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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 26757/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26757/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORONI PAOLO e Parte_1 C.F._1
( elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, Parte_2 C.F._2
17 20133 MILANO presso il difensore avv. MORONI PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLONE ERMES CP_1 C.F._3
FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO, 26 20121 MILANO presso il difensore avv. GALLONE ERMES FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
In via principale:
- accertare e dichiarare la revocazione ex art. 803 c.c. della donazione disposta in favore del dott. con rogito in data 22.03.2004 relativa all'immobile come identificato nell'atto di CP_1 donazione (doc. 1) e richiamato in narrativa e, per l'effetto,
- condannare il dott. alla restituzione in favore di parte attrice di tutti i beni donati, alla CP_1 corresponsione dei frutti prodotti da tali beni e maturati a far data dal giorno della presente domanda giudiziale ed al pagamento di un importo a titolo di indennizzo, ex art. 808 co. 2 c.c., che compensi la diminuzione di valore sofferta dai beni nell'ipotesi in cui sugli stessi siano stati costituiti diritti reali che ne abbiano diminuito il valore.
pagina 1 di 6 In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui risulti impossibile disporre la restituzione del bene oggetto di donazione, come indicato sub doc. 1 e richiamato in narrativa, - accertare e dichiarare la revocazione ex art. 803 c.c. della donazione disposta in favore del dott. con rogito in data 22.03.2004 relativa bene CP_1 come identificato nell'atto di donazione (doc. 1) e richiamato in narrativa e, per l'effetto,
- condannare il dott. ex art. 807 co. 2, alla corresponsione in favore di parte attrice di una CP_1 somma equivalente al valore del bene stesso da determinarsi in euro 172.800,00, fatto salvo il maggiore o minore importo accertato in giudizio, e dei frutti prodotti a far data dal giorno della presente domanda giudiziale.
Si è costituito con comparsa di risposta del 23 novembre 2022 chiedendo: CP_1
1) Dandosi atto della mancanza dei presupposti di cui all'art. 803 c.c., respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) Con la rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre rimborso spese generali, C.P.A. e
IVA.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 25 maggio 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che l'attrice non avesse svolto deduzioni a prova diretta;
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1,2,3, 4 e 5 e 6 generici,11, 12), genericamente formulate (cap, 7, 8, 9, , 10 13, 14),
− rinviato la causa all'udienza dell'11 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni. Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda di revocazione della donazione è fondata e va accolta.
Come tutti i contratti, la donazione non può sciogliersi se non per le cause ammesse dalla legge. Tuttavia, in presenza di due gravi motivi, la legge prevede che la donazione possa essere revocata. Tali cause consistono: l'una, nell'ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.); l'altra, nella sopravvenienza di figli o discendenti (art. 803 c.c.).
La norma da ultimo citata trova la propria ratio nel principio in virtù del quale il donante non si sarebbe spogliato di una parte dei suoi averi se avesse saputo che la propria situazione - personale e patrimoniale – era diversa da quella che egli credeva o che sarebbe mutata (Cass. n. 6761/2012): se questi avesse saputo di avere figli o che ne avrebbe avuti, il naturale amore verso la prole e la considerazione dell'esigenza di questa, lo avrebbero probabilmente indotto a scelte diverse, volte a tutelarne gli interessi.
Pertanto, l'art. 803 c.c. ammette la revocazione della donazione per la sopravvenienza o esistenza di un figlio (anche se già concepito al momento della donazione) o discendente del donante.
La possibilità di agire per la revocazione è dalla legge subordinata ad un duplice presupposto. Negativo il primo, legato al fatto che il donante, nel momento della donazione, non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti legittimi;
positivo il secondo, alternativamente costituito: a) dalla sopravvenienza, o dalla intervenuta conoscenza dell'esistenza, di un figlio o di un discendente legittimo del donante, cui vanno equiparate la sopravvenienza della legittimazione del figlio naturale, che ai sensi dell'art. 280 cod. civ. attribuisce la qualità di figlio legittimo, e la sopravvenuta adozione, quantomeno quella dei minori prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (art. 27 della legge stessa) (infra cit. Cass. II, 4 maggio 2012, n. 6761). pagina 2 di 6 Sono documentati dall'attrice i due presupposti richiesti dalla disposizione:
- la donazione eseguita il 22 marzo 2004 (doc. 1 fasc. ATTRICE) da in favore di Parte_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46; CP_1
- la sopravvenuta adozione ex art. 44 lett. d) della l. 4 maggio 1983, n. 184 da parte di Pt_1
i due minori (non si riportano le generalità), giusta sentenza n. 67/2022 pronunciata dal
[...]
Tribunale per i Minorenni di Milano il 15 marzo 2022 (doc. 4 fasc. ATTRICE). Adozione in tutto e per tutto legittimante.
A fronte di tale asserto il convenuto ha svolto due difese, nella sostanza, incentrate attorno a:
- la natura remuneratoria della donazione con la conseguente applicabilità dell'art. 805 c.c. che esclude la revocabilità per siffatto tipo di donazione;
- l'inapplicabilità dell'art. 803 c.c. vista la natura dell'adozione (ex art. 44 della l. 4 maggio 1983, n. 184) e la ratio sottesa alla disciplina della revocazione.
L'asserita natura remuneratoria della donazione eseguita dall'attrice il 22 marzo 2004.
Il convenuto tanto in comparsa di risposta che in quella conclusionale si è diffuso nella illustrazione del motivo che avrebbe sorretto l'animus donandi della figlia, oggi attrice, nell'attribuirgli la proprietà dell'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46: la riconoscenza filiale a fronte di numerosi atti di liberalità compiuti nel tempo da parte di verso l'attrice quali: CP_1
- l'acquisto dello stesso immobile, poi, donato;
- l'acquisto “del compendio immobiliare sito in Quistello, Via Colombarole, 46/48 costituente un'azienda agricola con 4 fabbricati, terreni e macchinarti”, anche questo con denaro paterno (l'attrice “aveva 25 anni e non aveva certo la disponibilità di tale somma di danaro”). In sintesi, l'atto: “deve considerarsi una donazione remunerativa che, come viene affermato, consiste nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e con la consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale per ricompensare, appunto, i servizi o regalie fatte dal padre alla figlia per dimostrargli una particolare forma di riconoscenza”. Questa motivata gratitudine non è stata veicolata tramite alcuna menzione nell'atto o in altri documenti. Il convenuto afferma sul punto: “Ovviamente, come afferma la costante giurisprudenza, perché si abbia tale donazione remunerativa non è necessario che nell'atto venga indicato il motivo”.. L'assunto non persuade per due ordini di ragioni. In primis non vi è alcun giurisprudenza di legittimità specifica sul tema della menzione del motivo di riconoscenza dell'atto di donazione remuneratoria ex art. 770 comma primo c.c.. A dire la verità nella dottrina si assiste ad uno iato tra chi ritiene l'indicazione imprescindibile in sede donativa e chi ritiene sufficiente la sua desumibilità aliunde
Trattasi, nella fattispecie, di una c.d. donazione motivata ove – a differenza dell'ordinaria donazione – non è sufficiente l'animus donandi o liberale ma occorre che l'atto sia sorretto da uno specifico motivo attributivo. In questo caso la riconoscenza o la gratitudine verso il donatario.
La donazione rimuneratoria è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume in essa il motivo dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l'attribuzione non cessi di essere spontanea e l'atto conservi la causa di liberalità (Cass. II, 17 novembre 1999, n. 12769). Essa, quindi, non deve essere sorretta dall'animus di dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario (Cass. II, 18 maggio 2016, n. 10262; Cass. II, 3 marzo 2009, n. 5119).
Da qui il regime della irrevocabilità della donazione di cui all'art. 805 c.c..
La citata dottrina, dunque, si è posta il problema della riconoscibilità di un siffatto motivo poiché foriero di pregnanti conseguenze giuridiche, soprattutto, nella sfera di affidamento del donatario. pagina 3 di 6 L'assenza di una esplicitazione motivazionale nell'atto, o in atti collegati, potrebbe comportare la (quasi) impossibilità di dimostrare lo stato soggettivo del donante al momento della donazione. Da qui un'incertezza giuridica rispetto alla stabilità dell'atto foriera di contrasti ed alea dal punto di vista probatorio. Seppur la menzione dell'atto non costituisca di certo un requisito di forma di tale species di donazione, da un punto di vista probatorio la sua presenza appare assai pregnante proprio per evitare quelle indagini soggettive difficilmente oggettivabili. Dopotutto il legislatore ha richiesto l'oggettivazione causale dello specifico motivo liberale sicchè ad esso deve corrispondere una emersione negoziale percettibile e sicura.
A questo proposito tutta la ricostruzione attorea (e i documenti prodotti a ritenerli ammissibili) si snoda in un complicato collegamento negoziale di più atti dai quali si dovrebbe trarre la riconoscenza che sorresse la donazione del 2004 effettuata dall'attrice. L'opposto dell'oggettivazione implicita nell'art. 770 comma primo c.c..
In secundis il Tribunale non si può esimere dal prendere atto del contrasto assertivo in cui è incorsa la difesa spesa dal convenuto circa le motivazioni della donazione. A seguito delle contestazioni offerte dall'attrice – soprattutto nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. – la difesa convenuta ha affermato che “La donazione dell'immobile di Via Breme, 46 è avvenuta in data 22 marzo 2004 e, pertanto, poco più di 10 anni dopo l'acquisto e aveva lo scopo di far sì che la signora Parte_1 potesse risultare priva di immobili e potesse godere dei benefici della prima casa per l'acquisto dell'immobile di Via Brentonico, 5/C”. E' evidente che nello stesso giudizio non possono allegarsi due fatti costitutivi della propria difesa antitetici tra loro. Ciò fa scolorare la ricostruzione in sé a mera illazione oltre a depotenziare di utilità qualsivoglia istanza istruttoria dedotta poiché il Tribunale non potrebbe ritenerle rilevanti vista l'allegazione contraddittoria contenuta negli atti. In questi termini, quindi, il profitto fiscale che l'attrice avrebbe cercato nella intestazione donativa altrui dell'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46 cozza con la previa indicazione del motivo remuneratorio della donazione eseguita. Tanto basta per rigettare l'assunto.
L'inapplicabilità della revocazione alla sopravvenienza di figli adottivi ex art. 44 della l. 4 maggio 1983, n. 184. L'assunto è manifestamente infondato in diritto. Sono stati esplicitati i presupposti giuridici della revocazione della donazione di cui all'art. 803 c.c. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma primo della medesima legge:”I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:..” e dell'art. 47 comma primo :” L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia”. Effetti eguali sotto il profilo dello status legittimante a quelli di cui all'art. 27 della cit. l. Adozioni. Ebbene nel caso de quo costituisce fatto incontestato, ma soprattutto documentato (doc. 4 fasc.
ATTRICE) che il Tribunale per i minorenni di Milano ha pronunciato la sentenza n. 67/2022 il 15.03.2022 con la quale ha disposto l'adozione di ai sensi dell'art. 44 lett. d), L. Parte_1
4.5.1983, n. 184. Da qui l'acquisto dello status giuridico di figlie delle minori anche rispetto all'attrice.
Si tratta di un fatto sopravvenuto alla donazione e come tale integrante il presupposto per la sua revoca. A tal proposito occorre aggiungere alcune considerazioni “a confutazione giuridica” degli asserti della difesa convenuta circa l'incidenza che la genitorialità adottiva dovrebbe avere ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 803 c.c.
pagina 4 di 6 In primo luogo appare singolare il fugace accenno interposto in comparsa conclusionale dalla sua difesa e sintetizzabile nella strumentalità della donazione al fine attingere alla disciplina revocatoria di cui all'art. 803 c.c.: “Questi, infatti, al solo fine di poter agire in revocazione potrebbe ottenere un figlio in adozione”. Non è il caso di dilungarsi sul regime giuridico dell'adozione dei minori di cui alla l. 4 maggio 1983, n. 184 e alla sua finalizzazione esclusiva all'interesse del minore. Vale solo la pena notare in termini giuridici (ma anche empirici) che l'adozione – anche quella ex art. 44) - non costituisca certo un diritto potestativo dell'adottante tale per cui ad un'istanza soccorra un pronunciamento “favorevole” del Tribunale per i Minorenni. Al contrario il richiedente non vanta alcun “diritto” all''adozione che è rimessa alla scelta del Tribunale per i Minorenni rispetto all'interesse di un minore in stato di abbandono e alle caratteristiche personologiche e psicologiche della coppia che sia idonea ad accoglierla. Giudizi riferiti alla coppia del tutto discrezionali in capo al Tribunale (sulla base, peraltro, delle determinazioni e delle relazioni psicosociale dei servizi territoriali, di carattere extra giuridico). In sintesi, non può neanche prospettarsi la possibilità di adottare minori in modo strumentale nel nostro ordinamento essendo la disciplina informata all'esclusivo interesse del minore e all'inesistenza di un diritto all'adozione per gli aspiranti adottanti.
In secondo luogo, non coglie nel segno la deduzione giuridica inerente la finalizzazione della revocazione della donazione allo specifico soddisfacimento di un'esigenza patrimoniale della donante. Da qui l'insussistenza nel presente caso poiché le minori adottate sono frattanto divenute maggiorenni e, dall'altro lato, l'attrice non avrebbe alcuna peculiare esigenza patrimoniale da soddisfare viste le ingenti sostanze già possedute (e provenienti per donazione paterna).
Appare necessario richiamare la ricostruzione pretoria invalsa sul tema per superare tale constatazione.
La ratio dell'istituto deve essere individuata come già affermato da Corte costituzionale nella sentenza n. 250/2000, nell'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza. Con l'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati. Proprio a tal fine il legislatore consente al donante di valutare se per la sopravvenienza di figli e per l'adempimento dei menzionati doveri sia necessario recuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali. In sostanza l'interesse tutelato dal legislatore attraverso l'istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è quello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli. La norma si spiega per la complessità della psiche umana, presumendo il legislatore che il donante non può avere valutato adeguatamente l'interesse alla cura filiale, allorquando non abbia ancora figli, e quando quindi non ha ancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione che esso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto.
Purtuttavia una volta intervenuta la revocazione, il bene donato rientra appieno nella disponibilità del donante che può nuovamente disporne come meglio creda, senza quindi determinarsi un immediato effetto incrementativo del patrimonio dei figli, inducono a ritenere che la norma non tuteli direttamente l'interesse dei figli, ma solo in via mediata ed eventuale (infra Cass. II, 2 marzo 2017, n. 5345). Scelte patrimoniali che non sarebbero sindacabili né dalla prole né dal donatario. Da qui l'irrilevanza della verifica circa la funzionalizzazione del bene rientrato nella sfera giuridica del donante al diretto soddisfacimento dei bisogni dei figli sopravvenuti.
In definitiva va revocata la donazione fatta il 22 marzo 2004 da in favore di Parte_1 CP_1 vente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46.
[...] pagina 5 di 6 La condanna al rilascio dell'immobile da parte di CP_1
Ai sensi dell'art. 807 c.c., la sentenza che accoglie la domanda di revocazione, avente efficacia costitutiva, elimina il titolo di acquisto e, conseguentemente, ripristina il diritto di proprietà (in questo caso) del donante sul cespite oggetto della liberalità e, quindi, fa sorgere l'obbligo in capo al donatario avente ad oggetto il suo rilascio. va condannato al rilascio dell'immobile (meglio descritto nell'atto di donazione) in CP_1 favore di Parte_1
Nel petitum condannatorio è stata richiesta la corresponsione di frutti con una formula, tuttavia, di mero stile, atteso che nel corpo dell'atto (editio actionis) non si fa riferimento ad alcun frutto prodotto o producibile, in concreto, dell'immobile. Stessa considerazione per l'enunciato (in astratto) indennizzo da diminuito valore per l'eventuale presenza di gravami o pesi sul cespite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (tenendo conto del valore della prestazione dedotta in contratto) in € 786,00 per anticipazioni non imponibili, in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− revoca, ai sensi dell'art. 803 c.c., la donazione eseguita il 22 marzo 2004 da in Parte_1 favore di avente ad oggetto l'immobile (meglio descritto nell'atto) sito in Milano, CP_1 via Ludovico di Breme n. 46;
− condanna, ai sensi dell'art. 807 c.c., alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 dell'immobile (meglio descritto nell'atto) sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46;
− rigetta ogni altra domanda o eccezione;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in CP_1 Parte_1
€ 786,00 per anticipazioni non imponibili, in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26757/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORONI PAOLO e Parte_1 C.F._1
( elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, Parte_2 C.F._2
17 20133 MILANO presso il difensore avv. MORONI PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLONE ERMES CP_1 C.F._3
FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO, 26 20121 MILANO presso il difensore avv. GALLONE ERMES FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
In via principale:
- accertare e dichiarare la revocazione ex art. 803 c.c. della donazione disposta in favore del dott. con rogito in data 22.03.2004 relativa all'immobile come identificato nell'atto di CP_1 donazione (doc. 1) e richiamato in narrativa e, per l'effetto,
- condannare il dott. alla restituzione in favore di parte attrice di tutti i beni donati, alla CP_1 corresponsione dei frutti prodotti da tali beni e maturati a far data dal giorno della presente domanda giudiziale ed al pagamento di un importo a titolo di indennizzo, ex art. 808 co. 2 c.c., che compensi la diminuzione di valore sofferta dai beni nell'ipotesi in cui sugli stessi siano stati costituiti diritti reali che ne abbiano diminuito il valore.
pagina 1 di 6 In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui risulti impossibile disporre la restituzione del bene oggetto di donazione, come indicato sub doc. 1 e richiamato in narrativa, - accertare e dichiarare la revocazione ex art. 803 c.c. della donazione disposta in favore del dott. con rogito in data 22.03.2004 relativa bene CP_1 come identificato nell'atto di donazione (doc. 1) e richiamato in narrativa e, per l'effetto,
- condannare il dott. ex art. 807 co. 2, alla corresponsione in favore di parte attrice di una CP_1 somma equivalente al valore del bene stesso da determinarsi in euro 172.800,00, fatto salvo il maggiore o minore importo accertato in giudizio, e dei frutti prodotti a far data dal giorno della presente domanda giudiziale.
Si è costituito con comparsa di risposta del 23 novembre 2022 chiedendo: CP_1
1) Dandosi atto della mancanza dei presupposti di cui all'art. 803 c.c., respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) Con la rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre rimborso spese generali, C.P.A. e
IVA.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 25 maggio 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che l'attrice non avesse svolto deduzioni a prova diretta;
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1,2,3, 4 e 5 e 6 generici,11, 12), genericamente formulate (cap, 7, 8, 9, , 10 13, 14),
− rinviato la causa all'udienza dell'11 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni. Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda di revocazione della donazione è fondata e va accolta.
Come tutti i contratti, la donazione non può sciogliersi se non per le cause ammesse dalla legge. Tuttavia, in presenza di due gravi motivi, la legge prevede che la donazione possa essere revocata. Tali cause consistono: l'una, nell'ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.); l'altra, nella sopravvenienza di figli o discendenti (art. 803 c.c.).
La norma da ultimo citata trova la propria ratio nel principio in virtù del quale il donante non si sarebbe spogliato di una parte dei suoi averi se avesse saputo che la propria situazione - personale e patrimoniale – era diversa da quella che egli credeva o che sarebbe mutata (Cass. n. 6761/2012): se questi avesse saputo di avere figli o che ne avrebbe avuti, il naturale amore verso la prole e la considerazione dell'esigenza di questa, lo avrebbero probabilmente indotto a scelte diverse, volte a tutelarne gli interessi.
Pertanto, l'art. 803 c.c. ammette la revocazione della donazione per la sopravvenienza o esistenza di un figlio (anche se già concepito al momento della donazione) o discendente del donante.
La possibilità di agire per la revocazione è dalla legge subordinata ad un duplice presupposto. Negativo il primo, legato al fatto che il donante, nel momento della donazione, non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti legittimi;
positivo il secondo, alternativamente costituito: a) dalla sopravvenienza, o dalla intervenuta conoscenza dell'esistenza, di un figlio o di un discendente legittimo del donante, cui vanno equiparate la sopravvenienza della legittimazione del figlio naturale, che ai sensi dell'art. 280 cod. civ. attribuisce la qualità di figlio legittimo, e la sopravvenuta adozione, quantomeno quella dei minori prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (art. 27 della legge stessa) (infra cit. Cass. II, 4 maggio 2012, n. 6761). pagina 2 di 6 Sono documentati dall'attrice i due presupposti richiesti dalla disposizione:
- la donazione eseguita il 22 marzo 2004 (doc. 1 fasc. ATTRICE) da in favore di Parte_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46; CP_1
- la sopravvenuta adozione ex art. 44 lett. d) della l. 4 maggio 1983, n. 184 da parte di Pt_1
i due minori (non si riportano le generalità), giusta sentenza n. 67/2022 pronunciata dal
[...]
Tribunale per i Minorenni di Milano il 15 marzo 2022 (doc. 4 fasc. ATTRICE). Adozione in tutto e per tutto legittimante.
A fronte di tale asserto il convenuto ha svolto due difese, nella sostanza, incentrate attorno a:
- la natura remuneratoria della donazione con la conseguente applicabilità dell'art. 805 c.c. che esclude la revocabilità per siffatto tipo di donazione;
- l'inapplicabilità dell'art. 803 c.c. vista la natura dell'adozione (ex art. 44 della l. 4 maggio 1983, n. 184) e la ratio sottesa alla disciplina della revocazione.
L'asserita natura remuneratoria della donazione eseguita dall'attrice il 22 marzo 2004.
Il convenuto tanto in comparsa di risposta che in quella conclusionale si è diffuso nella illustrazione del motivo che avrebbe sorretto l'animus donandi della figlia, oggi attrice, nell'attribuirgli la proprietà dell'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46: la riconoscenza filiale a fronte di numerosi atti di liberalità compiuti nel tempo da parte di verso l'attrice quali: CP_1
- l'acquisto dello stesso immobile, poi, donato;
- l'acquisto “del compendio immobiliare sito in Quistello, Via Colombarole, 46/48 costituente un'azienda agricola con 4 fabbricati, terreni e macchinarti”, anche questo con denaro paterno (l'attrice “aveva 25 anni e non aveva certo la disponibilità di tale somma di danaro”). In sintesi, l'atto: “deve considerarsi una donazione remunerativa che, come viene affermato, consiste nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e con la consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale per ricompensare, appunto, i servizi o regalie fatte dal padre alla figlia per dimostrargli una particolare forma di riconoscenza”. Questa motivata gratitudine non è stata veicolata tramite alcuna menzione nell'atto o in altri documenti. Il convenuto afferma sul punto: “Ovviamente, come afferma la costante giurisprudenza, perché si abbia tale donazione remunerativa non è necessario che nell'atto venga indicato il motivo”.. L'assunto non persuade per due ordini di ragioni. In primis non vi è alcun giurisprudenza di legittimità specifica sul tema della menzione del motivo di riconoscenza dell'atto di donazione remuneratoria ex art. 770 comma primo c.c.. A dire la verità nella dottrina si assiste ad uno iato tra chi ritiene l'indicazione imprescindibile in sede donativa e chi ritiene sufficiente la sua desumibilità aliunde
Trattasi, nella fattispecie, di una c.d. donazione motivata ove – a differenza dell'ordinaria donazione – non è sufficiente l'animus donandi o liberale ma occorre che l'atto sia sorretto da uno specifico motivo attributivo. In questo caso la riconoscenza o la gratitudine verso il donatario.
La donazione rimuneratoria è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume in essa il motivo dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l'attribuzione non cessi di essere spontanea e l'atto conservi la causa di liberalità (Cass. II, 17 novembre 1999, n. 12769). Essa, quindi, non deve essere sorretta dall'animus di dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario (Cass. II, 18 maggio 2016, n. 10262; Cass. II, 3 marzo 2009, n. 5119).
Da qui il regime della irrevocabilità della donazione di cui all'art. 805 c.c..
La citata dottrina, dunque, si è posta il problema della riconoscibilità di un siffatto motivo poiché foriero di pregnanti conseguenze giuridiche, soprattutto, nella sfera di affidamento del donatario. pagina 3 di 6 L'assenza di una esplicitazione motivazionale nell'atto, o in atti collegati, potrebbe comportare la (quasi) impossibilità di dimostrare lo stato soggettivo del donante al momento della donazione. Da qui un'incertezza giuridica rispetto alla stabilità dell'atto foriera di contrasti ed alea dal punto di vista probatorio. Seppur la menzione dell'atto non costituisca di certo un requisito di forma di tale species di donazione, da un punto di vista probatorio la sua presenza appare assai pregnante proprio per evitare quelle indagini soggettive difficilmente oggettivabili. Dopotutto il legislatore ha richiesto l'oggettivazione causale dello specifico motivo liberale sicchè ad esso deve corrispondere una emersione negoziale percettibile e sicura.
A questo proposito tutta la ricostruzione attorea (e i documenti prodotti a ritenerli ammissibili) si snoda in un complicato collegamento negoziale di più atti dai quali si dovrebbe trarre la riconoscenza che sorresse la donazione del 2004 effettuata dall'attrice. L'opposto dell'oggettivazione implicita nell'art. 770 comma primo c.c..
In secundis il Tribunale non si può esimere dal prendere atto del contrasto assertivo in cui è incorsa la difesa spesa dal convenuto circa le motivazioni della donazione. A seguito delle contestazioni offerte dall'attrice – soprattutto nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. – la difesa convenuta ha affermato che “La donazione dell'immobile di Via Breme, 46 è avvenuta in data 22 marzo 2004 e, pertanto, poco più di 10 anni dopo l'acquisto e aveva lo scopo di far sì che la signora Parte_1 potesse risultare priva di immobili e potesse godere dei benefici della prima casa per l'acquisto dell'immobile di Via Brentonico, 5/C”. E' evidente che nello stesso giudizio non possono allegarsi due fatti costitutivi della propria difesa antitetici tra loro. Ciò fa scolorare la ricostruzione in sé a mera illazione oltre a depotenziare di utilità qualsivoglia istanza istruttoria dedotta poiché il Tribunale non potrebbe ritenerle rilevanti vista l'allegazione contraddittoria contenuta negli atti. In questi termini, quindi, il profitto fiscale che l'attrice avrebbe cercato nella intestazione donativa altrui dell'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46 cozza con la previa indicazione del motivo remuneratorio della donazione eseguita. Tanto basta per rigettare l'assunto.
L'inapplicabilità della revocazione alla sopravvenienza di figli adottivi ex art. 44 della l. 4 maggio 1983, n. 184. L'assunto è manifestamente infondato in diritto. Sono stati esplicitati i presupposti giuridici della revocazione della donazione di cui all'art. 803 c.c. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma primo della medesima legge:”I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:..” e dell'art. 47 comma primo :” L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia”. Effetti eguali sotto il profilo dello status legittimante a quelli di cui all'art. 27 della cit. l. Adozioni. Ebbene nel caso de quo costituisce fatto incontestato, ma soprattutto documentato (doc. 4 fasc.
ATTRICE) che il Tribunale per i minorenni di Milano ha pronunciato la sentenza n. 67/2022 il 15.03.2022 con la quale ha disposto l'adozione di ai sensi dell'art. 44 lett. d), L. Parte_1
4.5.1983, n. 184. Da qui l'acquisto dello status giuridico di figlie delle minori anche rispetto all'attrice.
Si tratta di un fatto sopravvenuto alla donazione e come tale integrante il presupposto per la sua revoca. A tal proposito occorre aggiungere alcune considerazioni “a confutazione giuridica” degli asserti della difesa convenuta circa l'incidenza che la genitorialità adottiva dovrebbe avere ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 803 c.c.
pagina 4 di 6 In primo luogo appare singolare il fugace accenno interposto in comparsa conclusionale dalla sua difesa e sintetizzabile nella strumentalità della donazione al fine attingere alla disciplina revocatoria di cui all'art. 803 c.c.: “Questi, infatti, al solo fine di poter agire in revocazione potrebbe ottenere un figlio in adozione”. Non è il caso di dilungarsi sul regime giuridico dell'adozione dei minori di cui alla l. 4 maggio 1983, n. 184 e alla sua finalizzazione esclusiva all'interesse del minore. Vale solo la pena notare in termini giuridici (ma anche empirici) che l'adozione – anche quella ex art. 44) - non costituisca certo un diritto potestativo dell'adottante tale per cui ad un'istanza soccorra un pronunciamento “favorevole” del Tribunale per i Minorenni. Al contrario il richiedente non vanta alcun “diritto” all''adozione che è rimessa alla scelta del Tribunale per i Minorenni rispetto all'interesse di un minore in stato di abbandono e alle caratteristiche personologiche e psicologiche della coppia che sia idonea ad accoglierla. Giudizi riferiti alla coppia del tutto discrezionali in capo al Tribunale (sulla base, peraltro, delle determinazioni e delle relazioni psicosociale dei servizi territoriali, di carattere extra giuridico). In sintesi, non può neanche prospettarsi la possibilità di adottare minori in modo strumentale nel nostro ordinamento essendo la disciplina informata all'esclusivo interesse del minore e all'inesistenza di un diritto all'adozione per gli aspiranti adottanti.
In secondo luogo, non coglie nel segno la deduzione giuridica inerente la finalizzazione della revocazione della donazione allo specifico soddisfacimento di un'esigenza patrimoniale della donante. Da qui l'insussistenza nel presente caso poiché le minori adottate sono frattanto divenute maggiorenni e, dall'altro lato, l'attrice non avrebbe alcuna peculiare esigenza patrimoniale da soddisfare viste le ingenti sostanze già possedute (e provenienti per donazione paterna).
Appare necessario richiamare la ricostruzione pretoria invalsa sul tema per superare tale constatazione.
La ratio dell'istituto deve essere individuata come già affermato da Corte costituzionale nella sentenza n. 250/2000, nell'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza. Con l'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati. Proprio a tal fine il legislatore consente al donante di valutare se per la sopravvenienza di figli e per l'adempimento dei menzionati doveri sia necessario recuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali. In sostanza l'interesse tutelato dal legislatore attraverso l'istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è quello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli. La norma si spiega per la complessità della psiche umana, presumendo il legislatore che il donante non può avere valutato adeguatamente l'interesse alla cura filiale, allorquando non abbia ancora figli, e quando quindi non ha ancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione che esso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto.
Purtuttavia una volta intervenuta la revocazione, il bene donato rientra appieno nella disponibilità del donante che può nuovamente disporne come meglio creda, senza quindi determinarsi un immediato effetto incrementativo del patrimonio dei figli, inducono a ritenere che la norma non tuteli direttamente l'interesse dei figli, ma solo in via mediata ed eventuale (infra Cass. II, 2 marzo 2017, n. 5345). Scelte patrimoniali che non sarebbero sindacabili né dalla prole né dal donatario. Da qui l'irrilevanza della verifica circa la funzionalizzazione del bene rientrato nella sfera giuridica del donante al diretto soddisfacimento dei bisogni dei figli sopravvenuti.
In definitiva va revocata la donazione fatta il 22 marzo 2004 da in favore di Parte_1 CP_1 vente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46.
[...] pagina 5 di 6 La condanna al rilascio dell'immobile da parte di CP_1
Ai sensi dell'art. 807 c.c., la sentenza che accoglie la domanda di revocazione, avente efficacia costitutiva, elimina il titolo di acquisto e, conseguentemente, ripristina il diritto di proprietà (in questo caso) del donante sul cespite oggetto della liberalità e, quindi, fa sorgere l'obbligo in capo al donatario avente ad oggetto il suo rilascio. va condannato al rilascio dell'immobile (meglio descritto nell'atto di donazione) in CP_1 favore di Parte_1
Nel petitum condannatorio è stata richiesta la corresponsione di frutti con una formula, tuttavia, di mero stile, atteso che nel corpo dell'atto (editio actionis) non si fa riferimento ad alcun frutto prodotto o producibile, in concreto, dell'immobile. Stessa considerazione per l'enunciato (in astratto) indennizzo da diminuito valore per l'eventuale presenza di gravami o pesi sul cespite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (tenendo conto del valore della prestazione dedotta in contratto) in € 786,00 per anticipazioni non imponibili, in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− revoca, ai sensi dell'art. 803 c.c., la donazione eseguita il 22 marzo 2004 da in Parte_1 favore di avente ad oggetto l'immobile (meglio descritto nell'atto) sito in Milano, CP_1 via Ludovico di Breme n. 46;
− condanna, ai sensi dell'art. 807 c.c., alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 dell'immobile (meglio descritto nell'atto) sito in Milano, via Ludovico di Breme n. 46;
− rigetta ogni altra domanda o eccezione;
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in CP_1 Parte_1
€ 786,00 per anticipazioni non imponibili, in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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