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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di oggi 31.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti e sentiti i procuratori, osservato che il conduttore non contesta il fatto di aver omesso il pagamento del canone dei mesi tra giugno 2022 fino al gennaio 2025, per un importo apparentemente qualificato alla stregua dell'art. 5
L. 392/1978;
rilevato che l'opposizione si basa su un supposto controcredito che il conduttore vorrebbe portare a compensazione (atecnica), e che sarebbe maturato attraverso il versamento con mezzi non tracciati, oltre al canone pattuito nel contratto registrato, di una somma aggiuntiva non dichiarata pari ad €
400 mensili dal settembre 2013 al dicembre 2018, e di € 200 mensili dal gennaio 2019 al maggio
2022, in esecuzione di un accordo integrativo non scritto di maggiorazione occulta del canone;
ritenuto che
, allo stato, e dunque alla stregua di una delibazione sommaria propria della sede processuale, non appaiono idonee le prove precostituite depositate in atti dal conduttore – in particolare il file audio – le quali al più fornirebbero indizi della sussistenza di un accordo diverso da quello registrato, ma sono inidonee, viste anche le contestazioni del locatore, a dimostrare l'esistenza e, soprattutto, la portata del patto occulto;
rilevato che l'istruttoria non può svolgersi in sede di procedimento di convalida, presupponendo un giudizio a cognizione piena;
reputata opportuna, per quanto esposto, l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, non sussistendo gravi motivi in contrario;
visti gli artt. 665 c.p.c. e 56 L. 392/78;
ACCOGLIE la richiesta di emissione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e per l'effetto ordina il rilascio dell'immobile condotto in locazione da fissando per l'esecuzione la data del Parte_1
1.7.2025, con riserva delle eccezioni del convenuto;
Visti gli artt. 667 e 426 c.p.c.; vista la necessità di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria;
visto il carico del ruolo;
FISSA
Per la prosecuzione nelle forme del rito ex art. 447 bis c.p.c. all'udienza del 19.6.2025 ore 09:00.
Assegna alle parti termine perentorio fino a 10 giorni prima dell'udienza, per provvedere alla eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di memorie e documenti.
Si comunichi.
Pisa, 31/03/2025
Il giudice
Luca Pruneti
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di oggi 31.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti e sentiti i procuratori, osservato che il conduttore non contesta il fatto di aver omesso il pagamento del canone dei mesi tra giugno 2022 fino al gennaio 2025, per un importo apparentemente qualificato alla stregua dell'art. 5
L. 392/1978;
rilevato che l'opposizione si basa su un supposto controcredito che il conduttore vorrebbe portare a compensazione (atecnica), e che sarebbe maturato attraverso il versamento con mezzi non tracciati, oltre al canone pattuito nel contratto registrato, di una somma aggiuntiva non dichiarata pari ad €
400 mensili dal settembre 2013 al dicembre 2018, e di € 200 mensili dal gennaio 2019 al maggio
2022, in esecuzione di un accordo integrativo non scritto di maggiorazione occulta del canone;
ritenuto che
, allo stato, e dunque alla stregua di una delibazione sommaria propria della sede processuale, non appaiono idonee le prove precostituite depositate in atti dal conduttore – in particolare il file audio – le quali al più fornirebbero indizi della sussistenza di un accordo diverso da quello registrato, ma sono inidonee, viste anche le contestazioni del locatore, a dimostrare l'esistenza e, soprattutto, la portata del patto occulto;
rilevato che l'istruttoria non può svolgersi in sede di procedimento di convalida, presupponendo un giudizio a cognizione piena;
reputata opportuna, per quanto esposto, l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, non sussistendo gravi motivi in contrario;
visti gli artt. 665 c.p.c. e 56 L. 392/78;
ACCOGLIE la richiesta di emissione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e per l'effetto ordina il rilascio dell'immobile condotto in locazione da fissando per l'esecuzione la data del Parte_1
1.7.2025, con riserva delle eccezioni del convenuto;
Visti gli artt. 667 e 426 c.p.c.; vista la necessità di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria;
visto il carico del ruolo;
FISSA
Per la prosecuzione nelle forme del rito ex art. 447 bis c.p.c. all'udienza del 19.6.2025 ore 09:00.
Assegna alle parti termine perentorio fino a 10 giorni prima dell'udienza, per provvedere alla eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di memorie e documenti.
Si comunichi.
Pisa, 31/03/2025
Il giudice
Luca Pruneti