 5 dicembre 2021 dalla stessa attrice alla convenuta: (cfr doc. 6 parte attrice)
Infine, sul piano temporale e contenutistico, si sottolinea ex se l'anomalia della fatturazione, atteso che, per il fieno, , era emessa una singola fattura per l'intero periodo considerato da maggio all'8 dicembre 2021 datata il 23.12.2021 e poi una seconda per il periodo dall'8dicembre al 31 dicembre, datata 31.12.2021, mentre per la paglia era emessa una singola fattura per l'intero anno datata 31.12.2021; inoltre , per il fieno, l'importo unitario era aumentato da € 16 in fattura 5 a €18,18 in fattura 6, nell'ambito dello stesso anno.
Premessa l'insufficienza delle fatture, difetta non solo qualsivoglia documento negoziale sottoscritto contestualmente da entrambe le parti relativo alla fornitura
(circostanza pacifica, sul punto, perché la convenuta ha dedotto la conclusione orale del negozio), ma anche documenti di formazione unilaterale , come preventivo, listino prezzi etc. comprovanti un accordo tra le parti in ordine ai prezzi e alle tariffe applicate e alle pagina 6 di 16 modalità esecutive della fornitura;
in altri termini, sul punto, non risulta dedotta puntualmente e neanche documentata una pattuizione sugli aspetti fondamentali del contratto posto alla base della domanda monitoria.
Sotto ulteriore e connesso profilo, si palesano insufficienti le argomentazioni di parte convenuta a supporto della propria tesi.
In primo luogo, la circostanza di pagamento della fattura 1/2021 (cfr. comparsa di costituzione pag. 4 , conclusionale pag. 4 e replica pag.2) è inidonea ex se ad attestare il rapporto come dedotto, per un duplice ordine di ragioni: anzitutto essa fa riferimento a forniture diverse rispetto a quella di giudizio risultando quindi inidonea a comprovare sia il rapporto contrattuale sia, soprattutto, la fornitura come concretamente oggetto di giudizio;
inoltre, e maggiormente significativo, invero, i rapporti tra la famiglia tra cui il CP_1
Parte titolare della società convenuta opposta, e la erano alquanto articolati e complessi: a quest'ultimo proposito, in particolare, risulta pacifico e documentato un rapporto di comodato d'uso gratuito relativo all'immobile presso cui si svolgeva l'attività sportiva equestre (cfr doc. 2 parte attrice) nonché reciproche e contrapposte contestazioni afferenti proprio a tale rapporto(doc. 6 e 7 parte attrice)
In secondo luogo, strettamente connesso al precedente, dalla messaggistica whats app depositata dalla convenuta non è possibile desumere alcun supporto probatorio alla domanda della convenuta (comparsa costituzione pag. 6 conclusionale pag. 4 e replica pag.
2) ; a riguardo, sebbene siano attestate plurime richieste di pagamento da CP_1 legale rappresentante della convenuta all'attrice, tali richieste risultano solo in parte riferibili al fieno e peraltro, in modo assolutamente generico , non essendovi alcun riferimento univoco alle fatture oggetto di giudizio e ai quantitativi come esposti;
a fortiori nel messaggio del 25.10.2021 trasmesso da è contenuta la frase “E bisogna pagare CP_1 il comodato” (doc. 18 parte convenuta) , relativa espressamente ad altro e distinto rapporto contrattuale, avvalorando ulteriormente tale documento la tesi dell'attrice secondo cui anche il pagamento precedentemente effettuato della fattura 1/2021 era avvenuto in virtù di ulteriori ragioni .
La circostanza che sussistessero plurimi rapporti e che gli eventuali rapporti di pagina 7 di 16 credito e debito fossero riconducibili a plurimi profili emerge con evidenza, dalla conversazione completa (doc. 27); sotto ulteriore e contrapposto profilo, viceversa, dal medesimo documento non si evincono in alcun modo i profili essenziali del rapporto contrattuale come concluso (quantitativo pattuito, prezzo unitario, tempi di consegna etc.) e anzi sono documentate plurime lamentele del in ordine al comodato;
infine, risulta CP_3
particolarmente significativo, che nella chat non si faccia alcun riferimento alla paglia.
3. La mancata prova della effettiva fornitura di fieno e paglia da parte di
CP_1
Alla carenza di prova circa un valido rapporto contrattuale di fornitura corrisponde altresì analoga (e forse più grave) carenza probatoria circa la materiale esecuzione della fornitura di fieno e di paglia, almeno nei termini come dedotta.
A riguardo, sul piano testimoniale, non solo non è emersa alcuna prova significativa a supporto della tesi della convenuta, ma al contrario, è stata adeguatamente confutata la ricostruzione fattuale di quest'ultima.
La maggior parte dei testimoni ha infatti negato in modo univoco o , comunque, ha dichiarato di ignorare la stessa circostanza della fornitura di fieno e di paglia nei termini dedotti
In particolare, non ha trovato conferma la circostanza che, nell'anno 2021 la società
riforniva la società di circa 40 q alla CP_1 Parte_1
settimana di paglia e/o fieno per i propri cavalli ovvero n. 1 ballone di fieno di circa 4,5 - 5
q al giorno nonché che la riforniva , settimanalmente, la CP_1 Parte_1
di un quantitativo di paglia che variava da periodo a periodo in base a come,
[...] la società opponente, utilizzava la segatura e il mangime;
(Lotito “So che il fieno era fornito da un certo conoscevo la circostanza tramite il proprietario sig. Persona_1
Alice Liguori “ Non è vero;
né paglia né fieno 2. Non è vero 5. Non è Controparte_4
vero; La paglia mai utilizzata;
il fieno era utilizzato;
ADR non era fornito da CP_1
era fornito dal sig. tutto il fieno era servito da lui
[...] Persona_1 Persona_1 aveva cavalli da noi;
lui ci dava il fieno e noi gli curavamo i cavalli…” “ Controparte_5
Non è vero 2. Non è vero 5.Non è vero;
usavamo solo segatura, truciolo;
usavamo solo
pagina 8 di 16 fieno per dar da mangiare ai cavali;
il fieno era fornito dal sig. ; Per_1 Testimone_1
no; foraggio non sono a conoscenza 2. Il sig. si occupava fisicamente di mettere il CP_1
fieno dal fienile alla scuderia;
non so di quale provenienza fosse il fieno;
una volta arrivò il camion di con il foraggio ma non fu subito scaricato dal venne Controparte_6 CP_1
ulteriore persona il giorno dopo;
i rapporti non erano buoni 5. Non è vero “ Mai “Non so”;
I testimoni che, sia pure minoritari, hanno confermato la fornitura (ad eccezione della sig.ra la quale tuttavia in quanto coniuge in comunione dei beni è Parte_4 caratterizzata , sul piano soggettivo, da un'attendibilità particolarmente ridotta) hanno purtuttavia rilasciato dichiarazioni non precise e generiche sia con riferimento agli accordi contrattuali sia con riferimento alla materiale esecuzione degli stessi (ra Parte_5
“Non conosco le fatture;
so però che le fatture erano portate dal sig. al sig. CP_1 CP_3
non conosco esattamente il quantitativo fornito ADR io ho visito il sig. spostare le CP_1 balle di fieno;
le balle di fieno erano portate dal con il trattore ER “ Ignoro CP_1
la quantità; vedevo movimentare il fieno, andare e venire il sig. con il fieno in CP_1
trattore; ricordo che movimentava paglia e fieno e le portava nella corsia dei box, CP_1 non ricordo quante volte la paglia e quante il fieno…” UE “ non so quanto di preciso ma vedevo il io andavo lì nel week end sabato o domenica CP_1 nell'agriturismo o andavo a passeggiare;
…
5.Vedevo che lo portava;
non so quanto ne portava ogni giorno”)
In altri termini, a quest'ultimo proposito, la lacunosità e genericità delle dichiarazioni di questi ultimi testimoni, congiuntamente considerata alle affermazioni, invero maggioritarie e univoche, dei testimoni che hanno escluso la fornitura, preclude una valutazione positiva delle deduzioni della convenuta;
la circostanza di aver visto il sig. trasportare il fieno non è in alcun modo sufficiente a comprovare la fornitura come CP_1
dedotta.
Le deduzioni di parte convenuta circa il quantitativo di fieno e di paglia effettivamente fornito sono state inoltre adeguatamente confutate all'esito della TU, che ha escluso la congruità dei quantitativi.
pagina 9 di 16 A riguardo, stante le reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni, è stata espletata TU
La relazione del consulente, basata su documentazione di causa, nonché ulteriore acquista, sia pure indirettamente, presso ATS Milano, sopralluoghi in loco, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel pieno contraddittorio tra le parti, risulta completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
Il TU ha anzitutto precisato il numero di equini presenti in scuderia, evidenziando come “Nell'anno 2021 sono stati complessivamente scuderizzati nell'ambito della gestione numero 53 cavalli, residenti per periodi variabili e Parte_1
riassunti nella Tabella 1, per un totale di 10.867 giorni di presenza. A conoscenza del TU non vi sono elementi tali da far ritenere che questi non fossero tutti di razza CP_7
Non si riscontrano indicazioni specifiche di femmine gravide. Di questi, nell'anno 2021, 2 erano puledri dell'età di 1 anno, 2 esemplari di 2 anni di età, 49 cavalli adulti con età variabile dai 3 ai 22 anni (media 8 anni, Dev. St 4.51, quindi rappresentativa di una popolazione sportivamente attiva) cui viene attribuito un peso corporeo medio di circa 450
Kg” (sic relazione pag.6)
Parimenti il TU, previa esauriente esplicazione dei criteri, ha stimato il fabbisogno medio giornaliero di fieno per ciascuno, evidenziando come “ Per una alimentazione ritenuta ideale per cavalli sportivi, composta da concentrati e fieno, si stima la quantità di fieno media come corrispondente al 2% del peso corporeo. Pertanto di circa
2.5 Kg per cavalli di 1 anno, 5 Kg per cavalli di 2 anni e 8-10 Kg (media 9) per cavalli adulti. Complessivamente, come computato in Tabella 1, per una quantità stimata per
l'anno 2021 di circa 1.002 “ Pt_6
Il TU ha espressamente escluso la possibilità di utilizzare la paglia a fini alimentari “La risposta, come discusso al punto relativo è NEGATVA. Questa trova spazio solo nell'alimentazione terapeutica approntata per alcune patologie specifiche che non possono essere considerate, da quanto appare agli atti, come presenti tra i cavalli scuderizzati.”
pagina 10 di 16 Il TU, coerentemente con tali premesse, ha escluso univocamente la congruità delle fatture esposte da , sia con riferimento al fieno sia alla paglia “Vista Parte_7
l'analisi dell'effettiva quantità di fieno necessario considerata al punto B, la sommatoria del fieno esposto nelle fatture di appare superiore del 50% al fabbisogno CP_1
stimato, quindi da interpretare come NON congrua. L'ulteriore fornitura di fieno di 76 quintali da parte di non trova una collocazione razionale sulla base di CP_2 quanto a nostra conoscenza…Come conseguenza della risposta al quesito C, si conclude che il quantitativo di paglia indicato NON sia congruo in caso di utilizzo a scopo alimentare. Vi sarebbe maggior congruità in caso di un utilizzo parziale come lettiera. Ma questa condizione non appare documentata dall'analisi dei documenti a nostra disposizione e depositati dalle parti.” (cfr. relazione pag.7)
I rilievi del ctp di parte convenuta, reiterati dalla medesima parte convenuta nelle memorie conclusionali circa una presunta sottostima del fabbisogno alimentare per ciascun equino (cfr comparsa conclusionale pag. 10 e ss e replica pag. 3) , sono non condivisibili e comunque adeguatamente confutate dal TU .
Essi si fondano, anzitutto, “sul presupposto che nessuno dei cavalli scuderizzati ricevesse concentrati, ma che tutti i soggetti venissero alimentati esclusivamente a fieno.”
Correttamente, a riguardo, il TU, ha evidenziato, sul piano veterinario “una incongruenza fisiologica legata alla disponibilità immediata di energia, imprescindibile in queste discipline sportive veloci, e altri limiti sportivi” , sottolineando come sia “consueta” la composizione dell'alimentazione con la consueta (per cavalli sportivi) assunzione di ambo fieno e concentrati (mangimi)” (cfr. relazione pag. 8) in ragione di quanto esposto, sussiste quindi una vera e presunzione di utilizzo dei mangimi da parte di Pt_1
In secondo luogo, l'utilizzo di mangimi, puntualmente dedotto fin dalla costituzione, non è stato mai contestato ex se dalla parte convenuta fino alla TU e confermato da plurime dichiarazioni testimoniali (ad es. “ dava mangimi e fieno”) ; CP_8
esso emerge anche dalla chat depositata dalla stessa convenuta “Lunedì metà mattina mi arrivano 2 bancali di mangime da scaricare (cfr doc. 27 pag.1)
Infine, è stata prodotta fotografia, non formalmente disconosciuta, attestante la pagina 11 di 16 presenza di sacchi di mangime in relazione alla quale era lamentato il reiterato danneggiamento. (cfr. doc. 3 parte attrice)
In relazione all'ulteriore contestazione circa la sottostima del fieno per i puledri, meritevoli di riproposizione le argomentazioni del TU secondo cui “i cavalli di 2 anni non vengono sottoposti ad allenamento intensivo;
per quella fascia di età sono previste dall'
AIQH (Associazione Italiana Quarter Horse) solo manifestazioni con presentazione alla mano del puledro, finalizzate ad un giudizio morfologico del soggetto. Il processo di doma viene semplicemente avviato al compimento dei 2 anni e mezzo di età. L'allenamento vero e proprio inizia nel terzo anno dei cavalli, spesso al compimento reale di quell'età o, come consuetudine, nella primavera di quell'anno. Tutto l'allenamento e l'attività in competizioni montate e nello specifico le gare di velocità come Barrel Racing e Pole
Bending è finalizzato e periodicizzato ad una competizione elettiva e riservata, che si svolge nel mese di Novembre del terzo anno di età. Pertanto, lo schema alimentare che deve essere considerato rimane, in assenza di elementi di nuova introduzione e di cui non siamo a conoscenza, quello esposto nella perizia che comporta un razionamento associato di concentrati e foraggi, ove il fieno viene somministrato in virtu del 2% del peso vivo.”
Si sottolinea, a fortiori, che il quantitativo di fieno è stato calcolato considerando un numero di equini in scuderia in accoglimento dell'ipotesi ricostruttiva di parte convenuta
(che infatti, in parte qua non ha contestato la TU) e significativamente superiore a quello dedotto dall'attrice (circa 21 cavalli al mese).
In relazione alla paglia, risulta particolarmente significativo, anzitutto, che la stessa ctp della convenuta abbia escluso la stessa come utilizzo a fini alimentari, dovendo ricondurre la congruità della fattura all'utilizzo di tale materiale esclusivamente quale lettiera .
A riguardo., parte convenuta ha inizialmente dedotto, in modo prevalente, l'utilizzo della paglia a fini alimentari e solo in via minoritaria e dubitativa per le lettiere (cfr comparsa di costituzione pag. 3 e ss. e memoria ex art. 183 sesto comma n.1 pag. 2 in cui ha esplicato come “la paglia trinciata è ideale come complemento alimentare di fibra, principalmente per animali da carne, in fase di mantenimento e ingrasso, …” ); solo pagina 12 di 16 successivamente, in corso di giudizio proprio a seguito della TU che ha escluso l'utilizzo della paglia a fini alimentari, ha mutato argomentazione ed eccepito l'utilizzo della paglia come lettiera .(cfr comparsa conclusionale pag.12).
Tale mutamento di impostazione difensiva, è rilevante, sul piano della condotta processuale quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c. in senso opposto alle argomentazioni della convenuta che ha cambiato linea argomentativa proprio in conseguenza della evidente non sostenibilità della prima tesi.
In secondo luogo, in sede istruttoria, come già sopra esposto, i testimoni hanno rilasciato dichiarazioni, in modo nettamente prevalente, in senso contrario alla fornitura anche con riferimento alla paglia, evidenziando, peraltro, in via esclusiva la presenza di truciolo come lettiera ( “4.Non è vero, solo trucio” Alice Liguori, “4. Non è vero, CP_8 utilizzavamo truciolo “; “ hanno sempre avuto i cavalli in truciolo, per come CP_2 conosco la Ellevi Qurarter Horse, mai con la paglia” : “ Non è vero;
Controparte_5 usavamo solo segatura, truciolo “Paglia No”; “Confermo; ho Persona_1 Tes_2
portato truciolato al sig. tramite carretti;
ADR ho portato truciolato almeno una CP_3 decina di volte nell'annualità; ADR mi dava in contanti un contributo spese;
ADR ogni volta portavo circa dieci quintali); l'eccezione di parte convenuta secondo cui la fornitura di sarebbe stata insufficiente (cfr conclusionale pag. 13) è irrilevante: da un Tes_2
lato essa documenta comunque una fornitura continuativa di tale prodotto, non necessariamente esaustiva del truciolo utilizzato, che contraddice l'uso esclusivo della paglia, dall'altro, comunque, gravava sulla parte convenuta l'onus probandi circa la presenza di paglia e non già su parte attrice l'onere di comprovare la forrnitura di truciolo.
Gli ulteriori testimoni hanno rilasciato dichiarazioni estremamente generiche, non potendo in alcun modo desumersi un utilizzo nei termini esposti in fattura ( Parte_5
“5.Non so” RR “
5.So che la paglia che c'era lì era del movimentava anche CP_1 la paglia” UE “
5.Vedevo che lo portava;
non so quanto ne portava ogni giorno”)
Parte attrice ha altresì depositato significativa e rilevante documentazione fotografica attestante univocamente l'utilizzo del truciolo (doc.13); lo stesso TU, come sopra riportato, ha escluso la presenza di paglia nelle lettiere.
pagina 13 di 16 In ragione di quanto esposto, non è stata raggiunta prova del rapporto contrattuale né della fornitura come dedotta: la domanda di parte attrice risulta quindi fondata.
Tali profili sono ex se sufficienti per la revoca del decreto ingiuntivo 993/2022
4.La sussistenza di ulteriori rapporti di fornitura
Premesso che l'assenza di prova di rapporto contrattuale e di fornitura di fieno e di paglia, da parte di costituiscono, ex se, ragioni per la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
e per la declaratoria di fondatezza della domanda di opposizione, in via incidentale e per completezza motivazionale, a fortiori, si sottolinea comunque che parte attrice ha altresì puntualmente dedotto la sussistenza di ulteriori rapporti di fornitura , e segnatamente, dal
1° gennaio 2021 al 2 dicembre 2021, con il sig. nonché 3 dicembre 2021 in Persona_1
poi, con la Controparte_2
Tali deduzioni risultano supportate, anzitutto, da significativa e rilevante documentazione costituita da fatture e documenti di trasporto ritualmente acquisiti in giudizio a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e attestante l' ulteriore rapporto di fornitura;
inoltre è stata depositata scrittura privata sottoscritta dal medesimo e Per_1 dal in cui a fronte dell'addestramento e scuderizzazione di sei equini esattamente CP_3
individuati, il si impegnava a rifornire di foraggio la scuderia (cfr. doc. 19) Per_1
Parimenti confermata tale fornitura in sede di dichiarazioni testimoniali dal sig.
(“Confermo, ho fornito ripetutamente fieno attraverso la è Per_1 Parte_8
una società che vende fieno alla mia azienda agricola;
io lo compravo da questa società e lo vendevo alla Elledi Quarte Horse;
e la consegna era effettuata da sita Parte_8
in provincia di Reggio Emilia (Rubiera) 21. Compensavamo il mio credito con il loro credito;
ADR l' rifornisce circa 150-180 mila euro al mese di Pt_9 Parte_8
foraggio alla mia azienda;
nella fatturazione mensile rientrava la subfornitura alla Elledi
Quarter Horse;
la frequenza era di circa un carico ogni due mesi;
il carico era importante
330-340 quintali di foraggio in balle da fieno;
indicativamente costava 7.000-8.000 euro.”)
La ricostruzione testimoniale nei termini esposti giustifica altresì la circostanza che i documenti di trasporto recassero, almeno prevalentemente, indicazione di destinazione differente rispetto alla;
a fortiori, la documentazione prodotta è stata depositata Pt_1
pagina 14 di 16 proprio all'esito di ordine di esibizione richiesto dalla convenuta opposta a confutazione delle argomentazioni attoree;
inoltre risulta inconferente ogni eccezione della medesima parte convenuta sul punto circa l'assenza, in taluni d.d.t. di sottoscrizione o timbro del ricevente, stante il contenuto dei rapporti negoziali intercorsi (caratterizzati per ammissione della stessa convenuta da informalità) e il tenore dei contratti (cfr. memoria di replica parte convenuta pag.3).
Parimenti, è stato prodotto altresì il DDT, di 76 quintali di fieno, consegnati il 3 dicembre 2021 dalla di (doc. 12) , confermato in sede CP_2 Controparte_2
testimoniale dalla stessa (22. Confermo; io ero titolare di azienda agricola MD CP_2
Agrisistem il sig. ha acquistato da me un viaggio di fieno e io l'ho consegnato a Per_1
Pt_1 CP_9
5. Le spese
Le spese sono addebitate su parte convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
A tal proposito, la circostanza che il sig. sia stato ammesso al CP_1
patrocinio a spese dello Stato, peraltro solo in fase decisionale, è irrilevante in ordine alla condanna alle spese;
Come precisato in sede giurisprudenziale infatti “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art.74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè
“gli onorari e le spese” di cui all'art.131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare” (Cass. 19.06.2012 n.10053)
I compensi si liquidano ex DM 55/2024 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €26000 e €52000, tenuto conto della natura e della complessità della causa, applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio e risultando pari a € 7616 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente (pari a 286,00).
Analogamente, le spese della TU, già liquidate con separato decreto, sono pagina 15 di 16 addebitate interamente su parte convenuta, stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice
(c.f. ) e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 P.VA_1
ingiuntivo 993/2022;
-II)condanna altresì parte convenuta P.VA Controparte_1
, in persona del titolare e legale rappresentante signor (C.F. P.VA_2 CP_1
) a rimborsare alla parte attrice le C.F._1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 7616 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
-III)addebita in via definitiva le spese della TU , come liquidate con separato decreto, su parte convenuta in persona del titolare e Controparte_1 CP_1
legale rappresentante signor CP_1
Pavia, 7 marzo 2025
Il Giudice
Cameli Renato
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4061/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.VA_1
domiciliato in Perugia, via Baglioni, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Scianaro, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_2
titolare e legale rappresentante signor (C.F. CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pavia, Corso Mazzini nr. 14 presso lo studio dell'avv. Alberto
Assanelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 3.12.2024 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e note depositate in via telematica ovvero:
pagina 1 di 16 Per parte attrice “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1
reietta ogni contraria istanza e domanda, In via preliminare: - rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività, ex art. 648 c.p.c., del Decreto Ingiuntivo n. 993/2022
(RG n. 2452/2022) emesso dal Tribunale Civile di Pavia. Nel merito: - annullare e/o revocare e dichiarare di nessun effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 993/2022 (RG n.
2452/2022) emesso dal Tribunale Civile di Pavia, per le ragioni di cui agli scritti difensivi di parte opponente. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali di giudizio.”
Per parte convenuta di “Voglia l'Illustrissimo CP_1 CP_1
Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione, così provvedere. - In via principale: rigettare l'opposizione proposta da Controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo opposto. - In via subordinata: condannare in ogni caso l'odierna Opponente a corrispondere a
di la somma di € 29.280,00 o la diversa somma che CP_1 CP_1 dovesse risultare all'esito del presente giudizio di opposizione per le prestazioni meglio indicate nel Ricorso per Decreto ingiuntivo nr. 993/2022 portante nr. 2452/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Pavia in data 27-30/05/2022 e notificato in data 23.06.2022. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio e di quello monitorio, oltre a spese generali, contributo previdenziale forense, I.V.A. se dovuta nella misura di
Legge e successive occorrende”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' (di Parte_1
seguito anche ) citava in giudizio (di seguito Pt_1 Controparte_1
anche ), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 993/2022 CP_1
attraverso cui era stato ad essa ingiunto di pagare, in favore della parte opposta, l'importo di € 29.280,00, oltre interessi e spese, a titolo corrispettivo per fornitura di fieno e paglia.
A supporto della propria domanda, l'attrice deduceva che: nell'anno 2021, l' Pt_1
aveva svolto la propria attività presso la struttura sita in Casaletto Lodigiano (LO), Cascina
pagina 2 di 16 Orsolina 1, in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto con il sig. Parte_2
e aveva alimentato circa 21 cavalli , con mangime, fieno ed integratori;
ognuno
[...]
degli equini aveva consumato 5 kg di fieno al giorno e, pertanto, per tutto l'anno 2021,
l' aveva utilizzato circa 383 quintali di fieno;
non vi era stato Parte_1
alcun rapporto contrattuale di vendita di fieno e/o di paglia fra la di CP_1
e l' nell'aprile 2021, la di CP_1 Parte_1 CP_1
aveva emesso la fattura n. 1/2021, senza alcuna giustificazione e la stessa CP_1
era stata pagata solo per non contraddire il sig. figlio del comodante, in CP_1 quanto il rapporto era di comodato d'uso gratuito e poteva essere ad nutum cessato;
il sig. aveva mantenuto condotta scorretta e caratterizzata da molestie;
a seguito di CP_1
pec per diffida di cessazione di molestie, aveva risposto con disdetta del contratto CP_1 di comodato e l'emissione delle fatture 5,6 e 8 , infondate perché si riferivano a prestazioni mai rese e mai trasmesse precedentemente;
dal 1° gennaio 2021 al 2 dicembre 2021,
l'unico fornitore di fieno dell' era stato il sig. Parte_1 Persona_1 mentre dal 3 dicembre 2021 in poi, l'unico fornitore di fieno dell' Pt_1 Parte_1
era la la fattura era inidonea ad attestare il
[...] Controparte_2
rapporto contrattuale e il quantitativo di fieno, come dedotto, era eccessivo tenuto conto del fabbisogno giornaliero dei cavalli;
si opponeva alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Si costituiva di , contestando quanto ex adverso CP_1 CP_1
dedotto ed eccependo che : con accordo verbale stipulato tra le parti, la aveva CP_1 fornito fieno e/o paglia per i cavalli facenti capo all'Associazione Sportiva Dilettantistica
Ellevi Quater Horses e ricoverati presso i locali di proprietà oggetto di comodato;
CP_1
il quantitativo di fieno era congruo , sulla base del fabbisogno dei cavalli e del numero di equini;
il rapporto contrattuale era documentato da messaggi whatsapp;
la società conduttrice aveva mantenuto una condotta colposa;
tutte le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo erano state inviate con regolare fatturazione elettronica e ricevute correttamente dalla società opponente;
insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 16 All'esito della prima udienza, era rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed erano assegnati termini ex art. 183 sesto comma c.p..c
La causa era quindi istruita mediante documentazione prodotta dalle parti, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. esame testimoniale, e TU veterinaria.
All'udienza del 3.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate e il Giudice tratteneva la casua in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Profili generali e onere della prova
2. La mancata prova del rapporto contrattuale nel caso concreto
3. La mancata prova della effettiva fornitura di fieno e paglia da parte di
CP_1
4.La sussistenza di ulteriori rapporti di fornitura
5. Le spese
1.Profili generali e onere della prova
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario pagina 4 di 16 giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass. 31.05.2007 n. 12765).
Alla luce di tale orientamento, a fronte della puntuale eccezione di parte attrice circa l'insussistenza di rapporto di fornitura, gravava quindi su parte convenuta ranch CP_1 dimostrare sia la sussistenza del rapporto contrattuale, sia l'effettiva esecuzione della prestazione (fornitura di fieno e di paglia) come dedotta;
al contrario, una volta dimostrati tali profili, gravava su parte attrice dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero ulteriore ipotesi estintiva del rapporto.
2. La mancata prova del rapporto contrattuale nel caso concreto
In primo luogo, si evidenzia l'assoluta carenza documentale a supporto della pretesa attorea.
Parte attrice ha depositato le fatture nn. 5/2021, 6/2021 e 8/2021 (doc. 3,4, e 5 fascicolo monitorio); segnatamente, la fattura n. 5 del 23.12.2021 per Euro 18.480,00 reca quale causale “fornitura fieno da maggio 2021 al 8/12/2021” per 1050 QL(doc. 3) ; la fattura n. 6 del 31.12.2021 per Euro 2.000,00 reca quale causale la “fornitura fino dal 11 al
31/12/2021 da 5 Q.LI a 20 Euro Iva compresa al Q.LE per 100 QL (doc. 4) Infine Pt_3 la Fattura n. 8 del 31.12.2021per Euro 8.800,00 reca quale causale “Fornitura paglia anno
2021” (doc.5)
A riguardo, giova rilevarsi che, le fatture trasmesse al cliente, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (cfr. recentemente Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”; in pagina 5 di 16 precedenza Cass. 28.6.2010, n. 15383 Cass. 22.10.2002 n. 14891).
Parimenti valore indiziario assume, nel presente giudizio, l'estratto del registro Iva
(cfr. doc. 6 fascicolo monitorio): il citato documento è inidoneo ad assumere valore probatorio ex art. 2710 c.c. sia in quanto la certificazione notarile attesta unicamente la conformità all'originale della copia e non la regolare tenuta dello stesso sia in quanto , comunque, si tratta di soggetti non strictu sensu imprenditoriali ma, almeno l'opponente, è società sportiva dilettantistica.
Sotto ulteriore e connesso profilo, a fronte di contestazione dell'attrice circa la legittimità delle fatture, non sono stati prodotte dalla convenuta le fatture in originale,
(formato xml o anche pdf.) come estratte dal Sistema di Scambio dell'Agenzia delle Entrate ma soltanto l'attestazione di invio nel cassetto fiscale (cfr. doc.23); parimenti, a fronte di puntuale contestazione, non vi è stata prova della tempestiva trasmissione fatture, anche in
Parte via informale, dalla convenuta alla parte attrice : anzi, a quest'ultimo proposito, è altresì puntualmente dedotto dall'attrice e comprovato per tabulas che la diffida via pec del pagamento era trasmessa soltanto in data 26.01.2022 (doc. 8 fase monitoria ) e quindi successivamente a seguito di pec di diffida alla cessazione delle molestie, inviata il 5 dicembre 2021 dalla stessa attrice alla convenuta: (cfr doc. 6 parte attrice)
Infine, sul piano temporale e contenutistico, si sottolinea ex se l'anomalia della fatturazione, atteso che, per il fieno, , era emessa una singola fattura per l'intero periodo considerato da maggio all'8 dicembre 2021 datata il 23.12.2021 e poi una seconda per il periodo dall'8dicembre al 31 dicembre, datata 31.12.2021, mentre per la paglia era emessa una singola fattura per l'intero anno datata 31.12.2021; inoltre , per il fieno, l'importo unitario era aumentato da € 16 in fattura 5 a €18,18 in fattura 6, nell'ambito dello stesso anno.
Premessa l'insufficienza delle fatture, difetta non solo qualsivoglia documento negoziale sottoscritto contestualmente da entrambe le parti relativo alla fornitura
(circostanza pacifica, sul punto, perché la convenuta ha dedotto la conclusione orale del negozio), ma anche documenti di formazione unilaterale , come preventivo, listino prezzi etc. comprovanti un accordo tra le parti in ordine ai prezzi e alle tariffe applicate e alle pagina 6 di 16 modalità esecutive della fornitura;
in altri termini, sul punto, non risulta dedotta puntualmente e neanche documentata una pattuizione sugli aspetti fondamentali del contratto posto alla base della domanda monitoria.
Sotto ulteriore e connesso profilo, si palesano insufficienti le argomentazioni di parte convenuta a supporto della propria tesi.
In primo luogo, la circostanza di pagamento della fattura 1/2021 (cfr. comparsa di costituzione pag. 4 , conclusionale pag. 4 e replica pag.2) è inidonea ex se ad attestare il rapporto come dedotto, per un duplice ordine di ragioni: anzitutto essa fa riferimento a forniture diverse rispetto a quella di giudizio risultando quindi inidonea a comprovare sia il rapporto contrattuale sia, soprattutto, la fornitura come concretamente oggetto di giudizio;
inoltre, e maggiormente significativo, invero, i rapporti tra la famiglia tra cui il CP_1
Parte titolare della società convenuta opposta, e la erano alquanto articolati e complessi: a quest'ultimo proposito, in particolare, risulta pacifico e documentato un rapporto di comodato d'uso gratuito relativo all'immobile presso cui si svolgeva l'attività sportiva equestre (cfr doc. 2 parte attrice) nonché reciproche e contrapposte contestazioni afferenti proprio a tale rapporto(doc. 6 e 7 parte attrice)
In secondo luogo, strettamente connesso al precedente, dalla messaggistica whats app depositata dalla convenuta non è possibile desumere alcun supporto probatorio alla domanda della convenuta (comparsa costituzione pag. 6 conclusionale pag. 4 e replica pag.
2) ; a riguardo, sebbene siano attestate plurime richieste di pagamento da CP_1 legale rappresentante della convenuta all'attrice, tali richieste risultano solo in parte riferibili al fieno e peraltro, in modo assolutamente generico , non essendovi alcun riferimento univoco alle fatture oggetto di giudizio e ai quantitativi come esposti;
a fortiori nel messaggio del 25.10.2021 trasmesso da è contenuta la frase “E bisogna pagare CP_1 il comodato” (doc. 18 parte convenuta) , relativa espressamente ad altro e distinto rapporto contrattuale, avvalorando ulteriormente tale documento la tesi dell'attrice secondo cui anche il pagamento precedentemente effettuato della fattura 1/2021 era avvenuto in virtù di ulteriori ragioni .
La circostanza che sussistessero plurimi rapporti e che gli eventuali rapporti di pagina 7 di 16 credito e debito fossero riconducibili a plurimi profili emerge con evidenza, dalla conversazione completa (doc. 27); sotto ulteriore e contrapposto profilo, viceversa, dal medesimo documento non si evincono in alcun modo i profili essenziali del rapporto contrattuale come concluso (quantitativo pattuito, prezzo unitario, tempi di consegna etc.) e anzi sono documentate plurime lamentele del in ordine al comodato;
infine, risulta CP_3
particolarmente significativo, che nella chat non si faccia alcun riferimento alla paglia.
3. La mancata prova della effettiva fornitura di fieno e paglia da parte di
CP_1
Alla carenza di prova circa un valido rapporto contrattuale di fornitura corrisponde altresì analoga (e forse più grave) carenza probatoria circa la materiale esecuzione della fornitura di fieno e di paglia, almeno nei termini come dedotta.
A riguardo, sul piano testimoniale, non solo non è emersa alcuna prova significativa a supporto della tesi della convenuta, ma al contrario, è stata adeguatamente confutata la ricostruzione fattuale di quest'ultima.
La maggior parte dei testimoni ha infatti negato in modo univoco o , comunque, ha dichiarato di ignorare la stessa circostanza della fornitura di fieno e di paglia nei termini dedotti
In particolare, non ha trovato conferma la circostanza che, nell'anno 2021 la società
riforniva la società di circa 40 q alla CP_1 Parte_1
settimana di paglia e/o fieno per i propri cavalli ovvero n. 1 ballone di fieno di circa 4,5 - 5
q al giorno nonché che la riforniva , settimanalmente, la CP_1 Parte_1
di un quantitativo di paglia che variava da periodo a periodo in base a come,
[...] la società opponente, utilizzava la segatura e il mangime;
(Lotito “So che il fieno era fornito da un certo conoscevo la circostanza tramite il proprietario sig. Persona_1
Alice Liguori “ Non è vero;
né paglia né fieno 2. Non è vero 5. Non è Controparte_4
vero; La paglia mai utilizzata;
il fieno era utilizzato;
ADR non era fornito da CP_1
era fornito dal sig. tutto il fieno era servito da lui
[...] Persona_1 Persona_1 aveva cavalli da noi;
lui ci dava il fieno e noi gli curavamo i cavalli…” “ Controparte_5
Non è vero 2. Non è vero 5.Non è vero;
usavamo solo segatura, truciolo;
usavamo solo
pagina 8 di 16 fieno per dar da mangiare ai cavali;
il fieno era fornito dal sig. ; Per_1 Testimone_1
no; foraggio non sono a conoscenza 2. Il sig. si occupava fisicamente di mettere il CP_1
fieno dal fienile alla scuderia;
non so di quale provenienza fosse il fieno;
una volta arrivò il camion di con il foraggio ma non fu subito scaricato dal venne Controparte_6 CP_1
ulteriore persona il giorno dopo;
i rapporti non erano buoni 5. Non è vero “ Mai “Non so”;
I testimoni che, sia pure minoritari, hanno confermato la fornitura (ad eccezione della sig.ra la quale tuttavia in quanto coniuge in comunione dei beni è Parte_4 caratterizzata , sul piano soggettivo, da un'attendibilità particolarmente ridotta) hanno purtuttavia rilasciato dichiarazioni non precise e generiche sia con riferimento agli accordi contrattuali sia con riferimento alla materiale esecuzione degli stessi (ra Parte_5
“Non conosco le fatture;
so però che le fatture erano portate dal sig. al sig. CP_1 CP_3
non conosco esattamente il quantitativo fornito ADR io ho visito il sig. spostare le CP_1 balle di fieno;
le balle di fieno erano portate dal con il trattore ER “ Ignoro CP_1
la quantità; vedevo movimentare il fieno, andare e venire il sig. con il fieno in CP_1
trattore; ricordo che movimentava paglia e fieno e le portava nella corsia dei box, CP_1 non ricordo quante volte la paglia e quante il fieno…” UE “ non so quanto di preciso ma vedevo il io andavo lì nel week end sabato o domenica CP_1 nell'agriturismo o andavo a passeggiare;
…
5.Vedevo che lo portava;
non so quanto ne portava ogni giorno”)
In altri termini, a quest'ultimo proposito, la lacunosità e genericità delle dichiarazioni di questi ultimi testimoni, congiuntamente considerata alle affermazioni, invero maggioritarie e univoche, dei testimoni che hanno escluso la fornitura, preclude una valutazione positiva delle deduzioni della convenuta;
la circostanza di aver visto il sig. trasportare il fieno non è in alcun modo sufficiente a comprovare la fornitura come CP_1
dedotta.
Le deduzioni di parte convenuta circa il quantitativo di fieno e di paglia effettivamente fornito sono state inoltre adeguatamente confutate all'esito della TU, che ha escluso la congruità dei quantitativi.
pagina 9 di 16 A riguardo, stante le reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni, è stata espletata TU
La relazione del consulente, basata su documentazione di causa, nonché ulteriore acquista, sia pure indirettamente, presso ATS Milano, sopralluoghi in loco, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel pieno contraddittorio tra le parti, risulta completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
Il TU ha anzitutto precisato il numero di equini presenti in scuderia, evidenziando come “Nell'anno 2021 sono stati complessivamente scuderizzati nell'ambito della gestione numero 53 cavalli, residenti per periodi variabili e Parte_1
riassunti nella Tabella 1, per un totale di 10.867 giorni di presenza. A conoscenza del TU non vi sono elementi tali da far ritenere che questi non fossero tutti di razza CP_7
Non si riscontrano indicazioni specifiche di femmine gravide. Di questi, nell'anno 2021, 2 erano puledri dell'età di 1 anno, 2 esemplari di 2 anni di età, 49 cavalli adulti con età variabile dai 3 ai 22 anni (media 8 anni, Dev. St 4.51, quindi rappresentativa di una popolazione sportivamente attiva) cui viene attribuito un peso corporeo medio di circa 450
Kg” (sic relazione pag.6)
Parimenti il TU, previa esauriente esplicazione dei criteri, ha stimato il fabbisogno medio giornaliero di fieno per ciascuno, evidenziando come “ Per una alimentazione ritenuta ideale per cavalli sportivi, composta da concentrati e fieno, si stima la quantità di fieno media come corrispondente al 2% del peso corporeo. Pertanto di circa
2.5 Kg per cavalli di 1 anno, 5 Kg per cavalli di 2 anni e 8-10 Kg (media 9) per cavalli adulti. Complessivamente, come computato in Tabella 1, per una quantità stimata per
l'anno 2021 di circa 1.002 “ Pt_6
Il TU ha espressamente escluso la possibilità di utilizzare la paglia a fini alimentari “La risposta, come discusso al punto relativo è NEGATVA. Questa trova spazio solo nell'alimentazione terapeutica approntata per alcune patologie specifiche che non possono essere considerate, da quanto appare agli atti, come presenti tra i cavalli scuderizzati.”
pagina 10 di 16 Il TU, coerentemente con tali premesse, ha escluso univocamente la congruità delle fatture esposte da , sia con riferimento al fieno sia alla paglia “Vista Parte_7
l'analisi dell'effettiva quantità di fieno necessario considerata al punto B, la sommatoria del fieno esposto nelle fatture di appare superiore del 50% al fabbisogno CP_1
stimato, quindi da interpretare come NON congrua. L'ulteriore fornitura di fieno di 76 quintali da parte di non trova una collocazione razionale sulla base di CP_2 quanto a nostra conoscenza…Come conseguenza della risposta al quesito C, si conclude che il quantitativo di paglia indicato NON sia congruo in caso di utilizzo a scopo alimentare. Vi sarebbe maggior congruità in caso di un utilizzo parziale come lettiera. Ma questa condizione non appare documentata dall'analisi dei documenti a nostra disposizione e depositati dalle parti.” (cfr. relazione pag.7)
I rilievi del ctp di parte convenuta, reiterati dalla medesima parte convenuta nelle memorie conclusionali circa una presunta sottostima del fabbisogno alimentare per ciascun equino (cfr comparsa conclusionale pag. 10 e ss e replica pag. 3) , sono non condivisibili e comunque adeguatamente confutate dal TU .
Essi si fondano, anzitutto, “sul presupposto che nessuno dei cavalli scuderizzati ricevesse concentrati, ma che tutti i soggetti venissero alimentati esclusivamente a fieno.”
Correttamente, a riguardo, il TU, ha evidenziato, sul piano veterinario “una incongruenza fisiologica legata alla disponibilità immediata di energia, imprescindibile in queste discipline sportive veloci, e altri limiti sportivi” , sottolineando come sia “consueta” la composizione dell'alimentazione con la consueta (per cavalli sportivi) assunzione di ambo fieno e concentrati (mangimi)” (cfr. relazione pag. 8) in ragione di quanto esposto, sussiste quindi una vera e presunzione di utilizzo dei mangimi da parte di Pt_1
In secondo luogo, l'utilizzo di mangimi, puntualmente dedotto fin dalla costituzione, non è stato mai contestato ex se dalla parte convenuta fino alla TU e confermato da plurime dichiarazioni testimoniali (ad es. “ dava mangimi e fieno”) ; CP_8
esso emerge anche dalla chat depositata dalla stessa convenuta “Lunedì metà mattina mi arrivano 2 bancali di mangime da scaricare (cfr doc. 27 pag.1)
Infine, è stata prodotta fotografia, non formalmente disconosciuta, attestante la pagina 11 di 16 presenza di sacchi di mangime in relazione alla quale era lamentato il reiterato danneggiamento. (cfr. doc. 3 parte attrice)
In relazione all'ulteriore contestazione circa la sottostima del fieno per i puledri, meritevoli di riproposizione le argomentazioni del TU secondo cui “i cavalli di 2 anni non vengono sottoposti ad allenamento intensivo;
per quella fascia di età sono previste dall'
AIQH (Associazione Italiana Quarter Horse) solo manifestazioni con presentazione alla mano del puledro, finalizzate ad un giudizio morfologico del soggetto. Il processo di doma viene semplicemente avviato al compimento dei 2 anni e mezzo di età. L'allenamento vero e proprio inizia nel terzo anno dei cavalli, spesso al compimento reale di quell'età o, come consuetudine, nella primavera di quell'anno. Tutto l'allenamento e l'attività in competizioni montate e nello specifico le gare di velocità come Barrel Racing e Pole
Bending è finalizzato e periodicizzato ad una competizione elettiva e riservata, che si svolge nel mese di Novembre del terzo anno di età. Pertanto, lo schema alimentare che deve essere considerato rimane, in assenza di elementi di nuova introduzione e di cui non siamo a conoscenza, quello esposto nella perizia che comporta un razionamento associato di concentrati e foraggi, ove il fieno viene somministrato in virtu del 2% del peso vivo.”
Si sottolinea, a fortiori, che il quantitativo di fieno è stato calcolato considerando un numero di equini in scuderia in accoglimento dell'ipotesi ricostruttiva di parte convenuta
(che infatti, in parte qua non ha contestato la TU) e significativamente superiore a quello dedotto dall'attrice (circa 21 cavalli al mese).
In relazione alla paglia, risulta particolarmente significativo, anzitutto, che la stessa ctp della convenuta abbia escluso la stessa come utilizzo a fini alimentari, dovendo ricondurre la congruità della fattura all'utilizzo di tale materiale esclusivamente quale lettiera .
A riguardo., parte convenuta ha inizialmente dedotto, in modo prevalente, l'utilizzo della paglia a fini alimentari e solo in via minoritaria e dubitativa per le lettiere (cfr comparsa di costituzione pag. 3 e ss. e memoria ex art. 183 sesto comma n.1 pag. 2 in cui ha esplicato come “la paglia trinciata è ideale come complemento alimentare di fibra, principalmente per animali da carne, in fase di mantenimento e ingrasso, …” ); solo pagina 12 di 16 successivamente, in corso di giudizio proprio a seguito della TU che ha escluso l'utilizzo della paglia a fini alimentari, ha mutato argomentazione ed eccepito l'utilizzo della paglia come lettiera .(cfr comparsa conclusionale pag.12).
Tale mutamento di impostazione difensiva, è rilevante, sul piano della condotta processuale quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c. in senso opposto alle argomentazioni della convenuta che ha cambiato linea argomentativa proprio in conseguenza della evidente non sostenibilità della prima tesi.
In secondo luogo, in sede istruttoria, come già sopra esposto, i testimoni hanno rilasciato dichiarazioni, in modo nettamente prevalente, in senso contrario alla fornitura anche con riferimento alla paglia, evidenziando, peraltro, in via esclusiva la presenza di truciolo come lettiera ( “4.Non è vero, solo trucio” Alice Liguori, “4. Non è vero, CP_8 utilizzavamo truciolo “; “ hanno sempre avuto i cavalli in truciolo, per come CP_2 conosco la Ellevi Qurarter Horse, mai con la paglia” : “ Non è vero;
Controparte_5 usavamo solo segatura, truciolo “Paglia No”; “Confermo; ho Persona_1 Tes_2
portato truciolato al sig. tramite carretti;
ADR ho portato truciolato almeno una CP_3 decina di volte nell'annualità; ADR mi dava in contanti un contributo spese;
ADR ogni volta portavo circa dieci quintali); l'eccezione di parte convenuta secondo cui la fornitura di sarebbe stata insufficiente (cfr conclusionale pag. 13) è irrilevante: da un Tes_2
lato essa documenta comunque una fornitura continuativa di tale prodotto, non necessariamente esaustiva del truciolo utilizzato, che contraddice l'uso esclusivo della paglia, dall'altro, comunque, gravava sulla parte convenuta l'onus probandi circa la presenza di paglia e non già su parte attrice l'onere di comprovare la forrnitura di truciolo.
Gli ulteriori testimoni hanno rilasciato dichiarazioni estremamente generiche, non potendo in alcun modo desumersi un utilizzo nei termini esposti in fattura ( Parte_5
“5.Non so” RR “
5.So che la paglia che c'era lì era del movimentava anche CP_1 la paglia” UE “
5.Vedevo che lo portava;
non so quanto ne portava ogni giorno”)
Parte attrice ha altresì depositato significativa e rilevante documentazione fotografica attestante univocamente l'utilizzo del truciolo (doc.13); lo stesso TU, come sopra riportato, ha escluso la presenza di paglia nelle lettiere.
pagina 13 di 16 In ragione di quanto esposto, non è stata raggiunta prova del rapporto contrattuale né della fornitura come dedotta: la domanda di parte attrice risulta quindi fondata.
Tali profili sono ex se sufficienti per la revoca del decreto ingiuntivo 993/2022
4.La sussistenza di ulteriori rapporti di fornitura
Premesso che l'assenza di prova di rapporto contrattuale e di fornitura di fieno e di paglia, da parte di costituiscono, ex se, ragioni per la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
e per la declaratoria di fondatezza della domanda di opposizione, in via incidentale e per completezza motivazionale, a fortiori, si sottolinea comunque che parte attrice ha altresì puntualmente dedotto la sussistenza di ulteriori rapporti di fornitura , e segnatamente, dal
1° gennaio 2021 al 2 dicembre 2021, con il sig. nonché 3 dicembre 2021 in Persona_1
poi, con la Controparte_2
Tali deduzioni risultano supportate, anzitutto, da significativa e rilevante documentazione costituita da fatture e documenti di trasporto ritualmente acquisiti in giudizio a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e attestante l' ulteriore rapporto di fornitura;
inoltre è stata depositata scrittura privata sottoscritta dal medesimo e Per_1 dal in cui a fronte dell'addestramento e scuderizzazione di sei equini esattamente CP_3
individuati, il si impegnava a rifornire di foraggio la scuderia (cfr. doc. 19) Per_1
Parimenti confermata tale fornitura in sede di dichiarazioni testimoniali dal sig.
(“Confermo, ho fornito ripetutamente fieno attraverso la è Per_1 Parte_8
una società che vende fieno alla mia azienda agricola;
io lo compravo da questa società e lo vendevo alla Elledi Quarte Horse;
e la consegna era effettuata da sita Parte_8
in provincia di Reggio Emilia (Rubiera) 21. Compensavamo il mio credito con il loro credito;
ADR l' rifornisce circa 150-180 mila euro al mese di Pt_9 Parte_8
foraggio alla mia azienda;
nella fatturazione mensile rientrava la subfornitura alla Elledi
Quarter Horse;
la frequenza era di circa un carico ogni due mesi;
il carico era importante
330-340 quintali di foraggio in balle da fieno;
indicativamente costava 7.000-8.000 euro.”)
La ricostruzione testimoniale nei termini esposti giustifica altresì la circostanza che i documenti di trasporto recassero, almeno prevalentemente, indicazione di destinazione differente rispetto alla;
a fortiori, la documentazione prodotta è stata depositata Pt_1
pagina 14 di 16 proprio all'esito di ordine di esibizione richiesto dalla convenuta opposta a confutazione delle argomentazioni attoree;
inoltre risulta inconferente ogni eccezione della medesima parte convenuta sul punto circa l'assenza, in taluni d.d.t. di sottoscrizione o timbro del ricevente, stante il contenuto dei rapporti negoziali intercorsi (caratterizzati per ammissione della stessa convenuta da informalità) e il tenore dei contratti (cfr. memoria di replica parte convenuta pag.3).
Parimenti, è stato prodotto altresì il DDT, di 76 quintali di fieno, consegnati il 3 dicembre 2021 dalla di (doc. 12) , confermato in sede CP_2 Controparte_2
testimoniale dalla stessa (22. Confermo; io ero titolare di azienda agricola MD CP_2
Agrisistem il sig. ha acquistato da me un viaggio di fieno e io l'ho consegnato a Per_1
Pt_1 CP_9
5. Le spese
Le spese sono addebitate su parte convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
A tal proposito, la circostanza che il sig. sia stato ammesso al CP_1
patrocinio a spese dello Stato, peraltro solo in fase decisionale, è irrilevante in ordine alla condanna alle spese;
Come precisato in sede giurisprudenziale infatti “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art.74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè
“gli onorari e le spese” di cui all'art.131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare” (Cass. 19.06.2012 n.10053)
I compensi si liquidano ex DM 55/2024 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €26000 e €52000, tenuto conto della natura e della complessità della causa, applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio e risultando pari a € 7616 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente (pari a 286,00).
Analogamente, le spese della TU, già liquidate con separato decreto, sono pagina 15 di 16 addebitate interamente su parte convenuta, stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice
(c.f. ) e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 P.VA_1
ingiuntivo 993/2022;
-II)condanna altresì parte convenuta P.VA Controparte_1
, in persona del titolare e legale rappresentante signor (C.F. P.VA_2 CP_1
) a rimborsare alla parte attrice le C.F._1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 7616 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
-III)addebita in via definitiva le spese della TU , come liquidate con separato decreto, su parte convenuta in persona del titolare e Controparte_1 CP_1
legale rappresentante signor CP_1
Pavia, 7 marzo 2025
Il Giudice
Cameli Renato
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