Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3483/2024 R.G.L.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Piattelli Valerio ricorrente Parte_1
e contumace Controparte_1
oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2024, - premesso di aver lavorato, in due distinti Parte_1 periodi, alle dipendenze della società dall'1.09.2005 al 31.03.2014 con la qualifica di CP_2 operaio e dall'1.07.2014 al 29.01.2016 con la qualifica di cantiniere, di non aver percepito la retribuzione relativa alle buste paga di marzo 2014 e gennaio 2016 - ha adito l'intestato Tribunale esponendo che la società datrice di lavoro è stata posta in liquidazione volontaria, con nomina alla carica di liquidatore di , già socio unico, cancellata dal Registro delle Imprese di Controparte_1
Foggia, in data 11.09.2018; che, in data 13.3.2019, è stata intimata apposita diffida ad adempiere per il pagamento delle voci retributive di cui ai suddetti prospetti paga;
che, con missiva datata 2.05.2019, il socio ha contestato la pretesa avanzata, stante la sopravvenuta estinzione della società e CP_1
l'omessa ripartizione di utili in sede di bilancio finale di liquidazione;
che, peraltro, egli ha interesse a costituirsi un titolo giudiziale, attesa l'esigenza di formulare apposita richiesta di intervento al Fondo di garanzia dell'Inps; che il ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al n. 194/2024 nei confronti del socio unico è stato rigettato con decreto del 19.2.2024, potendo il credito essere solo accertato, non potendosi emettere alcuna condanna nei confronti del socio, stante la mancata attribuzione di poste attive in sede di liquidazione;
che, da ultimo, la lettera di costituzione in mora inviata a in data CP_1
6.2.2024 è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
pagina 1 di 6
- accertare e dichiarare che per entrambi i periodi lavorativi il ricorrente non ha percepito alcunchè per le voci retributive rinvenienti dalle buste paga rilasciate dalla per complessivi € CP_2
15.969,61 di cui € 13.756,20 per il periodo 01.09.2005-31.03.2014 con la qualifica di operaio ed €
2.213,41 per il periodo1.07.2014 - 29.01.2016 con la qualifica di cantiniere;
- dare atto che la è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.09.2018, e che CP_2
al bilancio finale di liquidazione nulla è stato distribuito in favore del socio unico;
Controparte_1
- per l'effetto emettere sentenza che accerti e dichiari il diritto del Sig. a vedersi Parte_1 riconosciuto il credito complessivo di € 15.969,61 relativo ai due periodi lavorativi.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
Sebbene evocato in giudizio, non si è costituito, pertanto se ne dichiara la Controparte_3
contumacia.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * * Il ricorso deve essere accolto sulla base delle motivazioni già addotte dall'Ufficio con la sentenza n.
523/2025 (est. Caputo) che, ex art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano integralmente.
“2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, è documentalmente provato che la sia stata cancellata Controparte_4 dal registro delle imprese in data 21.2.2019 e che fosse l'unico socio della stessa Parte_2
(cfr., in tal senso, la visura della C.C.I.A.A. di Foggia, doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Emerge pure per tabulas come, all'esito del procedimento di liquidazione, non sia stata riscossa alcuna somma da parte del predetto socio (si veda, a tal fine, il relativo bilancio finale, doc. 5).
2.2. Ciò posto, l'art. 2495 cod. civ. (originariamente nel suo comma 2°, poi divenuto 3° comma a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020) così dispone:
“Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
pagina 2 di 6 Limitando l'indagine agli effetti sostanziali della cancellazione-estinzione della società, occorre necessariamente muovere dai principi enunciati da Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e
6072.
In particolare, è stato affermato che, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, “si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Ne consegue che: - la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l'estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell'art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali;
- gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando esso non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell'attività societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendo invariata la sua causa e la sua natura giuridica d'origine) quali successori, seppure intra vires ex art. 2495 co. 2 cod. civ. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale); - i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero comunione indivisa, con eccezione delle mere pretese o dei crediti non certi nè liquidi, per i quali la cancellazione fonda una presunzione di abbandono.
Precisavano poi le Sezioni Unite che: “Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”.
Pertanto, quella di cui all'art. 2495, secondo comma, cod. civ. (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam)
pagina 3 di 6 bensì all'interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa.
E trattandosi appunto di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495, secondo comma, cod. civ.
Una siffatta ricostruzione è stata condivisa dalla prevalente giurisprudenza successiva – e, da ultimo, ribadita dalla recentissima Cass. Sez. Un., 12.2.2025, n. 3625 – nel senso che, a seguito dell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione;
ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito.
Più in dettaglio, Cass. Sez. Un. n. 3625/2025 cit. ha riaffermato quanto osservato da Cass. n. 9672 del
19 aprile 2018 (resa in fattispecie tributaria, ma sulla base di considerazioni di valenza generale), la quale, dichiaratamente discostandosi da alcune pronunce di segno contrario (Cass., 23 novembre
2016, n. 23916; Cass., 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444) e ponendosi invece in linea con altre statuizioni più aderenti alle Sezioni Unite del 2013 (tra cui Cass. 7 aprile 2017, n.
9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035), ha escluso che gli ex soci possano ritenersi subentrati nella posizione debitoria solo se abbiano riscosso quote di liquidazione e, inoltre, che l'accertamento di tale circostanza costituisca presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della sua legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo.
Sempre nel solco tracciato nel 2013, è stato ulteriormente ribadito che il fatto consistente nella percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non funge soltanto da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio ("fino alla concorrenza", come si legge nell'art. 2495 cod. civ.), ma attiene, in effetti, anche ed in primo luogo ad una condizione dell'azione, come tale demandata alla prova della parte attrice: quella però non della legittimazione ma dell'interesse ad agire.
Si è detto come le Sezioni Unite abbiano tuttavia ricordato che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto nei confronti del socio pur in assenza di riparto di liquidazione a favore di questi, come nel caso, che le stesse Sezioni Unite hanno considerato, di escussione di garanzie di terzi, ovvero di diritti e beni che, per quanto non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano ad esso attribuiti in regime di contitolarità o comunione indivisa.
pagina 4 di 6 E questa impostazione – come ricordato da Cass. Sez. Un. n. 3625/2025 cit. – ha trovato anch'essa plurime conferme successive (v. Cass. n. 9094 del 7 aprile 2017 cit.; Cass. n. 2 del 4 gennaio 2022;
Cass. n. 22692 del 26 luglio 2023; Cass. n. 8633 del 2 aprile 2024 ed altre), in base alle quali il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 cod. civ. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali: “interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ad essi”.
Trattasi di assetto ormai consolidato, tale da integrare vero e proprio diritto vivente.
2.3. Applicando nella fattispecie in esame i principi sopra riportati, sussiste senz'altro la legittimazione passiva di quale ex socio unico della società estinta. Parte_2
La circostanza che il predetto socio non abbia partecipato utilmente alla ripartizione finale dell'attivo potrebbe, poi, incidere – come s'è detto – sull'interesse ad agire del creditore istante.
Sennonché, un siffatto interesse è stato chiaramente esplicitato dall'odierno ricorrente e s'identifica, nella specie, nell'apprezzabile esigenza, tutelata dall'ordinamento, di ottenere una pronuncia di accertamento al fine di ottenere dal Fondo di Garanzia dell'Inps la soddisfazione del proprio credito retributivo”.
Applicando detti principi anche al caso di specie, deve osservarsi come lo svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e la nei periodi Parte_1 CP_2 dall'1.09.2005 al 31.03.2014 con la qualifica di operaio e dall'1.07.2014 al 29.01.2016 con la qualifica di cantiniere, emerga documentalmente dal modello C/2 storico, affoliato alle note di trattazione scritta e acquisibile ex art. 421 c.p.c.
La prova del credito risiede, poi, nei prospetti paga relativi alle mensilità di marzo 2014 (doc. 1) e gennaio 2016 (doc. 2), al cui interno risultano distintamente elencate le singole somme spettanti al lavoratore a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di
€.15.969,61 (€ 13.756,20 + € 2.213,41), di cui €.10.933,51 a titolo di t.f.r. (€ 9.648,06 + € 1.285,45), al lordo delle trattenute di legge.
Se a ciò si aggiunge il comportamento processuale del convenuto – che, seppur sprovvisto di significato probatorio, concorre, tuttavia, insieme agli elementi ritualmente acquisiti, alla formazione del convincimento del Giudice (Cass. n. 7739/2007) –, può ritenersi adeguatamente dimostrato il diritto di credito fatto valere dal ricorrente, dovendosi soltanto puntualizzare che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva, gravava sul debitore convenuto pagina 5 di 6 l'onere, rimasto nella specie completamente inevaso, di provare il fatto estintivo della pretesa (v., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto di al Parte_1
pagamento della complessiva somma di €.15.969,61, al lordo delle trattenute di legge, a titolo di retribuzione e t.f.r., in conseguenza dei rapporti di lavoro intercorso con la CP_2
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono distratte in favore dell'Avv. Valerio Piattelli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di al pagamento della complessiva Parte_1 somma di €.15.969,61, dei quali €.13.756,20 per il periodo 01.09.2005-31.03.2014 e €.2.213,41 per il periodo 01.07.2014 - 29.01.2016, il tutto al lordo delle trattenute di legge, a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto, in conseguenza dei rapporti di lavoro intercorsi con la CP_2
- condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.2.695,00, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Valerio Piattelli, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 28.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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