TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/07/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6584/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6584/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via Zorzi 37138 VERONA ITALIA presso lo studio dell'Avv. BRUNI MIRKO che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
VIA S. TERESA 51 37135 VERONA presso lo studio dell'Avv.
SCHIRRU MELANIA che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come richiamate all'udienza del 13.3.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 2244/23 del
Tribunale di Verona, deducendo che non vi è prova del fatto che la merce portata dalle fatture azionate in via monitoria sia stata ordinata, che detta merce non è stata nemmeno consegnata da e che i prezzi applicati non sono stati Controparte_1 concordati. L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio deducendo Controparte_1 che la prova della consegna della merce sarebbe integrata dai ddt sottoscritti dal destinatario (doc. 1), che controparte mai ha contestato il credito azionato e, infine, che i motivi di opposizione sarebbero affetti da inammissibile genericità.
Con ordinanza del 28.3.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
Il Giudizio è stato istruito mediante prova per testimoni e all'udienza del 13.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito vantato da nei confronti della Controparte_1
Società risulta, infatti, Parte_2 provato: a) dalle fatture dimesse in via monitoria e dai relativi ddt sottoscritti dal destinatario (doc. 1 di parte opposta); b) dalle deposizioni testimoniali, tra loro conformi, rese dai sig.ri e , i quali hanno dichiarato che Testimone_1 Testimone_2 la tra il maggio Parte_2
2022 e il maggio 2023 ha ordinato la fornitura oggetto di causa e che l'opposta ha consegnato la merce meglio descritta nelle fatture e nei ddt predetti;
c) infine, dal contegno dei legali rappresentanti della Parte_2
pagina 2 di 4 s.s., i quali, senza giustificato motivo, non si sono presentati all'udienza del 13.6.2024 a rendere l'interpello (art. 232 c.p.c.).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo applicando i parametri minimi del D.M. n. 55/14, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(tutte le fasi).
Sussistono i presupposti per condannare, ex art. 96 c.p.c., parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di parte convenuta, per avere tenuto un comportamento connotato da colpa grave, avendo proposto un'opposizione fondata su deduzioni estremamente generiche e non argomentate, smentita dalle risultanze documentali e avente carattere chiaramente dilatorio. Tale somma può essere quantificata in un ammontare pari al 10% delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente altresì a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 96 c.p.c., condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta una somma equitativamente determinata in euro
700,00;
Visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna altresì parte opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pagina 3 di 4 di denaro pari ad euro 500,00.
Verona, 10 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6584/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via Zorzi 37138 VERONA ITALIA presso lo studio dell'Avv. BRUNI MIRKO che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
VIA S. TERESA 51 37135 VERONA presso lo studio dell'Avv.
SCHIRRU MELANIA che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come richiamate all'udienza del 13.3.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 2244/23 del
Tribunale di Verona, deducendo che non vi è prova del fatto che la merce portata dalle fatture azionate in via monitoria sia stata ordinata, che detta merce non è stata nemmeno consegnata da e che i prezzi applicati non sono stati Controparte_1 concordati. L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio deducendo Controparte_1 che la prova della consegna della merce sarebbe integrata dai ddt sottoscritti dal destinatario (doc. 1), che controparte mai ha contestato il credito azionato e, infine, che i motivi di opposizione sarebbero affetti da inammissibile genericità.
Con ordinanza del 28.3.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
Il Giudizio è stato istruito mediante prova per testimoni e all'udienza del 13.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito vantato da nei confronti della Controparte_1
Società risulta, infatti, Parte_2 provato: a) dalle fatture dimesse in via monitoria e dai relativi ddt sottoscritti dal destinatario (doc. 1 di parte opposta); b) dalle deposizioni testimoniali, tra loro conformi, rese dai sig.ri e , i quali hanno dichiarato che Testimone_1 Testimone_2 la tra il maggio Parte_2
2022 e il maggio 2023 ha ordinato la fornitura oggetto di causa e che l'opposta ha consegnato la merce meglio descritta nelle fatture e nei ddt predetti;
c) infine, dal contegno dei legali rappresentanti della Parte_2
pagina 2 di 4 s.s., i quali, senza giustificato motivo, non si sono presentati all'udienza del 13.6.2024 a rendere l'interpello (art. 232 c.p.c.).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo applicando i parametri minimi del D.M. n. 55/14, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(tutte le fasi).
Sussistono i presupposti per condannare, ex art. 96 c.p.c., parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di parte convenuta, per avere tenuto un comportamento connotato da colpa grave, avendo proposto un'opposizione fondata su deduzioni estremamente generiche e non argomentate, smentita dalle risultanze documentali e avente carattere chiaramente dilatorio. Tale somma può essere quantificata in un ammontare pari al 10% delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente altresì a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 96 c.p.c., condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta una somma equitativamente determinata in euro
700,00;
Visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna altresì parte opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pagina 3 di 4 di denaro pari ad euro 500,00.
Verona, 10 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4