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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6868 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13730/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13730/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Passariello Parte_1 C.F._1
( ) e Roberto Capasso ( ), presso lo studio del quale C.F._2 C.F._3 ultimo, in Caserta, via Salvo d'Acquisto n. 35, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE E ( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed Andrea Ornati ( , C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170 OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2677/2022 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale le ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 33.388,24, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio sulla base dei contratti nn. 017923153.5 e 44072963.0 Parte_2
Agos Ducato s.p.a. il 14.7.2010 e, rispettivamente, il 7.6.2011. L'opponente ha: 1) eccepito “la
[...] carenza di legittimazione attiva della pretesa creditrice e, comunque, la carenza di legittimazione a pretendere la prestazione ex art. 1264 Cod. civ.”, essendo “onere di controparte fornire la prova della propria legittimazione (che viene espressamente contestata), mediante la produzione di documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni che si sono susseguite di cessione in blocco” (p. 1 dell'atto di citazione), nonché mediante la produzione di documentazione relativa alla notificazione della cessione o della relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale;
2) eccepito la prescrizione decennale del credito;
3) contestato
“il quantum dell'avversa pretesa monitoria, e, comunque, il difetto di esigibilità, liquidità e certezza del credito, connesso al mancato deposito di analitici estratti conto del rapporto e della loro necessaria certificazione di conformità alle scritture contabili e, quindi, alla carenza dei requisiti formali di cui all'art. 50 del D.Lvo 385/1993” (p. 2 dell'atto di citazione in opposizione) i quali pagina 1 di 4 hanno peraltro, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, valore meramente indiziario. Ancora, secondo la dagli estratti conto ex art. 50 t.u.b. prodotti emerge la richiesta di somme Pt_1 per voci non pattuite e per interessi moratori usurari (sui quali ultimi sono stati pure chiesti ed ottenuti gli interessi legali dalla domanda al saldo).
premesso di avere acquistato la titolarità del credito oggetto di causa sulla base di Controparte_1 una cessione di crediti in blocco della quale è stata provata l'esistenza (docc. 10 ed 11 del fascicolo monitorio, nonché doc. 5 della produzione nel giudizio di opposizione) ed è stata data notizia mediante pubblicazione del relativo estratto (identificante in modo sufficientemente preciso i crediti ceduti) in Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione alla debitrice (doc. 6), eccepita la nullità della citazione per difetto dei requisiti previsti dai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., nonché (quanto al primo atto di citazione) per omessa indicazione della data di udienza, ha chiesto di rigettare l'opposizione osservando: i) che il dies a quo della prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata (sì che, con riferimento al caso concreto, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione); ii) che la documentazione depositata in sede monitoria ben consente l'emissione di decreto ingiuntivo;
iii) che infondata è la (assai generica) doglianza relativa al preteso superamento (sia con riferimento agli interessi corrispettivi, sia con riferimento agli interessi moratori) del tasso soglia in materia di usura. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione. In data 20.3.2023 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione ed alla udienza immediatamente successiva (tenutasi il 30.5.2023) l'opponente ha eccepito l'improcedibilità del giudizio avendo l'opposta partecipato al tentativo di mediazione mediante procuratore speciale i cui poteri non sono stati in questo giudizio documentati. Assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (la sola opposta ha depositato la sola memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda proposta da deve essere dichiarata improcedibile con conseguente Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo. Dato atto che l'atto di citazione in rinnovazione (notificato il 30.5.2022 e, pertanto, nel rispetto del termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.) reca indicazione della data della prima udienza e che lo stesso (al pari di quello precedentemente notificato) reca pure sufficiente indicazione del petitum e della causa petendi (come, del resto, indirettamente confermato dall'ampia difesa svolta dalla parte opposta), occorre rilevare come, depositato il verbale negativo di mediazione, l'opponente abbia, tempestivamente (all'udienza del 30 maggio 2023), eccepito l'improcedibilità della domanda non essendo (per quanto rileva ai fini della presente decisione) la creditrice comparsa in sede di mediazione personalmente, bensì per il tramite di un procuratore cui è stata conferita procura speciale non depositata. In proposito la Suprema Corte ha osservato che, ferma la possibilità, per la parte di partecipare alla mediazione per il tramite di un procuratore, allo “scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come pagina 2 di 4 previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473). Ebbene, dal verbale di mediazione depositato dall'opposta il 20 marzo 2023 risulta che CP_1 ha partecipato alla mediazione per il tramite dell'avv. Michele Costagliola “come da procura
[...] speciale per la mediazione agli atti del procedimento” e con la rappresentanza, “in forza di procura in atti” di tale ”. Fermo restando che il contenuto del verbale non consente di Persona_1 verificare in modo univoco quale sia stato il ruolo dell'avv. Costagliola e quale quello di tale
[...]
(il riferimento alla “procura speciale per la mediazione” lascerebbe pensare che il Per_1 procuratore speciale di sia stato l'avvocato Costagliola, ma -ove ciò fosse vero- non Controparte_1 sarebbe possibile comprendere la ragione della presenza di tale -che non risulta Persona_1 essere avvocato), l'odierna opposta non ha mai assunto esplicita posizione in ordine alla tempestiva eccezione (tesa, nella sostanza, a far rilevare la mancata documentazione della effettiva possibilità, per la parte, di partecipare alla mediazione mediante procuratore speciale) sollevata dalla controparte, né (come avrebbe potuto, rectius, dovuto) ha depositato la procura speciale conferita al proprio procuratore in tal modo non rendendo possibile valutare la propria rituale partecipazione alla mediazione ed imponendo, pertanto, di ritenere non integrata la condizione di procedibilità disciplinata dal d. lgs. n. 28/2010.
Considerato che
l'onere della instaurazione della procedura di mediazione grava sulla parte opposta (tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19596), la domanda proposta sin dalla fase monitoria deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo revocato, ferma la possibilità (in ragione della natura esclusivamente processuale della presente statuizione) per la creditrice di far valere il proprio diritto mediante nuova domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da e, per l'effetto, revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2677/2022 di questo Tribunale,
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore Controparte_1 degli avv. ti Maria Passariello e Roberto Capasso, difensori distrattari e creditori in solido, pagina 3 di 4 delle spese del presente giudizio che liquida in euro 307,00 per esborsi e, per compensi, in euro 3.808,00 oltre (sui soli compensi) 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 8 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13730/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Passariello Parte_1 C.F._1
( ) e Roberto Capasso ( ), presso lo studio del quale C.F._2 C.F._3 ultimo, in Caserta, via Salvo d'Acquisto n. 35, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE E ( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed Andrea Ornati ( , C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170 OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2677/2022 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale le ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 33.388,24, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio sulla base dei contratti nn. 017923153.5 e 44072963.0 Parte_2
Agos Ducato s.p.a. il 14.7.2010 e, rispettivamente, il 7.6.2011. L'opponente ha: 1) eccepito “la
[...] carenza di legittimazione attiva della pretesa creditrice e, comunque, la carenza di legittimazione a pretendere la prestazione ex art. 1264 Cod. civ.”, essendo “onere di controparte fornire la prova della propria legittimazione (che viene espressamente contestata), mediante la produzione di documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni che si sono susseguite di cessione in blocco” (p. 1 dell'atto di citazione), nonché mediante la produzione di documentazione relativa alla notificazione della cessione o della relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale;
2) eccepito la prescrizione decennale del credito;
3) contestato
“il quantum dell'avversa pretesa monitoria, e, comunque, il difetto di esigibilità, liquidità e certezza del credito, connesso al mancato deposito di analitici estratti conto del rapporto e della loro necessaria certificazione di conformità alle scritture contabili e, quindi, alla carenza dei requisiti formali di cui all'art. 50 del D.Lvo 385/1993” (p. 2 dell'atto di citazione in opposizione) i quali pagina 1 di 4 hanno peraltro, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, valore meramente indiziario. Ancora, secondo la dagli estratti conto ex art. 50 t.u.b. prodotti emerge la richiesta di somme Pt_1 per voci non pattuite e per interessi moratori usurari (sui quali ultimi sono stati pure chiesti ed ottenuti gli interessi legali dalla domanda al saldo).
premesso di avere acquistato la titolarità del credito oggetto di causa sulla base di Controparte_1 una cessione di crediti in blocco della quale è stata provata l'esistenza (docc. 10 ed 11 del fascicolo monitorio, nonché doc. 5 della produzione nel giudizio di opposizione) ed è stata data notizia mediante pubblicazione del relativo estratto (identificante in modo sufficientemente preciso i crediti ceduti) in Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione alla debitrice (doc. 6), eccepita la nullità della citazione per difetto dei requisiti previsti dai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., nonché (quanto al primo atto di citazione) per omessa indicazione della data di udienza, ha chiesto di rigettare l'opposizione osservando: i) che il dies a quo della prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata (sì che, con riferimento al caso concreto, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione); ii) che la documentazione depositata in sede monitoria ben consente l'emissione di decreto ingiuntivo;
iii) che infondata è la (assai generica) doglianza relativa al preteso superamento (sia con riferimento agli interessi corrispettivi, sia con riferimento agli interessi moratori) del tasso soglia in materia di usura. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione. In data 20.3.2023 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione ed alla udienza immediatamente successiva (tenutasi il 30.5.2023) l'opponente ha eccepito l'improcedibilità del giudizio avendo l'opposta partecipato al tentativo di mediazione mediante procuratore speciale i cui poteri non sono stati in questo giudizio documentati. Assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (la sola opposta ha depositato la sola memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda proposta da deve essere dichiarata improcedibile con conseguente Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo. Dato atto che l'atto di citazione in rinnovazione (notificato il 30.5.2022 e, pertanto, nel rispetto del termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.) reca indicazione della data della prima udienza e che lo stesso (al pari di quello precedentemente notificato) reca pure sufficiente indicazione del petitum e della causa petendi (come, del resto, indirettamente confermato dall'ampia difesa svolta dalla parte opposta), occorre rilevare come, depositato il verbale negativo di mediazione, l'opponente abbia, tempestivamente (all'udienza del 30 maggio 2023), eccepito l'improcedibilità della domanda non essendo (per quanto rileva ai fini della presente decisione) la creditrice comparsa in sede di mediazione personalmente, bensì per il tramite di un procuratore cui è stata conferita procura speciale non depositata. In proposito la Suprema Corte ha osservato che, ferma la possibilità, per la parte di partecipare alla mediazione per il tramite di un procuratore, allo “scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come pagina 2 di 4 previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473). Ebbene, dal verbale di mediazione depositato dall'opposta il 20 marzo 2023 risulta che CP_1 ha partecipato alla mediazione per il tramite dell'avv. Michele Costagliola “come da procura
[...] speciale per la mediazione agli atti del procedimento” e con la rappresentanza, “in forza di procura in atti” di tale ”. Fermo restando che il contenuto del verbale non consente di Persona_1 verificare in modo univoco quale sia stato il ruolo dell'avv. Costagliola e quale quello di tale
[...]
(il riferimento alla “procura speciale per la mediazione” lascerebbe pensare che il Per_1 procuratore speciale di sia stato l'avvocato Costagliola, ma -ove ciò fosse vero- non Controparte_1 sarebbe possibile comprendere la ragione della presenza di tale -che non risulta Persona_1 essere avvocato), l'odierna opposta non ha mai assunto esplicita posizione in ordine alla tempestiva eccezione (tesa, nella sostanza, a far rilevare la mancata documentazione della effettiva possibilità, per la parte, di partecipare alla mediazione mediante procuratore speciale) sollevata dalla controparte, né (come avrebbe potuto, rectius, dovuto) ha depositato la procura speciale conferita al proprio procuratore in tal modo non rendendo possibile valutare la propria rituale partecipazione alla mediazione ed imponendo, pertanto, di ritenere non integrata la condizione di procedibilità disciplinata dal d. lgs. n. 28/2010.
Considerato che
l'onere della instaurazione della procedura di mediazione grava sulla parte opposta (tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19596), la domanda proposta sin dalla fase monitoria deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo revocato, ferma la possibilità (in ragione della natura esclusivamente processuale della presente statuizione) per la creditrice di far valere il proprio diritto mediante nuova domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da e, per l'effetto, revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2677/2022 di questo Tribunale,
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore Controparte_1 degli avv. ti Maria Passariello e Roberto Capasso, difensori distrattari e creditori in solido, pagina 3 di 4 delle spese del presente giudizio che liquida in euro 307,00 per esborsi e, per compensi, in euro 3.808,00 oltre (sui soli compensi) 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 8 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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