Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 56/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F. ), con il proc. dom. Avv. Andrea Parte_1 P.IVA_1
Cesare come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
Appellante contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), , (C.F. ), , (C.F. C.F._4 CP_5 C.F._5 CP_6
), (C.F. e (C.F. C.F._6 Controparte_7 C.F._7 CP_8
), con il Proc. dom. Avv. Enrico Genovese, come da mandato allegato negli atti in P.IVA_2
primo grado,
Appellati
In punto: appello avverso la Sentenza n. 1834/2022 del Tribunale di Treviso, emessa in data
12.11.2022 e pubblicata in data 14.11.2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle Parte_2
conclusioni del 5.6.2024 concludeva come da atto di citazione in appello: “PRELIMINARMENTE: - sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata relativamente alla somma eccedente gli importi già versati da in favore degli appellati, per le ragioni esposte in narrativa. NEL Parte_1
1
Treviso, previa applicazione delle tabelle redatte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile presso il
Tribunale di Milano, dichiarandosi satisfattive di ogni pretesa le somme già versate da Parte_1 agli appellati medesimi. – con vittoria di spese e compensi professionali di ambo i gradi di giudizio.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2024 concludeva come da comparsa di costituzione e risposta: “Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza n. 1834/2022 emessa dal Tribunale di Treviso e per
[...]
l'effetto confermarsi integralmente la citata sentenza, oggetto di impugnazione. In ogni caso: con
l'integrale favore delle spese di lite relative al presente grado d'appello ex D.M. 55/2014 con le maggiorazioni previste dall'art. 4, commi 2 e 8, ivi.”
Per parte appellata CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e : accertata preliminarmente la Controparte_7 CP_8 CP_5 CP_6
civile responsabilità del sig. nella causazione del sinistro stradale di data 4 gennaio CP_9
2017 di cui in narrativa, da cui è derivato il decesso, in data 18 gennaio 2017, del sig. Persona_1 condannare il medesimo sig. in solido alla di Assicurazione a
[...] CP_9 Parte_2 risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi patiti in conseguenza del sinistro che qui si quantificano in via prudenziale:
- al sig. la somma di € 451.390,00 (i.e. € 340.000,00 a titolo di risarcimento iure CP_1
proprio ed € 105.000,00 iure hereditatis ed € 6.390,00 per esborsi successivi al decesso);
- ai nipoti e la somma di € 152.500,00 cadauno (i.e. € 100.000,00 a CP_5 CP_6
titolo di risarcimento iure proprio ed € 52.500,00 iure hereditatis);
- ai fratelli e la somma di € 120.000,00 cadauno;
Controparte_7 CP_8
- ai nipoti , e la somma di € 120.000,00 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
cadauno; o comunque nella diversa, anche maggiore, somma che emergesse in corso di istruttoria
o in quella benevisa all'intestato Tribunale, anche in via equitativa e tutto oltre a interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto a quello del saldo e rivalutazione monetaria sulle somme ove questa sia dovuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da determinarsi ex D.M. 55/2014 avuto riguardo alle maggiorazioni previste per il numero delle parti attrici coinvolte aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), la manifesta fondatezza delle ragioni attoree, (art. 4, comma 8), la mancata adesione all'invito a stipulare un accordo di
2 negoziazione assistita da valutarsi ex art. 96 c.p.c. giusto il disposto dell'art. 4, c. 1, D. L. n.
132/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.4.2018 CP_1 Controparte_2 CP_3
e convenivano Controparte_4 Controparte_7 CP_8 CP_5 CP_6
in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la compagnia assicuratrice Controparte_10
(incorporante la ed al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] CP_11 CP_9
danni a seguito del sinistro stradale che aveva cagionato la morte del loro congiunto Persona_1
[...]
In particolare, gli attori asserivano che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva del , CP_9 assicurato con la compagnia , tanto che lo stesso era stato sottoposto a procedimento Parte_1 penale per il delitto di omicidio colposo ed aveva patteggiato la pena.
Gli attori pertanto chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal proprio congiunto, trasmesso loro in eredità, e del danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, deducendo un possibile concorso di colpa in capo a nella causazione del sinistro, posto che il pedone avrebbe attraversato Persona_1 la strada in maniera improvvisa e, quindi, senza dare al alcuna possibilità di evitare l'evento; CP_9 riferiva inoltre la Compagnia, di avere disposto, nelle more del giudizio, il pagamento del complessivo importo di Euro 300.000,00 in favore del figlio, del LO e della OR del defunto, con finalità conciliativa, non ritenendo giustificate e dovute ulteriori e maggiori somme. Escludeva infatti la convenuta che nel rapporto tra nonno e TE fosse sufficiente il legame di parentela tra le parti, a legittimare uno specifico risarcimento, essendo invece necessaria la convivenza, la condivisione della quotidianità e della assidua frequentazione della vittima, quale presupposto che riveli la perdita, di un valido e concreto sostegno morale. Il convenuto rimaneva CP_9 contumace.
Istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali nel corso delle udienze del 14.7.2021 e del 1.10.2021, le parti chiedevano che venisse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 24.3.2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c., e seguita dalla emissione della Sentenza n. 1834/2022 in data 12.11.2022, pubblicata il successivo 14.11.2022, in forza della quale il Tribunale di Treviso così statuiva: “Il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marina Righi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: - accertata l'esclusiva responsabilità di
3 nella causazione del sinistro che ha comportato il decesso di - CP_9 Persona_1
condanna i convenuti e in solido tra CP_9 RT
loro, al risarcimento, in favore degli attori , e , nella CP_1 CP_5 CP_6 loro qualità di eredi del signor del danno non patrimoniale patito dal de cuius e Persona_1 trasmesso agli stessi iure hereditatis, quantificato nella somma di € 2.086,00 (nello specifico 1043 euro per e 521,5 euro ciascuno per e ), oltre interessi CP_1 CP_5 CP_6
calcolati in base alla modalità indicate in narrativa;
- condanna i convenuti e CP_9 [...]
in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attore RT [...]
, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati nella somma di € CP_1
294.201,00 per il danno non patrimoniale ed euro 6.390 (3.950 per spese funerarie e 2.440 per
c.t.p.) per il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- condanna i convenuti e CP_9 [...]
in solido tra loro, al risarcimento, in favore degli attori e RT Controparte_7
, di tutti i danni non patrimoniali patiti, quantificati nella somma di € 120.000 CP_8
ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- condanna i convenuti e CP_9 RT
in solido tra loro, al risarcimento, in favore degli attori e
[...] Controparte_7 CP_8
, di tutti i danni non patrimoniali patiti, quantificati nella somma di € 120.000 ciascuno, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria, calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- condanna i convenuti e in solido tra CP_9 RT
loro, al risarcimento, in favore degli attori e , di tutti i danni non CP_6 CP_5 patrimoniali patiti, quantificati nella somma di € 100.000 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa;
- condanna i convenuti CP_9
e in solido tra loro, al rifacimento, in favore degli RT
Pe attori e di tutti i danni non patrimoniali patiti, quantificati Controparte_4 CP_3
nella somma di € 120.000 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa;
- condanna i convenuti e CP_9 [...]
in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attore RT Controparte_2 di tutti i danni patrimoniali patiti, quantificati nella somma di € 117.680,40 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa;
- condanna
4 i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in
€ 27.804 per compensi, € 1.686,00 per spese, oltre a rimborso forfetario, IVA e Cp.”
Con atto di citazione in appello e contestuale istanza di sospensiva notificati in data 9.1.2023 la impugnava il predetto provvedimento lamentando l'errata CP_12 Parte_2 applicazione delle tabelle relative alla liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal
Tribunale di Roma in luogo di quelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali chiedevano, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposto gravame nonché, in via principale, il rigetto dello stesso.
Procedutosi alla trattazione della fase cautelare cagionata dall'istanza di sospensiva che tuttavia veniva rigettata, all'udienza del 25.10.2023 la Corte d'Appello rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 5.6.2024. In detta udienza, svoltasi anch'essa in modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni sicchè la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha svolto un unico motivo d'appello che ha per oggetto il quantum Parte_2
del risarcimento del danno parentale oggetto di causa, il quale risulta fondato per quanto di ragione.
La compagnia appellante critica la decisione di primo grado per quanto attiene il criterio con il quale il Tribunale ha provveduto alla liquidazione del danno parentale, essendo rimasta incontroversa la questione della responsabilità del proprio assicurato contumace in relazione al sinistro mortale in cui perdeva la vita Persona_1
Osserva l'assicuratore che l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, non sorretta da adeguata motivazione, falserebbe in eccesso il risarcimento liquidato in particolare a favore dei parenti non conviventi, che sono tutti i nipoti, tranne figlio del de cuius. Protesta, in CP_1 particolare, che tutti i nipoti non siano soggetti risarcibili giacché, in base alle prove testimoniali acquisite nella precedente fase di giudizio, gli stessi risultavano aver costituito nuclei familiari autonomi e non erano stati in grado di evidenziare specifiche peculiarità nel loro rapporto con il nonno tali da poter giustificare liquidazioni particolarmente sostanziose sotto il profilo dell'intensità del rapporto.
Il risarcimento liquidato per il figlio poi, andrebbe parimenti ridotto, posto che era CP_1
risultato essere sì convivente con il defunto, ma solo da poco tempo, ovvero da quando si era separato dalla moglie.
5 Obiettano a tale riguardo gli appellati, i quali chiedono invece la conferma della statuizione assunta, affermando che la liquidazione disposta da parte del giudice di prime cure deve ritenersi corretta in quanto effettuata sulla base delle facoltà discrezionali ad esso spettanti e in ogni caso congruamente motivata.
I valori liquidati risulterebbero quindi equi ed adeguati alla fattispecie del nucleo parentale, e peraltro, tenendo conto dell'intervenuto aggiornamento, nel giugno 2024, delle tabelle milanesi, secondo cui era stata prevista una integrazione della tabella a punti ed un aumento del “valore punto” che ha determinato un aumento della forbice degli importi liquidabili, le somme spettanti ai congiunti dovrebbero risultare anche maggiori.
Ciò posto, avuto riguardo alla possibilità che i nipoti risultino legittimati a percepire il risarcimento per il congiunto, il Collegio concorda in primis con quanto deciso dalla Cassazione, che nella sentenza n. 12897/2022 ha chiarito che il risarcimento del danno parentale spetta anche ai nipoti per la perdita del nonno, rimasto vittima di un incidente stradale.
Né meritano considerazione, in quanto generiche, le critiche poste a riguardo del punteggio in base al quale il Tribunale ha valorizzato, per ciascuno dei danneggiati, l'intensità del rapporto parentale, posto che il giudice di primo grado risulta aver coerentemente motivato a riguardo, tenendo debitamente conto delle peculiarità emerse sulla intensità della relazione parentale per ciascuno degli attori.
In merito, invece, alle critiche svolte circa il criterio utilizzato dal giudice di primo grado per la liquidazione del risarcimento in questione, il Collegio osserva che al momento della decisione appellata le tabelle del Tribunale di Milano non contemplavano il richiamato sistema “a punti” e la scelta operata da parte del giudice di primo grado di provvedere ad una liquidazione, considerata più equilibrata, mediante ricorso alle tabelle del Tribunale di Roma, poteva, per l'epoca, considerarsi di per sé ammissibile.
Tuttavia, posto che la presente pronuncia interviene al momento della vigenza delle tabelle milanesi sul danno parentale, nella versione 2024, e cioè aggiornate con il sistema a punteggio, la liquidazione del danno parentale a favore dei congiunti va determinata mediante tale strumento, in quanto da sempre ritenuto dalla Suprema Corte quale valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere specifiche variazioni in aumento o in diminuzione, dovendosi garantire l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, stante la natura intollerabile del fatto che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari (Cass. 12408/2011).
6 A parere del Collegio, quindi, il danno parentale in questione va di conseguenza rideterminato per sette degli otto danneggiati appellati sulla base delle tabelle del tribunale di Milano versione
2024, secondo gli importi che seguono.
Per il figlio , convivente con il de cuius a seguito della separazione dalla moglie, CP_1 vanno tenute in considerazione le risultanze sulle caratteristiche e sulla qualità della relazione emerse dalla prova testimoniale acquisita, sulla quale non influisce il fatto che la convivenza sarebbe state relativamente recente.
Considerando il valore del punto per i figli pari ad euro 3.911,00, tenuto conto dell'età della vittima al momento del sinistro (79) e del congiunto (51), in base a quanto ex ante considerato quanto all'intensità del rapporto parentale con il defunto, va attribuito un totale di punti 77 (di cui
18 per l'età del congiunto, 12 per l'età della vittima, 16 per la convivenza, 16 per il numero dei suoi familiari e 15 per la qualità della relazione), ed il risarcimento risulta quantificabile in euro
301.147,00.
Atteso che tale cifra è superiore a quella già liquidata in primo grado e che i danneggiati non hanno proposto appello incidentale, la sentenza va pertanto confermata in parte qua.
Per il LO , non convivente di anni 83, considerato il valore del punto base di Controparte_7
euro 1.698,00, in base alle considerazioni che precedono sulla qualità del rapporto inclusa la prossimità della residenza, vanno attribuiti complessivamente 36 punti (di cui 4 per l'età del congiunto, 8 per l'età della vittima, 14 per il numero dei familiari superstiti e 10 per la relazione), ed il risarcimento risulta quantificabile nell'importo di euro 61.128,00.
Per la OR , non convivente di anni 87, considerato il valore del punto base di CP_8
euro 1.698,00 e la residenza all'estero, vanno attribuiti 34 punti (di cui 4 per l'età del congiunto, 8 per l'età della vittima, 14 per il numero dei familiari superstiti e 8 per la relazione) ed il risarcimento risulta quantificabile nella somma di euro 57.732,00.
Per il TE , non convivente di anni 21 al momento del decesso della vittima, Controparte_2 considerato un valore del punto base pari ad euro 1.698,00 e la qualità della relazione, la convivenza nel nucleo primario con due fratelli e la madre, vanno attribuiti un totale di punti 45
(di cui 18 per l'età del congiunto, 8 per l'età della vittima, 9 per il numero dei familiari superstiti e
10 per la relazione), per cui il risarcimento è quantificabile nell'importo di euro 76.410,00.
Per il TE , non convivente di anni 15, considerato un valore del punto base Controparte_4
pari ad euro 1.698,00, e la qualità della relazione, la convivenza nel nucleo primario con due fratelli e la madre, vanno attribuiti un totale di punti 47 (di cui 20 per l'età del congiunto, 8 per
7 l'età della vittima, 9 per il numero dei familiari superstiti e 10 per la relazione), il risarcimento risulta liquidabile nell'importo di euro 79.806,00.
Per il TE , non convivente di anni 19, considerato un valore del punto base CP_3 pari ad euro 1.698,00, e la qualità della relazione, la convivenza nel nucleo primario con due fratelli e la madre, vanno attribuiti un totale di punti 47 (di cui 20 per l'età del congiunto, 8 per l'età della vittima, 9 per il numero dei familiari superstiti e 10 per la relazione), il risarcimento risulta liquidabile nell'importo di euro 79.806,00.
Per il TE , non convivente di anni 21, considerato un valore del punto base pari CP_5
ad euro 1.698,00 e la qualità della relazione, la convivenza nel nucleo primario con un LO e la madre, vanno attribuiti un totale di punti 48 (di cui 18 per l'età del congiunto, 8 per l'età della vittima, 12 per il numero dei familiari superstiti e 10 per la relazione), il risarcimento risulta liquidabile nel valore medio tabellare di euro 81.504,00.
Per la TE , non convivente di anni 12, considerato un valore del punto base pari CP_6
ad euro 1.698, e la qualità della relazione, la convivenza nel nucleo primario con un LO e la madre, vanno attribuiti un totale di punti 50 (di cui 20 per l'età del congiunto, 8 per l'età della vittima, 12 per il numero dei familiari superstiti e 10 per la relazione), il risarcimento è liquidabile nel medio tabellare per l'importo di euro 84.900,00.
Dagli importi liquidati a favore di e vanno detratti gli acconti per CP_1 Controparte_7 complessivi euro 250.000,00 versati dalla compagnia assicuratrice appellante, a favore del figlio e del LO del de cuius.
La circostanza dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di euro 250.000,00 a due degli appellati - 200.000 a prima dell'inizio della fase di primo grado in data 8.3.2018, e CP_1
50.000 per - non è in effetti contestata, mentre è da ritenersi non corrisposto Controparte_7
l'ulteriore acconto di euro 50.000 riconducibile all'offerta conciliativa della compagnia all'appellata , somma che però non risultava incassata dalla destinataria, e che non CP_8 può essere posta in detrazione da quanto liquidato a suo favore.
Sulle somme, così rideterminate per ciascuno degli appellati, competono gli interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo, trattandosi di somme tutte espresse all'attualità.
Vanno oltremodo confermate le statuizioni assunte da parte del tribunale a proposito del danno biologico temporaneo, delle spese funerarie, e delle spese di CTP, sulle quali non vi è appello.
Quanto, infine, alle spese – tenuto conto della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui
8 onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale Cass. 12.4.18 n. 9064) – ricorrono allora giusti motivi per porle solidalmente a carico degli originari convenuti, liquidandole come già determinato dal Tribunale di Treviso per il primo grado e come da dispositivo per il secondo grado, sulla base, quanto al presente giudizio, dei valori minimi dello scaglione di riferimento compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, senza la fase istruttoria, atteso che il gravame è stato comunque in gran parte accolto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
ed in parziale riforma della sentenza n. 1834/2022 del Tribunale di Treviso Parte_2 pubblicata in data 14.11.2022, che per il resto conferma:
- rigetta l'appello proposto in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale concesso in favore di CP_1
- condanna e in solido, a pagare ad CP_9 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo, Controparte_7
rideterminato come in parte motiva, di euro 61.128,00, oltre interessi legali dal fatto dannoso sino al saldo effettivo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT, detratto l'acconto di € 50.000,00 già ricevuto dalla compagnia assicuratrice, debitamente rivalutato;
- condanna e in solido, a pagare a CP_9 Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo, CP_8
rideterminato come in parte motiva, di euro 57.732,00, oltre interessi legali dal fatto dannoso sino al saldo effettivo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT;
- condanna e in solido, a pagare a CP_9 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo, Controparte_2
rideterminato come in parte motiva, di euro 76.410,00, oltre interessi legali dal fatto dannoso sino al saldo effettivo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT;
- condanna e in solido, a pagare a CP_9 Parte_2
e a titolo di risarcimento del danno non Controparte_4 CP_3
9 patrimoniale l'importo, rideterminato come in parte motiva, di euro 79.806,00 ciascuno, oltre interessi legali dal fatto dannoso sino al saldo effettivo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT;
- condanna e in solido, a pagare a CP_9 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo, CP_5
rideterminato come in parte motiva, di euro 81.504,00, oltre interessi legali dal fatto dannoso sino al saldo effettivo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT;
- condanna e in solido, a pagare a CP_9 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo, CP_6
rideterminato come in parte motiva, di euro 84.900,00, oltre interessi legali dal fatto dannoso sino al saldo effettivo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT;
- condanna e in solido, a rifondere in CP_9 Parte_2
favore di CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e le spese del Controparte_7 CP_8 CP_5 CP_6
presente grado di giudizio che liquida per il primo grado come già determinato dal
Tribunale di Treviso e quanto al secondo grado in euro 18.511,00 oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 29.1.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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